Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 669/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/08/2021 Da
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Andrea Morone e Alberto Impellizzeri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Impellizzeri in 30172 Venezia Mestre (VE), Via Bissolati, 6, Parte appellante Contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 101/2021 del Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 26 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, all'esito del procedimento R.G. 2668/2019
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: - in via principale, in riforma della sentenza n. 101/2021 del Tribunale di Padova (Dott. Maurizio Pascali), in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 26 febbraio 2021, depositata in Cancelleria e comunicata a mezzo pec in pari data, nel merito, in via principale, voglia accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 333 2019 00019888 10 000 opposto, revocandolo e/o annullandolo o dichiarandolo nullo e, comunque, accertando e dichiarando che nulla deve la all' per i titoli oggetto dell'avviso di addebito opposto;
- in via Parte_1 CP_2
1
Per parte appellata: respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n.101/2021 resa nel giudizio nRG 2668/2019del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto, in parte, l'opposizione proposta da – odierna Parte_1 appellante – avverso avviso di addebito n. 33320190001988810000, notificato in data 29 settembre 2019 a mezzo pec, portante la somma di € 26.582,40 a titolo di contributi, comprensivo di sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica, con riferimento ai mesi da giugno 2016 a settembre 2018.
Trattasi di somma richiesta dall' in ragione dell'emissione di DURC CP_2 interno negativo in conseguenza del ritardato invio da parte di del flusso Uniemens relativo al mese di Parte_1 novembre 2016; ritardo tuttavia che - così parte appellante sul punto non contestata dall' - <ha riguardato solo l del predetto flusso e non anche il cp_2 versamento dei relativi contributi previdenziali che la societ ha regolarmente effettuato entro dicembre come stato pacificamente riconosciuto dallo stesso>Tale circostanza è pacifica e risulta dall'invito alla regolarizzazione del 14 dicembre 2018, dove è lo stesso Ente a dare atto che l'«importo a debito» riferibile a Parte_1 ammonta a «0,00» euro (doc. 3 fascicolo di primo grado - invito alla regolarizzazione e email di trasmissione)>>.
Sta di fatto che il suddetto ritardo (per così dire, formale) ha indotto – CP_2 da qui l'emissione del suddetto avviso di addebito a rettifica dei contributi dovuti – a disporre la revoca dei seguenti benefici:
a) concessione di esonero contributivo triennale ai sensi della legge n. 190/2014,
b) agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste mobilità.
Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto ragione “ostativa” all'emissione di DURC regolare anche il solo mancato adempimento di obblighi formali di presentazione di denunce periodiche dal momento che
Il Tribunale di Padova quindi ha concluso dichiarando <non dovute le somme riportate nell di addebito opposto limitatamente agli sgravi relativi al periodo antecedente novembre>> (vale a dire dal momento di verificazione dell'irregolarità formale contributiva); avviso di addebito che, pertanto, era confermato nel resto.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello Parte_1 con atto depositato in data 24/8/2021.
[...]
2.1. Con un primo motivo di appello ha Parte_1 lamentato, alla luce dell'esegesi della normativa di riferimento [DM 30/1/2015] così come effettuata anche dalla giurisprudenza di merito, l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto legittima la pretesa dell' CP_2 con riferimento agli sgravi per il periodo successivo al novembre 2016 nonostante la (sostanziale e pacifica) regolarità del versamento della contribuzione dovuta e l'assenza di una perdita contributiva da parte del medesimo . CP_1
2.2. Con il secondo motivo di appello ha Parte_1 contestato la decisione appellata nella porzione in cui ha comunque affermato la tardività della regolarizzazione.
Evidenzia infatti parte appellante di avere provveduto a regolarizzazione entro il termine di 19 giorni della notifica dell'invito a regolarizzare rilevando che:
➢ per le irregolarità formali il termine a regolarizzare sarebbe pari a 30 giorni1;
3 ➢ la propria casella di posta elettronica era all'epoca malfunzionante;
circostanza di cui era intenzionata a dar dimostrazione se che il giudice di prime cure lo avesse consentito ammettendo la prova testimoniale2.
2.3. Con il terzo motivo di appello amenta Parte_1
l'erroneità della pronuncia gravata avendo questa omesso di considerare che gli sgravi e le agevolazioni contributive oggetto dell'avviso di addebito non sarebbero subordinate al possesso del DURC positivo, non rientrando tra quelle previste dall'art. 1, co. 1175, Legge 296/2006.
3. Si è costituita ritualmente l' instando per il rigetto dell'appello CP_2 limitandosi invero a fornire ricostruzione degli eventi, da qui facendo discendere quale logica ed inevitabile conseguenza l'emissione di DURC interno negativo e la revoca dei benefici in un primo momento riconosciuti.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 24/8/2021, con prima udienza fissata al 19/1/2023, ha subito una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10/1/2023, 5/9/2023 e 26/4/2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 15/5/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto condividendo la Corte le assorbenti ragioni di cui al primo motivo di appello.
