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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Curcio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Controparte_1
Nola (NA) alla via Circumvallazione nr. 310
APPELLANTE
E
Controparte_2
n persona del Presidente e legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto
Pessi e Francesco Giammaria con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace, in Napoli via Duomo, n. 152
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Grilletto con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso Novara nr. 13
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.12.2023, Parte_1
ha impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
n. 3771/2023 pubblicata in data 06.06.2023, con la quale il giudice rigettava la sua opposizione alla cartella di pagamento n. 07120220078325651000, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
L'appellante lamenta “erronea e/o contraddittoria motivazione – violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.Lgs.
546/92 e degli artt. 3 e 24 della Costituzione”, nonché un “errore nell'applicazione delle norme e per apparente /illogica motivazione – violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92 – infondatezza della pretesa contributiva”. Ha concluso nei seguenti termini: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3771/2023 resa dal Tribunale di Napoli Sez Lavoro in persona del Giudice in persona del Giudice Unico Dott.ssa Amalia Urzini tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano accogliere le istanze avanzate con il presente atto e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, decaduto, inefficace, estinto per intervenuta prescrizione, errato la cartella di pagamento n. 07120220078325651000 per l'importo di €.
16.325,96.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si è ritualmente costituita la
[...]
che ha Controparte_2 evidenziato l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita, altresì, l' che ha Controparte_3 chiesto il rigetto dell'appello rimarcandone l'infondatezza.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto. La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120220078325651000 con la quale la appellata chiedeva il pagamento di CP_2
ulteriori contributi per gli anni 2016 – 2018 (oltre gli interessi per il tardivo pagamento dei contributi calcolati al 22.11.2021), in considerazione del reddito individuato sulla base dei dati acquisiti dall' (superiore a Controparte_3
quello dichiarato dal alla e in base al quale erano stati Pt_1 CP_2
precedentemente calcolati i contributi dovuti).
Con la prima censura l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di carenza di motivazione della cartella sulla base di una motivazione contraddittoria.
La censura è destituita di fondamento.
In merito alla motivazione delle cartelle di pagamento (avvisi o intimazioni) la
Suprema Corte è intervenuta di recente che ha richiamato suoi specifici precedenti
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 31/01/2019) per evidenziare che “le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa: la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito (di regola incensurabile in sede di legittimità), posta in rapporto con l'esigenza di difesa del soggetto a cui il pagamento è richiesto, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta” (così in motivazione
Cassazione civile sez. III, n.560/2025).
La decisione del giudice di primo grado è perfettamente conforme ai principi dettati dalla Corte di Legittimità.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che “la cartella esattoriale risulta dotata di una sufficiente enunciazione della causale del credito preteso, anche attraverso il rinvio ad una precedente richiesta del 04.10.2021 (la cui ricezione non è in contestazione) nonché del periodo di dedotto omesso versamento. Tra l'altro nella predetta richiesta del 04.10.2021”.
La Corte condivide l'assunto. Invero, l'atto impugnato, da un lato, risulta conforme ai modelli ministeriali e, dall'altro lato, proprio con il rinvio al precedente atto notificato alla parte, individua perfettamente i motivi sottesi alla richiesta di pagamento.
Per altro, come anche il giudice di primo grado non ha mancato di rimarcare, vi è un esplicito rinvio, voce per voce, all'atto del 04.10.2021. In quest'ultimo, il cui oggetto era, appunto, “regolarizzazione inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali e di versamento dei contributi”, la CP_2 specificava: “nella tabella che segue sono dettagliate, distinte per anno di riferimento, le inadempienze e le some dovute per regolarizzare la sua posizione contributiva, che sulla base dei dati in possesso della , non risulta CP_2 regolare”.
Nella tabella è dato leggere l'anno di riferimento, la somma dovuta per omesso versamento eccedenza contributo soggettivo, per omesso versamento eccedenza contributo integrativo, per tardiva/omessa/infedele comunicazione dei dati reddituali, per tardivo/omesso versamento eccedenze contributive, per interessi di mora. Veniva, quindi precisato che “le eccedenze dovute sono state determinate sulla base dei dati acquisiti dall' (identificabili con il codice Controparte_3 reddito DE nell'estratto conto disponibile nell'area riservata del sito della CP_2 www.cnpadc.it, servizio “ECC”)”.
È opportuno soltanto aggiungere che il non ha contestato la ricezione Pt_1
della comunicazione de qua, ma soprattutto non ha contestato specificamente la non rispondenza dei dati evincibili dalla dichiarazione dei redditi presentata all' con gli effettivi redditi prodotti. Controparte_3
Analogamente infondata è anche la seconda censura con la quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di infondatezza della pretesa contributiva della contestando al primo giudice un'asserita “illegittima ed CP_2 errata inversione dell'onere della prova”.
Sul punto giova sottolineare che l'appellante, né in primo né in secondo grado, ha contestato di aver pagato in ritardo le eccedenze contributive previste per il 2020, il che ha comportato l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 5, del Regolamento Unitario.
Con riferimento, poi, agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è pacifico che il
[...]
abbia ha presentato delle comunicazioni tardive, parziali e/o infedeli dei Pt_1
dati reddituali. In particolare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dall'analisi delle autodichiarazioni depositate dal ricorrente emerge che lo stesso ha dichiarato alla Cassa un ambito di attività professionale “totalmente individuale”, mentre dai dati acquisiti successivamente dall' , la ha riscontrato in capo al Controparte_3 CP_4 ricorrente sia redditi per attività individuale (“AI”) che in studio associato (“SA”), rilevando i seguenti diversi maggiori importi:
- per l'anno 2016:
Reddito Netto Professionale di € 57.857,00 a fronte degli € 41.322,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 82.519,00 a fronte degli € 60.199,00 dichiarati;
- per l'anno 2017:
Reddito Netto Professionale di € 46.964,00 a fronte degli € 33.162,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 88.268,00 a fronte degli € 69.576,00 dichiarati;
- per l'anno 2018:
Reddito Netto Professionale di € 73.402,00 a fronte degli € 59.604,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 106.989,00 a fronte degli € 88.565,00 dichiarati.
Per l'anno 2019, invece, pur avendo correttamente comunicato tramite sistema
PCE quale ambito professionale sia quello individuale che in studio associato, dai dati acquisiti dall' è emerso un Volume di affari pari ad € Controparte_3
129.887,00 maggiore di quello dichiarato pari ad € 129.345,00.
Sulla base di tali rilievi, la ha, quindi, calcolato le maggiori somme dovute CP_2 dal ricorrente, richiedendo all'iscritto anche le sanzioni e gli interessi previsti, ai sensi degli artt. 23, punto 6 e 7 e 24 punto 9 del Regolamento Unitario e prima ancora dell'art. 22bis punto 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
I dati contabili, riportati pedissequamente sia nella memoria di difesa in primo grado che in quella in secondo grado, non sono mai stati sconfessati dal
[...]
. Pt_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuno degli appellati oltre IVA CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli il 16.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Curcio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Controparte_1
Nola (NA) alla via Circumvallazione nr. 310
APPELLANTE
E
Controparte_2
n persona del Presidente e legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto
Pessi e Francesco Giammaria con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace, in Napoli via Duomo, n. 152
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Grilletto con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso Novara nr. 13
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.12.2023, Parte_1
ha impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
n. 3771/2023 pubblicata in data 06.06.2023, con la quale il giudice rigettava la sua opposizione alla cartella di pagamento n. 07120220078325651000, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
L'appellante lamenta “erronea e/o contraddittoria motivazione – violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.Lgs.
546/92 e degli artt. 3 e 24 della Costituzione”, nonché un “errore nell'applicazione delle norme e per apparente /illogica motivazione – violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92 – infondatezza della pretesa contributiva”. Ha concluso nei seguenti termini: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3771/2023 resa dal Tribunale di Napoli Sez Lavoro in persona del Giudice in persona del Giudice Unico Dott.ssa Amalia Urzini tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano accogliere le istanze avanzate con il presente atto e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, decaduto, inefficace, estinto per intervenuta prescrizione, errato la cartella di pagamento n. 07120220078325651000 per l'importo di €.
16.325,96.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si è ritualmente costituita la
[...]
che ha Controparte_2 evidenziato l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita, altresì, l' che ha Controparte_3 chiesto il rigetto dell'appello rimarcandone l'infondatezza.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto. La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120220078325651000 con la quale la appellata chiedeva il pagamento di CP_2
ulteriori contributi per gli anni 2016 – 2018 (oltre gli interessi per il tardivo pagamento dei contributi calcolati al 22.11.2021), in considerazione del reddito individuato sulla base dei dati acquisiti dall' (superiore a Controparte_3
quello dichiarato dal alla e in base al quale erano stati Pt_1 CP_2
precedentemente calcolati i contributi dovuti).
Con la prima censura l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di carenza di motivazione della cartella sulla base di una motivazione contraddittoria.
La censura è destituita di fondamento.
In merito alla motivazione delle cartelle di pagamento (avvisi o intimazioni) la
Suprema Corte è intervenuta di recente che ha richiamato suoi specifici precedenti
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 31/01/2019) per evidenziare che “le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa: la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito (di regola incensurabile in sede di legittimità), posta in rapporto con l'esigenza di difesa del soggetto a cui il pagamento è richiesto, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta” (così in motivazione
Cassazione civile sez. III, n.560/2025).
