Art. 4.
La relazione della Commissione sara' presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1978, n. 837 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno."
La relazione della Commissione sara' presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1978, n. 837 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno."