CASS
Ordinanza 6 aprile 2022
Ordinanza 6 aprile 2022
Commentario • 1
- 1. Giurisprudenza italiana (6/2022)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 3 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/04/2022, n. 11124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11124 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto: SA RI Di VI - Presidente. - Azione di revindica e usucapione OR IL - Consigliere Rel. RI RT - Consigliere - Adunanza camerale 22.11.2021 SS CC - Consigliere - R.G.n.15275/2017 SE TU - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15275/2017 proposto da CARUSELLI SERGIO, CARUSELLI FRANCA, AN DO, NA SARIA LA, AN IA E AN CHIARA (queste ultime tre, quali eredi di AN LUIGI), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio RO
- Ricorrenti -
Contro DA RA, DA DA IO, DA DIEGO, CO ON, eredi di DA EN, rappresentati e difesi dall’avv. Calogero Rinallo
- Controricorrenti -
Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Civile Ord. Sez. 2 Num. 11124 Anno 2022 Presidente: DI VI SA RI Relatore: IL OR Data pubblicazione: 06/04/2022 2 di 7 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 10.5.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 10.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da NC DA contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Agrigento sez. dist. Canicattì n. 178/2010) e in riforma della stessa, ha respinto la domanda di revindica contro di lui proposta nel settembre 2005 dai fratelli RG e FR EL nonché dai loro cugini EN e LU DO (anch’essi fratelli) e ha dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal DA, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno in agro di Canicattì contrada Purgatorio-Rinazzi. Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato: - che l’attore non aveva assolto all’onere della prova in tema di revindica, non ricorrendo le condizioni per l’attenuazione della prova;
- che i convenuti, a loro volta, avevano fornito la prova dell’acquisto per usucapione, avendo dimostrato di possedere il bene per oltre un trentennio. 2 Contro tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dal DA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo rimproverando alla Corte territoriale di avere escluso nel caso di specie l’attenuazione dell’onere probatorio a carico degli attori in revindica in caso di formulazione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione. Richiamano la Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 3 di 7 giurisprudenza di riferimento e i titoli di provenienza, risalenti ai loro danti causa. Il motivo è fondato. Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 Rv. 662260;. Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 Rv. 587183). E ancora, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 4 di 7 rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 Rv. 662516). Nel caso in esame, gli attori avevano documentato il loro diritto di proprietà attraverso le denunzie di successione dei fratelli NC DO (madre degli attori RG e FR EL, morta nel 1986) e di GI DO (padre degli altri due attori LU e EN, morto a sua volta nel 1997) e ancora, risalendo nel tempo, avevano documentato gli acquisti di costoro attraverso le denunzie di successione dei genitori LU DO (morto nel 1965) e RO AN (morta nel 1969). A sostegno avevano altresì prodotto una relazione notarile. Il convenuto, in comparsa di risposta, aveva dedotto che “qualora gli attori dovessero dimostrare di essere effettivamente legittimi proprietari del fondo secondo i titoli che dovranno fornire in giudizio, nessun riflesso avrebbe la prova della eventuale titolarità cartolare del terreno, atteso che il fondo oggetto di lite è stato totalmente abbandonato dai danti causa degli attori con animus derelinquendi…….”. Ha quindi dedotto una attività di coltivazione da almeno quaranta anni e ha articolato, sempre in comparsa, una prova per testi tutta incentrata sull’abbandono del fondo da parte degli attori e loro danti causa e sulla attività coltivazione da parte sua e del padre. Ebbene, a fronte della produzione, da parte degli attori in revindica, dei titoli derivativi di acquisto del 1965 e 1969, risalenti quindi ad un periodo anteriore di 40 e 36 anni circa rispetto alla data della domanda giudiziale, ed a fronte della linea difensiva del Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 5 di 7 convenuto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare la durata del possesso del convenuto con riferimento a quanto emerso dagli atti, traendone poi le debite conseguenze sulla scorta dei principi esposti, ma ciò non risulta: infatti, dalla sentenza si evince che i testi del convenuto parlano di “un possesso da oltre 30 anni” (cfr. pag. 7 sentenza) e che in conclusione le prove acquisite dimostrano un possesso uti dominus da parte dell’appellante “per oltre un trentennio” (cfr. pag. 8). Quanto all’affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui vi era stata una “specifica contestazione da parte dell’appellante, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, sulla pretesa proprietà dei beni in questione” (pag. 4), tale affermazione poteva avere un senso se vi fosse stata specifica contestazione “sulla appartenenza del bene ai rivendicanti o ai loro danti causa”, ma non se il convenuto in revindica si fosse limitato a dedurre, come sostanzialmente accaduto, il disinteresse dei proprietari o l’abbandono da parte degli stessi, posto che tra le facoltà rientranti nel diritto di proprietà vi rientra anche quella di disinteressarsi del bene. Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla scorta dei principi esposti. 2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1141 e 2697 cc nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte errato nella valutazione delle prove in tema di possesso ad usucapionem e di interversione nel possesso. 3 Col terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 345 cpc per avere la Corte di merito ammesso in appello una domanda nuova (titolo idoneo all’usucapione o interversione nel possesso). 4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115 e 116 cpc dolendosi dell’erronea Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 6 di 7 interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo. 5 Il secondo motivo è fondato. Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 Rv. 627301; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018 Rv. 649349; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dedotto l’esistenza del possesso utile all’usucapione unicamente dalla coltivazione del fondo, ma – come si è visto – tale attività non è sufficiente. E’ vero che in sentenza si richiama un passaggio della relazione del consulente tecnico in cui si parla della presenza di un cancello (cfr. pag. 8), ma occorreva accertarne la data di installazione perché solo da quella data poteva riconoscersi un atto di interversione idoneo a determinare l’inizio del possesso utile all’usucapione. Anche sotto tale profilo si rende necessario un nuovo esame. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai due motivi accolti, con logico assorbimento dei restanti. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 7 di 7 motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Roma, 22.11.2021. Il Presidente OS IA Di VI Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022
