TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 8550/25 R.G. decisa alla udienza del 17.6.25
TRA
(cf. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Giovanni Ferraro
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indebito di cui alla comunicazione dell'1.8.24; CP_2
2) Rigetta nel resto;
3) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato il 3.4.25 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- Che dal 02.11.2004 e sino al mese di agosto 2023, era stata beneficiaria dell'assegno di assistenza quale invalido civile parziale - cat. INVCIV n. 01961658;
- Che in sede di revisione dell' 11.09.2023 le era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 68% e la prestazione era stata disconosciuta;
- Che con Decreto di Omologa del 18.12.2024, emesso nel giudizio recante r.g. n. 6445/2024,
il Tribunale di Napoli aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente e, per l'effetto, con decorrenza 01.08.2023
- Che, con raccomandata dell'1.8.24 pervenuta il 29 agosto 2024, l' aveva richiesto la CP_2 restituzione di €. 4708,76 a titolo di prestazione erogata e non dovuta per il periodo
01/08/2023 al 31/08/2024,
- Che vi era assoluta buona fede e legittimo affidamento dell'istante e il Decreto di Omologa avrebbe dovuto sanare automaticamente l'asserito indebito previdenziale;
- Che con Pec 10.2.25 l' aveva sbloccato gli arretrati di cui alla prestazione, liquidando il CP_2 decreto di omologa ma l' aveva evidenziato che dalla somma degli arretrati sono stati CP_2
recuperati Euro 4708,76 (Rate da Agosto 2023 a Agosto 2024 già riscosse con pensione
044/01961658);
- Che il provvedimento di indebito previdenziale cat. INVCIV n. 0196165 era illegittimo ed infondato e le somme versate dall' in relazione al Controparte_1
Decreto di Omologa del 18.12.2024, con decorrenza 01.08.2023 non potevano essere oggetto di ripetizione ex art 52 della Legge n. 88/1989 come interpretato dall'art. 13 della Legge n.
412/1991;
- Che non vi era dolo, operava il principio dell'affidamento e dunque le somme erano irripetibili;
- Che l' , successivamente all'emissione del Decreto di Omologa in favore della ricorrente, CP_2
nel liquidare le somme spettanti alla ricorrente, aveva illegittimamente trattenuto la somma di
€ 4.708,76.
Tanto premesso, dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, chiedeva che questo
Giudice volesse:
1) in via principale, per i motivi suesposti, accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità
e/o illegittimità e/o comunque l'infondatezza del provvedimento di indebito previdenziale n.
01961658 categoria INVCIV, per i motivi esposti in ricorso;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare illegittima la trattenuta di €. 4.708,76 effettuata dall' e, sempre per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di CP_2 CP_2
€. 4.708,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario..
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo che parte ricorrente ha impugnato CP_2 la comunicazione con l' aveva chiarito di aver annullato l'indebito per i ratei di assegno di CP_2 invalidi civile dal 01.8.23 al 31/8/24 per intervenuto decreto di omologa, che aveva accertato la sussistenza delle condizioni invalidanti dal 01.8.23 , data di revoca sanitaria Male CP_2 interpretando detta comunicazione ha chiesto che fosse annullato l'indebito e restituita la somma ,
MAI DALL' , per il medesimo periodo. Rilevava di avere erogato le somme che Parte_2 CP_2
erano oggetto di indebito , PACIFICAMENTE VERSATE ALLA SIG ra che NON sono Parte_1 mai state restituite all' , ma che controparte vorrebbe incassare ANCORA UNA VOLTA. CP_2
Il ricorso è destituito di ogni fondamento . Basti pensare che è incontestato l'annullamento in autotutela dell'indebito PRIMA di qualsivoglia attività di recupero somme ( cfr pag 02 ricorso CP_2 introduttivo) ; è altresì incontestato l'incasso delle somme da parte della sigra a titolo Parte_1
di assegno di invalidità civile per tutto il periodo dal 01.8.2023 al 31.8.24.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse rigettare integralmente il ricorso ,in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 17.6.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di indebito di cui alla nota 1.8.24. CP_2
Da ricordarsi che la materia dell'indebito assistenziale non è regolata dall' ex art 52 della Legge n.
88/1989 come interpretato dall'art. 13 della Legge n. 412/1991 che regola il solo indebito previdenziale.
È incontestato che l' abbia pagato l'assegno di invalidità in favorevole della istante anche per il CP_2
periodo 01/08/2023-31.8.24, originariamente non dovuti in ragione della revisione delle condizioni sanitarie e della revoca della prestazione, in ogni caso erogata.
La prestazione è poi divenuta dovuta a seguito del decreto di omologa indicato dall'istante di al chè
l' ha riconosciuto che la prestazione era dovuta. CP_2
L'istante ulteriormente richiede comunque il pagamento di €. 4.708,76, affermando che l'indebito originario non era dovuto di tal chè la compensazione contabile effettuata dall' non poteva CP_2
essere effettuata e dunque aveva (nuovamente) diritto al pagamento della prestazione assistenziale.
Invero la domanda attiene al mancato pagamento dell'assegno di invalidità ma lo stesso è stato pagato tempestivamente e per i periodi richiesti ed era dovuto come da decreto di omologa di tal chè
l'importo non era qualificabile quale indebito ed era stato pagato.
Ne deriva che la domanda sul punto è palesemente infondata.
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
Napoli 17.6.25 Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 8550/25 R.G. decisa alla udienza del 17.6.25
TRA
(cf. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Giovanni Ferraro
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indebito di cui alla comunicazione dell'1.8.24; CP_2
2) Rigetta nel resto;
3) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato il 3.4.25 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- Che dal 02.11.2004 e sino al mese di agosto 2023, era stata beneficiaria dell'assegno di assistenza quale invalido civile parziale - cat. INVCIV n. 01961658;
- Che in sede di revisione dell' 11.09.2023 le era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 68% e la prestazione era stata disconosciuta;
- Che con Decreto di Omologa del 18.12.2024, emesso nel giudizio recante r.g. n. 6445/2024,
il Tribunale di Napoli aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente e, per l'effetto, con decorrenza 01.08.2023
- Che, con raccomandata dell'1.8.24 pervenuta il 29 agosto 2024, l' aveva richiesto la CP_2 restituzione di €. 4708,76 a titolo di prestazione erogata e non dovuta per il periodo
01/08/2023 al 31/08/2024,
- Che vi era assoluta buona fede e legittimo affidamento dell'istante e il Decreto di Omologa avrebbe dovuto sanare automaticamente l'asserito indebito previdenziale;
- Che con Pec 10.2.25 l' aveva sbloccato gli arretrati di cui alla prestazione, liquidando il CP_2 decreto di omologa ma l' aveva evidenziato che dalla somma degli arretrati sono stati CP_2
recuperati Euro 4708,76 (Rate da Agosto 2023 a Agosto 2024 già riscosse con pensione
044/01961658);
- Che il provvedimento di indebito previdenziale cat. INVCIV n. 0196165 era illegittimo ed infondato e le somme versate dall' in relazione al Controparte_1
Decreto di Omologa del 18.12.2024, con decorrenza 01.08.2023 non potevano essere oggetto di ripetizione ex art 52 della Legge n. 88/1989 come interpretato dall'art. 13 della Legge n.
412/1991;
- Che non vi era dolo, operava il principio dell'affidamento e dunque le somme erano irripetibili;
- Che l' , successivamente all'emissione del Decreto di Omologa in favore della ricorrente, CP_2
nel liquidare le somme spettanti alla ricorrente, aveva illegittimamente trattenuto la somma di
€ 4.708,76.
Tanto premesso, dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, chiedeva che questo
Giudice volesse:
1) in via principale, per i motivi suesposti, accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità
e/o illegittimità e/o comunque l'infondatezza del provvedimento di indebito previdenziale n.
01961658 categoria INVCIV, per i motivi esposti in ricorso;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare illegittima la trattenuta di €. 4.708,76 effettuata dall' e, sempre per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di CP_2 CP_2
€. 4.708,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario..
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo che parte ricorrente ha impugnato CP_2 la comunicazione con l' aveva chiarito di aver annullato l'indebito per i ratei di assegno di CP_2 invalidi civile dal 01.8.23 al 31/8/24 per intervenuto decreto di omologa, che aveva accertato la sussistenza delle condizioni invalidanti dal 01.8.23 , data di revoca sanitaria Male CP_2 interpretando detta comunicazione ha chiesto che fosse annullato l'indebito e restituita la somma ,
MAI DALL' , per il medesimo periodo. Rilevava di avere erogato le somme che Parte_2 CP_2
erano oggetto di indebito , PACIFICAMENTE VERSATE ALLA SIG ra che NON sono Parte_1 mai state restituite all' , ma che controparte vorrebbe incassare ANCORA UNA VOLTA. CP_2
Il ricorso è destituito di ogni fondamento . Basti pensare che è incontestato l'annullamento in autotutela dell'indebito PRIMA di qualsivoglia attività di recupero somme ( cfr pag 02 ricorso CP_2 introduttivo) ; è altresì incontestato l'incasso delle somme da parte della sigra a titolo Parte_1
di assegno di invalidità civile per tutto il periodo dal 01.8.2023 al 31.8.24.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse rigettare integralmente il ricorso ,in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 17.6.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di indebito di cui alla nota 1.8.24. CP_2
Da ricordarsi che la materia dell'indebito assistenziale non è regolata dall' ex art 52 della Legge n.
88/1989 come interpretato dall'art. 13 della Legge n. 412/1991 che regola il solo indebito previdenziale.
È incontestato che l' abbia pagato l'assegno di invalidità in favorevole della istante anche per il CP_2
periodo 01/08/2023-31.8.24, originariamente non dovuti in ragione della revisione delle condizioni sanitarie e della revoca della prestazione, in ogni caso erogata.
La prestazione è poi divenuta dovuta a seguito del decreto di omologa indicato dall'istante di al chè
l' ha riconosciuto che la prestazione era dovuta. CP_2
L'istante ulteriormente richiede comunque il pagamento di €. 4.708,76, affermando che l'indebito originario non era dovuto di tal chè la compensazione contabile effettuata dall' non poteva CP_2
essere effettuata e dunque aveva (nuovamente) diritto al pagamento della prestazione assistenziale.
Invero la domanda attiene al mancato pagamento dell'assegno di invalidità ma lo stesso è stato pagato tempestivamente e per i periodi richiesti ed era dovuto come da decreto di omologa di tal chè
l'importo non era qualificabile quale indebito ed era stato pagato.
Ne deriva che la domanda sul punto è palesemente infondata.
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
Napoli 17.6.25 Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)