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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 03.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al Ruolo Generale
Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024, al n. 197, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ranalli ed Parte_1 elett.te dom.ta in Frosinone, Via Marcello Mastroianni, giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31, presso la sede dell' CP_1
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/prestazioni previdenziali per infortunio professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' deducendo che: 1) quale casalinga regolarmente assicurata CP_1 presso l' in data 24.05.21, aveva subito un infortunio in ambito domestico;
CP_1
2) in particolare, mentre puliva il bagno di casa, era scivolata sul pavimento
1 bagnato, battendo violentemente entrambe le ginocchia e battendo anche la testa contro il lavandino;
3) presso il Pronto Soccorso di Alatri, le era stato diagnosticato trauma cranico e trauma contusivo ginocchio destro, con prescrizione di intervento di meniscectomia artroscopia ginocchio destro e, alla successiva visita ortopedica del 09.06.21, le era stata diagnosticata anche la lesione LCA del ginocchio sinistro;
4) aveva, quindi, presentato domanda amministrativa presso l' per il riconoscimento dell'infortunio CP_1 professionale, che, tuttavia, non era stato riconosciuto per mancanza di certificato indicante il grado di inabilità; 5) in realtà, aveva subito un danno biologico nella misura del 10%.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto la condanna del citato CP_2 liquidazione dell'indennizzo, nella misura dedotta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
Espletata C.T.U. medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale Dott.ssa , avendo l'Istituto Persona_1 contestato la natura professionale dell'infortunio subito.
I testi escussi hanno confermato che all'epoca dell'infortunio la ricorrente svolgeva attività di casalinga. È risultato anche che il giorno 24.05.2021, l'attrice era caduta nel proprio bagno di casa, a causa del pavimento bagnato e che, successivamente, era stata portata in ospedale. È emerso altresì che la ricorrente dopo l'infortunio aveva avuto problemi ad entrambe le ginocchia.
L'evento traumatico è qualificabile come infortunio sul lavoro.
In base alla documentazione medica allegata agli atti e al risultato dell'esame clinico diretto, il C.T.U. medico legale ha appurato che in conseguenza dell'infortunio la ricorrente presenta “lesione LCA ginocchio sinistro trattata
2 chirurgicamente e lesione del corno anteriore menisco mediale del ginocchio destro trattata con meniscectomia mediale selettiva”.
Tenuto conto delle Tabelle del Decreto n.38 del 12 luglio 2000 e del D.M.
12.7.2000 (cod. 275 e 282), il C.T.U. ha chiarito che, dall'infortunio in esame,
l'attrice ha subito postumi che incidono in termini di danno biologico nella misura dell'8%, derivante dal 6% per esiti di lesione LCA trattata chirurgicamente e 2% per gli esiti della lesione meniscale.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' va condannato a liquidare in favore dell'attrice l'indennizzo CP_1 di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, tenuto conto dello scarto tra il danno di richiesto e quello in concreto accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede;
1) accerta e dichiara che - a causa dell'infortunio professionale del
24.05.2021- la ricorrente ha subito un danno biologico in Parte_1 misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di CP_1 cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in € 1.200,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
3 separato decreto.
Frosinone, 03.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 03.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al Ruolo Generale
Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024, al n. 197, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ranalli ed Parte_1 elett.te dom.ta in Frosinone, Via Marcello Mastroianni, giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31, presso la sede dell' CP_1
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/prestazioni previdenziali per infortunio professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' deducendo che: 1) quale casalinga regolarmente assicurata CP_1 presso l' in data 24.05.21, aveva subito un infortunio in ambito domestico;
CP_1
2) in particolare, mentre puliva il bagno di casa, era scivolata sul pavimento
1 bagnato, battendo violentemente entrambe le ginocchia e battendo anche la testa contro il lavandino;
3) presso il Pronto Soccorso di Alatri, le era stato diagnosticato trauma cranico e trauma contusivo ginocchio destro, con prescrizione di intervento di meniscectomia artroscopia ginocchio destro e, alla successiva visita ortopedica del 09.06.21, le era stata diagnosticata anche la lesione LCA del ginocchio sinistro;
4) aveva, quindi, presentato domanda amministrativa presso l' per il riconoscimento dell'infortunio CP_1 professionale, che, tuttavia, non era stato riconosciuto per mancanza di certificato indicante il grado di inabilità; 5) in realtà, aveva subito un danno biologico nella misura del 10%.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto la condanna del citato CP_2 liquidazione dell'indennizzo, nella misura dedotta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
Espletata C.T.U. medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale Dott.ssa , avendo l'Istituto Persona_1 contestato la natura professionale dell'infortunio subito.
I testi escussi hanno confermato che all'epoca dell'infortunio la ricorrente svolgeva attività di casalinga. È risultato anche che il giorno 24.05.2021, l'attrice era caduta nel proprio bagno di casa, a causa del pavimento bagnato e che, successivamente, era stata portata in ospedale. È emerso altresì che la ricorrente dopo l'infortunio aveva avuto problemi ad entrambe le ginocchia.
L'evento traumatico è qualificabile come infortunio sul lavoro.
In base alla documentazione medica allegata agli atti e al risultato dell'esame clinico diretto, il C.T.U. medico legale ha appurato che in conseguenza dell'infortunio la ricorrente presenta “lesione LCA ginocchio sinistro trattata
2 chirurgicamente e lesione del corno anteriore menisco mediale del ginocchio destro trattata con meniscectomia mediale selettiva”.
Tenuto conto delle Tabelle del Decreto n.38 del 12 luglio 2000 e del D.M.
12.7.2000 (cod. 275 e 282), il C.T.U. ha chiarito che, dall'infortunio in esame,
l'attrice ha subito postumi che incidono in termini di danno biologico nella misura dell'8%, derivante dal 6% per esiti di lesione LCA trattata chirurgicamente e 2% per gli esiti della lesione meniscale.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' va condannato a liquidare in favore dell'attrice l'indennizzo CP_1 di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, tenuto conto dello scarto tra il danno di richiesto e quello in concreto accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede;
1) accerta e dichiara che - a causa dell'infortunio professionale del
24.05.2021- la ricorrente ha subito un danno biologico in Parte_1 misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di CP_1 cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in € 1.200,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
3 separato decreto.
Frosinone, 03.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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