La decisione del giudice di primo grado è perfettamente conforme ai principi dettati dalla Corte di Legittimità.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che “la cartella esattoriale risulta dotata di una sufficiente enunciazione della causale del credito preteso, anche attraverso il rinvio ad una precedente richiesta del 04.10.2021 (la cui ricezione non è in contestazione) nonché del periodo di dedotto omesso versamento. Tra l'altro nella predetta richiesta del 04.10.2021”.
La Corte condivide l'assunto. Invero, l'atto impugnato, da un lato, risulta conforme ai modelli ministeriali e, dall'altro lato, proprio con il rinvio al precedente atto notificato alla parte, individua perfettamente i motivi sottesi alla richiesta di pagamento.
Per altro, come anche il giudice di primo grado non ha mancato di rimarcare, vi è un esplicito rinvio, voce per voce, all'atto del 04.10.2021. In quest'ultimo, il cui oggetto era, appunto, “regolarizzazione inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali e di versamento dei contributi”, la CP_2 specificava: “nella tabella che segue sono dettagliate, distinte per anno di riferimento, le inadempienze e le some dovute per regolarizzare la sua posizione contributiva, che sulla base dei dati in possesso della , non risulta CP_2 regolare”.
Nella tabella è dato leggere l'anno di riferimento, la somma dovuta per omesso versamento eccedenza contributo soggettivo, per omesso versamento eccedenza contributo integrativo, per tardiva/omessa/infedele comunicazione dei dati reddituali, per tardivo/omesso versamento eccedenze contributive, per interessi di mora. Veniva, quindi precisato che “le eccedenze dovute sono state determinate sulla base dei dati acquisiti dall' (identificabili con il codice Controparte_3 reddito DE nell'estratto conto disponibile nell'area riservata del sito della CP_2 www.cnpadc.it, servizio “ECC”)”.
È opportuno soltanto aggiungere che il non ha contestato la ricezione Pt_1
della comunicazione de qua, ma soprattutto non ha contestato specificamente la non rispondenza dei dati evincibili dalla dichiarazione dei redditi presentata all' con gli effettivi redditi prodotti. Controparte_3
Analogamente infondata è anche la seconda censura con la quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di infondatezza della pretesa contributiva della contestando al primo giudice un'asserita “illegittima ed CP_2 errata inversione dell'onere della prova”.
Sul punto giova sottolineare che l'appellante, né in primo né in secondo grado, ha contestato di aver pagato in ritardo le eccedenze contributive previste per il 2020, il che ha comportato l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 5, del Regolamento Unitario.
Con riferimento, poi, agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è pacifico che il
[...]
abbia ha presentato delle comunicazioni tardive, parziali e/o infedeli dei Pt_1
dati reddituali. In particolare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dall'analisi delle autodichiarazioni depositate dal ricorrente emerge che lo stesso ha dichiarato alla Cassa un ambito di attività professionale “totalmente individuale”, mentre dai dati acquisiti successivamente dall' , la ha riscontrato in capo al Controparte_3 CP_4 ricorrente sia redditi per attività individuale (“AI”) che in studio associato (“SA”), rilevando i seguenti diversi maggiori importi:
- per l'anno 2016:
Reddito Netto Professionale di € 57.857,00 a fronte degli € 41.322,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 82.519,00 a fronte degli € 60.199,00 dichiarati;
- per l'anno 2017:
Reddito Netto Professionale di € 46.964,00 a fronte degli € 33.162,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 88.268,00 a fronte degli € 69.576,00 dichiarati;
- per l'anno 2018:
Reddito Netto Professionale di € 73.402,00 a fronte degli € 59.604,00 dichiarati;
Volume di Affari pari ad € 106.989,00 a fronte degli € 88.565,00 dichiarati.
Per l'anno 2019, invece, pur avendo correttamente comunicato tramite sistema
PCE quale ambito professionale sia quello individuale che in studio associato, dai dati acquisiti dall' è emerso un Volume di affari pari ad € Controparte_3
129.887,00 maggiore di quello dichiarato pari ad € 129.345,00.
Sulla base di tali rilievi, la ha, quindi, calcolato le maggiori somme dovute CP_2 dal ricorrente, richiedendo all'iscritto anche le sanzioni e gli interessi previsti, ai sensi degli artt. 23, punto 6 e 7 e 24 punto 9 del Regolamento Unitario e prima ancora dell'art. 22bis punto 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
I dati contabili, riportati pedissequamente sia nella memoria di difesa in primo grado che in quella in secondo grado, non sono mai stati sconfessati dal
[...]
. Pt_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuno degli appellati oltre IVA CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli il 16.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro