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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 767/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
presen dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Piazzetta U. Giordano n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
- Opponente/attrice in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 ale ra p.t., CP_2 rappresentata all'Avv. Aniello De Ruberto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Via Podgora n. 10, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta/convenuta in senso formale –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 181 del 6 Marzo 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 544 del 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto:
1 - che, il credito vantato da non sarebbe connotato da CP_1 esigibilità, non avendo la creditrice dimostrato la mora in capo alla debitrice;
- che, avrebbe, a più riprese, offerto di adempiere, anche Pt_1 tramit ale, senza tuttavia ottenere positivo riscontro da parte di CP_1
- icolare, il legale di aveva espresso Pt_1 preoccupazioni e timori in merito alla po a di efficacia di un pagamento effettuato in assenza di certezza sulle rendicontazioni previdenziali individuali di ciascun lavoratore coinvolto nella somministrazione e ciò in considerazione del fatto che la società convenuta opposta era entrata in una procedura concorsuale (concordato preventivo);
- che, la stessa opponente, poco prima della procedura monitoria, aveva offerto il pagamento della somma capitale, ma non degli interessi, specie moratori, ritenendo giustificato il proprio diniego a adempiere;
- che la sospensione dei pagamenti delle fatture, emesse da controparte a fronte della corresponsione di manodopera, deve ritenersi pienamente legittima, fintantoché non avesse documentato, da parte sua, CP_1
l'avvenuta tacitazione tese dei lavoratori;
- che, la sottoposizione di ad una procedura di concordato CP_1 preventivo, in virtù della responsabilità solidale tra somministrante e utilizzatore, esponeva al rischio di esecuzione di un doppio Pt_1 pagamento: quello alla ontroparte contrattuale e quello a favore dei lavoratori;
- che, nulla era da considerarsi dovuto, a titolo di interessi moratori, sino al momento in cui era stata potenzialmente destinataria di una richiesta di pagamento da parte dei dipendenti, con necessaria declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione in parte qua, per insussistenza dei presupposti della mora debendi;
- che, nella fattispecie, sussistono le condizioni per l'applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., inadimplenti non est adimplendum, in considerazione del fatto che, fino al 2024, la convenuta non ha mai inviato evidenza dell'avvenuto saldo delle somme dovute ai lavoratori a titolo previdenziale e fiscale;
- che, l'opposta si era impegnata, nel contratto di somministrazione stipulato con l'opponente, a tacitare i propri dipendenti tenendo indenne dalla responsabilità solidale l'azienda somministrata e aveva anche sottoscritto l'impegno a manlevare la Società opponente da ogni eventuale corresponsabilità prevista per legge nei confronti dei lavoratori;
- che, al di là degli impegni contrattuali assunti dalla convenuta, il comportamento di quest'ultima doveva essere improntato ai principi generali di correttezza e buona fede;
- che, il rifiuto di controparte di ricevere il pagamento del credito certo, liquido ed esigibile, al netto degli interessi moratori e degli importi delle 2 spese legali, ricorrendo invece in sede monitoria, configura una fattispecie di abuso del processo. Sulla base di tali premesse, la difesa della parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) Denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) Nel merito, in accoglimento delle eccezioni sopra svolte, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda”. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito:
- che, la debitrice è certamente incorsa nella mora debendi ex art. 1219 c.c., per effetto dei numerosi solleciti inviati sia dalla creditrice che dal suo legale, sin dal 26.1.21, data della prima lettera monitoria dallo stesso inviata all'indirizzo dell'opponente;
- che, la Società opponente ha, di fatto, preteso di apporre unilateralmente una condizione al contratto dallo stesso non prevista, pretendendo un'obbligazione di fare (l'invio della prova del saldo delle somme previdenziali) non dovuta;
- che, nella condotta dell'opponente, è configurabile un mero tentativo di avvantaggiarsi della procedura concorsuale per ritardare, o addirittura evitare, il pagamento di quanto dovuto;
- che, nessuna proposta di pagamento effettiva è mai pervenuta dall'opponente, la quale non può invocare il principio previsto dall'art. 1220 c.c.;
- che, al di là delle cautele necessarie in presenza della procedura di concordato preventivo, nessun inadempimento era riscontrabile in danno dei lavoratori dipendenti di CP_1
- che, nessuna delle pretestuose ragioni addotte da autorizzava Pt_1 la stessa a trattenere il saldo del dovuto in favor nvenuta, in quanto lo stesso concordato preventivo escludeva una situazione insolvenza nei confronti dei lavoratori, dato che il piano di riparto prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e lo stralcio solo dei chirografari;
- che, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1460 c.c. deve ritenersi meramente pretestuoso, così come il diritto di RO a “sospendere” il pagamento delle somme contrattualmente dovute, invocando un'inesistente “legittima prerogativa di autotutela”;
- che, ha eseguito tutti i pagamenti previsti nei confronti dei CP_1 lavorat ell'INPS, rendendo priva di fondamento ogni residuale eventuale timore di un coinvolgimento a carico della società somministrata;
- Che, il richiamo a una violazione del principio di buona fede tale da giustificare il mancato adempimento del debitore deve ritenersi improprio, 3 in quanto l'eccezione di inadempimento non può prescindere da un riferimento agli obblighi contrattuali esistenti a carico delle parti contraenti;
- che il richiamo all'obbligo di manleva pattuito contrattualmente è del tutto inapplicabile alla fattispecie, specie in considerazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni verso i lavoratori dipendenti;
- che, proprio in considerazione dei numerosi solleciti di pagamento inutilmente inoltrati dall'opposta, deve ritenersi fuori luogo l'ipotesi di
“abuso del processo” adombrata da parte opponente;
- che, anche nel merito dei presunti inadempimenti contestati all'opposta, la documentazione data dai DURC, nonché dei rapporti EMENS, attestanti la regolarità contributiva nel periodo relativo alla pendenza del rapporto, contribuisce a confermare l'esistenza del credito della stessa nei confronti dell'attrice opponente;
- che, l'art. 30 del contratto di somministrazione prevede il pagamento degli interessi moratori, previsti per i rapporti tra società commerciali, coerentemente con quanto dettato dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002;
- che, i prolungati rifiuti di adempiere dell'opponente sono, quindi, illegittimi, facendo sì che la stessa debba ritenersi obbligata al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- che, la condotta preprocessuale e processuale dell'opponente sono tali da comportare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 96 c.p.c., versandosi in un'ipotesi di lite temeraria. Sulla scorta di tali assunti, la parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente esposte: “Piaccia al Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare: concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti e le condizioni di legge;
Nel merito: 1) Rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero - in via gradata - comunque condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento in favore della in C.P. di € Controparte_1
25.828,09, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui al D.I. opposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'ingiunzione fino all'effettivo saldo. 2) Condannare al Parte_1 risarcimento equitativo dei danni per lite temeraria, ovvero al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma ritenuta di giustizia. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
4 Con ordinanza del 28 Ottobre 2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ed è stato disposto rinvio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità della domanda. Con ordinanza del 30 Aprile 2025, questo Giudice, verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda con esito negativo, ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha rinviato all'udienza del 5 Novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189, ult. c., c.p.c.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e conclusioni.
4. Ciò posto, occorre considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Orbene, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta rinviene fondamento in alcuni contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato, datati 6.3.2018 e 3.1.2019, riguardanti le prestazioni di n. 5 lavoratori, i quali hanno svolto la loro attività in favore della parte opponente nei periodi specificati nei singoli contratti che li riguardavano.
5 Vertendosi, nel caso di specie, in ambito di responsabilità contrattuale ed essendosi dedotto già in sede monitoria un inadempimento di parte opponente relativo all'obbligazione pecuniaria posta a suo carico, la Società ingiungente, nella sua veste di somministrante-creditrice, era tenuta a provare unicamente il titolo ovvero l'esistenza dei contratti che costituiscono la fonte del diritto vantato e, quindi, dell'obbligo asseritamente inadempiuto, gravando poi sulla quale Parte_2 debitrice, l'onere di dimostrare l'esistenza del fatt stituito dall'avvenuto esatto adempimento o di altra circostanza impeditiva o modificativa dell'altrui pretesa. Ciò in ossequio al risalente e consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). In base a quanto appena descritto, ha assolto il proprio CP_1 onere probatorio. Risulta, infatti, per irtù di tali contratti, la parte opponente si è impegnata a corrispondere alla convenuta gli importi ivi specificati, tanto più che non sussiste alcuna contestazione, da parte della somministrata, circa la debenza dell'importo capitale portato dalle fatture emesse dalla somministrante;
il motivo del contendere è, difatti, limitato all'accertamento del credito azionato in sede monitoria, in quanto comprensivo di interessi moratori e di spese legali. A questo riguardo, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e va, pertanto, rigettata. La condotta tenuta da che si è risolta nel mancato pagamento Pt_1 delle fatture emesse a titolo di corrispettivo della CP_1 somministrazione di manodopera, e, correlativamente, nella pretesa di subordinarne l'esecuzione alla ricezione di documentazione comprovante il saldo dei crediti dei lavoratori, configura un inadempimento contrattuale ingiustificato. Non risulta meritevole di accoglimento il rimando operato dall'opponente all'art. 1460 c.c. e all'eccezione di inadempimento. Invero, in tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. 6 Difatti, i rapporti tra le Società in causa hanno ad oggetto la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, in virtù di distinti contratti di somministrazione di personale, e risulta dagli atti di causa che abbia adempiuto esattamente alla prestazione principale posta a CP_1 co, ponendo a disposizione di dei lavoratori, stante la sua Pt_1 qualità di agenzia interinale. Di tal guisa, l'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sull'opposta elide il sussistere dei presupposti applicativi dell'art. 1460 c.c., che sottende inadempimenti reciproci nell'ambito di rapporti negoziali di tipo sinallagmatico. A fronte della corretta esecuzione della prestazione da parte della somministrante, la Società opponente si è resa inadempiente rispetto al pagamento delle fatture nn. 618/EL/19 del 7.2.2019, 1094/EL/19 del 11.3.2019 e 1380/EL/19 del 5.4.2019, il cui importo in linea capitale non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, che residua per le somme dovute a titolo di interessi moratori e di spese legali accessorie liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto. In definitiva, al fine di valutare la debenza o meno di questi ultimi, è necessario stabilire se possa ritenersi giustificato il diniego opposto dalla debitrice e, conseguentemente, se sia sorretta da valida giustificazione la pretesa di subordinare tale adempimento alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e fiscali inerenti ai lavoratori da parte dell'Impresa somministrante. Soccorre, a tal fine, quanto previsto dall'art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto, che consente di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, tenendo conto non solo del comportamento rilevante sul piano giuridico, ma di quello complessivamente assunto nella fase di gestazione del vincolo negoziale e di quello posteriore alla conclusione del contratto. Orbene dall'interpretazione del regolamento contrattuale non emerge alcuna clausola o facoltà che legittimano la condotta assunta dalla parte opponente. Invero, l'art. 22 dei contratti, richiamando la normativa di garanzia di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/2015 e, dunque, la previsione di responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore con riferimento alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori, prevede il solo diritto di rivalsa nel caso in cui l'utilizzatore – debitore in solido – abbia proceduto a versare quanto dovuto direttamente a questi ultimi, circostanza questa non dedotta dalle parti in giudizio. Nello specifico, l'art. 21 dei contratti conclusi tra le parti prevede che l'utilizzatore si impegna a versare ad gli oneri retributivi, assistenziali CP_1
e fiscali da essa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, oltre al compenso per il servizio prestato da così come calcolato nella CP_1 tariffa oraria concordata dai contrae
7 Il successivo art. 22 stabilisce che “l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Dal tenore letterale delle singole clausole negoziali non emerge che sia stata pattuita alcuna condizione e/o eccezione dilatoria o sospensiva, alla quale subordinare il pagamento del corrispettivo della manodopera fornita. Emerge, dunque, una forma di solidarietà sul lato passivo nei rapporti verso i prestatori di manodopera, a tutela delle rispettive posizioni giuridiche, facendo salvo l'esercizio del diritto di rivalsa verso il somministratore nei rapporti interni tra singoli condebitori che, per operare, presuppone il previo pagamento nei confronti dei lavoratori da parte del debitore solidale. Circostanza non predicabile al caso di specie, in cui non ha Pt_1 corrisposto alcuna somma. Non risulta fondato neppure il rimando operato all'art. 1460 c.c., dal momento che nei contratti con prestazioni corrispettive l'eccezione d'inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime. Al contrario, ha previamente ed esattamente ricevuto la Pt_1 controprestazi te di CP_1
Di tal guisa, il rifiuto di adem lla parte opponente si fonda su una serie di argomentazioni difensive del tutto ipotetiche che non trovano fondamento nel regolamento negoziale che sovrintende il rapporto tra i contraenti, parti dell'odierno giudizio. In particolare, la ha addotto la ragione del proprio rifiuto ad Pt_1 adempiere alla cir econdo cui la parte opposta non si sarebbe mai resa disponibile a consegnare alcuni documenti attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori, ingenerando il timore di un'azione legale diretta di recupero degli stessi nei suoi riguardi, alla luce della responsabilità solidale dell'utilizzatore delle prestazioni lavorative somministrate, stante l'ammissione al concordato preventivo dell'opposta. Per tale motivo, la parte opponente ha richiamato sul punto quanto previsto dall'art. 1461 c.c., che consente a ciascun contraente di “sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
8 L'assunto invocato dall'opponente in merito al vincolo di solidarietà sul lato passivo del rapporto interno tra debitori, quale elemento legittimante l'eccezione di inadempimento, non risulta fondato, dal momento che il piano collegato al concordato preventivo prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (tra cui appunto i lavoratori) e lo stralcio solo dei chirografari, con ciò elidendo a monte il rischio della possibile traslazione dell'obbligazione pecuniaria in capo alla . Pt_1
Per tali ragioni, la condotta assunta dalla parte opp n può essere sussunta nella sfera applicativa degli artt. 1460 e 1461 c.c., sicché l'inadempimento della si presenta del tutto ingiustificato e tale Pt_1 da aver reso legittimo i l rimedio monitorio esperito da CP_1
Non vi è, infatti, come visto sopra, alcuna pattuizione contrat he subordina il pagamento della sorte capitale alle comunicazioni richieste dalla debitrice in merito all'adempimento delle obbligazioni contributive in materia previdenziale. Inoltre, gli artt. 24-29 dei contratti di somministrazione in atti disciplinano in modo dettagliato le modalità di adempimento dell'obbligazione gravante sulla mediante apposita fatturazione e secondo Pt_1 precipue modali endo le ipotesi invocate dall'opponente che si atteggerebbero a condizioni sospensive delle prestazioni pecuniarie dovute in contratti di tipo sinallagmatico, tali da palesare una situazione di eventuale inesigibilità del credito azionato in sede monitoria. L'assenza di giusta causa dell'inadempimento della parte opponente non solo rende legittima l'azione volta ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto quale corrispettivo delle prestazioni dedotte in contratto, ma giustifica il pagamento degli interessi di mora sulle somme dovute, stante il ricorrere di una situazione di mora debendi (si v. art. 1219 c.c.) – comprovata dai solleciti di pagamento rivolti alla controparte – e l'espressa pattuizione, in tal senso, tra le parti stesse, le quali hanno convenuto all'art. 30 che, in caso di mancato pagamento nei termini da parte dell'utilizzatore, ciò avrebbe comportato l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 sino all'effettivo saldo. Del resto, risulta dagli atti e dai documenti di causa che il pagamento dei corrispettivi è avvenuto solo all'esito della procedura monitoria e nel successivo e presente giudizio di opposizione, nonostante già in data 24 Gennaio 2024 (il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a CP_1 ruolo il 1° M 3) avesse fornito la documentazione richiesta a dimostrazione del soddisfacimento di tutte le pretese stipendiali e contributive. Ne discende che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni Pt_1 assunte e sono d capitale gli interessi moratori contrattualmente previsti (si veda l'art. 30, con richiamo esplicito al d.lgs. n. 231/2001), che vanno calcolati dalla scadenza del termine di pagamento di ogni singola fattura.
9 Giova considerare che nella memoria istruttoria n. 1, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 18.111,26 pari al saldo delle fatture insolute, senza corrispondere gli interessi moratori ingiunti e le spese della fase monitoria. Ciò non comporta certo la cessazione della materia del contendere che sottende l'accordo delle parti in merito al venir meno definitivamente di ogni aspetto controverso della res litigiosa che, allo stato, manca, stante il contrasto in merito alla mancata corresponsione degli interessi di mora sulla somma ingiunta a titolo di sorte capitale. Invero, la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali. Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria siffatta (cfr., sul punto, Cass. Civ., sent. n. 5607 del 2005). Ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui permane una situazione di conflitto sulla debenza degli interessi di mora. Di tal guisa, l'adempimento parziale dell'obbligazione, nel corso del giudizio di opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo con riguardo alla somma dovuta a titolo di capitale, residuando l'importo dovuto a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, alla luce della espressa pattuizione in sede contrattuale ai sensi dell'art. 30. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo. Da ciò consegue che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione, sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6514 del 2007). Tale principio, trova del resto testuale riscontro nell'articolo 653, c. 2, c.p.c., secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”. In tal senso, del resto, si sono espresse da tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si v. sent. n. 7448/93) che hanno composto un contrasto insorto al riguardo in quanto parte della 10 giurisprudenza aveva ritenuto che non potesse revocarsi il decreto ingiuntivo in caso di pagamento successivo, rilevabile solo in sede di esecuzione (più recentemente, cfr. Cass. Civ., sent. n. Cass. Civ., sent. n. 1657/04; Cassazione 15186/03; Cass. Civ., sent. n. 15339/00). Residua, pertanto, in favore della parte opposta un credito pari ad Euro 7.716,83, a titolo di interessi moratori, calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.077,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi e avuto riguardo alle quattro fasi. A tali spese occorre aggiungere anche quelle inerenti alla fase monitoria pari ad Euro 712,50 (somma comprensiva di onorario, contributo unificato e diritti di cancelleria). Infatti, la circostanza secondo cui si è proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo non esclude che i compensi e gli onorari di tale fase non possano essere posti a carico della parte effettivamente soccombente all'esito del giudizio di opposizione, dal momento che l'irripetibilità delle stesse è condizionata dall'esito della lite nel suo complesso. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il procedimento monitorio che inizia col deposito del ricorso e finisce con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si è aperto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma dà origine semplicemente a una fase di un unico giudizio, in relazione al quale funziona da atto introduttivo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Il giudice nel liquidarle potrebbe escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto ingiuntivo, nel caso in cui dovessero mancare le condizioni di ammissibilità della domanda. Qualora, invece, ritenesse di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente, rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite, il giudice non violerebbe affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cpc. A maggior ragione, il giudice potrebbe lasciare le spese del monitorio a carco dell'ingiunta, nel momento in cui la revoca del decreto fosse dipesa dal pagamento totale o parziale della somma indicata nel decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, come accaduto nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2488 del 2022; SS.UU., sent. n. 927del 2022, nonché, sent. n. 16636 del 2025).
11 Al riguardo si osserva, inoltre, che nonostante l'avvenuto parziale pagamento, lo scaglione dal quale sono state calcolate le spese di lite non è in alcun modo variato. Non si ravvisano, allo stato degli atti, i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, in considerazione del parziale pagamento, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta della somma residua di Euro 7.716,83, a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale dalla scadenza di ogni singola fattura;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, cui aggiungere le spese della fase monitoria pari ad Euro 712,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
4) rigetta la domanda di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per come proposta dalla parte opposta. Così deciso in Trento, il 20 Dicembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 767/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
presen dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Piazzetta U. Giordano n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
- Opponente/attrice in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 ale ra p.t., CP_2 rappresentata all'Avv. Aniello De Ruberto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Via Podgora n. 10, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta/convenuta in senso formale –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 181 del 6 Marzo 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 544 del 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto:
1 - che, il credito vantato da non sarebbe connotato da CP_1 esigibilità, non avendo la creditrice dimostrato la mora in capo alla debitrice;
- che, avrebbe, a più riprese, offerto di adempiere, anche Pt_1 tramit ale, senza tuttavia ottenere positivo riscontro da parte di CP_1
- icolare, il legale di aveva espresso Pt_1 preoccupazioni e timori in merito alla po a di efficacia di un pagamento effettuato in assenza di certezza sulle rendicontazioni previdenziali individuali di ciascun lavoratore coinvolto nella somministrazione e ciò in considerazione del fatto che la società convenuta opposta era entrata in una procedura concorsuale (concordato preventivo);
- che, la stessa opponente, poco prima della procedura monitoria, aveva offerto il pagamento della somma capitale, ma non degli interessi, specie moratori, ritenendo giustificato il proprio diniego a adempiere;
- che la sospensione dei pagamenti delle fatture, emesse da controparte a fronte della corresponsione di manodopera, deve ritenersi pienamente legittima, fintantoché non avesse documentato, da parte sua, CP_1
l'avvenuta tacitazione tese dei lavoratori;
- che, la sottoposizione di ad una procedura di concordato CP_1 preventivo, in virtù della responsabilità solidale tra somministrante e utilizzatore, esponeva al rischio di esecuzione di un doppio Pt_1 pagamento: quello alla ontroparte contrattuale e quello a favore dei lavoratori;
- che, nulla era da considerarsi dovuto, a titolo di interessi moratori, sino al momento in cui era stata potenzialmente destinataria di una richiesta di pagamento da parte dei dipendenti, con necessaria declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione in parte qua, per insussistenza dei presupposti della mora debendi;
- che, nella fattispecie, sussistono le condizioni per l'applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., inadimplenti non est adimplendum, in considerazione del fatto che, fino al 2024, la convenuta non ha mai inviato evidenza dell'avvenuto saldo delle somme dovute ai lavoratori a titolo previdenziale e fiscale;
- che, l'opposta si era impegnata, nel contratto di somministrazione stipulato con l'opponente, a tacitare i propri dipendenti tenendo indenne dalla responsabilità solidale l'azienda somministrata e aveva anche sottoscritto l'impegno a manlevare la Società opponente da ogni eventuale corresponsabilità prevista per legge nei confronti dei lavoratori;
- che, al di là degli impegni contrattuali assunti dalla convenuta, il comportamento di quest'ultima doveva essere improntato ai principi generali di correttezza e buona fede;
- che, il rifiuto di controparte di ricevere il pagamento del credito certo, liquido ed esigibile, al netto degli interessi moratori e degli importi delle 2 spese legali, ricorrendo invece in sede monitoria, configura una fattispecie di abuso del processo. Sulla base di tali premesse, la difesa della parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) Denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) Nel merito, in accoglimento delle eccezioni sopra svolte, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda”. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito:
- che, la debitrice è certamente incorsa nella mora debendi ex art. 1219 c.c., per effetto dei numerosi solleciti inviati sia dalla creditrice che dal suo legale, sin dal 26.1.21, data della prima lettera monitoria dallo stesso inviata all'indirizzo dell'opponente;
- che, la Società opponente ha, di fatto, preteso di apporre unilateralmente una condizione al contratto dallo stesso non prevista, pretendendo un'obbligazione di fare (l'invio della prova del saldo delle somme previdenziali) non dovuta;
- che, nella condotta dell'opponente, è configurabile un mero tentativo di avvantaggiarsi della procedura concorsuale per ritardare, o addirittura evitare, il pagamento di quanto dovuto;
- che, nessuna proposta di pagamento effettiva è mai pervenuta dall'opponente, la quale non può invocare il principio previsto dall'art. 1220 c.c.;
- che, al di là delle cautele necessarie in presenza della procedura di concordato preventivo, nessun inadempimento era riscontrabile in danno dei lavoratori dipendenti di CP_1
- che, nessuna delle pretestuose ragioni addotte da autorizzava Pt_1 la stessa a trattenere il saldo del dovuto in favor nvenuta, in quanto lo stesso concordato preventivo escludeva una situazione insolvenza nei confronti dei lavoratori, dato che il piano di riparto prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e lo stralcio solo dei chirografari;
- che, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1460 c.c. deve ritenersi meramente pretestuoso, così come il diritto di RO a “sospendere” il pagamento delle somme contrattualmente dovute, invocando un'inesistente “legittima prerogativa di autotutela”;
- che, ha eseguito tutti i pagamenti previsti nei confronti dei CP_1 lavorat ell'INPS, rendendo priva di fondamento ogni residuale eventuale timore di un coinvolgimento a carico della società somministrata;
- Che, il richiamo a una violazione del principio di buona fede tale da giustificare il mancato adempimento del debitore deve ritenersi improprio, 3 in quanto l'eccezione di inadempimento non può prescindere da un riferimento agli obblighi contrattuali esistenti a carico delle parti contraenti;
- che il richiamo all'obbligo di manleva pattuito contrattualmente è del tutto inapplicabile alla fattispecie, specie in considerazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni verso i lavoratori dipendenti;
- che, proprio in considerazione dei numerosi solleciti di pagamento inutilmente inoltrati dall'opposta, deve ritenersi fuori luogo l'ipotesi di
“abuso del processo” adombrata da parte opponente;
- che, anche nel merito dei presunti inadempimenti contestati all'opposta, la documentazione data dai DURC, nonché dei rapporti EMENS, attestanti la regolarità contributiva nel periodo relativo alla pendenza del rapporto, contribuisce a confermare l'esistenza del credito della stessa nei confronti dell'attrice opponente;
- che, l'art. 30 del contratto di somministrazione prevede il pagamento degli interessi moratori, previsti per i rapporti tra società commerciali, coerentemente con quanto dettato dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002;
- che, i prolungati rifiuti di adempiere dell'opponente sono, quindi, illegittimi, facendo sì che la stessa debba ritenersi obbligata al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- che, la condotta preprocessuale e processuale dell'opponente sono tali da comportare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 96 c.p.c., versandosi in un'ipotesi di lite temeraria. Sulla scorta di tali assunti, la parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente esposte: “Piaccia al Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare: concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti e le condizioni di legge;
Nel merito: 1) Rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero - in via gradata - comunque condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento in favore della in C.P. di € Controparte_1
25.828,09, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui al D.I. opposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'ingiunzione fino all'effettivo saldo. 2) Condannare al Parte_1 risarcimento equitativo dei danni per lite temeraria, ovvero al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma ritenuta di giustizia. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
4 Con ordinanza del 28 Ottobre 2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ed è stato disposto rinvio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità della domanda. Con ordinanza del 30 Aprile 2025, questo Giudice, verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda con esito negativo, ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha rinviato all'udienza del 5 Novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189, ult. c., c.p.c.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e conclusioni.
4. Ciò posto, occorre considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Orbene, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta rinviene fondamento in alcuni contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato, datati 6.3.2018 e 3.1.2019, riguardanti le prestazioni di n. 5 lavoratori, i quali hanno svolto la loro attività in favore della parte opponente nei periodi specificati nei singoli contratti che li riguardavano.
5 Vertendosi, nel caso di specie, in ambito di responsabilità contrattuale ed essendosi dedotto già in sede monitoria un inadempimento di parte opponente relativo all'obbligazione pecuniaria posta a suo carico, la Società ingiungente, nella sua veste di somministrante-creditrice, era tenuta a provare unicamente il titolo ovvero l'esistenza dei contratti che costituiscono la fonte del diritto vantato e, quindi, dell'obbligo asseritamente inadempiuto, gravando poi sulla quale Parte_2 debitrice, l'onere di dimostrare l'esistenza del fatt stituito dall'avvenuto esatto adempimento o di altra circostanza impeditiva o modificativa dell'altrui pretesa. Ciò in ossequio al risalente e consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). In base a quanto appena descritto, ha assolto il proprio CP_1 onere probatorio. Risulta, infatti, per irtù di tali contratti, la parte opponente si è impegnata a corrispondere alla convenuta gli importi ivi specificati, tanto più che non sussiste alcuna contestazione, da parte della somministrata, circa la debenza dell'importo capitale portato dalle fatture emesse dalla somministrante;
il motivo del contendere è, difatti, limitato all'accertamento del credito azionato in sede monitoria, in quanto comprensivo di interessi moratori e di spese legali. A questo riguardo, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e va, pertanto, rigettata. La condotta tenuta da che si è risolta nel mancato pagamento Pt_1 delle fatture emesse a titolo di corrispettivo della CP_1 somministrazione di manodopera, e, correlativamente, nella pretesa di subordinarne l'esecuzione alla ricezione di documentazione comprovante il saldo dei crediti dei lavoratori, configura un inadempimento contrattuale ingiustificato. Non risulta meritevole di accoglimento il rimando operato dall'opponente all'art. 1460 c.c. e all'eccezione di inadempimento. Invero, in tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. 6 Difatti, i rapporti tra le Società in causa hanno ad oggetto la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, in virtù di distinti contratti di somministrazione di personale, e risulta dagli atti di causa che abbia adempiuto esattamente alla prestazione principale posta a CP_1 co, ponendo a disposizione di dei lavoratori, stante la sua Pt_1 qualità di agenzia interinale. Di tal guisa, l'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sull'opposta elide il sussistere dei presupposti applicativi dell'art. 1460 c.c., che sottende inadempimenti reciproci nell'ambito di rapporti negoziali di tipo sinallagmatico. A fronte della corretta esecuzione della prestazione da parte della somministrante, la Società opponente si è resa inadempiente rispetto al pagamento delle fatture nn. 618/EL/19 del 7.2.2019, 1094/EL/19 del 11.3.2019 e 1380/EL/19 del 5.4.2019, il cui importo in linea capitale non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, che residua per le somme dovute a titolo di interessi moratori e di spese legali accessorie liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto. In definitiva, al fine di valutare la debenza o meno di questi ultimi, è necessario stabilire se possa ritenersi giustificato il diniego opposto dalla debitrice e, conseguentemente, se sia sorretta da valida giustificazione la pretesa di subordinare tale adempimento alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e fiscali inerenti ai lavoratori da parte dell'Impresa somministrante. Soccorre, a tal fine, quanto previsto dall'art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto, che consente di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, tenendo conto non solo del comportamento rilevante sul piano giuridico, ma di quello complessivamente assunto nella fase di gestazione del vincolo negoziale e di quello posteriore alla conclusione del contratto. Orbene dall'interpretazione del regolamento contrattuale non emerge alcuna clausola o facoltà che legittimano la condotta assunta dalla parte opponente. Invero, l'art. 22 dei contratti, richiamando la normativa di garanzia di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/2015 e, dunque, la previsione di responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore con riferimento alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori, prevede il solo diritto di rivalsa nel caso in cui l'utilizzatore – debitore in solido – abbia proceduto a versare quanto dovuto direttamente a questi ultimi, circostanza questa non dedotta dalle parti in giudizio. Nello specifico, l'art. 21 dei contratti conclusi tra le parti prevede che l'utilizzatore si impegna a versare ad gli oneri retributivi, assistenziali CP_1
e fiscali da essa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, oltre al compenso per il servizio prestato da così come calcolato nella CP_1 tariffa oraria concordata dai contrae
7 Il successivo art. 22 stabilisce che “l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Dal tenore letterale delle singole clausole negoziali non emerge che sia stata pattuita alcuna condizione e/o eccezione dilatoria o sospensiva, alla quale subordinare il pagamento del corrispettivo della manodopera fornita. Emerge, dunque, una forma di solidarietà sul lato passivo nei rapporti verso i prestatori di manodopera, a tutela delle rispettive posizioni giuridiche, facendo salvo l'esercizio del diritto di rivalsa verso il somministratore nei rapporti interni tra singoli condebitori che, per operare, presuppone il previo pagamento nei confronti dei lavoratori da parte del debitore solidale. Circostanza non predicabile al caso di specie, in cui non ha Pt_1 corrisposto alcuna somma. Non risulta fondato neppure il rimando operato all'art. 1460 c.c., dal momento che nei contratti con prestazioni corrispettive l'eccezione d'inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime. Al contrario, ha previamente ed esattamente ricevuto la Pt_1 controprestazi te di CP_1
Di tal guisa, il rifiuto di adem lla parte opponente si fonda su una serie di argomentazioni difensive del tutto ipotetiche che non trovano fondamento nel regolamento negoziale che sovrintende il rapporto tra i contraenti, parti dell'odierno giudizio. In particolare, la ha addotto la ragione del proprio rifiuto ad Pt_1 adempiere alla cir econdo cui la parte opposta non si sarebbe mai resa disponibile a consegnare alcuni documenti attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori, ingenerando il timore di un'azione legale diretta di recupero degli stessi nei suoi riguardi, alla luce della responsabilità solidale dell'utilizzatore delle prestazioni lavorative somministrate, stante l'ammissione al concordato preventivo dell'opposta. Per tale motivo, la parte opponente ha richiamato sul punto quanto previsto dall'art. 1461 c.c., che consente a ciascun contraente di “sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
8 L'assunto invocato dall'opponente in merito al vincolo di solidarietà sul lato passivo del rapporto interno tra debitori, quale elemento legittimante l'eccezione di inadempimento, non risulta fondato, dal momento che il piano collegato al concordato preventivo prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (tra cui appunto i lavoratori) e lo stralcio solo dei chirografari, con ciò elidendo a monte il rischio della possibile traslazione dell'obbligazione pecuniaria in capo alla . Pt_1
Per tali ragioni, la condotta assunta dalla parte opp n può essere sussunta nella sfera applicativa degli artt. 1460 e 1461 c.c., sicché l'inadempimento della si presenta del tutto ingiustificato e tale Pt_1 da aver reso legittimo i l rimedio monitorio esperito da CP_1
Non vi è, infatti, come visto sopra, alcuna pattuizione contrat he subordina il pagamento della sorte capitale alle comunicazioni richieste dalla debitrice in merito all'adempimento delle obbligazioni contributive in materia previdenziale. Inoltre, gli artt. 24-29 dei contratti di somministrazione in atti disciplinano in modo dettagliato le modalità di adempimento dell'obbligazione gravante sulla mediante apposita fatturazione e secondo Pt_1 precipue modali endo le ipotesi invocate dall'opponente che si atteggerebbero a condizioni sospensive delle prestazioni pecuniarie dovute in contratti di tipo sinallagmatico, tali da palesare una situazione di eventuale inesigibilità del credito azionato in sede monitoria. L'assenza di giusta causa dell'inadempimento della parte opponente non solo rende legittima l'azione volta ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto quale corrispettivo delle prestazioni dedotte in contratto, ma giustifica il pagamento degli interessi di mora sulle somme dovute, stante il ricorrere di una situazione di mora debendi (si v. art. 1219 c.c.) – comprovata dai solleciti di pagamento rivolti alla controparte – e l'espressa pattuizione, in tal senso, tra le parti stesse, le quali hanno convenuto all'art. 30 che, in caso di mancato pagamento nei termini da parte dell'utilizzatore, ciò avrebbe comportato l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 sino all'effettivo saldo. Del resto, risulta dagli atti e dai documenti di causa che il pagamento dei corrispettivi è avvenuto solo all'esito della procedura monitoria e nel successivo e presente giudizio di opposizione, nonostante già in data 24 Gennaio 2024 (il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a CP_1 ruolo il 1° M 3) avesse fornito la documentazione richiesta a dimostrazione del soddisfacimento di tutte le pretese stipendiali e contributive. Ne discende che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni Pt_1 assunte e sono d capitale gli interessi moratori contrattualmente previsti (si veda l'art. 30, con richiamo esplicito al d.lgs. n. 231/2001), che vanno calcolati dalla scadenza del termine di pagamento di ogni singola fattura.
9 Giova considerare che nella memoria istruttoria n. 1, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 18.111,26 pari al saldo delle fatture insolute, senza corrispondere gli interessi moratori ingiunti e le spese della fase monitoria. Ciò non comporta certo la cessazione della materia del contendere che sottende l'accordo delle parti in merito al venir meno definitivamente di ogni aspetto controverso della res litigiosa che, allo stato, manca, stante il contrasto in merito alla mancata corresponsione degli interessi di mora sulla somma ingiunta a titolo di sorte capitale. Invero, la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali. Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria siffatta (cfr., sul punto, Cass. Civ., sent. n. 5607 del 2005). Ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui permane una situazione di conflitto sulla debenza degli interessi di mora. Di tal guisa, l'adempimento parziale dell'obbligazione, nel corso del giudizio di opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo con riguardo alla somma dovuta a titolo di capitale, residuando l'importo dovuto a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, alla luce della espressa pattuizione in sede contrattuale ai sensi dell'art. 30. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo. Da ciò consegue che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione, sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6514 del 2007). Tale principio, trova del resto testuale riscontro nell'articolo 653, c. 2, c.p.c., secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”. In tal senso, del resto, si sono espresse da tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si v. sent. n. 7448/93) che hanno composto un contrasto insorto al riguardo in quanto parte della 10 giurisprudenza aveva ritenuto che non potesse revocarsi il decreto ingiuntivo in caso di pagamento successivo, rilevabile solo in sede di esecuzione (più recentemente, cfr. Cass. Civ., sent. n. Cass. Civ., sent. n. 1657/04; Cassazione 15186/03; Cass. Civ., sent. n. 15339/00). Residua, pertanto, in favore della parte opposta un credito pari ad Euro 7.716,83, a titolo di interessi moratori, calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.077,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi e avuto riguardo alle quattro fasi. A tali spese occorre aggiungere anche quelle inerenti alla fase monitoria pari ad Euro 712,50 (somma comprensiva di onorario, contributo unificato e diritti di cancelleria). Infatti, la circostanza secondo cui si è proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo non esclude che i compensi e gli onorari di tale fase non possano essere posti a carico della parte effettivamente soccombente all'esito del giudizio di opposizione, dal momento che l'irripetibilità delle stesse è condizionata dall'esito della lite nel suo complesso. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il procedimento monitorio che inizia col deposito del ricorso e finisce con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si è aperto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma dà origine semplicemente a una fase di un unico giudizio, in relazione al quale funziona da atto introduttivo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Il giudice nel liquidarle potrebbe escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto ingiuntivo, nel caso in cui dovessero mancare le condizioni di ammissibilità della domanda. Qualora, invece, ritenesse di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente, rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite, il giudice non violerebbe affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cpc. A maggior ragione, il giudice potrebbe lasciare le spese del monitorio a carco dell'ingiunta, nel momento in cui la revoca del decreto fosse dipesa dal pagamento totale o parziale della somma indicata nel decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, come accaduto nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2488 del 2022; SS.UU., sent. n. 927del 2022, nonché, sent. n. 16636 del 2025).
11 Al riguardo si osserva, inoltre, che nonostante l'avvenuto parziale pagamento, lo scaglione dal quale sono state calcolate le spese di lite non è in alcun modo variato. Non si ravvisano, allo stato degli atti, i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, in considerazione del parziale pagamento, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta della somma residua di Euro 7.716,83, a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale dalla scadenza di ogni singola fattura;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, cui aggiungere le spese della fase monitoria pari ad Euro 712,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
4) rigetta la domanda di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per come proposta dalla parte opposta. Così deciso in Trento, il 20 Dicembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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