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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3102/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LA MARCA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. VENT ULRIKE Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 e 615 c.p.c., causa di merito
Conclusioni
Parte attrice:
1. Preliminarmente nel rito per i motivi che precedono, accogliere l'istanza ex art. 153, 2. comma c.p.c. depositata il 14/6/2023 nel fascicolo 500-1/2023 RGE Tribunale di Bolzano;
2. nel merito accertare e dichiarare l'irregolarità per contrasto con gli artt. 475 e ss. c.p.c., dell'atto di pignoramento presso terzi datato 11/04/2023-27.04.23, N. cron. 1099
[...]
, notificato mediante deposito in data 02/05/2023 presso la Casa Comunale di Verano ai Pt_2 sensi dell'art. 143 C.P.C. e del pregresso atto di precetto dd. 27/03/2023 (rectius 07/03/2023) notificato il 15/03/2023-12.04.2023;
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, II comma e ss. c.p.c. accertare e dichiarare l'assenza del diritto di parte convenuta e procedente a sottoporre ad esecuzione quanto meno per la somma di
€ 4796,61, compresa nella somma totale pignorata ed in quella totale del precetto;
4. nell'esercizio del proprio potere di modificare le spese come liquidate nella dal G.E. nel giudizio sommario, revocare il provvedimento di liquidazione delle spese dd. 01.08.2023, pubblicato il 02.08.2023 a carico di Parte_1
5. con condanna della convenuta al rimborso dei compensi e spese di lite da distrarsi a favore
pagina 1 di 10 del sottoscritto procuratore che si dichiara, antistatario.
Parte convenuta:
contrariis reiectis,
1.) In der Hauptsache: Die Widerspruchsklage des Reiterer vom 02.10.2023 und alle Pt_1 darin enthaltenen Anträge, in Bestätigung der Abweisung der Widerspruchsklage vom
12.06.2023 laut richterlichem vom 01.08.2023, aus sämtlichen vorstehenden Gründen Per_1 und/oder aus jedwedem Sach- und , abweisen, da unzulässig, verspätet und rechtlich Persona_2 und faktisch unbegründet.
2.) Auf jeden Fall: Mit Rückerstattung der Kosten, Spesen und Vergütungen auch dieses
Verfahrens, auch im Sinne von Art. 96 ZPO.
Nel merito: respingere l'opposizione proposta da in data 02.10.2023 e tutte Parte_1 le relative domande, confermando il rigetto dell'opposizione pronunciato con decreto del giudice del 01.08.2023, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, in quanto inammissibile, tardiva e infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese, oneri e compensi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatto e oggetto del processo
Alla base del presente giudizio di opposizione sta il pignoramento, eseguito dalla creditrice procedente , odierna convenuta opposta, presso il terzo , a Controparte_1 Controparte_2 carico del debitore esecutato per l'importo di € 446.418,69, oltre spese. Parte_1
Nel ricorso in opposizione ex art. 617 e/o 615 II co. c.p.c., depositato il martedì 13/06/23, ore
0.17, ha dato atto che la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di pignoramento si è Parte_1 perfezionata il 22/05/2023 e il termine di 20 giorni per l'opposizione era prorogato ex art. 155
c.p.c. al lunedì 12/06/2023.
L'opponente ha censurato l'omessa notificazione dei titoli in forma esecutiva e l'erroneità dell'importo precettato sotto due profili: quanto al primo, il creditore non avrebbe correttamente detratto dal credito il pagamento effettuato dal suo datore di lavoro Taxi Sausewind per l'importo maggiore di € 166,92; quanto al secondo, l'importo di € 4.829,69 sarebbe stato precettato ingiustamente in quanto il titolo relativo, la sentenza N. 8/2022 della Corte di Appello di Trento
Sezione distaccata di , era stata cassata dalla Suprema Corte. Inoltre, l'opponente ha Pt_2
pagina 2 di 10 eccepito l'indeterminatezza, l'illiquidità e l'inesigibilità nel termine di 90 giorni del credito indicato a pag. 5 dell'atto di pignoramento, cioè l'eventuale credito di nei Parte_1 confronti del terzo debitore , sub judice nella causa civile avanti Tribunale Controparte_2
Bolzano RG 2183/2022.
Con provvedimento del 01/08/23, comunicato il 02/08/23, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato le istanze di rimessione in termini e di sospensione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi sub RG 500/23 ed ha concesso termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il lunedì 02/10/2023, il debitore esecutato ha Parte_1 instaurato la presente fase di merito. Contrariamente a quanto eccepito dall'opposta,
l'introduzione del merito, notificata il 61° giorno, è tempestiva in quanto il 60° giorno cadeva di domenica.
La creditrice procedente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività sotto vari profili, l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini e l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
2. Decisione
Le doglianze dell'opponente relative alla notifica dei titoli in forma esecutiva (v. atto di citazione pag. 3 ss, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11-solo in parte) vanno qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre quelle relative all'importo precettato e alla pignorabilità del credito come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c..
2.1
L'opposizione agli atti esecutivi va proposta a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
Nel caso di specie la notifica del pignoramento al debitore si è perfezionata ex art. 143 c.p.c. in data 22/05/23 e non, come sostenuto dalla convenuta, con la notifica presso il datore di lavoro, il quale ha rifiutato la consegna senza che l'ufficiale giudiziario abbia proceduto agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c..
2.2
Come rilevato sopra, l'opposizione è stata proposta alle ore 0.17 del ventunesimo giorno.
L'istanza di rimessione in termini è stata correttamente disattesa dal GE e dal collegio di reclamo.
A sostegno dell'istanza, il procuratore dell'opponente aveva allegato un imprevedibile e raro pagina 3 di 10 evento nel sistema operativo, interruttivo della connessione fra il PC periferica WS1 (client) ed il server installato nello studio di , sul quale stava lavorando da remoto dall'abitazione in Pt_2
Comune di Renon il 11.06.2023, avvenuto in data 11.6.2023, e che lo avrebbe costretto a partire da Renon alle ore 19:30 dell'11.6.2023 per recarsi a presso il proprio studio al fine di Pt_2 risolvere il problema e rientrare alle ore 21:05, richiedendo quindi complessivamente circa 1 ora e 30 minuti;
esso procuratore pur avendo lavorato senza interruzione tutta la giornata del
12.6.2023, sarebbe riuscito a terminare la redazione dell'atto soltanto alle ore 00:06 del
13.06.2023, con successivo deposito eseguito alle ore 00:17 del 13.6.2023.
Il Giudice condivide pienamente il ragionamento del collegio di reclamo del 19/04/24, in cui l'infondatezza dell'istanza è motivata come segue:
“Giova a tal fine richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'"account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).” (Cass. civ., Sez. III, 07.07.2023, n.
19384; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 24.08.2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. I, ord.
03.12.2020, n. 27726).
L'evento che, secondo le allegazioni del procuratore dell'odierno reclamante, avrebbe compromesso il funzionamento del suo sistema informatico si sarebbe verificato in data
11.06.2023, mentre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. scadeva in data 12.06.2023.
In base a quanto rappresentato dal procuratore del reclamante, lo stesso avrebbe “ripreso il lavoro di redazione ininterrottamente dalla sera del 11.06.2023 fino a mezzanotte, per continuarlo al mattino del 12.6.2023 sempre ininterrottamente, tranne brevissime pause per i pasti”. Il deposito del ricorso sarebbe quindi avvenuto alle ore 00:17 del 13.06.2023.
pagina 4 di 10 Il menzionato malfunzionamento, in quanto occorso il giorno precedente alla scadenza del termine perentorio, ha dunque dato luogo ad una difficoltà, ma non ad un'impossibilità assoluta al tempestivo deposito. Non ricorrendo i caratteri dell'assolutezza dell'impedimento, difettano i presupposti per una rimessione in termini.”
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per tardività.
2.3
La contestazione circa l'importo precettato (v. atto di citazione n. 10 pag. 7) costituisce opposizione all'esecuzione, non soggetta alla decadenza di cui all'art. 617 c.p.c..
L'opponente eccepisce di aver pagato, tramite il suo datore di lavoro, alla data del 13/02/2023 la somma di € 1155,85 anziché quella minore di € 988,03 come indicata nel precetto.
Dal doc. P dell'opponente, contenente le distinte di bonifico, risultano i seguenti pagamenti
09/02/2021 11,80 19/02/2021 128,60 19/02/2021 528,81 09/05/2021 5,00 09/04/2021 1,80 14/07/2021 24,40 10/08/2021 29,86 08/09/2021 31,20
08/10/2021 29,86
09/12/2021 11,75 09/11/2021 10,39 29/12/2021 9,91 13/01/2022 2,96 10/04/2022 10,39 06/05/2022 8,61 20/06/2022 13,91 13/06/2022 13,30 06/07/2022 43,47 09/08/2022 35,79 08/09/2022 35,79 11/10/2022 38,22 14/11/2022 33,98 14/12/2022 18,20 18/12/2022 15,67 13/01/2023 23,97 13/02/2023 15,55
pagina 5 di 10 14/03/2023 22,66 13/04/2023 16,52 somma 1172,37
Se si considerano solo i pagamenti anteriori al 07/03/2023 (cioè escludendo 14/03/2023 e
13/04/2023 per € 22,66 + € 16,52 = € 39,18), il totale alla data 07/03/2023 risulta pari a €
1.133,19.
Nel precetto del 07/03/2023 la creditrice ha invece detratto pagamenti per € 988,93. La differenza tra quanto effettivamente versato (alla data 07/03/2023) e quanto considerato nel precetto è pari a
€ 144,26 (€ 1.133,19 − € 988,93).
Conseguentemente, il credito azionato al 07/03/2023 nel precetto va ridotto in misura di €
144,26.
Per completezza va dato atto che dal doc. 25 dell'opposta, che elenca i pagamenti fino a luglio
2023 con una somma di € 1242,21, emergono dati sostanzialmente coincidenti se si deducono gli ulteriori pagamenti, ivi rappresentati, da maggio a luglio 2023, il che depone per una condotta non contrassegnata da mala fede.
In conclusione, il precetto del 07/03/25 è viziato nella misura in cui non viene correttamente dato atto di tutti i pagamenti intervenuti e il credito a quella data va ridotto di € 144,26.
2.4
L'opponente contesta anche la non debenza dell'importo di € 4.829,69, addebitate nel precetto con riferimento alla condanna alle spese di cui nella sentenza n. 8/2022 della Corte d'appello di
Trento sezione distaccata di Bolzano, oggetto di cassazione da parte della suprema Corte (v. atto di citazione n. 11 pag. 8, nella parte detto motivo non comprende aspetti attinenti ad opposizione agli atti esecutivi).
Il Giudice rileva che la Corte di cassazione ha statuito con ordinanza d.d. 12/06/23 come segue:
“accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di , in diversa composizione.” Pt_2
Ciò significa che la condanna alle spese è rimasta caducata, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non l'accoglimento dell'opposizione (v. Cass. sez. un. n. 25478/2021 pag. 19: Ritengono queste Sezioni Unite, innanzitutto, di dover ribadire che in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione
pagina 6 di 10 all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
e non con l'accoglimento dell'opposizione.).
La non debenza dell'importo di € 4.829,69 va accertata d'ufficio dal GE anche senza statuizione espressa da parte di questo giudice dell'opposizione.
2.6
In relazione al pignoramento del credito presso il terzo , qualificato nell'atto di Controparte_2 pignoramento presso terzi espressamente come “eventuale” e legato all'esito di una causa civile,
è cessata la materia del contendere, posto che con sentenza del Tribunale Bolzano n. 114/2024, divenuta definitiva, è stata accertata l'inesistenza dell'asserito credito.
2.7
La domanda di riforma della statuizione sulle spese della fase cautelare è infondata, posto che la decisione del GE di non sospendere il processo esecutivo era corretta;
infatti, l'opposizione agli atti esecutivi era tardiva e, sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, la non debenza di importi irrisori rispetto al credito azionato non giustificava la sospensione del processo.
3. Spese
Ai fini della liquidazione unitaria delle spese va esaminato il rapporto di soccombenza in relazione alle singole domande.
a) In relazione all'opposizione agli atti esecutivi che concerneva numerosi titoli ed aspetti l'opponente soccombe.
b) In relazione all'opposizione all'esecuzione relativa al quantum si richiama il principio secondo cui “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 20374/2016). Nel caso di specie va considerato che il creditore procedente ha comunque correttamente dato atto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio e l'errore sembra dovuto al calcolo e non mala fede.
c) Quanto all'opposizione relativa alla pignorabilità del credito, in base al principio della soccombenza virtuale l'opponente va considerato soccombente, posto che la pignorabilità del credito futuro ed eventuale è costantemente ammessa dalla giurisprudenza (v. Cass. 31844/2022:
pagina 7 di 10 L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. Cass 14419/2023: In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura.); nel caso di specie il rapporto giuridico era chiaramente identificato tramite il richiamo alla causa conclusasi con la sentenza del Tribunale n. 114/2024.
d) Per quanto riguarda, infine, il credito in ordine al quale è intervenuta la caducazione del titolo e la cessazione della materia del contendere vige il principio, espresso da Cass. sez. un. n.
25478/2021, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
Nel caso di specie, la sentenza cassata aveva per oggetto l'appello contro la sentenza di separazione giudiziale n. 394/2020 del Tribunale di Bolzano. La suprema Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per tardività, poiché la
Corte d'appello aveva errato nel calcolo del termine per l'impugnazione. L'opponente adduce come altri motivi solo quelli attinenti all'opposizione agli atti esecutivi che sono infondati. Egli non produce nemmeno l'atto d'appello al fine di consentire di fare una prognosi sulla possibile pagina 8 di 10 fondatezza dell'appello e su una diversa regolamentazione delle spese in appello.
Pertanto, non vi sono motivi per ritenere una soccombenza virtuale in capo all'opposta.
***
In conclusione, esaminando congiuntamente gli aspetti da a) a d), sussiste una soccombenza nettamente prevalente da parte dell'opponente e quindi lo stesso va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opposta, con una compensazione parziale del 20% a causa della soccombenza parziale anche dell'opposta.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.000,00-520.000,00 (valore precetto), parametri minimi per tutte le fasi, per un totale di € 11.229,00, in considerazione del fatto che a) l'alto valore della causa non rispecchia la complessità fattuale e giuridica;
b) la difesa dell'opposta ha eccepito in modo infondato (ed evitabile) la tardività dell'introduzione del merito, ed ha aggravato il processo con una serie di allegazioni e documenti attinenti a rapporti tra le parti del tutto irrilevanti in questa sede. A seguito della compensazione parziale, il compenso dovuto ammonta a € 8.983,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione agli atti esecutivi,
2. in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dichiara in relazione al precetto d.d. dd. 07/03/2023 che a tale data il credito risultava ridotto di € 144,26;
3. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al credito di € 4.829,69 (non dovuto) derivante dalla cassata sentenza n. 8/2022 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di
, Pt_2
4. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto di pignoramento presso il terzo per inesistenza di tale credito, Controparte_2
5. rigetta per il resto e per quanto non assorbite, le altre domande ed eccezioni delle parti,
6. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta, a titolo di spese di lite, € 8983,20 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende, con compensazione del resto.
30/09/2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Alex Tarneller firma digitale pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3102/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LA MARCA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. VENT ULRIKE Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 e 615 c.p.c., causa di merito
Conclusioni
Parte attrice:
1. Preliminarmente nel rito per i motivi che precedono, accogliere l'istanza ex art. 153, 2. comma c.p.c. depositata il 14/6/2023 nel fascicolo 500-1/2023 RGE Tribunale di Bolzano;
2. nel merito accertare e dichiarare l'irregolarità per contrasto con gli artt. 475 e ss. c.p.c., dell'atto di pignoramento presso terzi datato 11/04/2023-27.04.23, N. cron. 1099
[...]
, notificato mediante deposito in data 02/05/2023 presso la Casa Comunale di Verano ai Pt_2 sensi dell'art. 143 C.P.C. e del pregresso atto di precetto dd. 27/03/2023 (rectius 07/03/2023) notificato il 15/03/2023-12.04.2023;
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, II comma e ss. c.p.c. accertare e dichiarare l'assenza del diritto di parte convenuta e procedente a sottoporre ad esecuzione quanto meno per la somma di
€ 4796,61, compresa nella somma totale pignorata ed in quella totale del precetto;
4. nell'esercizio del proprio potere di modificare le spese come liquidate nella dal G.E. nel giudizio sommario, revocare il provvedimento di liquidazione delle spese dd. 01.08.2023, pubblicato il 02.08.2023 a carico di Parte_1
5. con condanna della convenuta al rimborso dei compensi e spese di lite da distrarsi a favore
pagina 1 di 10 del sottoscritto procuratore che si dichiara, antistatario.
Parte convenuta:
contrariis reiectis,
1.) In der Hauptsache: Die Widerspruchsklage des Reiterer vom 02.10.2023 und alle Pt_1 darin enthaltenen Anträge, in Bestätigung der Abweisung der Widerspruchsklage vom
12.06.2023 laut richterlichem vom 01.08.2023, aus sämtlichen vorstehenden Gründen Per_1 und/oder aus jedwedem Sach- und , abweisen, da unzulässig, verspätet und rechtlich Persona_2 und faktisch unbegründet.
2.) Auf jeden Fall: Mit Rückerstattung der Kosten, Spesen und Vergütungen auch dieses
Verfahrens, auch im Sinne von Art. 96 ZPO.
Nel merito: respingere l'opposizione proposta da in data 02.10.2023 e tutte Parte_1 le relative domande, confermando il rigetto dell'opposizione pronunciato con decreto del giudice del 01.08.2023, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, in quanto inammissibile, tardiva e infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese, oneri e compensi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatto e oggetto del processo
Alla base del presente giudizio di opposizione sta il pignoramento, eseguito dalla creditrice procedente , odierna convenuta opposta, presso il terzo , a Controparte_1 Controparte_2 carico del debitore esecutato per l'importo di € 446.418,69, oltre spese. Parte_1
Nel ricorso in opposizione ex art. 617 e/o 615 II co. c.p.c., depositato il martedì 13/06/23, ore
0.17, ha dato atto che la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di pignoramento si è Parte_1 perfezionata il 22/05/2023 e il termine di 20 giorni per l'opposizione era prorogato ex art. 155
c.p.c. al lunedì 12/06/2023.
L'opponente ha censurato l'omessa notificazione dei titoli in forma esecutiva e l'erroneità dell'importo precettato sotto due profili: quanto al primo, il creditore non avrebbe correttamente detratto dal credito il pagamento effettuato dal suo datore di lavoro Taxi Sausewind per l'importo maggiore di € 166,92; quanto al secondo, l'importo di € 4.829,69 sarebbe stato precettato ingiustamente in quanto il titolo relativo, la sentenza N. 8/2022 della Corte di Appello di Trento
Sezione distaccata di , era stata cassata dalla Suprema Corte. Inoltre, l'opponente ha Pt_2
pagina 2 di 10 eccepito l'indeterminatezza, l'illiquidità e l'inesigibilità nel termine di 90 giorni del credito indicato a pag. 5 dell'atto di pignoramento, cioè l'eventuale credito di nei Parte_1 confronti del terzo debitore , sub judice nella causa civile avanti Tribunale Controparte_2
Bolzano RG 2183/2022.
Con provvedimento del 01/08/23, comunicato il 02/08/23, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato le istanze di rimessione in termini e di sospensione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi sub RG 500/23 ed ha concesso termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il lunedì 02/10/2023, il debitore esecutato ha Parte_1 instaurato la presente fase di merito. Contrariamente a quanto eccepito dall'opposta,
l'introduzione del merito, notificata il 61° giorno, è tempestiva in quanto il 60° giorno cadeva di domenica.
La creditrice procedente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività sotto vari profili, l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini e l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
2. Decisione
Le doglianze dell'opponente relative alla notifica dei titoli in forma esecutiva (v. atto di citazione pag. 3 ss, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11-solo in parte) vanno qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre quelle relative all'importo precettato e alla pignorabilità del credito come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c..
2.1
L'opposizione agli atti esecutivi va proposta a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
Nel caso di specie la notifica del pignoramento al debitore si è perfezionata ex art. 143 c.p.c. in data 22/05/23 e non, come sostenuto dalla convenuta, con la notifica presso il datore di lavoro, il quale ha rifiutato la consegna senza che l'ufficiale giudiziario abbia proceduto agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c..
2.2
Come rilevato sopra, l'opposizione è stata proposta alle ore 0.17 del ventunesimo giorno.
L'istanza di rimessione in termini è stata correttamente disattesa dal GE e dal collegio di reclamo.
A sostegno dell'istanza, il procuratore dell'opponente aveva allegato un imprevedibile e raro pagina 3 di 10 evento nel sistema operativo, interruttivo della connessione fra il PC periferica WS1 (client) ed il server installato nello studio di , sul quale stava lavorando da remoto dall'abitazione in Pt_2
Comune di Renon il 11.06.2023, avvenuto in data 11.6.2023, e che lo avrebbe costretto a partire da Renon alle ore 19:30 dell'11.6.2023 per recarsi a presso il proprio studio al fine di Pt_2 risolvere il problema e rientrare alle ore 21:05, richiedendo quindi complessivamente circa 1 ora e 30 minuti;
esso procuratore pur avendo lavorato senza interruzione tutta la giornata del
12.6.2023, sarebbe riuscito a terminare la redazione dell'atto soltanto alle ore 00:06 del
13.06.2023, con successivo deposito eseguito alle ore 00:17 del 13.6.2023.
Il Giudice condivide pienamente il ragionamento del collegio di reclamo del 19/04/24, in cui l'infondatezza dell'istanza è motivata come segue:
“Giova a tal fine richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'"account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).” (Cass. civ., Sez. III, 07.07.2023, n.
19384; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 24.08.2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. I, ord.
03.12.2020, n. 27726).
L'evento che, secondo le allegazioni del procuratore dell'odierno reclamante, avrebbe compromesso il funzionamento del suo sistema informatico si sarebbe verificato in data
11.06.2023, mentre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. scadeva in data 12.06.2023.
In base a quanto rappresentato dal procuratore del reclamante, lo stesso avrebbe “ripreso il lavoro di redazione ininterrottamente dalla sera del 11.06.2023 fino a mezzanotte, per continuarlo al mattino del 12.6.2023 sempre ininterrottamente, tranne brevissime pause per i pasti”. Il deposito del ricorso sarebbe quindi avvenuto alle ore 00:17 del 13.06.2023.
pagina 4 di 10 Il menzionato malfunzionamento, in quanto occorso il giorno precedente alla scadenza del termine perentorio, ha dunque dato luogo ad una difficoltà, ma non ad un'impossibilità assoluta al tempestivo deposito. Non ricorrendo i caratteri dell'assolutezza dell'impedimento, difettano i presupposti per una rimessione in termini.”
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per tardività.
2.3
La contestazione circa l'importo precettato (v. atto di citazione n. 10 pag. 7) costituisce opposizione all'esecuzione, non soggetta alla decadenza di cui all'art. 617 c.p.c..
L'opponente eccepisce di aver pagato, tramite il suo datore di lavoro, alla data del 13/02/2023 la somma di € 1155,85 anziché quella minore di € 988,03 come indicata nel precetto.
Dal doc. P dell'opponente, contenente le distinte di bonifico, risultano i seguenti pagamenti
09/02/2021 11,80 19/02/2021 128,60 19/02/2021 528,81 09/05/2021 5,00 09/04/2021 1,80 14/07/2021 24,40 10/08/2021 29,86 08/09/2021 31,20
08/10/2021 29,86
09/12/2021 11,75 09/11/2021 10,39 29/12/2021 9,91 13/01/2022 2,96 10/04/2022 10,39 06/05/2022 8,61 20/06/2022 13,91 13/06/2022 13,30 06/07/2022 43,47 09/08/2022 35,79 08/09/2022 35,79 11/10/2022 38,22 14/11/2022 33,98 14/12/2022 18,20 18/12/2022 15,67 13/01/2023 23,97 13/02/2023 15,55
pagina 5 di 10 14/03/2023 22,66 13/04/2023 16,52 somma 1172,37
Se si considerano solo i pagamenti anteriori al 07/03/2023 (cioè escludendo 14/03/2023 e
13/04/2023 per € 22,66 + € 16,52 = € 39,18), il totale alla data 07/03/2023 risulta pari a €
1.133,19.
Nel precetto del 07/03/2023 la creditrice ha invece detratto pagamenti per € 988,93. La differenza tra quanto effettivamente versato (alla data 07/03/2023) e quanto considerato nel precetto è pari a
€ 144,26 (€ 1.133,19 − € 988,93).
Conseguentemente, il credito azionato al 07/03/2023 nel precetto va ridotto in misura di €
144,26.
Per completezza va dato atto che dal doc. 25 dell'opposta, che elenca i pagamenti fino a luglio
2023 con una somma di € 1242,21, emergono dati sostanzialmente coincidenti se si deducono gli ulteriori pagamenti, ivi rappresentati, da maggio a luglio 2023, il che depone per una condotta non contrassegnata da mala fede.
In conclusione, il precetto del 07/03/25 è viziato nella misura in cui non viene correttamente dato atto di tutti i pagamenti intervenuti e il credito a quella data va ridotto di € 144,26.
2.4
L'opponente contesta anche la non debenza dell'importo di € 4.829,69, addebitate nel precetto con riferimento alla condanna alle spese di cui nella sentenza n. 8/2022 della Corte d'appello di
Trento sezione distaccata di Bolzano, oggetto di cassazione da parte della suprema Corte (v. atto di citazione n. 11 pag. 8, nella parte detto motivo non comprende aspetti attinenti ad opposizione agli atti esecutivi).
Il Giudice rileva che la Corte di cassazione ha statuito con ordinanza d.d. 12/06/23 come segue:
“accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di , in diversa composizione.” Pt_2
Ciò significa che la condanna alle spese è rimasta caducata, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non l'accoglimento dell'opposizione (v. Cass. sez. un. n. 25478/2021 pag. 19: Ritengono queste Sezioni Unite, innanzitutto, di dover ribadire che in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione
pagina 6 di 10 all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
e non con l'accoglimento dell'opposizione.).
La non debenza dell'importo di € 4.829,69 va accertata d'ufficio dal GE anche senza statuizione espressa da parte di questo giudice dell'opposizione.
2.6
In relazione al pignoramento del credito presso il terzo , qualificato nell'atto di Controparte_2 pignoramento presso terzi espressamente come “eventuale” e legato all'esito di una causa civile,
è cessata la materia del contendere, posto che con sentenza del Tribunale Bolzano n. 114/2024, divenuta definitiva, è stata accertata l'inesistenza dell'asserito credito.
2.7
La domanda di riforma della statuizione sulle spese della fase cautelare è infondata, posto che la decisione del GE di non sospendere il processo esecutivo era corretta;
infatti, l'opposizione agli atti esecutivi era tardiva e, sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, la non debenza di importi irrisori rispetto al credito azionato non giustificava la sospensione del processo.
3. Spese
Ai fini della liquidazione unitaria delle spese va esaminato il rapporto di soccombenza in relazione alle singole domande.
a) In relazione all'opposizione agli atti esecutivi che concerneva numerosi titoli ed aspetti l'opponente soccombe.
b) In relazione all'opposizione all'esecuzione relativa al quantum si richiama il principio secondo cui “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 20374/2016). Nel caso di specie va considerato che il creditore procedente ha comunque correttamente dato atto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio e l'errore sembra dovuto al calcolo e non mala fede.
c) Quanto all'opposizione relativa alla pignorabilità del credito, in base al principio della soccombenza virtuale l'opponente va considerato soccombente, posto che la pignorabilità del credito futuro ed eventuale è costantemente ammessa dalla giurisprudenza (v. Cass. 31844/2022:
pagina 7 di 10 L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. Cass 14419/2023: In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura.); nel caso di specie il rapporto giuridico era chiaramente identificato tramite il richiamo alla causa conclusasi con la sentenza del Tribunale n. 114/2024.
d) Per quanto riguarda, infine, il credito in ordine al quale è intervenuta la caducazione del titolo e la cessazione della materia del contendere vige il principio, espresso da Cass. sez. un. n.
25478/2021, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
Nel caso di specie, la sentenza cassata aveva per oggetto l'appello contro la sentenza di separazione giudiziale n. 394/2020 del Tribunale di Bolzano. La suprema Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per tardività, poiché la
Corte d'appello aveva errato nel calcolo del termine per l'impugnazione. L'opponente adduce come altri motivi solo quelli attinenti all'opposizione agli atti esecutivi che sono infondati. Egli non produce nemmeno l'atto d'appello al fine di consentire di fare una prognosi sulla possibile pagina 8 di 10 fondatezza dell'appello e su una diversa regolamentazione delle spese in appello.
Pertanto, non vi sono motivi per ritenere una soccombenza virtuale in capo all'opposta.
***
In conclusione, esaminando congiuntamente gli aspetti da a) a d), sussiste una soccombenza nettamente prevalente da parte dell'opponente e quindi lo stesso va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opposta, con una compensazione parziale del 20% a causa della soccombenza parziale anche dell'opposta.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.000,00-520.000,00 (valore precetto), parametri minimi per tutte le fasi, per un totale di € 11.229,00, in considerazione del fatto che a) l'alto valore della causa non rispecchia la complessità fattuale e giuridica;
b) la difesa dell'opposta ha eccepito in modo infondato (ed evitabile) la tardività dell'introduzione del merito, ed ha aggravato il processo con una serie di allegazioni e documenti attinenti a rapporti tra le parti del tutto irrilevanti in questa sede. A seguito della compensazione parziale, il compenso dovuto ammonta a € 8.983,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione agli atti esecutivi,
2. in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dichiara in relazione al precetto d.d. dd. 07/03/2023 che a tale data il credito risultava ridotto di € 144,26;
3. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al credito di € 4.829,69 (non dovuto) derivante dalla cassata sentenza n. 8/2022 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di
, Pt_2
4. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto di pignoramento presso il terzo per inesistenza di tale credito, Controparte_2
5. rigetta per il resto e per quanto non assorbite, le altre domande ed eccezioni delle parti,
6. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta, a titolo di spese di lite, € 8983,20 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende, con compensazione del resto.
30/09/2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Alex Tarneller firma digitale pagina 10 di 10