Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10349 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10349/2025REG.PROV.COLL.
N. 06731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6731 del 2025, proposto dal Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernestina Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
DA TA, PE TA, FA RA OS, Regione Molise, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00109/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale con cui è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. LU MO e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il Comune di Termoli con il presente ricorso ha chiesto la riforma dell’ordinanza del T.a.r. per il Molise n. 109 del 2025 che ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione in una vicenda in cui è controversa anche la natura demaniale, accanto alla natura usurpativa od appropriativa della materiale apprensione di terreni di asserita proprietà dei ricorrenti in primo grado.
Premesso che il Comune prospetta, nella presente peculiare fattispecie, la necessità di respingere (per difetto di legittimazione in mancanza di prova sulla titolarità del diritto di proprietà) o, quanto meno, di sospendere il giudizio riassunto dinanzi al T.a.r., dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario (confermata da Corte di appello di Campobasso n. 127 del 2021), al fine di attendere preliminarmente la decisione della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal medesimo Comune avverso la sentenza della Corte di appello n. 127 del 2021 che ha escluso la natura demaniale del bene, dopo che la medesima Corte di cassazione, ha già respinto analogo autonomo ricorso proposto dal Ministero dei Trasporti avverso la medesima sentenza della Corte di appello n. 127 del 2021 che ha affermato la natura privata dei terreni e confermato la declinatoria di giurisdizionale sulla domanda risarcitoria conseguente alla occupazione dei predetti terreni.
Rilevato che il Ministero dei Trasporti nel costituirsi in giudizio ha preso posizione sul merito delle questioni controverse, senza nulla eccepire circa la ammissibilità del rimedio esperito dal Comune avverso l’ordinanza che solleva il conflitto negativo.
Rilevato che la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3350 del 12 settembre 2025, resa all’esito della camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Rilevato che alla odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, senza che le parti abbiamo depositato memorie difensive ulteriori rispetto a quelle predisposte in vista della trattazione della domanda cautelare.
Rilevato che il presente appello è inammissibile in quanto proposto avverso una ordinanza del T.a.r. finalizzata a sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, questione che il T.a.r. era onerato di proporre, a pena di decadenza, alla prima udienza di merito, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., senza possibilità di valutare il merito della domanda e neppure la sussistenza di ipotesi di sospensione necessaria o facoltativa del giudizio, decisione che avrebbe radicato la giurisdizione presso il giudice amministrativo, precludendo la facoltà di sollevare successivamente il conflitto.
Rilevato che né il codice del processo amministrativo e neppure il codice di procedure civile prevedono la impugnabilità di siffatta tipologia di ordinanza, in quanto, una volta resa, ogni potestas decidendi è rimessa in capo alle Sezioni unite investite del conflitto negativo di giurisdizione.
Rilevato che è, del pari, rimesso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ogni decisione circa la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del conflitto, anche in caso di prospettata pregiudizialità connessa alla pendenza di distinto ricorso innanzi alla medesima Corte di cassazione vertente sulla natura demaniale del bene, oggetto di occupazione, da cui dipende la stessa possibilità di configurare una vicenda espropriativa di tipo usurpativo od acquisitivo, con i conseguenti riflessi sulla domanda risarcitoria proposta dal proprietario che si assume leso dalla condotta appropriativa dell’autorità procedente, al di fuori dello schema legale.
Rilevato pertanto che il presente appello dev’essere dichiarato inammissibile essendo ogni decisione rimessa alle Sezioni unite della cassazione investite di entrambe le questioni.
Rilevato che le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU AR, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
LU MO, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU MO | LU AR |
IL SEGRETARIO