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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/7810
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7810/2024 promossa da: nato a [...]̂nia – GO (Brasile) il 19 novembre 1984, in proprio e quale Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale unitamente a nata a [...]̂nia - GO Controparte_2
(Brasile) nato il [...] per la figlia minore ata a Goiânia - GO Persona_1
(Brasile) il 20 luglio 2010, nonché, quale esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
[...]
nata a [...] - DF (Brasile) il 16 giugno 1986 del figlio minore Controparte_3 [...]
, nato a [...] - DF (Brasile) il 18 maggio 2023; ato a Persona_2 Persona_3
Goiânia - GO (BRASILE) il 16 febbraio 1987; e , nato a [...]̂nia Controparte_4 CP_5
GO - (Brasile), il 12 marzo 1981, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , nata a [...]̃ - GO (Brasile) il 01 luglio 1983, per i figli minori Controparte_6
, nato a [...]̂nia - GO (Brasile), il 17 aprile 2012, e Persona_4
nata a [...]̂nia - GO (Brasile), il 08 febbraio 2018; Controparte_7
nato a [...] – GO (Brasile) il 20 marzo 1991 tutti rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Enrico Sili pec. ed elettivamente domiciliati presso il Email_1
suo studio in Roma, Via della Giustiniana n. 88 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita dei ricorrenti, Signori: 1 – cognome) nato a [...]̂nia – GO (BRASILE) il Controparte_1 CP_1
19 novembre 1984, C.F. 2 – ognome) , nata a [...]F._1 Persona_1 Per_1
Goiânia - GO (BRASILE) il 20 luglio 2010, C.F. 3 – (cognome) C.F._2 Persona_2
Per_
, nato a [...] - DF (BRASILE) il 18 maggio 2023, C.F. 4 – C.F._3 CP_1
(cognome) nato a [...]̂nia - GO (BRASILE) il 16 febbraio 1987, C.F.
[...] Per_3
5 – (cognome) , nato a [...]̂nia GO - C.F._4 Parte_2 CP_5
(BRASILE), il 12 marzo 1981, C.F. 6 – C.F._5 Persona_4
(cognome) , nato a [...]̂nia - GO (BRASILE), il 17 aprile 2012, C.F. Persona_4
7 – (cognome) nata a [...]̂nia C.F._6 Persona_4 CP_7
- GO (BRASILE), il 08 febbraio 2018, C.F. 8 – (cognome) C.F._7 Parte_1
nato a [...] – GO (BRASILE) il 20 marzo 1991, C.F. e, per l'effetto, Pt_1 C.F._8 ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile e/o ad ogni altra Autorità Controparte_8
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_5
(NO) il 19 settembre 1872, figlio di e (cfr. doc. in atti n. 2), il Persona_6 Parte_3
quale si coniugava in data 5.10.1895 con (cfr. doc. in atti n. 3) e moriva il 10 Persona_7
novembre 1953 (cfr. doc. in atti n. 5), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Dipartimento delle Migrazioni della Segreteria Nazionale della
Giustizia, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, entro la data odierna, atto di naturalizzazione a nome di o o o Per_5 Persona_5 Persona_5 Per_5
o , figlio di e di , Parte_4 Parte_4 Parte_3 Persona_8 nato in [...] in data [...]” (cfr. doc. in atti n. 6). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla in data 29.07.2024 opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.04.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva in data 21.06.1906 la Persona_5 Persona_7
figlia (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si sposava, il 25.07.1925, con (o ) Persona_9 Per_10 CP_1
(cfr. doc. in atti n. 7) e da tale matrimonio nascevano: in data 21.06.1926 la figlia Per_11 Per_10
Per_1 (o ) (cfr. doc. in atti n. 8) e in data 29.03.1929 il figlio (cfr. doc. in CP_1 Persona_13
atti n. 9);
- dal matrimonio, celebrato il 27.06.1949, di con da (cfr. doc. in Persona_14 Parte_5
atti n. 10) nasceva in data 14.05.1950 da cfr. doc. in atti n. 11); CP_1 Persona_15
- dal matrimonio, celebrato il 08.02.1964, di con (cfr. doc. in Persona_13 Controparte_9
atti n. 12) nasceva in data 16.07.1969 (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_16
- dal matrimonio, celebrato il 02.01.1982, di da on CP_1 Persona_15 Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 14) nascevano i ricorrenti: in data 19.11.1984
[...] Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 15) e in data 16.02.1987 cfr. doc. in atti n. 16); CP_1 Persona_3
- dall'unione di da on nasceva in data CP_1 Persona_15 Persona_18
12.03.1981 il ricorrente e (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_4 CP_5 - dal matrimonio, celebrato il 21.11.1989, di con (cfr. doc. Persona_16 Controparte_10
in atti n. 18) nasceva in data 20.03.1991 il figlio (cfr. doc. in atti n. 19); Parte_1
Con
- dal matrimonio, celebrato il 30.04.2010, di e con Controparte_4 CP_5
[...]
(cfr. doc. in atti n. 20) nascevano i ricorrenti: in data 17.04.2012 CP_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e in data 08.02.2018 Persona_4 [...]
cfr. doc. in atti n. 22); Controparte_7
- dall'unione di on asceva in data 20.07.2010 Controparte_1 Controparte_2
l'ulteriore ricorrente fr. doc. in atti n. 23); Persona_1
- dalla successiva unione di on nasceva in Controparte_1 CP_3 Controparte_3
data 18.05.2023 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 24). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_5 legge che fosse nativo dell'Italia e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 6). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana Persona_5
alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva ai propri figli, in quanto nati in epoca Persona_9
antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_5 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_9
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_9
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_5
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_1 Persona_1
, , NASCIMENTO
[...] Persona_2 Persona_3 CP_4
E , , CP_5 Controparte_4 Persona_4 CP_4
NASCIMENTO determinando i Controparte_7 Parte_1
rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8 Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato in Controparte_1
Brasile il 19 novembre 1984; ata in Brasile il 20 luglio 2010; Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; ato in Brasile il 16 Persona_2 Persona_3
febbraio 1987; , nato in [...] il [...]; Controparte_11 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4 Persona_4
nata in [...] il [...]; nato in [...] il 20 CP_7 Parte_1
marzo 1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 aprile 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7810/2024 promossa da: nato a [...]̂nia – GO (Brasile) il 19 novembre 1984, in proprio e quale Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale unitamente a nata a [...]̂nia - GO Controparte_2
(Brasile) nato il [...] per la figlia minore ata a Goiânia - GO Persona_1
(Brasile) il 20 luglio 2010, nonché, quale esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
[...]
nata a [...] - DF (Brasile) il 16 giugno 1986 del figlio minore Controparte_3 [...]
, nato a [...] - DF (Brasile) il 18 maggio 2023; ato a Persona_2 Persona_3
Goiânia - GO (BRASILE) il 16 febbraio 1987; e , nato a [...]̂nia Controparte_4 CP_5
GO - (Brasile), il 12 marzo 1981, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , nata a [...]̃ - GO (Brasile) il 01 luglio 1983, per i figli minori Controparte_6
, nato a [...]̂nia - GO (Brasile), il 17 aprile 2012, e Persona_4
nata a [...]̂nia - GO (Brasile), il 08 febbraio 2018; Controparte_7
nato a [...] – GO (Brasile) il 20 marzo 1991 tutti rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Enrico Sili pec. ed elettivamente domiciliati presso il Email_1
suo studio in Roma, Via della Giustiniana n. 88 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita dei ricorrenti, Signori: 1 – cognome) nato a [...]̂nia – GO (BRASILE) il Controparte_1 CP_1
19 novembre 1984, C.F. 2 – ognome) , nata a [...]F._1 Persona_1 Per_1
Goiânia - GO (BRASILE) il 20 luglio 2010, C.F. 3 – (cognome) C.F._2 Persona_2
Per_
, nato a [...] - DF (BRASILE) il 18 maggio 2023, C.F. 4 – C.F._3 CP_1
(cognome) nato a [...]̂nia - GO (BRASILE) il 16 febbraio 1987, C.F.
[...] Per_3
5 – (cognome) , nato a [...]̂nia GO - C.F._4 Parte_2 CP_5
(BRASILE), il 12 marzo 1981, C.F. 6 – C.F._5 Persona_4
(cognome) , nato a [...]̂nia - GO (BRASILE), il 17 aprile 2012, C.F. Persona_4
7 – (cognome) nata a [...]̂nia C.F._6 Persona_4 CP_7
- GO (BRASILE), il 08 febbraio 2018, C.F. 8 – (cognome) C.F._7 Parte_1
nato a [...] – GO (BRASILE) il 20 marzo 1991, C.F. e, per l'effetto, Pt_1 C.F._8 ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile e/o ad ogni altra Autorità Controparte_8
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_5
(NO) il 19 settembre 1872, figlio di e (cfr. doc. in atti n. 2), il Persona_6 Parte_3
quale si coniugava in data 5.10.1895 con (cfr. doc. in atti n. 3) e moriva il 10 Persona_7
novembre 1953 (cfr. doc. in atti n. 5), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Dipartimento delle Migrazioni della Segreteria Nazionale della
Giustizia, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, entro la data odierna, atto di naturalizzazione a nome di o o o Per_5 Persona_5 Persona_5 Per_5
o , figlio di e di , Parte_4 Parte_4 Parte_3 Persona_8 nato in [...] in data [...]” (cfr. doc. in atti n. 6). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla in data 29.07.2024 opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.04.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva in data 21.06.1906 la Persona_5 Persona_7
figlia (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si sposava, il 25.07.1925, con (o ) Persona_9 Per_10 CP_1
(cfr. doc. in atti n. 7) e da tale matrimonio nascevano: in data 21.06.1926 la figlia Per_11 Per_10
Per_1 (o ) (cfr. doc. in atti n. 8) e in data 29.03.1929 il figlio (cfr. doc. in CP_1 Persona_13
atti n. 9);
- dal matrimonio, celebrato il 27.06.1949, di con da (cfr. doc. in Persona_14 Parte_5
atti n. 10) nasceva in data 14.05.1950 da cfr. doc. in atti n. 11); CP_1 Persona_15
- dal matrimonio, celebrato il 08.02.1964, di con (cfr. doc. in Persona_13 Controparte_9
atti n. 12) nasceva in data 16.07.1969 (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_16
- dal matrimonio, celebrato il 02.01.1982, di da on CP_1 Persona_15 Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 14) nascevano i ricorrenti: in data 19.11.1984
[...] Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 15) e in data 16.02.1987 cfr. doc. in atti n. 16); CP_1 Persona_3
- dall'unione di da on nasceva in data CP_1 Persona_15 Persona_18
12.03.1981 il ricorrente e (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_4 CP_5 - dal matrimonio, celebrato il 21.11.1989, di con (cfr. doc. Persona_16 Controparte_10
in atti n. 18) nasceva in data 20.03.1991 il figlio (cfr. doc. in atti n. 19); Parte_1
Con
- dal matrimonio, celebrato il 30.04.2010, di e con Controparte_4 CP_5
[...]
(cfr. doc. in atti n. 20) nascevano i ricorrenti: in data 17.04.2012 CP_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e in data 08.02.2018 Persona_4 [...]
cfr. doc. in atti n. 22); Controparte_7
- dall'unione di on asceva in data 20.07.2010 Controparte_1 Controparte_2
l'ulteriore ricorrente fr. doc. in atti n. 23); Persona_1
- dalla successiva unione di on nasceva in Controparte_1 CP_3 Controparte_3
data 18.05.2023 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 24). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_5 legge che fosse nativo dell'Italia e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 6). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana Persona_5
alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva ai propri figli, in quanto nati in epoca Persona_9
antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_5 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_9
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_9
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_5
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_1 Persona_1
, , NASCIMENTO
[...] Persona_2 Persona_3 CP_4
E , , CP_5 Controparte_4 Persona_4 CP_4
NASCIMENTO determinando i Controparte_7 Parte_1
rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8 Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato in Controparte_1
Brasile il 19 novembre 1984; ata in Brasile il 20 luglio 2010; Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; ato in Brasile il 16 Persona_2 Persona_3
febbraio 1987; , nato in [...] il [...]; Controparte_11 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4 Persona_4
nata in [...] il [...]; nato in [...] il 20 CP_7 Parte_1
marzo 1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 aprile 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio