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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3401 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 12/12/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Ettore Mirelli Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Ettore Mirelli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra CP_1 per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 12/12/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a Foggia il 28/06/1972, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con Decreto di Omologa in data 09/06/1995 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza depositate in data 10.11.2025, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
ritenuto che
ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il 28/06/1972 da nato a [...] il [...] e CP_1 nata a [...] il Parte_1
04/04/1951, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Foggia, anno 1972, Atto n° 465, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 10/11/2025;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 12/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3401 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 12/12/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Ettore Mirelli Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Ettore Mirelli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra CP_1 per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 12/12/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a Foggia il 28/06/1972, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con Decreto di Omologa in data 09/06/1995 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza depositate in data 10.11.2025, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
ritenuto che
ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il 28/06/1972 da nato a [...] il [...] e CP_1 nata a [...] il Parte_1
04/04/1951, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Foggia, anno 1972, Atto n° 465, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 10/11/2025;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 12/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi