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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/09/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1368/2022 RG vertente
TRA
IL in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. [da ora in poi ”] rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_2
Vichi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Palestro, n.
3;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
, e;
CP_3 CP_4 CP_5
, quale cessionaria di;
CP_6 CP_7
Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
1 E
in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria Controparte_8
pro soluto ex art. 58 TUB di un portafoglio di crediti acquistati da Controparte_9
incorporante la [da ora in poi ,
[...] Controparte_10 CP_8
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Peruzzi del foro di Siena;
INTERVENUTA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Parte_2
reiectis e previa ogni declaratoria di ragione del caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 22\2022: - In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione di - In via preliminare ed istruttoria: disporre la Controparte_8
chiamata a chiarimenti del CTU Geom. e rinnovazione delle operazioni Per_1
peritali, in relazione alla mancata risposta alle osservazioni del CTP - Per_2
sempre in via preliminare ed istruttoria ammettere la prova per testimoni richiesta da sui seguenti capitoli, 1- DCV Che in data 10.04.1997 Parte_4
ha presentato, presso il Comune di San Casciano dei Bagni, istanza Parte_4
di autorizzazione in sanatoria per tamponatura parziale di un porticato, relativo all'immobile destinato ad agriturismo ubicato in fraz. Celle al Rigo, oggetto di esecuzione;
2- DCV che nel marzo 1997 i legali rappresentanti della Parte_4
conferirono al Geom. l'incarico di predisporre la relazione Controparte_11
illustrativa che vi si mostra (all. 5.3), relativa all'immobile posto in San Casciano
dei Bagni, identificato al foglio 43 part. 69; 3- DCV che a decorrere dal febbraio
1998 Il utilizzava l'immobile oggetto di esecuzione, ubicato in Parte_4
Frazione Celle al Rigo, loc. , censito al foglio 43 part. 69, quale agriturismo, Pt_4
e ciò in forza dell'accoglimento della richiesta rilasciato dal Comune di San
Casciano dei Bagni in data 17.02.1998 (all. 5.4). Ciò previa rimessione in termini
2 (per cui si formula apposita istanza) della appellante al fine di sostituire il teste deceduto nelle more del giudizio con - In via Controparte_11 Parte_5
principale: accertato che la è Controparte_12
legittima ed esclusiva proprietaria del bene immobile oggetto di espropriazione,
originariamente identificato al C.T. del Comune di San Casciano dei bagni al foglio 43, part. 69 e sue modifiche, vuoi per averlo acquisito mediante atto di conferimento ritualmente trascritto, o, in ipotesi, per averlo usucapito ai sensi dell'art. 1159 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1158 c.c., e comunque per quota di spettanza, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare promossa da
, (poi ) in quanto Controparte_13 Controparte_1
la non è debitrice della predetta CA. Con ordine al Parte_4
Conservatore dei RR.II. presso la competente Agenzia del territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento. In ogni caso, in modifica della pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, condannare l'opposta a rifondere le spese legali del giudizio di primo Controparte_1
grado ad il considerata la soccombenza della procedente, e ciò nella Parte_4
loro interezza o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia>>.
Per <contrariis CP_8
reiectis, respingere l'appello di cui è causa per tutti i motivi di cui in narrativa con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario e cap e iva di legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove>>.
I FATTI DI CAUSA
Il proponeva, ex art. 619 cod. proc. civ., opposizione di terzo Pt_4
all'esecuzione promossa dalla (poi incorporata in Controparte_10
) nei confronti dei debitori e e del Controparte_9 CP_4 CP_3
terzo datore di ipoteca con l'intervento di altri creditori, chiedendo CP_12
3 che fosse dichiarato che la particella n. 69 sub 4 del foglio 43 del Comune di San
Casciano dei Bagni (cat. C/1, consistenza n. 226), oggetto di pignoramento, era di sua proprietà per averla acquisita in forza di atto di conferimento ritualmente trascritto il 2.1.1997, in epoca anteriore al pignoramento, o in ipotesi per averla usucapita ex art. 1159 cod. civ. o ex art. 1158 cod. civ. e comunque per la quota di spettanza.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione, Controparte_9
mentre si dichiarava disponibile a che il Controparte_2
Tribunale accertasse la proprietà del bene, con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 22/2022, pubblicata il 20.1.2022, il Tribunale di Siena,
tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire la storia della particella in contestazione e dei suoi frazionamenti,
valutata la nullità della nota di trascrizione del conferimento in proprietà per l'incertezza in merito alla natura dei diritti e ai beni oggetto dei titoli trascritti,
riscontrava che il pignoramento aveva erroneamente riguardato anche una quota che era di proprietà della parte opponente e, disattesa, per la restante parte, la domanda di usucapione perché non provata, così statuiva: <1) accerta
l'illegittimità del pignoramento e dell'esecuzione intrapresa sul locale ad uso negozio
posto in Comune di San Casciano dei Bagni, fraz. Celle sul Rigo, identificato al NCEU
del predetto Comune al foglio 43, particella 69, sub 4, Cat. C/1, consistenza mq. 226
limitatamente alla quota di spettanza, pari a 57/100, e per l'effetto ordina al Conservatore
dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie annotazioni;
2) rigetta la domanda
di usucapione;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali, ivi comprese
quelle relative alla fase di reclamo>>.
Con citazione notificata in data 19.7.2022/25.7.2022, proponeva Parte_2
appello per i seguenti motivi:
4 1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata perché il primo giudice non aveva rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio, o chiamato il c.t.u. a chiarimenti sulle osservazioni di parte, facendo rilevare che il subalterno 2 della particella 69 era stato frazionato solo nel 1998, dopo il conferimento in società
della particella 69 da parte di eseguito nel 1996. Di conseguenza, Parte_6
come fatto rilevare dal proprio c.t.p., anche il sub 2 della particella 69 era compreso nel conferimento e non apparteneva al debitore pignorato CP_12
ma alla società . Evidenziava che su tali osservazioni, il c.t.u. non
[...] Parte_2
aveva mai risposto;
2) con il secondo motivo lamentava la mancata ammissione della prova per testi per dimostrare il possesso utile all'usucapione ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza di primo grado per non avere il primo giudice motivato l'implicita reiezione dell'istanza istruttoria sebbene reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Insisteva quindi nell'ammissione della prova testimoniale, previa sostituzione del teste deceduto, Controparte_11
con la teste Parte_5
3) col terzo motivo invocava le risultanze della nota di trascrizione del conferimento eseguito nel 1996 da in favore della società, da cui Parte_6
emergeva che l'intera particella 69 ne costituiva oggetto, come poteva rilevarsi dal fatto che: a) l'oggetto di assegnazione a era costituito dall'intera Parte_2
partita catastale, per cui il conferimento riguardava l'immobile in oggetto nella sua interezza;
b) nella nota di trascrizione erano riportati i confini dei beni oggetto di assegnazione e la particella 69 era “incastrata” tra le altre particelle pacificamente di spettanza di;
c) la concessione edilizia n. 1169/1998 Parte_2
rilasciata a in relazione al trasferimento in ristorante del piano terra, Parte_4
faceva riferimento alla sola particella 69 del foglio 43;
5 4) col quarto motivo riproponeva l'eccezione di usucapione ex art. 1159
cod. civ., stante il decorso del termine decennale dalla trascrizione dell'atto di conferimento, o, in subordine ex art. 1158 cod. civ. avendo posseduto Parte_2
nella sua interezza la particella in questione per oltre un ventennio, invocando sul punto le richieste di autorizzazione edilizia presentate nell'interesse della società appellante e, in particolare, l'autorizzazione edilizia n. 104/1997 relativa al ristorante e la concessione n. 1169/1998 relativa alla variazione di destinazione
[.. del piano terra adibito a ristorante. Evidenziava che l'esecuzione da parte de delle opere poi condonate provava chiaramente il possesso in capo a Pt_2
quest'ultima del ristorante contraddicendo a livello documentale quanto argomentato dal primo giudice in merito all'assenza di prova delle opere in sanatoria. Insisteva, anche sul punto, nell'ammissione della prova per testi;
5) col quinto motivo di appello, impugnava la statuizione sulle Parte_2
spese, evidenziando che l'opposizione di terzo era stata comunque accolta per cui non sussistevano i presupposti per la loro compensazione.
Si costituiva , quale cessionaria ex art. 58 TUB di un CP_8
portafoglio di crediti di (incorporante la Controparte_9 Controparte_10
) per chiedere il rigetto dell'appello, evidenziando che ,
[...] CP_12
terzo datore di ipoteca assoggettato all'esecuzione, nonché socio accomandatario della società appellante, con contratto del 2.5.2013, aveva concesso in locazione a
(soggetto diverso dall'appellante) il bene nella sua Controparte_14
interezza per il canone annuo di € 8.400, in tal modo dimostrandone il possesso.
Inoltre, il medesimo aveva partecipato all'atto di mutuo posto a CP_12
fondamento dell'esecuzione quale terzo datore di ipoteca, dando atto della piena proprietà e della completa disponibilità degli immobili oggetto di garanzia.
Ribadiva la correttezza della ricostruzione della condizione dell'immobile
6 operata dal consulente d'ufficio e concludeva come in epigrafe, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia di
[...]
dell' di (già CP_9 Parte_3 CP_6
cessionaria di , di ed acquisita altresì CP_7 Controparte_15
la prova del perfezionamento della notifica dell'appello nei confronti di
, e all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme CP_4 CP_12 CP_3
della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di e CP_3 CP_12
i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la rituale CP_4
notificazione dell'appello, eseguita a mezzo del servizio postale con plico ricevuto dai destinatari personalmente (già contumaci in primo grado) il giorno
25.7.2022 per l'udienza del 30.12.2022.
Ancora in via preliminare vi è da esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata dalla parte appellante con le note CP_8
del 9.9.2024 e ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è da disattendere, manifestandosi, da un lato, inammissibile e, dall'altro, infondata.
E' inammissibile perché del tutto generica, non individuandosi i profili per i quali nella enunciata qualità di cessionaria ex art. 58 TUB del credito, CP_8
sarebbe priva di legittimazione passiva in appello.
Ed è comunque infondata, avendo depositato in atti l'avviso in CP_8
Gazzetta Ufficiale comprovante la cessione dei crediti da parte di Controparte_16
7
[...] (incorporante la ) aventi caratteristiche analoghe a Controparte_10
quelle per il quale è stata promossa l'esecuzione (contratti di mutuo sorti nel periodo compreso tra il 1955 e il 31.12.2017, qualificati come attività finanziarie deteriorate), corredato all'elenco dei crediti ceduti e dalla dichiarazione con la quale la cedente ha comunicato ai debitori ceduti, Controparte_9 CP_3
e l'intervenuta cessione del credito derivante dal mutuo in favore CP_4
di . CP_8
Tali documenti, non specificatamente contestati da neppure nelle Parte_2
difese conclusive, consentono di ritenere sussistente la legittimazione di
, con conseguente rigetto dell'eccezione del tutto genericamente CP_8
sollevata dalla parte appellante.
Si esaminano adesso congiuntamente il primo ed il terzo motivo di appello, con il quale , chiedendo preliminarmente la rinnovazione della Parte_2
c.t.u., evidenzia che il conferimento di nella società Parte_6 Parte_4
aveva riguardato, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u., la particella n. 69
nella sua interezza anche con riguardo alla residua parte in contestazione.
In fatto si precisa che, con contratto di mutuo fondiario del 26.7.2006,
CA ON aveva erogato a e l'importo di € CP_4 CP_3
800.000. In tale contratto, come si legge nell'atto di pignoramento, si era costituito terzo datore di ipoteca L'immobile oggetto di ipoteca è identificato CP_12
dalla particella 69 sub 4.
Rimaste insolute alcune rate per complessivi € 686.496,71, la
[...]
(che aveva acquisito da CA Monte dei Paschi di Siena Controparte_10
Spa varie succursali di ON, fra cui quella che aveva in origine erogato il mutuo), con atto notificato a il 27.9.2016 pignorava il immobile CP_12
ipotecato e così descritto: <piena proprietà di locale ad uso negozio distinto in NCEU
del Comune di San Casciano dei Bagni al foglio 43, part. 69 sub 4, cat. C/1, ma. 226>>.
8 Il c.t.u. geom. nelle relazioni depositate il 4.12.2018 e il 12.1.2021, Per_1
eseguite le ricerche presso il Catasto e la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
riscontrava che:
a) nel 1986 ariava parte della destinazione urbanistica di una Parte_6
parte del fabbricato di sua proprietà (all'epoca annesso rurale su due piani),
destinando la particella 69 sub 1, costituita dalla maggior parte del piano terra e dal primo piano, a fabbricato rurale, mentre la particella sub 2, situata al piano terra, estesa mq. 110, era destinata a fabbricato urbano. Il resede, identificato dalla particella 69, era costituito come bene comune non censibile ad uso promiscuo,
poiché all'epoca era consentito che un'area fosse in comune tanto a un fabbricato rurale che a un fabbricato urbano;
b) con atto trascritto nel 1997 conferiva nella società Parte_6 Parte_2
molteplici beni, tra i quali, come si legge nella nota di trascrizione in atti la:
<particella 69, porz. rur. Fp>>;
c) la particella 69 sub 2, costituente parte del piano terra e censita come fabbricato urbano in NCEU, non costituiva oggetto di conferimento nella società.
Sebbene nella nota di trascrizione non sia precisato che il bene conferito nella società il era costituito dalla particella 69 sub 1, nondimeno ciò può Pt_4
ricavarsi, in modo univoco, dal fatto che nella medesima nota l'immobile era descritto non solo come “porzione”, ma, soprattutto come “fabbricato rurale” per cui la sua descrizione non può riferirsi al sub 2, all'epoca già censito come fabbricato urbano al catasto fabbricati (NCEU). Per cui la particella conferita, non può che individuarsi nel sub 1, trattandosi dell'unico bene censito al catasto terreni e non potendo la dicitura utilizzata nella nota di trascrizione comprendere anche un bene già censito in NCEU.
Il fatto che non sia stata conferita in società anche la particella 69 sub 2
trova riscontro, al di là degli errori e delle incongruenze riscontrate dal
9 consulente d'ufficio e di cui ha dato compiutamente atto il primo giudice (alle cui motivazioni si rimanda), anche nelle successive vicende che hanno interessato l'immobile.
Infatti, nel 1998 decedeva padre di Parte_6 CP_12
In esito alla divisione ereditaria a rogito del 2005, la particella 69 Per_3
sub 4 era attribuita a e destinata a ristorante al piano terra, CP_12
accatastato in capo a , ivi compresa la veranda e il portico realizzati CP_12
sul resede comune. Tanto che, nel 2006, la concedeva in ipoteca a CP_12
garanzia del mutuo erogato a e e, nel 2013, lo stesso CP_3 CP_4
evidentemente reputandosi proprietario esclusivo quale erede di CP_12
locava la particella 69 sub 4, ad altra società per un canone annuo Parte_6
di € 8.400.
Tali atti sono stati posti in essere da come persona fisica, CP_12
nonostante che quest'ultimo rivestisse già dal 1997 la qualità di socio accomandatario della società appellante.
Pare, dunque, evidente che in tal modo pur socio CP_12
accomandatario della società , ha tenuto per lunghissimo tempo un Parte_2
comportamento incompatibile con il fatto che l'intera particella 69 era stata conferita in società nel 1996, ovvero che tale conferimento riguardasse anche la porzione che, in esito al frazionamento, era stata accatastata come 69 sub 2,
fabbricato urbano, considerato altresì che egli era figlio ed erede dell'originario conferente Parte_6
Ciò posto, ritiene questa Corte che, pur dovendosi ritenere che le vicende negoziali successive di cui ora si è dato atto – cui è rimasto estraneo – Parte_2
non possano ledere i diritti di proprietà della società sull'immobile conferito da vada negato che in base alla nota di trascrizione ed Parte_6 Parte_6
allo stesso rogito notarile di costituzione di società e conferimento dei beni del
10 dicembre 1996 (in atti), abbia conferito alla società un bene maggiore di quello descritto nella citata nota di trascrizione, ossia una <
rurale>>.
Va, infatti, ribadito che, al momento in cui è stato effettuato il conferimento, la particella 69 era già stata suddivisa, sin dal 1986, nelle particelle
69 sub 1 e 69 sub 2, mentre la particella 69, in esito al frazionamento, restava ad identificare il solo resede comune ad entrambe.
Infondato, si mostra, infatti, l'assunto difensivo secondo cui la particella
69 sub 2 sarebbe stata frazionata solo nel 1998 (e quindi due anni dopo il conferimento della “porzione di fabbricato rurale” in società da parte di Pt_6
effettuato con atto trascritto nel 1997).
[...]
Tale allegazione è palesemente contraddetta dal tipo di frazionamento (v.
allegato 2.1. alla memoria di primo grado ex art. 183 cpc di parte appellante rubricato: catasto – accatastamento 1986) fatto redigere da il 21.3.1986 Parte_6
ove, sotto la voce <dati riguardanti aggiornamento NCT>> è chiaramente riportata la particella 69 sub 2 del foglio di mappa 43, quale <porzione di fabbricato urbano
(doccia, ufficio, deposito), con l'ulteriore dicitura: <ditta da intestare , Parte_6
mentre la particella 69 sub 1 del medesimo foglio 43 è descritta come “porzione di fabbricato rurale” posta al piano terra <porcilaia – pollaio>>.
Il dato trova riscontro anche nella visura storica per immobile (situazione degli atti informatizzati dal 1.1.1970 al 5.9.2018) da cui risulta che la particella 69
sub 2, cat. C/2, classe 2, di mq. 108, deriva da
in atti dal 4.9.1990>> in proprietà di e sino al 30.6.2005 per CP_12 Parte_5
successione mortis causa di e di sua proprietà sino al 1998, anno del Parte_6
decesso.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha interpretato, sulla scorta della consulenza d'ufficio, la condizione dominicale dell'immobile con valutazioni che
11 si sottraggono alle censure sollevate dall'appellante e che non meritano ulteriori approfondimenti istruttori, mostrandosi essi meramente esplorativi. Per cui va ribadito anche in questa sede il rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e di convocazione del c.t.u. di primo grado a chiarimenti, avendo il c.t.u. già preso chiara posizione rispetto alle osservazioni del c.t.p. nel proprio elaborato tecnico con valutazioni condivisibili e riscontrate dagli atti.
Ne consegue che il primo e il terzo motivo di appello vanno, qundi,
respinti.
Parimenti infondati sono il secondo ed il quarto motivo di appello, con la quale ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, allegando Parte_2
l'intervenuta usucapione del bene pignorato.
Come accertato dal primo giudice, vi è una condizione di comproprietà
della società rispetto al locale destinato a negozio – ristorante e con Parte_2
riguardo al resede (oggi destinato a parcheggio e piscine). Di conseguenza essa era ben legittimata a richiedere le prescritte autorizzazioni edilizi per l'esecuzione dei lavori che ha inteso intraprendere, senza per ciò solo che si determini una situazione di possesso esclusivo dell'intero bene in capo alla società.
Né può sottacersi che, come sopra anticipato, (nel contempo CP_12
socio accomandatario di e terzo datore di ipoteca nei cui confronti ha Parte_2
luogo l'esecuzione forzata, nonché comproprietario dell'immobile), ha posto in essere atti incompatibili con il possesso esclusivo della società sul bene Parte_2
oggetto del pignoramento, consistiti nel locare, nel 2013, la particella 69 sub 4, ad altri, senza incontrare alcun ostacolo da parte della società appellante, che ne ha,
così, perduto la detenzione. Per cui, anche alla luce di tale circostanza, appare
12 evidente che Il non ha acquisito un possesso esclusivo sull'immobile utile Pt_4
ai fini dell'invocata usucapione.
D'altro si osserva che, in ogni caso, l'invocata usucapione dell'intero bene invocata da ai danni di non varrebbe a paralizzare il Parte_2 CP_12
diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, né consentirebbe di individuare in capo a un diritto prevalente sul pignoramento. Parte_2
Infatti, anche volendo seguire l'assunto (pur infondato) sostenuto dall'appellante, vi è rilevare che, essendo l'immobile conferito da Parte_6
nel dicembre del 1996, la prospettata (ma non sussistente) usucapione dell'intero sarebbe, in ipotesi, maturata solo nel dicembre del 2006 (termine decennale),
ovvero nel dicembre del 2016 (termine ventennale).
Tuttavia, ha concesso ipoteca sull'immobile in questione nel CP_12
luglio del 2006 e, dunque, prima che maturasse l'invocato decennio ovvero il ventennio utile all'usucapione.
Con la conseguenza che, come insegna la Suprema Corte: <l'acquisto a
titolo originario per usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente
iscritta, e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale,
come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024, non è
incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente
iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della
conseguente acquisizione in proprietà da parte dell'usucapiente>> (v. Cass. 565/2025:
fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 cpc proposta dal terzo usucapiente nei confronti del creditore ipotecario).
Per cui il avrebbe, in ipotesi, potuto usucapire ai danni di Pt_4 CP_12
solo una porzione già legittimamente ipotecata dal suo proprietario e,
[...]
pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, va negato che Il sia titolare Pt_4
di un diritto prevalente sul pignoramento, ovvero che sia precluso al creditore
13 CP_1 istante di procedere ad esecuzione forzata per la porzione su cui il ha validamente consentito l'ipoteca.
Non concludente si manifesta, quindi, la richiesta di prova per testi reiterata in questo grado del giudizio dall'appellante, siccome del tutto generica e inidonea a provare il possesso esclusivo dell'appellante.
Pertanto, anche il secondo ed il quarto motivo di appello vanno respinti.
Anche il quinto motivo di appello va respinto.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione l'opponente ha veste sostanziale di attore per cui le “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata individuano la causa petendi della domanda e sono soggette al relativo regime sostanziale e processuale della
[.. domanda (Cass. 17441/2019). Nel caso di specie l'opposizione proposta da verteva su due distinte causae petendi: l'acquisizione del diritto di Pt_2
proprietà esclusiva in base al conferimento trascritto nel 1997 e l'usucapione.
L'integrale rigetto della domanda sotto il profilo dell'usucapione e l'accoglimento solo parziale della stessa sotto il profilo dell'acquisto per conferimento in società dell'immobile consentono, pertanto, di individuare una soccombenza parziale reciproca delle parti che giustifica la disposta compensazione delle spese da parte del primo giudice, per cui anche il quinto motivo va respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata costituita in base Controparte_8
al valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
14 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
nei confronti di , , Controparte_9 Parte_3 CP_6
, e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_12 [...]
, nonché nei confronti di con atto notificato in data CP_4 Controparte_8
19.7.2022 - 25.7.2022 avverso la sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Siena,
pubblicata il 20.1.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_12 CP_17
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_8
delle spese del grado che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
[.. 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_12 CP_12
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
15 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1368/2022 RG vertente
TRA
IL in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. [da ora in poi ”] rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_2
Vichi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Palestro, n.
3;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
, e;
CP_3 CP_4 CP_5
, quale cessionaria di;
CP_6 CP_7
Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
1 E
in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria Controparte_8
pro soluto ex art. 58 TUB di un portafoglio di crediti acquistati da Controparte_9
incorporante la [da ora in poi ,
[...] Controparte_10 CP_8
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Peruzzi del foro di Siena;
INTERVENUTA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Parte_2
reiectis e previa ogni declaratoria di ragione del caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 22\2022: - In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione di - In via preliminare ed istruttoria: disporre la Controparte_8
chiamata a chiarimenti del CTU Geom. e rinnovazione delle operazioni Per_1
peritali, in relazione alla mancata risposta alle osservazioni del CTP - Per_2
sempre in via preliminare ed istruttoria ammettere la prova per testimoni richiesta da sui seguenti capitoli, 1- DCV Che in data 10.04.1997 Parte_4
ha presentato, presso il Comune di San Casciano dei Bagni, istanza Parte_4
di autorizzazione in sanatoria per tamponatura parziale di un porticato, relativo all'immobile destinato ad agriturismo ubicato in fraz. Celle al Rigo, oggetto di esecuzione;
2- DCV che nel marzo 1997 i legali rappresentanti della Parte_4
conferirono al Geom. l'incarico di predisporre la relazione Controparte_11
illustrativa che vi si mostra (all. 5.3), relativa all'immobile posto in San Casciano
dei Bagni, identificato al foglio 43 part. 69; 3- DCV che a decorrere dal febbraio
1998 Il utilizzava l'immobile oggetto di esecuzione, ubicato in Parte_4
Frazione Celle al Rigo, loc. , censito al foglio 43 part. 69, quale agriturismo, Pt_4
e ciò in forza dell'accoglimento della richiesta rilasciato dal Comune di San
Casciano dei Bagni in data 17.02.1998 (all. 5.4). Ciò previa rimessione in termini
2 (per cui si formula apposita istanza) della appellante al fine di sostituire il teste deceduto nelle more del giudizio con - In via Controparte_11 Parte_5
principale: accertato che la è Controparte_12
legittima ed esclusiva proprietaria del bene immobile oggetto di espropriazione,
originariamente identificato al C.T. del Comune di San Casciano dei bagni al foglio 43, part. 69 e sue modifiche, vuoi per averlo acquisito mediante atto di conferimento ritualmente trascritto, o, in ipotesi, per averlo usucapito ai sensi dell'art. 1159 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1158 c.c., e comunque per quota di spettanza, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare promossa da
, (poi ) in quanto Controparte_13 Controparte_1
la non è debitrice della predetta CA. Con ordine al Parte_4
Conservatore dei RR.II. presso la competente Agenzia del territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento. In ogni caso, in modifica della pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, condannare l'opposta a rifondere le spese legali del giudizio di primo Controparte_1
grado ad il considerata la soccombenza della procedente, e ciò nella Parte_4
loro interezza o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia>>.
Per <contrariis CP_8
reiectis, respingere l'appello di cui è causa per tutti i motivi di cui in narrativa con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario e cap e iva di legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove>>.
I FATTI DI CAUSA
Il proponeva, ex art. 619 cod. proc. civ., opposizione di terzo Pt_4
all'esecuzione promossa dalla (poi incorporata in Controparte_10
) nei confronti dei debitori e e del Controparte_9 CP_4 CP_3
terzo datore di ipoteca con l'intervento di altri creditori, chiedendo CP_12
3 che fosse dichiarato che la particella n. 69 sub 4 del foglio 43 del Comune di San
Casciano dei Bagni (cat. C/1, consistenza n. 226), oggetto di pignoramento, era di sua proprietà per averla acquisita in forza di atto di conferimento ritualmente trascritto il 2.1.1997, in epoca anteriore al pignoramento, o in ipotesi per averla usucapita ex art. 1159 cod. civ. o ex art. 1158 cod. civ. e comunque per la quota di spettanza.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione, Controparte_9
mentre si dichiarava disponibile a che il Controparte_2
Tribunale accertasse la proprietà del bene, con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 22/2022, pubblicata il 20.1.2022, il Tribunale di Siena,
tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire la storia della particella in contestazione e dei suoi frazionamenti,
valutata la nullità della nota di trascrizione del conferimento in proprietà per l'incertezza in merito alla natura dei diritti e ai beni oggetto dei titoli trascritti,
riscontrava che il pignoramento aveva erroneamente riguardato anche una quota che era di proprietà della parte opponente e, disattesa, per la restante parte, la domanda di usucapione perché non provata, così statuiva: <1) accerta
l'illegittimità del pignoramento e dell'esecuzione intrapresa sul locale ad uso negozio
posto in Comune di San Casciano dei Bagni, fraz. Celle sul Rigo, identificato al NCEU
del predetto Comune al foglio 43, particella 69, sub 4, Cat. C/1, consistenza mq. 226
limitatamente alla quota di spettanza, pari a 57/100, e per l'effetto ordina al Conservatore
dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie annotazioni;
2) rigetta la domanda
di usucapione;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali, ivi comprese
quelle relative alla fase di reclamo>>.
Con citazione notificata in data 19.7.2022/25.7.2022, proponeva Parte_2
appello per i seguenti motivi:
4 1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata perché il primo giudice non aveva rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio, o chiamato il c.t.u. a chiarimenti sulle osservazioni di parte, facendo rilevare che il subalterno 2 della particella 69 era stato frazionato solo nel 1998, dopo il conferimento in società
della particella 69 da parte di eseguito nel 1996. Di conseguenza, Parte_6
come fatto rilevare dal proprio c.t.p., anche il sub 2 della particella 69 era compreso nel conferimento e non apparteneva al debitore pignorato CP_12
ma alla società . Evidenziava che su tali osservazioni, il c.t.u. non
[...] Parte_2
aveva mai risposto;
2) con il secondo motivo lamentava la mancata ammissione della prova per testi per dimostrare il possesso utile all'usucapione ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza di primo grado per non avere il primo giudice motivato l'implicita reiezione dell'istanza istruttoria sebbene reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Insisteva quindi nell'ammissione della prova testimoniale, previa sostituzione del teste deceduto, Controparte_11
con la teste Parte_5
3) col terzo motivo invocava le risultanze della nota di trascrizione del conferimento eseguito nel 1996 da in favore della società, da cui Parte_6
emergeva che l'intera particella 69 ne costituiva oggetto, come poteva rilevarsi dal fatto che: a) l'oggetto di assegnazione a era costituito dall'intera Parte_2
partita catastale, per cui il conferimento riguardava l'immobile in oggetto nella sua interezza;
b) nella nota di trascrizione erano riportati i confini dei beni oggetto di assegnazione e la particella 69 era “incastrata” tra le altre particelle pacificamente di spettanza di;
c) la concessione edilizia n. 1169/1998 Parte_2
rilasciata a in relazione al trasferimento in ristorante del piano terra, Parte_4
faceva riferimento alla sola particella 69 del foglio 43;
5 4) col quarto motivo riproponeva l'eccezione di usucapione ex art. 1159
cod. civ., stante il decorso del termine decennale dalla trascrizione dell'atto di conferimento, o, in subordine ex art. 1158 cod. civ. avendo posseduto Parte_2
nella sua interezza la particella in questione per oltre un ventennio, invocando sul punto le richieste di autorizzazione edilizia presentate nell'interesse della società appellante e, in particolare, l'autorizzazione edilizia n. 104/1997 relativa al ristorante e la concessione n. 1169/1998 relativa alla variazione di destinazione
[.. del piano terra adibito a ristorante. Evidenziava che l'esecuzione da parte de delle opere poi condonate provava chiaramente il possesso in capo a Pt_2
quest'ultima del ristorante contraddicendo a livello documentale quanto argomentato dal primo giudice in merito all'assenza di prova delle opere in sanatoria. Insisteva, anche sul punto, nell'ammissione della prova per testi;
5) col quinto motivo di appello, impugnava la statuizione sulle Parte_2
spese, evidenziando che l'opposizione di terzo era stata comunque accolta per cui non sussistevano i presupposti per la loro compensazione.
Si costituiva , quale cessionaria ex art. 58 TUB di un CP_8
portafoglio di crediti di (incorporante la Controparte_9 Controparte_10
) per chiedere il rigetto dell'appello, evidenziando che ,
[...] CP_12
terzo datore di ipoteca assoggettato all'esecuzione, nonché socio accomandatario della società appellante, con contratto del 2.5.2013, aveva concesso in locazione a
(soggetto diverso dall'appellante) il bene nella sua Controparte_14
interezza per il canone annuo di € 8.400, in tal modo dimostrandone il possesso.
Inoltre, il medesimo aveva partecipato all'atto di mutuo posto a CP_12
fondamento dell'esecuzione quale terzo datore di ipoteca, dando atto della piena proprietà e della completa disponibilità degli immobili oggetto di garanzia.
Ribadiva la correttezza della ricostruzione della condizione dell'immobile
6 operata dal consulente d'ufficio e concludeva come in epigrafe, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia di
[...]
dell' di (già CP_9 Parte_3 CP_6
cessionaria di , di ed acquisita altresì CP_7 Controparte_15
la prova del perfezionamento della notifica dell'appello nei confronti di
, e all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme CP_4 CP_12 CP_3
della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di e CP_3 CP_12
i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la rituale CP_4
notificazione dell'appello, eseguita a mezzo del servizio postale con plico ricevuto dai destinatari personalmente (già contumaci in primo grado) il giorno
25.7.2022 per l'udienza del 30.12.2022.
Ancora in via preliminare vi è da esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata dalla parte appellante con le note CP_8
del 9.9.2024 e ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è da disattendere, manifestandosi, da un lato, inammissibile e, dall'altro, infondata.
E' inammissibile perché del tutto generica, non individuandosi i profili per i quali nella enunciata qualità di cessionaria ex art. 58 TUB del credito, CP_8
sarebbe priva di legittimazione passiva in appello.
Ed è comunque infondata, avendo depositato in atti l'avviso in CP_8
Gazzetta Ufficiale comprovante la cessione dei crediti da parte di Controparte_16
7
[...] (incorporante la ) aventi caratteristiche analoghe a Controparte_10
quelle per il quale è stata promossa l'esecuzione (contratti di mutuo sorti nel periodo compreso tra il 1955 e il 31.12.2017, qualificati come attività finanziarie deteriorate), corredato all'elenco dei crediti ceduti e dalla dichiarazione con la quale la cedente ha comunicato ai debitori ceduti, Controparte_9 CP_3
e l'intervenuta cessione del credito derivante dal mutuo in favore CP_4
di . CP_8
Tali documenti, non specificatamente contestati da neppure nelle Parte_2
difese conclusive, consentono di ritenere sussistente la legittimazione di
, con conseguente rigetto dell'eccezione del tutto genericamente CP_8
sollevata dalla parte appellante.
Si esaminano adesso congiuntamente il primo ed il terzo motivo di appello, con il quale , chiedendo preliminarmente la rinnovazione della Parte_2
c.t.u., evidenzia che il conferimento di nella società Parte_6 Parte_4
aveva riguardato, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u., la particella n. 69
nella sua interezza anche con riguardo alla residua parte in contestazione.
In fatto si precisa che, con contratto di mutuo fondiario del 26.7.2006,
CA ON aveva erogato a e l'importo di € CP_4 CP_3
800.000. In tale contratto, come si legge nell'atto di pignoramento, si era costituito terzo datore di ipoteca L'immobile oggetto di ipoteca è identificato CP_12
dalla particella 69 sub 4.
Rimaste insolute alcune rate per complessivi € 686.496,71, la
[...]
(che aveva acquisito da CA Monte dei Paschi di Siena Controparte_10
Spa varie succursali di ON, fra cui quella che aveva in origine erogato il mutuo), con atto notificato a il 27.9.2016 pignorava il immobile CP_12
ipotecato e così descritto: <piena proprietà di locale ad uso negozio distinto in NCEU
del Comune di San Casciano dei Bagni al foglio 43, part. 69 sub 4, cat. C/1, ma. 226>>.
8 Il c.t.u. geom. nelle relazioni depositate il 4.12.2018 e il 12.1.2021, Per_1
eseguite le ricerche presso il Catasto e la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
riscontrava che:
a) nel 1986 ariava parte della destinazione urbanistica di una Parte_6
parte del fabbricato di sua proprietà (all'epoca annesso rurale su due piani),
destinando la particella 69 sub 1, costituita dalla maggior parte del piano terra e dal primo piano, a fabbricato rurale, mentre la particella sub 2, situata al piano terra, estesa mq. 110, era destinata a fabbricato urbano. Il resede, identificato dalla particella 69, era costituito come bene comune non censibile ad uso promiscuo,
poiché all'epoca era consentito che un'area fosse in comune tanto a un fabbricato rurale che a un fabbricato urbano;
b) con atto trascritto nel 1997 conferiva nella società Parte_6 Parte_2
molteplici beni, tra i quali, come si legge nella nota di trascrizione in atti la:
<particella 69, porz. rur. Fp>>;
c) la particella 69 sub 2, costituente parte del piano terra e censita come fabbricato urbano in NCEU, non costituiva oggetto di conferimento nella società.
Sebbene nella nota di trascrizione non sia precisato che il bene conferito nella società il era costituito dalla particella 69 sub 1, nondimeno ciò può Pt_4
ricavarsi, in modo univoco, dal fatto che nella medesima nota l'immobile era descritto non solo come “porzione”, ma, soprattutto come “fabbricato rurale” per cui la sua descrizione non può riferirsi al sub 2, all'epoca già censito come fabbricato urbano al catasto fabbricati (NCEU). Per cui la particella conferita, non può che individuarsi nel sub 1, trattandosi dell'unico bene censito al catasto terreni e non potendo la dicitura utilizzata nella nota di trascrizione comprendere anche un bene già censito in NCEU.
Il fatto che non sia stata conferita in società anche la particella 69 sub 2
trova riscontro, al di là degli errori e delle incongruenze riscontrate dal
9 consulente d'ufficio e di cui ha dato compiutamente atto il primo giudice (alle cui motivazioni si rimanda), anche nelle successive vicende che hanno interessato l'immobile.
Infatti, nel 1998 decedeva padre di Parte_6 CP_12
In esito alla divisione ereditaria a rogito del 2005, la particella 69 Per_3
sub 4 era attribuita a e destinata a ristorante al piano terra, CP_12
accatastato in capo a , ivi compresa la veranda e il portico realizzati CP_12
sul resede comune. Tanto che, nel 2006, la concedeva in ipoteca a CP_12
garanzia del mutuo erogato a e e, nel 2013, lo stesso CP_3 CP_4
evidentemente reputandosi proprietario esclusivo quale erede di CP_12
locava la particella 69 sub 4, ad altra società per un canone annuo Parte_6
di € 8.400.
Tali atti sono stati posti in essere da come persona fisica, CP_12
nonostante che quest'ultimo rivestisse già dal 1997 la qualità di socio accomandatario della società appellante.
Pare, dunque, evidente che in tal modo pur socio CP_12
accomandatario della società , ha tenuto per lunghissimo tempo un Parte_2
comportamento incompatibile con il fatto che l'intera particella 69 era stata conferita in società nel 1996, ovvero che tale conferimento riguardasse anche la porzione che, in esito al frazionamento, era stata accatastata come 69 sub 2,
fabbricato urbano, considerato altresì che egli era figlio ed erede dell'originario conferente Parte_6
Ciò posto, ritiene questa Corte che, pur dovendosi ritenere che le vicende negoziali successive di cui ora si è dato atto – cui è rimasto estraneo – Parte_2
non possano ledere i diritti di proprietà della società sull'immobile conferito da vada negato che in base alla nota di trascrizione ed Parte_6 Parte_6
allo stesso rogito notarile di costituzione di società e conferimento dei beni del
10 dicembre 1996 (in atti), abbia conferito alla società un bene maggiore di quello descritto nella citata nota di trascrizione, ossia una <
rurale>>.
Va, infatti, ribadito che, al momento in cui è stato effettuato il conferimento, la particella 69 era già stata suddivisa, sin dal 1986, nelle particelle
69 sub 1 e 69 sub 2, mentre la particella 69, in esito al frazionamento, restava ad identificare il solo resede comune ad entrambe.
Infondato, si mostra, infatti, l'assunto difensivo secondo cui la particella
69 sub 2 sarebbe stata frazionata solo nel 1998 (e quindi due anni dopo il conferimento della “porzione di fabbricato rurale” in società da parte di Pt_6
effettuato con atto trascritto nel 1997).
[...]
Tale allegazione è palesemente contraddetta dal tipo di frazionamento (v.
allegato 2.1. alla memoria di primo grado ex art. 183 cpc di parte appellante rubricato: catasto – accatastamento 1986) fatto redigere da il 21.3.1986 Parte_6
ove, sotto la voce <dati riguardanti aggiornamento NCT>> è chiaramente riportata la particella 69 sub 2 del foglio di mappa 43, quale <porzione di fabbricato urbano
(doccia, ufficio, deposito), con l'ulteriore dicitura: <ditta da intestare , Parte_6
mentre la particella 69 sub 1 del medesimo foglio 43 è descritta come “porzione di fabbricato rurale” posta al piano terra <porcilaia – pollaio>>.
Il dato trova riscontro anche nella visura storica per immobile (situazione degli atti informatizzati dal 1.1.1970 al 5.9.2018) da cui risulta che la particella 69
sub 2, cat. C/2, classe 2, di mq. 108, deriva da
in atti dal 4.9.1990>> in proprietà di e sino al 30.6.2005 per CP_12 Parte_5
successione mortis causa di e di sua proprietà sino al 1998, anno del Parte_6
decesso.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha interpretato, sulla scorta della consulenza d'ufficio, la condizione dominicale dell'immobile con valutazioni che
11 si sottraggono alle censure sollevate dall'appellante e che non meritano ulteriori approfondimenti istruttori, mostrandosi essi meramente esplorativi. Per cui va ribadito anche in questa sede il rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e di convocazione del c.t.u. di primo grado a chiarimenti, avendo il c.t.u. già preso chiara posizione rispetto alle osservazioni del c.t.p. nel proprio elaborato tecnico con valutazioni condivisibili e riscontrate dagli atti.
Ne consegue che il primo e il terzo motivo di appello vanno, qundi,
respinti.
Parimenti infondati sono il secondo ed il quarto motivo di appello, con la quale ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, allegando Parte_2
l'intervenuta usucapione del bene pignorato.
Come accertato dal primo giudice, vi è una condizione di comproprietà
della società rispetto al locale destinato a negozio – ristorante e con Parte_2
riguardo al resede (oggi destinato a parcheggio e piscine). Di conseguenza essa era ben legittimata a richiedere le prescritte autorizzazioni edilizi per l'esecuzione dei lavori che ha inteso intraprendere, senza per ciò solo che si determini una situazione di possesso esclusivo dell'intero bene in capo alla società.
Né può sottacersi che, come sopra anticipato, (nel contempo CP_12
socio accomandatario di e terzo datore di ipoteca nei cui confronti ha Parte_2
luogo l'esecuzione forzata, nonché comproprietario dell'immobile), ha posto in essere atti incompatibili con il possesso esclusivo della società sul bene Parte_2
oggetto del pignoramento, consistiti nel locare, nel 2013, la particella 69 sub 4, ad altri, senza incontrare alcun ostacolo da parte della società appellante, che ne ha,
così, perduto la detenzione. Per cui, anche alla luce di tale circostanza, appare
12 evidente che Il non ha acquisito un possesso esclusivo sull'immobile utile Pt_4
ai fini dell'invocata usucapione.
D'altro si osserva che, in ogni caso, l'invocata usucapione dell'intero bene invocata da ai danni di non varrebbe a paralizzare il Parte_2 CP_12
diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, né consentirebbe di individuare in capo a un diritto prevalente sul pignoramento. Parte_2
Infatti, anche volendo seguire l'assunto (pur infondato) sostenuto dall'appellante, vi è rilevare che, essendo l'immobile conferito da Parte_6
nel dicembre del 1996, la prospettata (ma non sussistente) usucapione dell'intero sarebbe, in ipotesi, maturata solo nel dicembre del 2006 (termine decennale),
ovvero nel dicembre del 2016 (termine ventennale).
Tuttavia, ha concesso ipoteca sull'immobile in questione nel CP_12
luglio del 2006 e, dunque, prima che maturasse l'invocato decennio ovvero il ventennio utile all'usucapione.
Con la conseguenza che, come insegna la Suprema Corte: <l'acquisto a
titolo originario per usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente
iscritta, e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale,
come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024, non è
incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente
iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della
conseguente acquisizione in proprietà da parte dell'usucapiente>> (v. Cass. 565/2025:
fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 cpc proposta dal terzo usucapiente nei confronti del creditore ipotecario).
Per cui il avrebbe, in ipotesi, potuto usucapire ai danni di Pt_4 CP_12
solo una porzione già legittimamente ipotecata dal suo proprietario e,
[...]
pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, va negato che Il sia titolare Pt_4
di un diritto prevalente sul pignoramento, ovvero che sia precluso al creditore
13 CP_1 istante di procedere ad esecuzione forzata per la porzione su cui il ha validamente consentito l'ipoteca.
Non concludente si manifesta, quindi, la richiesta di prova per testi reiterata in questo grado del giudizio dall'appellante, siccome del tutto generica e inidonea a provare il possesso esclusivo dell'appellante.
Pertanto, anche il secondo ed il quarto motivo di appello vanno respinti.
Anche il quinto motivo di appello va respinto.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione l'opponente ha veste sostanziale di attore per cui le “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata individuano la causa petendi della domanda e sono soggette al relativo regime sostanziale e processuale della
[.. domanda (Cass. 17441/2019). Nel caso di specie l'opposizione proposta da verteva su due distinte causae petendi: l'acquisizione del diritto di Pt_2
proprietà esclusiva in base al conferimento trascritto nel 1997 e l'usucapione.
L'integrale rigetto della domanda sotto il profilo dell'usucapione e l'accoglimento solo parziale della stessa sotto il profilo dell'acquisto per conferimento in società dell'immobile consentono, pertanto, di individuare una soccombenza parziale reciproca delle parti che giustifica la disposta compensazione delle spese da parte del primo giudice, per cui anche il quinto motivo va respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata costituita in base Controparte_8
al valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
14 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
nei confronti di , , Controparte_9 Parte_3 CP_6
, e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_12 [...]
, nonché nei confronti di con atto notificato in data CP_4 Controparte_8
19.7.2022 - 25.7.2022 avverso la sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Siena,
pubblicata il 20.1.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_12 CP_17
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_8
delle spese del grado che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
[.. 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_12 CP_12
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
15 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16