Articolo 15 della Legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 14Articolo 16
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13 marzo 1990
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15 dicembre 1994
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27 febbraio 2007
Art. 15. Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, con le procedure di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392 .
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007