Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 2017 |
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Giurisprudenza • 5
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Versioni del testo
- Art. 1.
L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
((Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.))
Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune. - Art. 2.
Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
((Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti))
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali. - Articolo 3Art. 3.
Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409))
Successivamente al primo, il versamento avverra' ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.
Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato.