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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 5 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 703 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica D'Innocenzo e Federico Hernandez,
APPELLANTI
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
[...] dello Stato,
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 9932/2021 del 26.11.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.12.2020 ed iscritto al n. RG 14/2021, Parte_1 docente dipendente del , ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire, Controparte_1
1 per il periodo di prestazione del servizio all'estero, l'intera retribuzione come prevista dal CCNL e dalle tabelle retributive vigenti, con condanna del al pagamento delle somme CP_1 illegittimamente trattenute, oltre interessi e vittoria di spese.
A tal fine, ha dedotto: di essere temporaneamente collocato fuori ruolo (dal 20.1.2020 con termine al 31.8.2025), in quanto inserito nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per essere destinato a prestare servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche ed educative di cui agli artt. 625 e ss., d.lgs. n. 297/1994
(successivamente sostituito in parte qua dal d. lgs. n. 64/2017); di aver diritto di percepire, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio spettante in Italia (c.d. stipendio metropolitano), anche uno speciale assegno di sede, posto a carico del MAECI e volto a sopperire agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni all'estero; di aver subito, tuttavia, dal marzo 2020 una illegittima trattenuta pari all'importo dell'ex Indennità Integrativa Speciale (IIS), con recupero degli arretrati sugli stipendi successivi, benché tale indennità – istituita dalla l. n. 324/1959 con lo scopo di adeguare automaticamente la retribuzione all'aumento del costo della vita, in funzione sostanzialmente previdenziale – sia stata poi conglobata nello stipendio a far data dal 30.6.1988, divenendo in tal modo un elemento fisso della retribuzione e mutando così la sua natura da previdenziale a retributiva.
Si è costituito in giudizio il , resistendo alla domanda e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
In corso di causa, al fascicolo R.G. n. 14/2021 sono stati riuniti i fascicoli R.G. n. 8184/2021
e n. 9266/2021, aventi medesimi oggetto e domande spiegate nei confronti del
[...]
dai docenti e destinati a prestare servizio Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'estero rispettivamente dal 7.9.2020 al 31.8.2026 e dal 23.11.2020 al 31.8.2026.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e, tenuto conto di precedenti di segno contrario, non condivisi, ha compensato le spese di lite.
Par Più in particolare, il Tribunale – rilevato che la legge n. 324/1959 ha introdotto l' con lo scopo di adeguare la retribuzione al costo della vita e che l'art. 1, co. 3, lett. d) ha espressamente previsto che essa “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe” – ha ritenuto che esista un rapporto di alternatività tra IIS ed assegno di sede per il personale in missione all'estero, in quanto entrambi hanno lo scopo di adeguare al costo della vita il trattamento economico in godimento;
tanto risulterebbe confermato anche dal tenore dell'art. 76, co. 3, CCNL del 2003 (e della relativa nota a verbale), il quale escluderebbe una duplicazione dei benefici per il personale in missione Par all'estero, con il risultato che il conglobamento dell' nello stipendio tabellare non produrrebbe effetti sul trattamento economico del personale all'estero.
2 Avverso tale sentenza, hanno proposto appello i lavoratori, chiedendone la riforma integrale.
Par A sostegno della domanda: hanno contestato l'alternatività tra e assegno di sede per i lavoratori in missione all'estero, stante la sopravvenuta natura retributiva dell'indennità a decorrere dal 30.6.1988 per effetto dell'art. 54, d.P.R. n. 266/1987; hanno dedotto che la decurtazione dell'IIS durante il servizio all'estero non potrebbe ritenersi giustificata dall'art. 76, co. 3 CCNL 2003 e dalla relativa nota a verbale, in quanto non più ripetuti nei successivi contratti collettivi, come peraltro rilevato dalla Suprema Corte con sentenza n. 17134/2013.
Il si è costituito, resistendo al gravame e sottolineando, in Controparte_1 particolare, come l'assenza nei successivi CCNL di norme identiche a quelle di cui all'art. 76, co. 3
CCNL 2003 non implicherebbe il venir meno della sua vigenza, essendo necessaria a tal fine – visti Par i considerevoli oneri che deriverebbero per il bilancio dello Stato dalla cumulabilità dell' con l'assegno di sede – un'apposita clausola modificativa della precedente disciplina ovvero un'abrogazione parimenti espressa, invece non contemplata da ultimo neppure dall'art. 36, co. 3
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, che anzi confermerebbe la perdurante vigenza della disciplina di cui all'art. 76, co. 3 cit.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. L'appello è fondato, alla stregua dell'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2.1. La Suprema Corte con la pronuncia n. 17134/2013 ha chiarito:
“Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato AUMENTI
DELLA RETRIBUZIONE BASE dispone che:
"1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
3 4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella
2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola.
Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale per l'art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".
Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE, stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007 rubricato sempre AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE sancisce che: Pt_5
"1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
4 Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis
- dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero …”.
Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - iis - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero.
Conseguentemente una interpretazione che tiene conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'iis.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL del 29 novembre
2007, nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del
13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente
CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola, non richiama tra tali ultime norme
5 quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso.
In conclusione, accogliendosi il ricorso, e cassando la sentenza impugnata va affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio
2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
Par 2.2. Su analoga questione, seppure limitatamene alla cumulabilità dell' con l'assegno di sede per la dirigenza scolastica, la Suprema Corte si è pronunciata anche con la sentenza n.
23058/2014, che ha parimenti affermato la piena compatibilità dei due emolumenti sulla scorta delle seguenti ragioni:
“2. Il CCNL dell'area 5^ della dirigenza scolastica firmato il 1 marzo 2002, all'art. 37, menzionava l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione;
l'art. 40, comma 3 la conglobava tuttavia nello stipendio annuo a decorrere dal 31 dicembre 2001.
Il successivo CCNL dell'area 5^ della dirigenza scolastica stipulato l'11 aprile 2006
(normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art 52 ha indicato che la retribuzione dei dirigenti scolastici è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale. Il comma 2 ribadisce che il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
L'importo dell'i.i.s. concorre quindi sulla base di tali previsioni a formare lo stipendio tabellare per l'ex personale direttivo della scuola, inquadrato nella "dirigenza scolastica"con il
D.Lgs 6 marzo 1998, n. 59, così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita.
3. Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, la somma dallo stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale (salvo che per taluni assegni non sia diversamente disposto) costituisce ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
6 art. 657 il trattamento ed metropolitano, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza che provvede alla relativa erogazione.
4. Il successivo art. 658, come sostituito a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, art. 27, comma 1, dispone ad esso si cumuli, dal giorno di assunzione e fino a quello di cessazione dalle funzioni all'estero, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio reso.
La disposizione quantifica l'importo dell'assegno-base in misura differenziata per le diverse funzioni, che viene maggiorata con coefficienti previsti con decreto ministeriale a seconda della sede assegnata e che può essere periodicamente aggiornata per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. Il comma 3 aggiunge poi che agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
5. Poichè quindi l'art. 658 prevede che tale assegno di sede si aggiunga allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, "tranne che per tali assegni sia diversamente disposto", deve concludersi che, in difetto di diversa previsione, l'i.i.s., che fa ormai parte dello stipendio tabellare, concorra a determinare il trattamento che si cumula con l'assegno di sede.
6. Non sussiste infatti per la dirigenza scolastica una disposizione analoga a quella dettata per il personale del comparto scuola dall'art. 76 del CCNL del 24/07/2003 (CCNL normativo 2002 -
2005, economico 2002 -2003), che dispone espressamente al comma 3 che il conglobamento nella retribuzione tabellare dell'i.i.s. non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base dal personale in servizio all'estero e nella nota a verbale chiarisce che a tale personale verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001. Tale previsione è riferita al personale del comparto scuola (diverso dalla dirigenza scolastica) e può operare solo nel settore per il quale le parti ne hanno concordato l'applicazione. Sulla sua portata, limitata all'ambito espressamente individuato, si è peraltro già espressa questa Corte nella sentenza Sez. L, Sentenza n. 17134 del 2013, che ha negato che essa possa avere valore, in difetto di esplicita previsione, per il periodo successivo alla vigenza del contratto collettivo nel quale è inserita.
7. Il ricorso del Ministero richiama il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1 bis inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sotto la rubrica " Indennità di amministrazione" alla lettera a) prevede che il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 170, si interpreta nel senso che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere
7 fisso e continuativo previsti per l'interno", non include nè l'indennità di amministrazione nè
l'indennità integrativa speciale.
Tale disposizione non ha tuttavia rilievo nella fattispecie in esame, dal momento che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dalle resistenti (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 171, comma 2, lett. a)).
8. Che la norma di interpretazione autentica abbia riguardo al solo personale di tale amministrazione lo si ricava anche dalla lettera b) dello stesso art. 1 bis, che prevede che "durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18" decreto che disciplina appunto il trattamento economico del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, diverso da quello del personale della scuola.
9. La differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni esclude peraltro qualunque ipotesi di illegittima disparità determinata dal diverso computo dell'indennità integrativa speciale”.
La Suprema Corte, sulla scorta di tali motivazioni, ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “Per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poichè l'art. 52 del
CCNL del 11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare”.
2.3. Infine, deve darsi atto che, con la recentissima sentenza n. 20213/2025, la Suprema Corte ha ribadito identici principi anche in un giudizio in cui veniva in rilievo, da ultimo, il CCNL
19.4.2018, ed in cui il – come nella presente fattispecie – aveva invocato il Controparte_1 relativo art. 36 a sostegno del proprio assunto.
3. Ebbene, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi più volte in merito alla materia su cui verte il presente giudizio, condividendo pienamente i principi affermati dalla Corte di Cassazione, con motivazioni che questo Collegio condivide pienamente (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello Roma
n. 1807/2018 e, più recentemente, n. 2238/2024).
Ciò posto, venendo ai casi di specie, emerge che il ha applicato Controparte_1 illegittimamente sullo stipendio degli appellanti la trattenuta corrispondente all'ex voce IIS, giacché tale voce stipendiale deve ormai qualificarsi come una componente retributiva insuscettibile di decurtazione in caso di destinazione del personale docente a prestare servizio all'estero, non avendo inteso le parti contrattuali riportare anche nei CCNL succedutisi nel tempo – fino al 2018 – il contenuto della nota a verbale apposta in calce all'art. 76, co. 3 CCNL Comparto Scuola del 2003, che ne prevedeva invece la ritenuta in caso di servizio prestato all'estero.
8 Ne discende, in conclusione, l'accoglimento dell'appello con condanna del a CP_1 corrispondere ai lavoratori appellanti l'intera retribuzione (come prevista dal CCNL e dalle tabelle retributive pro tempore vigenti) per i rispettivi periodi di prestazione del servizio all'estero, nonché alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute ed al pagamento di quelle non corrisposte, in misura pari all'importo dell'ex IIS.
4. Dall'accoglimento dell'appello, discende la condanna dell'appellato soccombente alla refusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate e distratte come in dispositivo in favore della controparte, tenuto conto del valore indeterminato della causa, del numero degli appellanti e della serialità e semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara il diritto degli appellanti a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio da ciascuno svolto all'estero, senza trattenuta dell'Indennità Integrativa
Speciale;
2. per l'effetto, condanna il appellato a corrispondere a ciascun appellante l'intera CP_1 retribuzione di cui al CCNL e alle tabelle retributive pro tempore vigenti per i rispettivi periodi di prestazione del servizio all'estero, nonché alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute ed al pagamento di quelle non corrisposte, in misura pari all'importo dell'ex IIS, con maggiorazione di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3. condanna il appellato alla refusione in favore degli appellanti delle spese di lite CP_1 del doppio grado, che liquida in € 4.300,00 per il primo grado ed in € 4.200,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Federica D'Innocenzo, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, lì 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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