Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5209/2023 promossa con ricorso depositato da:
- nata a [...], il [...], (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Roberta Brigato del Foro di Padova, ( , presso il Email_1
cui studio – sito in Padova, Viale dell'Industria, n. 23 – è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
CONTRO
nato a [...], il giorno 14.06.1972, (C.F. ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per come da ricorso depositato in data 12.04.2023 e confermate nelle note di Parte_1
trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 9.12.2024.
Per il P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Si rileva che non vi sono figli minori”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con da cui era CP_1
separata a seguito di accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Cavarzere, con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 14 Parte II serie C, anno 2022 e confermato in data 26.03.2022 con atto n. 28 Parte II, serie C, anno 2022 (con decorrenza degli effetti giuridici dal 12.02.2022) e dalla cui unione erano nati due figli R_
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]) entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni.
Dopo un rinvio dell'udienza del 3.10.2023 per consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di parte resistente, alla prima udienza del 17.04.2024 – preso atto dell'impossibilità
di procedere al tentativo di conciliazione tra i coniugi vista la mancata costituzione del resistente, cui il ricorso veniva ritualmente notificato, e stante l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare – la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza del 6.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta. Con note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente insisteva nella domanda svolta e il
Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso in data 12.03.2025, come in epigrafe.
* * *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l.
6.05.2015, n. 55, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, N. R.G. 5209/2023
ovvero sia intervenuta separazione di fatto, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile".
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare,
l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità
soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass.
sez. I, 26.11.1993, n. 11.722).
Ebbene, nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio in Cavarzere in data 8.10.1994
– matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavarzere al n.
50, parte II, serie A dell'anno 1994 – e dall'unione sono nati i figli (nata ad Persona_1
Adria il 5.08.1994) e (nato a [...] il [...]) entrambi maggiorenni. La Persona_2 N. R.G. 5209/2023
separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione del coniuge convenuto, e che, in ogni caso,
il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La
stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui l'accoglimento della domanda di scioglimento del loro matrimonio, regolarmente trascritto.
Non vi è da provvedere su alcuna altra domanda, atteso che i figli nati dal matrimonio, R_
e , sono maggiorenni e l'età degli stessi consente di desumerne ragionevolmente una Per_2
condizione di indipendenza economica.
Alla luce della contumacia del convenuto nel giudizio di merito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Cavarzere il 6.11.1975 e nato a [...] il [...], contratto a CP_1
Cavarzere in data 8.10.1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune
per l'anno 1994, parte II, seria A, numero 50;
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero