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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2506/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 769/2021 del 10/05/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOTTA DAMIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI, presso il cui studio è
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 769/2021, N.R.G. 1693/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10/05/2021, veniva ingiunto ad , , Parte_1 Controparte_1
e di pagare a la somma Parte_2 Parte_3 Controparte_2 complessiva di € 100.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza della fideiussione prestata dagli stessi il 24/04/2006 a garanzia del credito da mutuo fondiario concesso da il 14/04/2006 alla Società CP_4 Controparte_5
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la non corrispondenza tra ricorrente e soggetto in favore del quale è stato concesso il provvedimento monitorio, la mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB in favore di , l'espresso disconoscimento della firma apposta sulla CP_2 fideiussione, l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta mediante la Controparte_2 mandataria contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la CP_3 verificazione della scrittura privata disconosciuta;
chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 09/03/2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e formulava proposta conciliativa. Con note scritte del 4/08/2025 e del 5/09/2025 la società opposta dava atto che, nelle more del giudizio, l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 74/2020 promossa contro la società garantita era proseguita con vendita dei cespiti pignorati e conseguente integrale soddisfazione del credito;
ciò precisato, ferma restando la fondatezza dei presupposti e delle ragioni creditorie che hanno condotto alla richiesta del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva che il Giudice dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Tanto premesso in punto di fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio secondo il quale “se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria … in sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod.proc.civ.” (Cass. n. 26922/2022, n. 17854/2020). La regolamentazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito. Nel caso di specie la domanda proposta dalla sarebbe stata Controparte_2 verosimilmente accolta, in considerazione della dimostrazione in corso di giudizio della titolarità attiva del credito – con la produzione della dichiarazione della banca cedente (doc. 7 prodotto unitamente alla memoria ex art. 183 c.p.c. del 27/09/2022) – della CP_4 probabile infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione – alla luce della sottoscrizione di per presa visione e accettazione quale socio fideiussore Controparte_1 pagina 2 di 3 dell'accordo transattivo tra e del 29/04/2016, CP_4 Controparte_5 sottoscrizione non disconosciuta (documento prodotto dall'opposta unitamente alla memoria del 27/09/2022) – e dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, in quanto stipulata successivamente al provvedimento della Banca d'Italia del maggio 2005, con conseguente validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Ciò posto, le spese devono essere compensate integralmente, come da espressa richiesta della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2506/2021: Dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo n. 769/2021 del 10/05/2021. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 27/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2506/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 769/2021 del 10/05/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOTTA DAMIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI, presso il cui studio è
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 769/2021, N.R.G. 1693/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10/05/2021, veniva ingiunto ad , , Parte_1 Controparte_1
e di pagare a la somma Parte_2 Parte_3 Controparte_2 complessiva di € 100.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza della fideiussione prestata dagli stessi il 24/04/2006 a garanzia del credito da mutuo fondiario concesso da il 14/04/2006 alla Società CP_4 Controparte_5
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la non corrispondenza tra ricorrente e soggetto in favore del quale è stato concesso il provvedimento monitorio, la mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB in favore di , l'espresso disconoscimento della firma apposta sulla CP_2 fideiussione, l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta mediante la Controparte_2 mandataria contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la CP_3 verificazione della scrittura privata disconosciuta;
chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 09/03/2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e formulava proposta conciliativa. Con note scritte del 4/08/2025 e del 5/09/2025 la società opposta dava atto che, nelle more del giudizio, l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 74/2020 promossa contro la società garantita era proseguita con vendita dei cespiti pignorati e conseguente integrale soddisfazione del credito;
ciò precisato, ferma restando la fondatezza dei presupposti e delle ragioni creditorie che hanno condotto alla richiesta del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva che il Giudice dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Tanto premesso in punto di fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio secondo il quale “se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria … in sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod.proc.civ.” (Cass. n. 26922/2022, n. 17854/2020). La regolamentazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito. Nel caso di specie la domanda proposta dalla sarebbe stata Controparte_2 verosimilmente accolta, in considerazione della dimostrazione in corso di giudizio della titolarità attiva del credito – con la produzione della dichiarazione della banca cedente (doc. 7 prodotto unitamente alla memoria ex art. 183 c.p.c. del 27/09/2022) – della CP_4 probabile infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione – alla luce della sottoscrizione di per presa visione e accettazione quale socio fideiussore Controparte_1 pagina 2 di 3 dell'accordo transattivo tra e del 29/04/2016, CP_4 Controparte_5 sottoscrizione non disconosciuta (documento prodotto dall'opposta unitamente alla memoria del 27/09/2022) – e dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, in quanto stipulata successivamente al provvedimento della Banca d'Italia del maggio 2005, con conseguente validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Ciò posto, le spese devono essere compensate integralmente, come da espressa richiesta della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2506/2021: Dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo n. 769/2021 del 10/05/2021. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 27/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3