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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 490/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 490/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Torracca
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Patrizia
Torracca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti come da ricorso: “Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune eventuali indagini voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre: 1) LA REVOCA dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 in favore del figlio;
2) L'AUMENTO dell'assegno di mantenimento in favore della Parte_2
SI.ra , stabilendo, in favore della medesima ed a carico del marito Parte_1
, il versamento mensile dell'importo di € 450,00 rivalutabili annualmente Controparte_1
in base agli indici ISTAT”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le parti con ricorso, anche personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, a modifica delle condizioni stabilite con decreto di omologa del Tribunale della Spezia del 21/11/2012, hanno concordemente chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili in favore del figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Pt_2
In aggiunta a ciò, le parti hanno anche chiesto di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra dal momento che le condizioni economiche e finanziarie del sig. Parte_1 CP_1
hanno subito un miglioramento mentre la sig.ra a causa del proprio stato di salute, non è Parte_1
riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il P.M. ha apposto il visto in data 05/05/2025.
Il Giudice relatore, con decreto del 14/03/2025, ha assegnato termine alle parti fino al 23/04/2025 per il deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché copia dell'atto introduttivo sottoscritto dalle parti e, all'esito, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M., ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate, in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio dal raggiungimento Pt_2 dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultimo e, relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra risultano giustificate dal miglioramento delle Parte_1
condizioni economiche del sig. e dalla difficoltà della sig.ra di trovare CP_1 Parte_1 un'occupazione adeguata al proprio stato di salute.
pag. 2 di 3 Nulla dispone in punto di spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del
Tribunale della Spezia del 21/11/2012, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento nella misura di euro 300,00 in favore del figlio;
Parte_2
-aumenta l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , stabilendo, Parte_1 in favore della medesima ed a carico del marito , il versamento mensile Controparte_1 dell'importo di € 450,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 490/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Torracca
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Patrizia
Torracca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti come da ricorso: “Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune eventuali indagini voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre: 1) LA REVOCA dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 in favore del figlio;
2) L'AUMENTO dell'assegno di mantenimento in favore della Parte_2
SI.ra , stabilendo, in favore della medesima ed a carico del marito Parte_1
, il versamento mensile dell'importo di € 450,00 rivalutabili annualmente Controparte_1
in base agli indici ISTAT”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le parti con ricorso, anche personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, a modifica delle condizioni stabilite con decreto di omologa del Tribunale della Spezia del 21/11/2012, hanno concordemente chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili in favore del figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Pt_2
In aggiunta a ciò, le parti hanno anche chiesto di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra dal momento che le condizioni economiche e finanziarie del sig. Parte_1 CP_1
hanno subito un miglioramento mentre la sig.ra a causa del proprio stato di salute, non è Parte_1
riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il P.M. ha apposto il visto in data 05/05/2025.
Il Giudice relatore, con decreto del 14/03/2025, ha assegnato termine alle parti fino al 23/04/2025 per il deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché copia dell'atto introduttivo sottoscritto dalle parti e, all'esito, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M., ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate, in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio dal raggiungimento Pt_2 dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultimo e, relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra risultano giustificate dal miglioramento delle Parte_1
condizioni economiche del sig. e dalla difficoltà della sig.ra di trovare CP_1 Parte_1 un'occupazione adeguata al proprio stato di salute.
pag. 2 di 3 Nulla dispone in punto di spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del
Tribunale della Spezia del 21/11/2012, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento nella misura di euro 300,00 in favore del figlio;
Parte_2
-aumenta l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , stabilendo, Parte_1 in favore della medesima ed a carico del marito , il versamento mensile Controparte_1 dell'importo di € 450,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3