- Ricorrenti -
Contro DA RA, DA DA IO, DA DIEGO, CO ON, eredi di DA EN, rappresentati e difesi dall’avv. Calogero Rinallo
- Controricorrenti -
Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Civile Ord. Sez. 2 Num. 11124 Anno 2022 Presidente: DI VI SA RI Relatore: IL OR Data pubblicazione: 06/04/2022 2 di 7 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 10.5.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 10.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da NC DA contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Agrigento sez. dist. Canicattì n. 178/2010) e in riforma della stessa, ha respinto la domanda di revindica contro di lui proposta nel settembre 2005 dai fratelli RG e FR EL nonché dai loro cugini EN e LU DO (anch’essi fratelli) e ha dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal DA, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno in agro di Canicattì contrada Purgatorio-Rinazzi. Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato: - che l’attore non aveva assolto all’onere della prova in tema di revindica, non ricorrendo le condizioni per l’attenuazione della prova;
- che i convenuti, a loro volta, avevano fornito la prova dell’acquisto per usucapione, avendo dimostrato di possedere il bene per oltre un trentennio. 2 Contro tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dal DA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo rimproverando alla Corte territoriale di avere escluso nel caso di specie l’attenuazione dell’onere probatorio a carico degli attori in revindica in caso di formulazione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione. Richiamano la Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 3 di 7 giurisprudenza di riferimento e i titoli di provenienza, risalenti ai loro danti causa. Il motivo è fondato. Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 Rv. 662260;. Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 Rv. 587183). E ancora, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 4 di 7 rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 Rv. 662516). Nel caso in esame, gli attori avevano documentato il loro diritto di proprietà attraverso le denunzie di successione dei fratelli NC DO (madre degli attori RG e FR EL, morta nel 1986) e di GI DO (padre degli altri due attori LU e EN, morto a sua volta nel 1997) e ancora, risalendo nel tempo, avevano documentato gli acquisti di costoro attraverso le denunzie di successione dei genitori LU DO (morto nel 1965) e RO AN (morta nel 1969). A sostegno avevano altresì prodotto una relazione notarile. Il convenuto, in comparsa di risposta, aveva dedotto che “qualora gli attori dovessero dimostrare di essere effettivamente legittimi proprietari del fondo secondo i titoli che dovranno fornire in giudizio, nessun riflesso avrebbe la prova della eventuale titolarità cartolare del terreno, atteso che il fondo oggetto di lite è stato totalmente abbandonato dai danti causa degli attori con animus derelinquendi…….”. Ha quindi dedotto una attività di coltivazione da almeno quaranta anni e ha articolato, sempre in comparsa, una prova per testi tutta incentrata sull’abbandono del fondo da parte degli attori e loro danti causa e sulla attività coltivazione da parte sua e del padre. Ebbene, a fronte della produzione, da parte degli attori in revindica, dei titoli derivativi di acquisto del 1965 e 1969, risalenti quindi ad un periodo anteriore di 40 e 36 anni circa rispetto alla data della domanda giudiziale, ed a fronte della linea difensiva del Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 5 di 7 convenuto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare la durata del possesso del convenuto con riferimento a quanto emerso dagli atti, traendone poi le debite conseguenze sulla scorta dei principi esposti, ma ciò non risulta: infatti, dalla sentenza si evince che i testi del convenuto parlano di “un possesso da oltre 30 anni” (cfr. pag. 7 sentenza) e che in conclusione le prove acquisite dimostrano un possesso uti dominus da parte dell’appellante “per oltre un trentennio” (cfr. pag. 8). Quanto all’affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui vi era stata una “specifica contestazione da parte dell’appellante, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, sulla pretesa proprietà dei beni in questione” (pag. 4), tale affermazione poteva avere un senso se vi fosse stata specifica contestazione “sulla appartenenza del bene ai rivendicanti o ai loro danti causa”, ma non se il convenuto in revindica si fosse limitato a dedurre, come sostanzialmente accaduto, il disinteresse dei proprietari o l’abbandono da parte degli stessi, posto che tra le facoltà rientranti nel diritto di proprietà vi rientra anche quella di disinteressarsi del bene. Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla scorta dei principi esposti. 2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1141 e 2697 cc nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte errato nella valutazione delle prove in tema di possesso ad usucapionem e di interversione nel possesso. 3 Col terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 345 cpc per avere la Corte di merito ammesso in appello una domanda nuova (titolo idoneo all’usucapione o interversione nel possesso). 4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115 e 116 cpc dolendosi dell’erronea Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 6 di 7 interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo. 5 Il secondo motivo è fondato. Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 Rv. 627301; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018 Rv. 649349; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dedotto l’esistenza del possesso utile all’usucapione unicamente dalla coltivazione del fondo, ma – come si è visto – tale attività non è sufficiente. E’ vero che in sentenza si richiama un passaggio della relazione del consulente tecnico in cui si parla della presenza di un cancello (cfr. pag. 8), ma occorreva accertarne la data di installazione perché solo da quella data poteva riconoscersi un atto di interversione idoneo a determinare l’inizio del possesso utile all’usucapione. Anche sotto tale profilo si rende necessario un nuovo esame. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai due motivi accolti, con logico assorbimento dei restanti. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai Firmato Da: DI VI SA RI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 7 di 7 motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Roma, 22.11.2021. Il Presidente OS IA Di VI Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 Numero di raccolta generale 11124/2022 Data pubblicazione 06/04/2022