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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.13653/24 proposta da Parte 1 C.F. C.F. 1
avv. Francesca Sarais
da Parte 2 C.F. C.F. 2
avv. Giuseppe Mucciolo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 31.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'impegno reciproco alla massima cura e dedizione nei confronti della prole;
2) i figli minori Persona 2 vengono affidati Persona 1 e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma alla Via Punta del Saraceno n. 80; 3) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale come espressamente previsto dalle vigenti norme di legge in materia di affidamento;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, all'abituale residenza ed alla salute dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tendendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità cadrà sul singolo genitore che avrà assunto la decisione in autonomia nel periodo di propria spettanza;
entrambi i coniugi si impegnano a garantire un rapporto stabile e continuativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) tenuto conto degli impegni professionali dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Per 1 e Per_2 in modo libero e compatibilmente con le esigenze di studio, ludiche, sportive e mediche dei bambini, tendenzialmente ogni qualvolta lo vorrà e, comunque, previo accordo con la signora Parte 2 ; in caso di disaccordo si osserverà il seguente regime di frequentazione:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera. Diversamente, durante il periodo non scolastico, sempre a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) per un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente allorquando Per_2 sarà riaccompagnato a scuola;
c) durante le vacanze estive, inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di giorni 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di giugno di ciascun anno, in caso di mancato accordo ad anni alterni passeranno con il Padre i giorni dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 30 agosto;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente tra i genitori, per un periodo continuativo dalla fine della scuola al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
e) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa per l'anno successivo e comunque quattro giorni anche non consecutivi col padre;
f) i figli passeranno le festività annuali e ponti alternativamente tra i genitori previo accordo e avviso da comunicare almeno una settimana prima;
5) tutti i punti di cui sopra, potranno essere modificati su accordo dei genitori. In ogni caso, il padre e la madre si impegnano nel periodo di spettanza, con riguardo al principio di condivisione degli oneri e delle responsabilità genitoriali, a seguire fattivamente i figli nelle loro occupazioni quotidiane, sia scolastiche che sportive, nonché a favorire la frequentazione di compagni di scuola e amici;
6) i genitori si obbligano a scambiarsi reciprocamente gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi nei quali trascorreranno con i figli i periodi di vacanza, nonché a garantire all'altro genitore quotidiani contatti telefonici in orario da concordare, salve necessità o casi eccezionali;
7) per il contributo al mantenimento ordinario dei figli, il padre, attesa la rispettiva capacità reddituale delle parti, l'utilizzo esclusivo della casa coniugale e la conseguente necessità di reperire un'altra abitazione per sé, il regime di affidamento condiviso e la relativa suddivisione degli spazi genitoriali, corrisponderà alla signora Parte 2 per i figli Per 1 e Per 2 la somma mensile di € 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da far pervenire entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
8) ciascun coniuge percepirà il 50% dell'assegno unico ed universale per i figli a carico così come previsto dalla legge;
9) le spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate, sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, ai fini dell'individuazione delle spese extra i genitori concordano di attenersi alle determinazioni di cui al
Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17 Dicembre 2014, ed i suoi eventuali aggiornamenti;
i genitori concordano altresì che, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) i genitori concordano di tenere una apposita contabilità del rimborso delle spese extra di cui sopra ed i rimborsi, previa esibizione della relativa documentazione ove possibile, verranno effettuati reciprocamente, anche mediante compensazione, al più tardi entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate;
11) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento economico;
12) il signor Parte 1 di professione ascensorista, percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.450,00 mensili al netto dei rimborsi per trasferte;
sostiene oneri mensili derivanti da: canone di locazione ed oneri condominiali per Euro 720,00 mensili ed Euro 250,00 circa per le utenze domestiche;
13) la signora [...]
Parte 2 , di professione impiegata, percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa Euro
1.450,00 mensili, sostiene oneri mensili derivanti da: mutuo fondiario ipotecario n.
1681/045/000004647281, cointestato ai coniugi, acceso presso Banco BPM per un importo di circa euro 615,60 mensili ed Euro 250,00 per utenze domestiche;
14) relativamente alla casa coniugale sita in Roma alla Via Punta del Saraceno n. 80 - di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno e gravata da un mutuo fondiario ipotecario n. 1681/045/000004647281, cointestato ai coniugi, acceso presso
Banco BPM per un importo di circa euro 615,60 mensili, con scadenza il 30/06/2040 - i coniugi al fine di risolvere consensualmente il proprio matrimonio hanno deciso di determinarsi nel seguente modo: Parte 2 che vi rimarrà a vivere
-viene assegnata in godimento alla sig.ra unitamente ai due figli. L'edificio è iscritto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio n. 1114, particella 1080, subalterno n. 3, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 6, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 90 mq, rendita Euro 929,60; - successivamente, entro sei mesi dalla separazione, a fronte della cessione del 50% della proprietà della casa familiare sita in Roma alla
Via Punta del Saraceno n. 80, la signora Parte_2 si impegna al pagamento delle rate del succitato mutuo fondiario ipotecario n. 1681/045/000004647281, acceso presso Banco BPM, nonché al pagamento delle spese per il trasferimento della proprietà e per l'accollo del mutuo stesso. Si precisa che per tale trasferimento le parti chiedono espressamente l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, poiché l'accordo patrimoniale raggiunto relativamente al trasferimento è risolutorio della crisi familiare ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale stessa ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. L'immobile viene meglio individuato secondo i seguenti dati catastali: appartamento iscritto nel N.C.E.U. del
Comune di Roma, al foglio n. 1114, particella 1080, subalterno n. 3, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 6, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 90 mq, rendita Euro 929,60. I coniugi concordano che tutti gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti agli atti di trasferimento saranno a carico della sig.ra Parte 2 ; 15) il conto corrente del signor Pt 1 n. 1559716 acceso presso Banca
Mediolanum porta un saldo di Euro 822,56 al 31.12.2023., di Euro 2.514,50 al 31.12.2022, di Euro
801,40 al 31.12.2021 e rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. Pt 1 16) il conto corrente della signora Parte_2 n. 2076832 acceso presso Banca Mediolanum porta un saldo di Euro 2.159,73 al
31.12.2023, di Euro 1.589,01 al 31.12.2022, di Euro 822,56 al 31.12.021 e rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra Parte 2 17) il signor Pt 1 è proprietario di una autovettura Fiat
Freemont, targata EP935GF, di cui rimane esclusivo proprietario;
18) i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e si impegnano a sottoscrivere congiuntamente la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli" e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato a Roma il 27.12.1970 e
,nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 3.7.2004 alle condizioni Parte 2
come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.00725, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.13653/24 proposta da Parte 1 C.F. C.F. 1
avv. Francesca Sarais
da Parte 2 C.F. C.F. 2
avv. Giuseppe Mucciolo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 31.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'impegno reciproco alla massima cura e dedizione nei confronti della prole;
2) i figli minori Persona 2 vengono affidati Persona 1 e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma alla Via Punta del Saraceno n. 80; 3) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale come espressamente previsto dalle vigenti norme di legge in materia di affidamento;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, all'abituale residenza ed alla salute dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tendendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità cadrà sul singolo genitore che avrà assunto la decisione in autonomia nel periodo di propria spettanza;
entrambi i coniugi si impegnano a garantire un rapporto stabile e continuativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) tenuto conto degli impegni professionali dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Per 1 e Per_2 in modo libero e compatibilmente con le esigenze di studio, ludiche, sportive e mediche dei bambini, tendenzialmente ogni qualvolta lo vorrà e, comunque, previo accordo con la signora Parte 2 ; in caso di disaccordo si osserverà il seguente regime di frequentazione:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera. Diversamente, durante il periodo non scolastico, sempre a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) per un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente allorquando Per_2 sarà riaccompagnato a scuola;
c) durante le vacanze estive, inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di giorni 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di giugno di ciascun anno, in caso di mancato accordo ad anni alterni passeranno con il Padre i giorni dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 30 agosto;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente tra i genitori, per un periodo continuativo dalla fine della scuola al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
e) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa per l'anno successivo e comunque quattro giorni anche non consecutivi col padre;
f) i figli passeranno le festività annuali e ponti alternativamente tra i genitori previo accordo e avviso da comunicare almeno una settimana prima;
5) tutti i punti di cui sopra, potranno essere modificati su accordo dei genitori. In ogni caso, il padre e la madre si impegnano nel periodo di spettanza, con riguardo al principio di condivisione degli oneri e delle responsabilità genitoriali, a seguire fattivamente i figli nelle loro occupazioni quotidiane, sia scolastiche che sportive, nonché a favorire la frequentazione di compagni di scuola e amici;
6) i genitori si obbligano a scambiarsi reciprocamente gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi nei quali trascorreranno con i figli i periodi di vacanza, nonché a garantire all'altro genitore quotidiani contatti telefonici in orario da concordare, salve necessità o casi eccezionali;
7) per il contributo al mantenimento ordinario dei figli, il padre, attesa la rispettiva capacità reddituale delle parti, l'utilizzo esclusivo della casa coniugale e la conseguente necessità di reperire un'altra abitazione per sé, il regime di affidamento condiviso e la relativa suddivisione degli spazi genitoriali, corrisponderà alla signora Parte 2 per i figli Per 1 e Per 2 la somma mensile di € 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da far pervenire entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
8) ciascun coniuge percepirà il 50% dell'assegno unico ed universale per i figli a carico così come previsto dalla legge;
9) le spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate, sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, ai fini dell'individuazione delle spese extra i genitori concordano di attenersi alle determinazioni di cui al
Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17 Dicembre 2014, ed i suoi eventuali aggiornamenti;
i genitori concordano altresì che, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) i genitori concordano di tenere una apposita contabilità del rimborso delle spese extra di cui sopra ed i rimborsi, previa esibizione della relativa documentazione ove possibile, verranno effettuati reciprocamente, anche mediante compensazione, al più tardi entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate;
11) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento economico;
12) il signor Parte 1 di professione ascensorista, percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.450,00 mensili al netto dei rimborsi per trasferte;
sostiene oneri mensili derivanti da: canone di locazione ed oneri condominiali per Euro 720,00 mensili ed Euro 250,00 circa per le utenze domestiche;
13) la signora [...]
Parte 2 , di professione impiegata, percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa Euro
1.450,00 mensili, sostiene oneri mensili derivanti da: mutuo fondiario ipotecario n.
1681/045/000004647281, cointestato ai coniugi, acceso presso Banco BPM per un importo di circa euro 615,60 mensili ed Euro 250,00 per utenze domestiche;
14) relativamente alla casa coniugale sita in Roma alla Via Punta del Saraceno n. 80 - di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno e gravata da un mutuo fondiario ipotecario n. 1681/045/000004647281, cointestato ai coniugi, acceso presso
Banco BPM per un importo di circa euro 615,60 mensili, con scadenza il 30/06/2040 - i coniugi al fine di risolvere consensualmente il proprio matrimonio hanno deciso di determinarsi nel seguente modo: Parte 2 che vi rimarrà a vivere
-viene assegnata in godimento alla sig.ra unitamente ai due figli. L'edificio è iscritto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio n. 1114, particella 1080, subalterno n. 3, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 6, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 90 mq, rendita Euro 929,60; - successivamente, entro sei mesi dalla separazione, a fronte della cessione del 50% della proprietà della casa familiare sita in Roma alla
Via Punta del Saraceno n. 80, la signora Parte_2 si impegna al pagamento delle rate del succitato mutuo fondiario ipotecario n. 1681/045/000004647281, acceso presso Banco BPM, nonché al pagamento delle spese per il trasferimento della proprietà e per l'accollo del mutuo stesso. Si precisa che per tale trasferimento le parti chiedono espressamente l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, poiché l'accordo patrimoniale raggiunto relativamente al trasferimento è risolutorio della crisi familiare ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale stessa ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. L'immobile viene meglio individuato secondo i seguenti dati catastali: appartamento iscritto nel N.C.E.U. del
Comune di Roma, al foglio n. 1114, particella 1080, subalterno n. 3, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 6, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 90 mq, rendita Euro 929,60. I coniugi concordano che tutti gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti agli atti di trasferimento saranno a carico della sig.ra Parte 2 ; 15) il conto corrente del signor Pt 1 n. 1559716 acceso presso Banca
Mediolanum porta un saldo di Euro 822,56 al 31.12.2023., di Euro 2.514,50 al 31.12.2022, di Euro
801,40 al 31.12.2021 e rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. Pt 1 16) il conto corrente della signora Parte_2 n. 2076832 acceso presso Banca Mediolanum porta un saldo di Euro 2.159,73 al
31.12.2023, di Euro 1.589,01 al 31.12.2022, di Euro 822,56 al 31.12.021 e rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra Parte 2 17) il signor Pt 1 è proprietario di una autovettura Fiat
Freemont, targata EP935GF, di cui rimane esclusivo proprietario;
18) i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e si impegnano a sottoscrivere congiuntamente la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli" e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato a Roma il 27.12.1970 e
,nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 3.7.2004 alle condizioni Parte 2
come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.00725, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi