TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 343/2024 RG
tra
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Rinaldini, n. 5, C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano C.F._1
Vaccari e Massimo Ferrari
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante con l'avv. Valeria CP_1
Giroldi
- CONVENUTO –
FATTO E DIRITTO
Con ri corso deposit ato in cancell eri a diretto al gi udi ce del lavoro di
Reggio Emili a la sig. ha convenuto in giudizio l' per accertare il Pt_1 CP_1
proprio diritto, sulla base della domanda amministrativa proposta in data 14.6.2022, alla liquidazione del trattamento NASpI di cui all'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con decorrenza ex lege e conseguentemente condannarsi l' al pagamento di detta CP_1
prestazione, con ratei maggiorati di interessi legali dalla scadenza delle singole poste di credito e sino al saldo.
Espone a tal fine:
1. Con provvedimento del 13.6.2022, notificato via pec in data, l' di CP_2
Reggio Emilia comunicava alla ricorrente la risoluzione anticipata, a far tempo dal 25.3.2022, del rapporto di lavoro a tempo determinato già stipulato, con decorrenza dal 6.9.2021 e sino al 31.8.2022, con la medesima.
2. La ricorrente, pertanto, essendo in possesso dei previsti requisiti contributivi ed assicurativi di cui all'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 proponeva alla competente sede di Reggio Emilia, in data 14.6.2022, domanda intesa ad CP_1 ottenere l'erogazione del trattamento di disoccupazione NASpI .
3. Detta domanda veniva respinta dalla sede con provvedimento CP_1 dell'11.7.2022, in ragione, dell'asserita mancata cessazione del rapporto di lavoro, alla data di proposizione della domanda, quale risultante dagli archivi informativi dell'Istituto. Cont Da qui il presente ricorso evidenziando come l'eventuale errore commesso dal sulla comunicazione ad della cessazione del rapporto di lavoro non possa CP_1
ricadere sulla lavoratrice.
Si è costituita ritualmente l' chiedendone il rigetto poiché risulta carente uno dei CP_1
presupposti precipui per il diritto alla prestazione NASPI, ovvero lo stato di disoccupazione involontaria, atteso che la ricorrente, alla luce di quanto è estrapolabile dalle dichiarazioni del Ministero, risulta regolarmente alle dipendenze dello stesso fino al termine del contratto a tempo determinato 31/08/2022.
E' stata disposta richiesta di informazioni al MIM, regolarmente ottemperata, e all'odierna udienza di discussione il Giudice ha pronunciato la presente sentenza dandone lettura all'esito della camera di consiglio e della discussione orale.
La domanda attrice è fondata.
Il , tramite il proprio organismo provinciale, ha chiarito che Controparte_4
“La sig.ra (c.f. ), docente di Arte e Parte_1 C.F._1
Immagine nella scuola secondaria di I grado, è stata assunta nell'a.s. 2021/22 presso
l'Istituto Comprensivo “A. Einstein” di Reggio Emilia su posto di sostegno psicofisico,
Pag. 2 di 5 giusta contratto per supplenza annuale a decorrenza 06.09.2021 e cessazione al
31.08.2022;
- In data 13.06.2022, con decreto prot. 5051, il predetto Istituto ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a far data dal 24.03.2022, per superamento del periodo di comporto per malattia;
- In base a quanto riferito dall'Istituto “ ” in data 13.06.2022 è stata CP_2
comunicata alla docente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal
24.03.2022; l'ultimo giorno effettivo di copertura contrattuale della docente risulta, pertanto, il 24.03.2022;
- A partire dall'ultimo giorno effettivo di copertura contrattuale della docente, sono state corrisposte alla sig.ra le seguenti retribuzioni: Pt_1
a) 04/2022: Emissione Ordinaria – Euro 1.273,70 (Importo Netto);
b) 06/2022: Emissione Ordinaria – Euro 110,98 (Importo Netto);
c) 07/2022: Emissione Ordinaria – Euro 1,00 (Importo Netto);
d) 07/2022: Emissione Speciale Arretrati: Euro 200,00 (Importo Netto);
e) 08/2022: Emissione Ordinaria – Euro 3.009,13 (Importo Netto);
- Risultano, pertanto, retribuzioni non dovute, riferite alle emissioni ordinarie di Aprile,
Giugno, Agosto 2022 e all'emissione speciale di Luglio 2022 erogate alla docente, il cui ammontare complessivo potrebbe rivelarsi di gran lunga superiore rispetto all'importo del trattamento Naspi richiesto;
- È probabile che le emissioni stipendiali successive al mese di Marzo 2022 siano da attribuire alla non tempestiva segnalazione di chiusura del contratto da parte della scuola alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato”.
Dalla dichiarazione così riprodotta emerge in modo evidente da un lato l'indubbia cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 24/3/2022, ed in conseguente diritto, dalla data di efficacia di tale licenziamento (e dunque dal giugno 2022, in cui è avvenuta la comunicazione alla lavoratrice) ad ottenere la NaSpi;
dall'altro il ritardo con cui il Cont
ha comunicato all'ente pagatore la cessazione del rapporto, generando CP_4
pagamenti indebiti sia di retribuzione che di contribuzione.
Da ciò consegue che ha continuato a veder evasa la contribuzione in favore della CP_1
lavoratrice sino alla data di naturale cessazione del contratto di lavoro (31/8/2022) ed ha
Pag. 3 di 5 pertanto rifiutato la Naspi per l'incolpevole errore nella quale è incorsa, errore indotto Cont dal .
Ciò non toglie, tuttavia, che se può ritenersi legittima la reiezione in un primo tempo adottata nella indotta convinzione del perdurare del rapporto di lavoro, successivamente, come emerge dalla relazione amministrativa doc.5, “…Solo in data 11.08.2022 CP_1
l'istituto comprensivo provvedeva all'annullamento della comunicazione obbligatoria del Ministero del lavoro e contestualmente all'inoltro di ulteriore comunicazione, dalla quale emergeva, quale cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento intervenuto in data 24.03.2022”.
Pertanto l' era in grado di agire in autotutela già dall'agosto 2022 accordando la CP_1
prestazione alla luce della comunicazione del MIM del licenziamento.
L' poteva poi, comunque, prendere atto dell'errore e procedere al riconoscimento CP_1
in sede di ricorso amministrativo al proprio Comitato Provinciale.
Ciò non è avvenuto, e la conseguenza è che la ricorrente si è vista costretta ad agire giudizialmente per ottenere la prestazione dovuta.
Da ciò consegue la rifusione integrale alla stessa delle spese di lite del grado, attesa la soccombenza dell'Istituto; il compenso va calcolato sulla base del valore della causa, che non è indeterminato ma va da € 1.101 a € 5.200 (atteso lo stato di rioccupazione per l'AS Con successivo da parte del come emerge dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa ricorrente).
P.Q.M.
a) In accoglim ent o del ri corso, accert a i l diritt o dell a ricorrente, sull a base dell a domanda amminist rat iva dalla stessa proposta in dat a 14.6.2022, alla li quidazione del trattamento NAS pI di cui all'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con decorrenza ex lege e cons eguentem ent e condanna l ' l pagam ento di CP_6
dett a prestazi one, con rat ei m aggiorat i di int eressi l egali dal la scadenza dell e s ingole post e di credito e sino al saldo.
b) Condanna all a rifusione i n favore dell a ricorrent e del le CP_1
spese di lit e del presente gi udi zio, che quanti fica i n
Pag. 4 di 5 complessivi € € 1.705,60 per compensi oltre ad accessori di legge, con dist razione.
Reggio Emili a, 19/ 03/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5