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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2357/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto di Capua e dall'Avv. Antonio Parte_1
Esposito (e con gli stessi elett.me domicilio in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e per essa il dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio, presso il cui CP_2
studio elettivamente domicilia in Albignasego (PD) alla via Giorgione n. 9
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Teti, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma, rep. n 37875/731 del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale metropolitano dell' , sito in Roma alla via CP_3
Cesare Beccaria n.29 APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3015/2023 pubblicata il 23/3/2023
1 Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.7.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di avere ricevuto in data 14 giugno 2022 l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09720229014268973/000 a mezzo della quale l' Controparte_1
richiedeva, tra gli altri, il pagamento dei seguenti 10 avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720120005585582000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 17.5.2012, per un importo pari ad € 4.650,54; Controparte_4
2) avviso di addebito n. 39720120021183912000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 13.2.2013, per un importo pari ad € 2.407,41; Controparte_4
3) avviso di addebito n. 39720130000833164000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 15.04.2013, per un importo pari ad € Controparte_4
1.238,00;
4) avviso di addebito n. 39720140028306458000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 23.3.2015, per un importo pari ad € 7.574,84; Controparte_4
5) avviso di addebito n. 3972015006778658000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 6.11.2015, per un importo pari ad € 2.478,74; Controparte_4
6) avviso di addebito n. 39720160004199814000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 11.6.2016, per un importo pari ad € 2.434,08; Controparte_4
7) avviso di addebito n. 39720160020214212000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 21.11.2016, per un importo pari ad € Controparte_4
2.382,73;
8) avviso di addebito n. 39720180031414509000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 22.2.2019, per un importo pari ad € 2.271,82; Controparte_4
9) avviso di addebito n. 39720190012236268000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 12.09.2019, per un importo pari ad € Controparte_4
2.249,15;
10) avviso di addebito n. 39720190030362675000, mai notificato, data della presunta riferita notifica da parte dall' 27.12.2019, per un importo pari ad € Controparte_4
2.205,69.
Tanto premesso, contestava l'intimazione di pagamento per i seguenti Parte_1
motivi:
1) “infondatezza della pretesa per carenza di presupposti di legge”: l'atto si riferiva a
2 contributi pretesi dall' in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale asseritamente CP_3 svolta dalla ricorrente per i periodi compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2019 sotto l'insegna “Aemme
Bimbi di Raimondi Arlene”, con sede in Roma alla Piazza Damiano Sauli n. 5; senonché detta attività era cessata di fatto dall'anno 2009, quando - dal 2 maggio - la ricorrente era stata assunta, come dipendente, dalla Gespac S.r.l.; pertanto, dal 2.5.2009 gli unici redditi percepiti erano quelli derivanti dall'attività di lavoro dipendente, così come certificato dall' e confermato Controparte_4 dall'estratto contributivo rilasciato dall' , nonché dalla cancellazione della partita IVA;
CP_3
2) “omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti prodromici”: l'intimazione di pagamento impugnata doveva essere annullata anche perché non era stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici che la legge individua come obbligatori e necessari, donde la nullità di tutta la procedura di riscossione;
3) “maturata prescrizione ex lege 335/1995 (prescrizione quinquennale relativa al pagamento dei contributi previdenziali)”: ferma la mancata notifica degli avvisi di addebito, in ogni caso la pretesa era prescritta, anche considerando l'epoca della asserita notifica degli stessi.
In definitiva, chiedeva, previa declaratoria di illegittimità, di annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci: l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 della
[...]
; gli avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione di pagamento per la Controparte_1
parte di competenza del Giudice adito, perché mai notificati e per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. lege 335/1995; in via del tutto subordinata, rideterminare le (minori) somme effettivamente dovute dall'opponente con riferimento alle pretese ritenute non prescritte cui alle sopra indicate cartelle di pagamento concedendo una dilazione per il pagamento rateale delle stesse conformemente a quanto previsto dalla legge, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' opponendosi alle avverse Controparte_1
deduzioni e censure. Pertanto, così concludeva: “a) dichiararsi, …, la tardività e la conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione proposti in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento opposta e relativi agli avvisi di addebito e/o alla debenza delle somme in essi portate, circa gli asseriti vizi della loro notifica e vizi del merito, in considerazione della notifica degli stessi
e della successiva notifica di atti di riscossione da parte dell'Agente per la Riscossione;
b) dichiararsi, comunque, la carenza di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o addebito di in ordine alle censure avversarie Controparte_5 relative a: - non debenza del credito impositivo da parte dell' dal 2010 con conseguente CP_3
illegittimità degli avvisi di addebito oggetto della presente causa, poiché la impresa individuale
“Aemme Bimbi di Raimondi Arlene” con sede a Roma, sarebbe cessata dall'anno 2009; - mancata notifica degli avvisi di addebito opposti;
- prescrizione degli importi portati dagli avvisi di addebito
3 impugnati, con riguardo alla fase ante consegna del titolo per la riscossione, e comunque in ordine
a qualunque altra eccezione attinente al merito della vicenda, potendo legittimamente contraddire solo l'Ente impositore, già chiamato in giudizio. CP_3
Nel merito: rigettarsi il ricorso con riferimento a tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati comunque riferibili ad perché, per tutto quanto esposto, Controparte_1 radicalmente infondati in fatto e in diritto”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo innanzitutto l'inammissibilità e la tardività del CP_3 ricorso, in quanto la ricorrente, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento del 14.6.22, aveva depositato il ricorso in opposizione oltre il termine dei 20 giorni e altresì oltre il termine dei 40 giorni così come stabilito dalla legge per le cartelle notificate;
deduceva altresì l'infondatezza delle eccezioni avversarie in ragione della tempestiva notifica degli avvisi di addebito. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile. In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese
e onorari di giudizio”.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 3015/2023, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso e così decideva: “- annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2022
9014268973000 notificata in data 14 giugno 2022 limitatamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito
n. 39720120005585582000, n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000 e n.
39720140028306458000; - per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme indicate nei suindicati avvisi di addebito;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00 e condanna in solido le parti opposte
a rifondere ad la residua metà, pari a euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1 generali al 15%, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “omessa pronuncia del Giudice delle prime cure sui motivi oggetto del ricorso di I grado”, con particolare riguardo alla cessazione dell'attività commerciale su cui si fondava la pretesa contributiva;
2) in via subordinata, “in ordine agli avvisi di addebito n. 3972015006778658000,
39720160004199814000”, erroneo calcolo della prescrizione da parte del primo giudice, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dopo la notifica degli avvisi pur tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale VI-19.
In definitiva, così concludeva: “1) In via preliminare, annullare integralmente l'intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 notificata dall' ; 2) Controparte_1
Sempre in via preliminare, annullare gli avvisi di addebito n. 3972015006778658000,
4 39720160004199814000,39720160020214212000,39720180031414509000,397201900122362680
00, 39720190030362675000 per carenza dei presupposti di legge;
3) In via subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello non ritenga accoglibile la domanda di riforma della sentenza relativa al I grado di giudizio, dichiarare la nullità degli avvisi di addebito
3972015006778658000, 39720160004199814000 per intervenuta prescrizione così come esposto in premessa rideterminando gli importi dovuti;
4) In ogni caso annullare tutti gli atti connessi e conseguenti l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 e gli avvisi di addebito che costituiscono l'intimazione di pagamento;
5) Nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga fondata l'eccezione di prescrizione, ammettersi la prova testimoniale cosi come articolata in premessa;
6) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga meritevole di accoglimento i motivi del presente atto di appello, confermare integralmente la pronuncia relativa al primo grado di giudizio;
7) Condannare altresì l' e l' alla Controparte_1 CP_3
refusione delle spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' , confutando gli avversi motivi di gravame Controparte_4 perché inammissibili e/o infondati e chiedendo il rigetto dell'appello proposto;
con particolare riguardo al secondo motivo di appello, sosteneva che i termini di prescrizione non erano decorsi dovendosi fare applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015 espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. 18/2020. Chiedeva, in ogni caso, il favore delle spese, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario
Si costituiva altresì, con comparsa del 7.2.2025, l' , confutando le avverse censure alla CP_3
sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, con vittoria di spese.
All'udienza del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Con il primo motivo di gravame ha lamentato che il Tribunale, Parte_1 nell'annullare la pretesa creditoria limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000,
n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000 e n. 39720140028306458000, ha posto alla base della decisione esclusivamente il decorso della prescrizione, omettendo di pronunciarsi in ordine ad un altro motivo di opposizione, il cui accoglimento avrebbe portato all'annullamento totale dell'intimazione di pagamento. In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di considerare il fatto che la pretesa creditoria era illegittima per assenza dei presupposti di legge, in quanto nel periodo di cui agli avvisi di addebito (tra l'anno 2010 e l'anno 2019) non aveva esercitato Parte_1
5 l'attività commerciale in relazione alla quale erano stati richiesti dall' i contributi;
e ciò in quanto CP_3
l'attività imprenditoriale in parola era del tutto cessata nell'anno 2009.
La doglianza non può essere accolta.
Rileva, infatti, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione.
Il primo giudice ha, infatti, espressamente affermato: “In primo luogo, si osserva che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata risultano ritualmente notificati come si evince dagli avvisi di ricevimento versati in atti dall' unitamente alla memoria difensiva. Pertanto, CP_3
stante la regolarità e la ritualità della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nella fattispecie
l'odierna opponente non risulta aver proposto l'impugnativa prevista nel termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica degli avvisi in questione. Conseguentemente l'opposizione, comunque la si qualifichi, risulta tardiva e non possono essere esaminate le eccezioni formulate dalla parte ricorrente con riferimento ai pretesi vizi di tali avvisi di addebito tanto con riferimento al merito
(e quindi anche allo svolgimento di attività imprenditoriale dopo il 2 maggio 2009) quanto con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata relativamente al periodo precedente alla notifica
e più in generale i vizi che avrebbero potuto essere fatti valere con la tempestiva impugnazione nei quaranta giorni dalle singole notifiche. In definitiva, considerata la regolarità e ritualità della notifica degli atti in questione presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, non può esaminarsi più alcun vizio proprio degli avvisi sottesi, essendo consentito, al debitore, solo far valere eventuali fatti sopravvenuti che determinino un'estinzione o una modificazione della sua obbligazione, come ad esempio un pagamento o un'altra causa estintiva, quale la prescrizione successiva” (così a pagina 13 della sentenza oggetto di gravame).
In altri termini, esaminate le notifiche dei dieci avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e prodotti dall' in allegato alla comparsa di costituzione, il Tribunale ha espressamente rilevato CP_3 che gli stessi “risultano ritualmente notificati”; sulla scorta di tale presupposto, ha evidenziato che l'opposizione proposta da – in quanto successiva al termine di quaranta giorni dalla Parte_1
notifica dei medesimi avvisi di addebito – era tardiva, con conseguente decadenza della parte dalla possibilità di far valere eccezioni di merito (diverse dalla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica degli avvisi stessi). Ha, infatti, chiarito: “… stante la regolarità e la ritualità della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nella fattispecie l'odierna opponente non risulta aver proposto
l'impugnativa prevista nel termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica degli avvisi in questione. Conseguentemente l'opposizione, comunque la si qualifichi, risulta tardiva e non possono essere esaminate le eccezioni formulate dalla parte con riferimento ai pretesi vizi di tali avvisi di addebito tanto con riferimento al merito (e quindi anche allo svolgimento di attività imprenditoriale
6 dopo il 2 maggio 2009)”.
Risulta, quindi, evidente che il primo giudice non ha affatto omesso di considerare la questione relativa alla cessazione dell'attività lavorativa da parte della ma ha chiarito di non poterla Pt_1 esaminare in ragione dell'intervenuta decadenza.
Orbene, l'appellante non ha censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha dichiarato la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito, la decadenza dalla proposizione del vizio concernente il merito della pretesa ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e la conseguente inammissibilità del motivo di opposizione.
In definitiva, non ha tenuto conto delle argomentazioni svolte dal primo Parte_1
giudice in ordine alla questione concernente la mancanza del presupposto della pretesa contributiva e si è limitata a riproporre una doglianza che il Tribunale, con puntuale motivazione, aveva giudicato inammissibile;
ha, quindi, svolto una censura (di omessa motivazione) che non “dialoga” con la pronuncia impugnata e non è pertinente rispetto alla soluzione accolta dal primo giudice, con conseguente inammissibilità della stessa (Sez. 2, Ordinanza n. 21824 del 2019) e passaggio in giudicato della statuizione in esame.
2.2. Con il secondo motivo di gravame ha lamentato il fatto che il Tribunale Parte_1
ha escluso la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 3972015006778658000 e n. 39720160004199814000 per un errore di calcolo legato all'applicazione della sospensione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dall'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
Il Tribunale ha così deciso sul punto: “nessuna prescrizione successiva è maturata e non risultano prescritti i crediti di cui 1) all'avviso di addebito n. 3972015006778658000 notificato CP_3 in data 6 novembre 2015 dell'importo di euro 2.478,74, 2) all'avviso di addebito n.
39720160004199814000 notificato in data 11 giugno 2016 dell'importo di euro 2.434,08, 3) all'avviso di addebito n. 39720160020214212000 notificato in data 21 novembre 2016 dell'importo di euro 2.382,73, 4) all'avviso di addebito n. 39720180031414509000 notificato in data 22 febbraio
2019 dell'importo di euro 2.271,82, 5) all'avviso di addebito n. 39720190012236268000 notificato in data 12 settembre 2019 dell'importo di euro 2.249,15, 6) all' avviso di addebito n.
39720190030362675000 notificato in data 27 dicembre 2019 dell'importo di euro 2.205,69.
Infatti, dalla data delle notifiche degli avvisi di addebito in questione e quella della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 097 2022 9014268973000 - che costituisce a tutti gli effetti atto interruttivo della prescrizione – tenendo conto dei periodi di sospensione previsti per
l'emergenza sanitaria, risulta trascorso un periodo inferiore al quinquennio con la conseguenza che con riferimento a tali atti nessuna prescrizione può ritenersi maturata. In definitiva, per gli esposti
7 motivi, l'invocata prescrizione “successiva” dei crediti dagli avvisi di addebito n.
3972015006778658000, n. 39720160004199814000, n. 39720160020214212000, n.
39720180031414509000, n. 39720190012236268000 e n. 39720190030362675000 non è intervenuta. Pertanto, le relative somme pretese dall' risultano dovute”. CP_3
Censurando in parte tale statuizione, ha rappresentato che: Parte_1
- per quanto attiene l'avviso di addebito n. 3972015006778658000, la notifica è stata eseguita in data 06.11.2015 e quindi la prescrizione maturava in data 6.11.2020, dopo 1.827 giorni (5 anni); sottraendo le sospensioni previste dalla normativa emergenziale VI (129 giorni dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) al periodo intercorso tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, “avremo comunque la prescrizione quinquennale atteso che il primo atto interruttivo è stato notificato solo in data
14.06.2022” ovvero dopo 2.101 giorni;
- quanto all'avviso di addebito n. 39720160004199814000, tra la notifica dell'avviso stesso, avvenuta in data 11.6.2016, e la data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229014268973/000, in data 14.6.2022, erano trascorsi 2194 giorni, a cui dovevano essere sottratti i giorni relativi alla sospensione VI (129+182), con conseguente decorso di 1.883 giorni e decorso del termine di prescrizione.
Avverso tale assunto l' ha sostenuto che, nella specie, deve trovare Controparte_4
applicazione l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L.
18/2020: posto che per entrambi gli avvisi di addebito di cui al secondo motivo di appello (n.
3972015006778658000 e n. 39720160004199814000) la prescrizione si sarebbe verificata durante il periodo di sospensione dell'obbligo di versamento previsto dal 1° comma dell'art. 68 DL 18/2020
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in applicazione dell'art. 12, secondo comma del D.Lgs. 159/2015
(richiamato dallo stesso art. 68 DL 18/2020), i relativi termini di prescrizione erano prorogati ex lege fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione terminata nel
2021 e, dunque, fino al 31.12.2023. Pertanto, al momento della notifica dell'atto di intimazione (in data 14.6.2022) i contributi non erano prescritti.
Il motivo di appello proposto da è fondato, risultando invece destituito di Parte_1 fondamento l'assunto dell' . Controparte_4
Come detto, il secondo motivo di gravame riguarda due avvisi di addebito:
• l'avviso di addebito n. 3972015006778658000, notificato in data 6 novembre 2015, che riguarda contributi IVS relativi al terzo e al quarto trimestre 2014 (che andavano pagati rispettivamente entro il 16.11.2014 e il 16.2.2015);
• l'avviso di addebito n. 39720160004199814000, notificato in data 11.6.2016, che riguarda
8 contributi IVS relativi al primo e al secondo trimestre 2015 (la cui scadenza era fissata, rispettivamente, al 18.5.2015 e al 20.8.2015).
I contributi portati dai precisati avvisi di addebito – da pagare, originariamente, tutti tra il 2014
e il 2015 (alle scadenze innanzi precisate) – a seguito delle notifiche dei predetti avvisi di addebito andavano tutti versati entro il 2016, e precisamente entro 60 giorni dalla notifica di ciascun avviso
(come stabilito dall'art. 30, comma 2 Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
Alla luce di tali presupposti fattuali deve essere esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione della prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs n. 159/2015, condividendosi quanto affermato in precedenti pronunce in materia (cfr., ex ceteris, C.d.A. Torino n. 319/2023 pubblicata il 7.7.2023, C.d.A. Genova n. 169/2024 pubblicata il
27.6.2024, C.d.A. Roma n. 4300/2024 pubblicata il 10.12.2024).
Come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere – per 129 giorni - il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sussista al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso dei “termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335” per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
i termini sospesi “riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” e “Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9 In sintesi, per effetto delle richiamate disposizioni, si devono aggiungere - ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale - 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020) e 182 giorni
(art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, in caso di cumulo dei due periodi, complessivi
311 giorni.
La questione sollevata dall' riguarda l'applicazione dell'ulteriore Controparte_6 termine di sospensione previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da VI-19”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27. Tale norma dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159” (comma 1).
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, ult. parte, stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Orbene, l'art 37 d.l. n. 18/2020 e l'art. 11, comma 9 d.l. 183/2020, come detto, introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni.
L'articolo 68, comma 1 D.L. n. 18/2020 rende, invece, inesigibili i crediti, in relazione ai quali sono stati emessi avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che avrebbero dovuto essere corrisposti in una specifica finestra temporale, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In altre parole, l'art. 68 cit., nel disporre la sospensione del termine per il versamento dei contributi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - con speculare sospensione del termine di prescrizione e decadenza per l'attività di recupero in forza del richiamo all'art. 12 D.Lgs. 159/2015
- si riferisce esclusivamente ai versamenti, derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali, da
10 effettuare (“in scadenza”) nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; pertanto, è solo con riferimento ai crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo, e inesigibili fino al 31 agosto
2021, che trova applicazione l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, in quanto richiamato dall'art. 68 stesso.
È appena il caso di evidenziare, avuto riguardo al dettato normativo, che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 68 e dell'art. 12 innanzi richiamati è la data di scadenza dei versamenti, non già della prescrizione concernente i crediti portati dalle cartelle (come sostiene, invece, l'
[...]
). CP_4
Si tratta di una interpretazione rispettosa del dato letterale delle norme e che consente di armonizzare le disposizioni in questione, emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia VI.
Ne segue che, nella specie, in cui i termini per effettuare i versamenti dei contributi portati dai predetti due avvisi di addebito erano, pacificamente, già scaduti al momento dell'entrata in vigore del
D.L. 18/2020, non può trovare applicazione l'art. 68 citato. Trovano, invece, applicazione esclusivamente le sospensioni di 129 giorni e di 182 giorni previste, rispettivamente, dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Ne segue che: l'avviso di addebito n. 3972015006778658000 è stato notificato il 6 novembre
2015, sicché il termine di prescrizione, senza considerare le sospensioni, sarebbe spirato il 6 novembre 2020; l'avviso di addebito n. 39720160004199814000 è stato notificato in data 11.6.2016 sicché il termine di prescrizione, senza considerare le sospensioni, sarebbe maturato l'11.6.2021.
Aggiungendo i 311 giorni di sospensione il termine del 6 novembre 2020 viene a scadere il 13.9.2021
e il termine dell'11.6.2021 viene a scadere il 19.4.2022.
Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, allorché è stata notificata, in data 14 giugno
2022, l'intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000, la prescrizione era già maturata.
Per quanto esposto il gravame deve essere sul punto accolto e la gravata sentenza riformata in parte qua, non risultando dovuti, perché estinti per prescrizione, anche i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 3972015006778658000 e di cui all'avviso di addebito n.
39720160004199814000 (oltre a quelli di cui agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000, n.
39720120021183912000, n. 39720130000833164000, n. 39720140028306458000, già dichiarati prescritti dalla sentenza del Tribunale, con pronuncia ormai definitiva).
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado - liquidate per l'intero come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alle attività difensive in concreto svolte - possono essere compensate in ragione di un terzo, tenuto conto della misura in cui è stato accolto l'originario ricorso in opposizione e dell'entità delle somme risultate non dovute. La restante parte va posta a carico delle parti appellate, in solido tra loro, considerato il comune interesse (art. 97
11 c.p.c.).
Le spese stesse vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di Parte_1
antistatari.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2022 9014268973000 notificata in data 14 giugno 2022 anche in relazione agli avvisi di addebito n. 3972015006778658000 e n.
39720160004199814000 e, per l'effetto, dichiara che non è tenuta al pagamento Parte_1
delle somme di cui ai suindicati avvisi di addebito (oltre che delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000, n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000, n.
39720140028306458000);
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, condanna l' e l' , in solido tra loro, a rifondere ad i CP_3 Controparte_1 Parte_1 residui due terzi delle spese stesse, che liquida per l'intero per il primo grado in euro 3.600,00 e per il secondo grado in euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di antistatari. Parte_1
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2357/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto di Capua e dall'Avv. Antonio Parte_1
Esposito (e con gli stessi elett.me domicilio in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e per essa il dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio, presso il cui CP_2
studio elettivamente domicilia in Albignasego (PD) alla via Giorgione n. 9
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Teti, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma, rep. n 37875/731 del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale metropolitano dell' , sito in Roma alla via CP_3
Cesare Beccaria n.29 APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3015/2023 pubblicata il 23/3/2023
1 Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.7.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di avere ricevuto in data 14 giugno 2022 l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09720229014268973/000 a mezzo della quale l' Controparte_1
richiedeva, tra gli altri, il pagamento dei seguenti 10 avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720120005585582000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 17.5.2012, per un importo pari ad € 4.650,54; Controparte_4
2) avviso di addebito n. 39720120021183912000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 13.2.2013, per un importo pari ad € 2.407,41; Controparte_4
3) avviso di addebito n. 39720130000833164000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 15.04.2013, per un importo pari ad € Controparte_4
1.238,00;
4) avviso di addebito n. 39720140028306458000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 23.3.2015, per un importo pari ad € 7.574,84; Controparte_4
5) avviso di addebito n. 3972015006778658000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 6.11.2015, per un importo pari ad € 2.478,74; Controparte_4
6) avviso di addebito n. 39720160004199814000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 11.6.2016, per un importo pari ad € 2.434,08; Controparte_4
7) avviso di addebito n. 39720160020214212000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 21.11.2016, per un importo pari ad € Controparte_4
2.382,73;
8) avviso di addebito n. 39720180031414509000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 22.2.2019, per un importo pari ad € 2.271,82; Controparte_4
9) avviso di addebito n. 39720190012236268000, mai notificato, data della riferita presunta notifica da parte dall' 12.09.2019, per un importo pari ad € Controparte_4
2.249,15;
10) avviso di addebito n. 39720190030362675000, mai notificato, data della presunta riferita notifica da parte dall' 27.12.2019, per un importo pari ad € Controparte_4
2.205,69.
Tanto premesso, contestava l'intimazione di pagamento per i seguenti Parte_1
motivi:
1) “infondatezza della pretesa per carenza di presupposti di legge”: l'atto si riferiva a
2 contributi pretesi dall' in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale asseritamente CP_3 svolta dalla ricorrente per i periodi compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2019 sotto l'insegna “Aemme
Bimbi di Raimondi Arlene”, con sede in Roma alla Piazza Damiano Sauli n. 5; senonché detta attività era cessata di fatto dall'anno 2009, quando - dal 2 maggio - la ricorrente era stata assunta, come dipendente, dalla Gespac S.r.l.; pertanto, dal 2.5.2009 gli unici redditi percepiti erano quelli derivanti dall'attività di lavoro dipendente, così come certificato dall' e confermato Controparte_4 dall'estratto contributivo rilasciato dall' , nonché dalla cancellazione della partita IVA;
CP_3
2) “omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti prodromici”: l'intimazione di pagamento impugnata doveva essere annullata anche perché non era stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici che la legge individua come obbligatori e necessari, donde la nullità di tutta la procedura di riscossione;
3) “maturata prescrizione ex lege 335/1995 (prescrizione quinquennale relativa al pagamento dei contributi previdenziali)”: ferma la mancata notifica degli avvisi di addebito, in ogni caso la pretesa era prescritta, anche considerando l'epoca della asserita notifica degli stessi.
In definitiva, chiedeva, previa declaratoria di illegittimità, di annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci: l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 della
[...]
; gli avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione di pagamento per la Controparte_1
parte di competenza del Giudice adito, perché mai notificati e per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. lege 335/1995; in via del tutto subordinata, rideterminare le (minori) somme effettivamente dovute dall'opponente con riferimento alle pretese ritenute non prescritte cui alle sopra indicate cartelle di pagamento concedendo una dilazione per il pagamento rateale delle stesse conformemente a quanto previsto dalla legge, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' opponendosi alle avverse Controparte_1
deduzioni e censure. Pertanto, così concludeva: “a) dichiararsi, …, la tardività e la conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione proposti in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento opposta e relativi agli avvisi di addebito e/o alla debenza delle somme in essi portate, circa gli asseriti vizi della loro notifica e vizi del merito, in considerazione della notifica degli stessi
e della successiva notifica di atti di riscossione da parte dell'Agente per la Riscossione;
b) dichiararsi, comunque, la carenza di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o addebito di in ordine alle censure avversarie Controparte_5 relative a: - non debenza del credito impositivo da parte dell' dal 2010 con conseguente CP_3
illegittimità degli avvisi di addebito oggetto della presente causa, poiché la impresa individuale
“Aemme Bimbi di Raimondi Arlene” con sede a Roma, sarebbe cessata dall'anno 2009; - mancata notifica degli avvisi di addebito opposti;
- prescrizione degli importi portati dagli avvisi di addebito
3 impugnati, con riguardo alla fase ante consegna del titolo per la riscossione, e comunque in ordine
a qualunque altra eccezione attinente al merito della vicenda, potendo legittimamente contraddire solo l'Ente impositore, già chiamato in giudizio. CP_3
Nel merito: rigettarsi il ricorso con riferimento a tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati comunque riferibili ad perché, per tutto quanto esposto, Controparte_1 radicalmente infondati in fatto e in diritto”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo innanzitutto l'inammissibilità e la tardività del CP_3 ricorso, in quanto la ricorrente, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento del 14.6.22, aveva depositato il ricorso in opposizione oltre il termine dei 20 giorni e altresì oltre il termine dei 40 giorni così come stabilito dalla legge per le cartelle notificate;
deduceva altresì l'infondatezza delle eccezioni avversarie in ragione della tempestiva notifica degli avvisi di addebito. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile. In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese
e onorari di giudizio”.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 3015/2023, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso e così decideva: “- annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2022
9014268973000 notificata in data 14 giugno 2022 limitatamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito
n. 39720120005585582000, n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000 e n.
39720140028306458000; - per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme indicate nei suindicati avvisi di addebito;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00 e condanna in solido le parti opposte
a rifondere ad la residua metà, pari a euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1 generali al 15%, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “omessa pronuncia del Giudice delle prime cure sui motivi oggetto del ricorso di I grado”, con particolare riguardo alla cessazione dell'attività commerciale su cui si fondava la pretesa contributiva;
2) in via subordinata, “in ordine agli avvisi di addebito n. 3972015006778658000,
39720160004199814000”, erroneo calcolo della prescrizione da parte del primo giudice, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dopo la notifica degli avvisi pur tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale VI-19.
In definitiva, così concludeva: “1) In via preliminare, annullare integralmente l'intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 notificata dall' ; 2) Controparte_1
Sempre in via preliminare, annullare gli avvisi di addebito n. 3972015006778658000,
4 39720160004199814000,39720160020214212000,39720180031414509000,397201900122362680
00, 39720190030362675000 per carenza dei presupposti di legge;
3) In via subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello non ritenga accoglibile la domanda di riforma della sentenza relativa al I grado di giudizio, dichiarare la nullità degli avvisi di addebito
3972015006778658000, 39720160004199814000 per intervenuta prescrizione così come esposto in premessa rideterminando gli importi dovuti;
4) In ogni caso annullare tutti gli atti connessi e conseguenti l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000 e gli avvisi di addebito che costituiscono l'intimazione di pagamento;
5) Nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga fondata l'eccezione di prescrizione, ammettersi la prova testimoniale cosi come articolata in premessa;
6) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga meritevole di accoglimento i motivi del presente atto di appello, confermare integralmente la pronuncia relativa al primo grado di giudizio;
7) Condannare altresì l' e l' alla Controparte_1 CP_3
refusione delle spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' , confutando gli avversi motivi di gravame Controparte_4 perché inammissibili e/o infondati e chiedendo il rigetto dell'appello proposto;
con particolare riguardo al secondo motivo di appello, sosteneva che i termini di prescrizione non erano decorsi dovendosi fare applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015 espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. 18/2020. Chiedeva, in ogni caso, il favore delle spese, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario
Si costituiva altresì, con comparsa del 7.2.2025, l' , confutando le avverse censure alla CP_3
sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, con vittoria di spese.
All'udienza del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Con il primo motivo di gravame ha lamentato che il Tribunale, Parte_1 nell'annullare la pretesa creditoria limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000,
n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000 e n. 39720140028306458000, ha posto alla base della decisione esclusivamente il decorso della prescrizione, omettendo di pronunciarsi in ordine ad un altro motivo di opposizione, il cui accoglimento avrebbe portato all'annullamento totale dell'intimazione di pagamento. In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di considerare il fatto che la pretesa creditoria era illegittima per assenza dei presupposti di legge, in quanto nel periodo di cui agli avvisi di addebito (tra l'anno 2010 e l'anno 2019) non aveva esercitato Parte_1
5 l'attività commerciale in relazione alla quale erano stati richiesti dall' i contributi;
e ciò in quanto CP_3
l'attività imprenditoriale in parola era del tutto cessata nell'anno 2009.
La doglianza non può essere accolta.
Rileva, infatti, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione.
Il primo giudice ha, infatti, espressamente affermato: “In primo luogo, si osserva che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata risultano ritualmente notificati come si evince dagli avvisi di ricevimento versati in atti dall' unitamente alla memoria difensiva. Pertanto, CP_3
stante la regolarità e la ritualità della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nella fattispecie
l'odierna opponente non risulta aver proposto l'impugnativa prevista nel termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica degli avvisi in questione. Conseguentemente l'opposizione, comunque la si qualifichi, risulta tardiva e non possono essere esaminate le eccezioni formulate dalla parte ricorrente con riferimento ai pretesi vizi di tali avvisi di addebito tanto con riferimento al merito
(e quindi anche allo svolgimento di attività imprenditoriale dopo il 2 maggio 2009) quanto con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata relativamente al periodo precedente alla notifica
e più in generale i vizi che avrebbero potuto essere fatti valere con la tempestiva impugnazione nei quaranta giorni dalle singole notifiche. In definitiva, considerata la regolarità e ritualità della notifica degli atti in questione presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, non può esaminarsi più alcun vizio proprio degli avvisi sottesi, essendo consentito, al debitore, solo far valere eventuali fatti sopravvenuti che determinino un'estinzione o una modificazione della sua obbligazione, come ad esempio un pagamento o un'altra causa estintiva, quale la prescrizione successiva” (così a pagina 13 della sentenza oggetto di gravame).
In altri termini, esaminate le notifiche dei dieci avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e prodotti dall' in allegato alla comparsa di costituzione, il Tribunale ha espressamente rilevato CP_3 che gli stessi “risultano ritualmente notificati”; sulla scorta di tale presupposto, ha evidenziato che l'opposizione proposta da – in quanto successiva al termine di quaranta giorni dalla Parte_1
notifica dei medesimi avvisi di addebito – era tardiva, con conseguente decadenza della parte dalla possibilità di far valere eccezioni di merito (diverse dalla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica degli avvisi stessi). Ha, infatti, chiarito: “… stante la regolarità e la ritualità della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nella fattispecie l'odierna opponente non risulta aver proposto
l'impugnativa prevista nel termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica degli avvisi in questione. Conseguentemente l'opposizione, comunque la si qualifichi, risulta tardiva e non possono essere esaminate le eccezioni formulate dalla parte con riferimento ai pretesi vizi di tali avvisi di addebito tanto con riferimento al merito (e quindi anche allo svolgimento di attività imprenditoriale
6 dopo il 2 maggio 2009)”.
Risulta, quindi, evidente che il primo giudice non ha affatto omesso di considerare la questione relativa alla cessazione dell'attività lavorativa da parte della ma ha chiarito di non poterla Pt_1 esaminare in ragione dell'intervenuta decadenza.
Orbene, l'appellante non ha censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha dichiarato la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito, la decadenza dalla proposizione del vizio concernente il merito della pretesa ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e la conseguente inammissibilità del motivo di opposizione.
In definitiva, non ha tenuto conto delle argomentazioni svolte dal primo Parte_1
giudice in ordine alla questione concernente la mancanza del presupposto della pretesa contributiva e si è limitata a riproporre una doglianza che il Tribunale, con puntuale motivazione, aveva giudicato inammissibile;
ha, quindi, svolto una censura (di omessa motivazione) che non “dialoga” con la pronuncia impugnata e non è pertinente rispetto alla soluzione accolta dal primo giudice, con conseguente inammissibilità della stessa (Sez. 2, Ordinanza n. 21824 del 2019) e passaggio in giudicato della statuizione in esame.
2.2. Con il secondo motivo di gravame ha lamentato il fatto che il Tribunale Parte_1
ha escluso la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 3972015006778658000 e n. 39720160004199814000 per un errore di calcolo legato all'applicazione della sospensione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dall'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
Il Tribunale ha così deciso sul punto: “nessuna prescrizione successiva è maturata e non risultano prescritti i crediti di cui 1) all'avviso di addebito n. 3972015006778658000 notificato CP_3 in data 6 novembre 2015 dell'importo di euro 2.478,74, 2) all'avviso di addebito n.
39720160004199814000 notificato in data 11 giugno 2016 dell'importo di euro 2.434,08, 3) all'avviso di addebito n. 39720160020214212000 notificato in data 21 novembre 2016 dell'importo di euro 2.382,73, 4) all'avviso di addebito n. 39720180031414509000 notificato in data 22 febbraio
2019 dell'importo di euro 2.271,82, 5) all'avviso di addebito n. 39720190012236268000 notificato in data 12 settembre 2019 dell'importo di euro 2.249,15, 6) all' avviso di addebito n.
39720190030362675000 notificato in data 27 dicembre 2019 dell'importo di euro 2.205,69.
Infatti, dalla data delle notifiche degli avvisi di addebito in questione e quella della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 097 2022 9014268973000 - che costituisce a tutti gli effetti atto interruttivo della prescrizione – tenendo conto dei periodi di sospensione previsti per
l'emergenza sanitaria, risulta trascorso un periodo inferiore al quinquennio con la conseguenza che con riferimento a tali atti nessuna prescrizione può ritenersi maturata. In definitiva, per gli esposti
7 motivi, l'invocata prescrizione “successiva” dei crediti dagli avvisi di addebito n.
3972015006778658000, n. 39720160004199814000, n. 39720160020214212000, n.
39720180031414509000, n. 39720190012236268000 e n. 39720190030362675000 non è intervenuta. Pertanto, le relative somme pretese dall' risultano dovute”. CP_3
Censurando in parte tale statuizione, ha rappresentato che: Parte_1
- per quanto attiene l'avviso di addebito n. 3972015006778658000, la notifica è stata eseguita in data 06.11.2015 e quindi la prescrizione maturava in data 6.11.2020, dopo 1.827 giorni (5 anni); sottraendo le sospensioni previste dalla normativa emergenziale VI (129 giorni dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) al periodo intercorso tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, “avremo comunque la prescrizione quinquennale atteso che il primo atto interruttivo è stato notificato solo in data
14.06.2022” ovvero dopo 2.101 giorni;
- quanto all'avviso di addebito n. 39720160004199814000, tra la notifica dell'avviso stesso, avvenuta in data 11.6.2016, e la data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229014268973/000, in data 14.6.2022, erano trascorsi 2194 giorni, a cui dovevano essere sottratti i giorni relativi alla sospensione VI (129+182), con conseguente decorso di 1.883 giorni e decorso del termine di prescrizione.
Avverso tale assunto l' ha sostenuto che, nella specie, deve trovare Controparte_4
applicazione l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L.
18/2020: posto che per entrambi gli avvisi di addebito di cui al secondo motivo di appello (n.
3972015006778658000 e n. 39720160004199814000) la prescrizione si sarebbe verificata durante il periodo di sospensione dell'obbligo di versamento previsto dal 1° comma dell'art. 68 DL 18/2020
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in applicazione dell'art. 12, secondo comma del D.Lgs. 159/2015
(richiamato dallo stesso art. 68 DL 18/2020), i relativi termini di prescrizione erano prorogati ex lege fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione terminata nel
2021 e, dunque, fino al 31.12.2023. Pertanto, al momento della notifica dell'atto di intimazione (in data 14.6.2022) i contributi non erano prescritti.
Il motivo di appello proposto da è fondato, risultando invece destituito di Parte_1 fondamento l'assunto dell' . Controparte_4
Come detto, il secondo motivo di gravame riguarda due avvisi di addebito:
• l'avviso di addebito n. 3972015006778658000, notificato in data 6 novembre 2015, che riguarda contributi IVS relativi al terzo e al quarto trimestre 2014 (che andavano pagati rispettivamente entro il 16.11.2014 e il 16.2.2015);
• l'avviso di addebito n. 39720160004199814000, notificato in data 11.6.2016, che riguarda
8 contributi IVS relativi al primo e al secondo trimestre 2015 (la cui scadenza era fissata, rispettivamente, al 18.5.2015 e al 20.8.2015).
I contributi portati dai precisati avvisi di addebito – da pagare, originariamente, tutti tra il 2014
e il 2015 (alle scadenze innanzi precisate) – a seguito delle notifiche dei predetti avvisi di addebito andavano tutti versati entro il 2016, e precisamente entro 60 giorni dalla notifica di ciascun avviso
(come stabilito dall'art. 30, comma 2 Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
Alla luce di tali presupposti fattuali deve essere esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione della prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs n. 159/2015, condividendosi quanto affermato in precedenti pronunce in materia (cfr., ex ceteris, C.d.A. Torino n. 319/2023 pubblicata il 7.7.2023, C.d.A. Genova n. 169/2024 pubblicata il
27.6.2024, C.d.A. Roma n. 4300/2024 pubblicata il 10.12.2024).
Come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere – per 129 giorni - il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sussista al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso dei “termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335” per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
i termini sospesi “riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” e “Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9 In sintesi, per effetto delle richiamate disposizioni, si devono aggiungere - ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale - 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020) e 182 giorni
(art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, in caso di cumulo dei due periodi, complessivi
311 giorni.
La questione sollevata dall' riguarda l'applicazione dell'ulteriore Controparte_6 termine di sospensione previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da VI-19”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27. Tale norma dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159” (comma 1).
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, ult. parte, stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Orbene, l'art 37 d.l. n. 18/2020 e l'art. 11, comma 9 d.l. 183/2020, come detto, introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni.
L'articolo 68, comma 1 D.L. n. 18/2020 rende, invece, inesigibili i crediti, in relazione ai quali sono stati emessi avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che avrebbero dovuto essere corrisposti in una specifica finestra temporale, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In altre parole, l'art. 68 cit., nel disporre la sospensione del termine per il versamento dei contributi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - con speculare sospensione del termine di prescrizione e decadenza per l'attività di recupero in forza del richiamo all'art. 12 D.Lgs. 159/2015
- si riferisce esclusivamente ai versamenti, derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali, da
10 effettuare (“in scadenza”) nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; pertanto, è solo con riferimento ai crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo, e inesigibili fino al 31 agosto
2021, che trova applicazione l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, in quanto richiamato dall'art. 68 stesso.
È appena il caso di evidenziare, avuto riguardo al dettato normativo, che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 68 e dell'art. 12 innanzi richiamati è la data di scadenza dei versamenti, non già della prescrizione concernente i crediti portati dalle cartelle (come sostiene, invece, l'
[...]
). CP_4
Si tratta di una interpretazione rispettosa del dato letterale delle norme e che consente di armonizzare le disposizioni in questione, emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia VI.
Ne segue che, nella specie, in cui i termini per effettuare i versamenti dei contributi portati dai predetti due avvisi di addebito erano, pacificamente, già scaduti al momento dell'entrata in vigore del
D.L. 18/2020, non può trovare applicazione l'art. 68 citato. Trovano, invece, applicazione esclusivamente le sospensioni di 129 giorni e di 182 giorni previste, rispettivamente, dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Ne segue che: l'avviso di addebito n. 3972015006778658000 è stato notificato il 6 novembre
2015, sicché il termine di prescrizione, senza considerare le sospensioni, sarebbe spirato il 6 novembre 2020; l'avviso di addebito n. 39720160004199814000 è stato notificato in data 11.6.2016 sicché il termine di prescrizione, senza considerare le sospensioni, sarebbe maturato l'11.6.2021.
Aggiungendo i 311 giorni di sospensione il termine del 6 novembre 2020 viene a scadere il 13.9.2021
e il termine dell'11.6.2021 viene a scadere il 19.4.2022.
Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, allorché è stata notificata, in data 14 giugno
2022, l'intimazione di pagamento n. 09720229014268973/000, la prescrizione era già maturata.
Per quanto esposto il gravame deve essere sul punto accolto e la gravata sentenza riformata in parte qua, non risultando dovuti, perché estinti per prescrizione, anche i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 3972015006778658000 e di cui all'avviso di addebito n.
39720160004199814000 (oltre a quelli di cui agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000, n.
39720120021183912000, n. 39720130000833164000, n. 39720140028306458000, già dichiarati prescritti dalla sentenza del Tribunale, con pronuncia ormai definitiva).
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado - liquidate per l'intero come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alle attività difensive in concreto svolte - possono essere compensate in ragione di un terzo, tenuto conto della misura in cui è stato accolto l'originario ricorso in opposizione e dell'entità delle somme risultate non dovute. La restante parte va posta a carico delle parti appellate, in solido tra loro, considerato il comune interesse (art. 97
11 c.p.c.).
Le spese stesse vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di Parte_1
antistatari.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2022 9014268973000 notificata in data 14 giugno 2022 anche in relazione agli avvisi di addebito n. 3972015006778658000 e n.
39720160004199814000 e, per l'effetto, dichiara che non è tenuta al pagamento Parte_1
delle somme di cui ai suindicati avvisi di addebito (oltre che delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 39720120005585582000, n. 39720120021183912000, n. 39720130000833164000, n.
39720140028306458000);
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, condanna l' e l' , in solido tra loro, a rifondere ad i CP_3 Controparte_1 Parte_1 residui due terzi delle spese stesse, che liquida per l'intero per il primo grado in euro 3.600,00 e per il secondo grado in euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di antistatari. Parte_1
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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