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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1646/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CA in Corso Santa Teresa n. 92, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diletta
Corallo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CA in via Vanella 96 n. 4 – e per esso l'Amministratore di Sostegno Avv. (C.F. CP_2
) giusto procedimento di V.G. iscritto al n. 1604/2015 R.G. del tribunale di C.F._3
Ragusa -, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Spadaro che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 3
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
12.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con a CA, il 06.12.2008, matrimonio trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 12, Parte I, dell'anno 2008; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei bei beni e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione con il coniuge successivamente alla separazione personale dichiarata con decreto di omologa n. 13574/2023 reso dal Tribunale in intestazione in data 05.09.2023; che, in data 06.11.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, assistita dall' l'Amministratore di
Sostegno Avv. debitamente autorizzata in data 28/10/2024 dal Giudice tutelare Dott.ssa CP_2
Rosanna Catalano per costituirsi nel presente gìudizio n.q., aderendo alla chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti e precisate le conclusioni, il procedimento è stato rinviato per la decisione e all'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte è stato rimesso al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato oltre che dal suddetto decreto di omologazione, anche dai certificati di stato di famiglia e residenza relativo ad entrambe le parti in causa prodotti da parte ricorrente, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
pagina 2 di 3 che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CA (RG) in data 06.12.2008 tra e , matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dell'ufficio dello Stato Civile di CA (RG) al n. 12, Parte I, dell'anno 2008;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1646/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CA in Corso Santa Teresa n. 92, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diletta
Corallo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CA in via Vanella 96 n. 4 – e per esso l'Amministratore di Sostegno Avv. (C.F. CP_2
) giusto procedimento di V.G. iscritto al n. 1604/2015 R.G. del tribunale di C.F._3
Ragusa -, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Spadaro che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
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Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
12.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con a CA, il 06.12.2008, matrimonio trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 12, Parte I, dell'anno 2008; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei bei beni e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione con il coniuge successivamente alla separazione personale dichiarata con decreto di omologa n. 13574/2023 reso dal Tribunale in intestazione in data 05.09.2023; che, in data 06.11.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, assistita dall' l'Amministratore di
Sostegno Avv. debitamente autorizzata in data 28/10/2024 dal Giudice tutelare Dott.ssa CP_2
Rosanna Catalano per costituirsi nel presente gìudizio n.q., aderendo alla chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti e precisate le conclusioni, il procedimento è stato rinviato per la decisione e all'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte è stato rimesso al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato oltre che dal suddetto decreto di omologazione, anche dai certificati di stato di famiglia e residenza relativo ad entrambe le parti in causa prodotti da parte ricorrente, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
pagina 2 di 3 che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CA (RG) in data 06.12.2008 tra e , matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dell'ufficio dello Stato Civile di CA (RG) al n. 12, Parte I, dell'anno 2008;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3