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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7035/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerreto Laziale - Piazza G. Garibaldi 11 00020 Cerreto Laziale RM
elettivamente domiciliato presso comunecerretolaziale@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12292/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 44, notificato il 18.12.24, con il quale il Comune di Cerreto Laziale chiede il pagamento di € 360,00 a titolo di maggiore IMU dovuta per l'anno 2019.
Come primo e principale motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo di essere estraneo alla obbligazione tributaria trattandosi di tassazione di immobili non di sua proprietà né pervenutigli a titolo ereditario.
Il Comune di Cerreto Laziale, benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione pregiudiziale di carente legittimazione passiva, l'Ente impositore, non costituitosi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Cerreto Laziale contumace alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
il Giudice monocratico
ND CE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7035/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerreto Laziale - Piazza G. Garibaldi 11 00020 Cerreto Laziale RM
elettivamente domiciliato presso comunecerretolaziale@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12292/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 44, notificato il 18.12.24, con il quale il Comune di Cerreto Laziale chiede il pagamento di € 360,00 a titolo di maggiore IMU dovuta per l'anno 2019.
Come primo e principale motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo di essere estraneo alla obbligazione tributaria trattandosi di tassazione di immobili non di sua proprietà né pervenutigli a titolo ereditario.
Il Comune di Cerreto Laziale, benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione pregiudiziale di carente legittimazione passiva, l'Ente impositore, non costituitosi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Cerreto Laziale contumace alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
il Giudice monocratico
ND CE