6. Deve innanzitutto essere detto, in fatto, come sia pacifico che nel caso in esame si versi in ipotesi di irregolarità meramente formale. a pagato quanto dovuto avendo solo omesso Parte_1
– fino alla comunque tardiva regolarizzazione – di comunicare il flusso Uniemens relativo al mese di novembre 2016.
Ed infatti, la vicenda (così come peraltro descritta da può essere come CP_2 segue ricostruita:
trasmesso il flusso Uniemens il 2 gennaio 2019 e cioè a soli 19 giorni di distanza dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione>>. 2 <quanto al presunto invito alla regolarizzazione dell si ribadisce come evidenziato nella narrativa dei fatti ed oggetto di specifico capitolo prova per testimoni che la societ non ha ricevuto alcun in ragione dedotti malfunzionamenti della posta elettronica certificata quel periodo documentato all corrispondenza intercorsa sub doc. del fascicolo primo grado. riguardo condivide pertanto statuizione tribunale padova ritenuto pacifica l oltre i termini cui inviato via pec un una valida causa giustificativa oggettiva senza peraltro aver ammesso testi richiesta . parte_2>4 • alla data del 31/12/2016 l'azienda ha omesso di trasmettere la denuncia obbligatoria mensile relativa al periodo 11/2016;
• in data 29/10/2018 è stato trasmesso da parte dell' all'appellante CP_2
– con notifica a mezzo pec - invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito (OL . Con tale invito è CP_4 stato contestato esclusivamente il mancato invio della DM periodo 11/2016 (“Denuncia non presentata”);
• l'appellante ha regolarizzato la posizione solamente il 2/1/2019;
• a seguito della mancata/tardiva regolarizzazione, il DURC è stato rilasciato con esito NEGATIVO di modo che – come in effetti afferma Cass. civ. 27107/2018 (alla quale questa Corte si è sempre adeguata) – sono state sottoposte a verifica tutte le agevolazioni contributive richieste a partire dal 06/2016 e pertanto emesse le note di rettifica dalle quali è scaturito l'avviso di addebito opposto.
È quindi pacifico che si verte in materia di omissione solo formale non avendo parte appellante omesso di provvedere al pagamento dei contributi dovuti.
6.1. Ciò detto in fatto, questa Corte ha in più occasioni affermato come, soprattutto sotto la vigenza del DM 30/11/2015, le mere violazioni formali, al pari di quelle di modico valore (sul punto si veda l'art. 3 del suddetto DM), non consentano la revoca dei benefici di cui le aziende godono non comportando irregolarità contributiva.
Non ritiene quindi la Corte, in assenza di convincenti argomentazioni da parte di di segno contrario, di non reiterare il proprio convincimento CP_2 riportando qui in calce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc., proprio precedente – noto ad - esplicativo delle ragioni della decisione CP_2
[CdA Venezia, sentenza n. 731/2024 del 13/12/2024]:
<
6. Ed infatti, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018, l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30-11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019 reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall in sede di discussione, riporta affermazione del CP_2
5 principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
7. Ciò detto, occorre ora evidenziare come la violazione che ha determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dallo e, quindi, l'emissione di DURC Parte_3 interno negativo, ha natura meramente formale (il dato è pacifico).
7.1. Con riferimento alle irregolatià formali questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <<non dovute le somme riportate nell di addebito opposto limitatamente agli sgravi relativi al periodo antecedente novembre>27108/2018) nel quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non può determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro, giungendo ad affermare che la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi (ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno), atteso che nella fattispecie di causa non si è verificata alcuna omissione contributiva da parte della società ma solo una minore e meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la “regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,
6 con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Non si considera Parte_4 grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini agevoli, essere dalla stessa verificate. CP_2
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <<uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <<la verifica della regolarit in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <<la verifica della regolarit in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti>>.
Preme infine evidenziare come la Corte comprenda le difficoltà addotte da nel ricostruire, in assenza di invio dei flussi mensili Uniemens, le somme CP_2 ad essa dovute, e tuttavia, deve rilevarsi come certamente non sia impossibile per altrimenti procedere a ricostruzione del proprio eventuale credito e, CP_2
7 in ogni caso, come sopra motivato, come presupposto immanente di accesso ai benefici sia la regolarità contributiva intesa quale regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa così come chiarito dal sopra menzionato DM 30/11/2015.
7. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza appellata annulla l'opposto avviso di addebito n. 33320190001988810000;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Venezia, 15 maggio 2025. Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
[...] CP_ 126/2015 ha confermato l'orientamento del Ministero (doc. 17 fascicolo di primo grado -circolare 126/2015). Ciò significa che il rilascio del DURC online con esito di regolarità può avvenire anche successivamente al decorso del 15° giorno dalla notifica, qualora la regolarizzazione venga effettuata entro il termine di scadenza dell'intera procedura, che è fissato in 30 giorni dalla prima richiesta. Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che tale termine sia stato rispettato dalla Società, la quale ha