Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E N B G , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 0 12 3 3 /0 1 EPUBBLICA ITALIAN Z 1 1 E - A 1 R C I T 2 S . D I IN NO EL OPO ITALIA L G U I E 9 3 R G E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E D 6 N Oggetto 4 E T . T T N S T I E SEZIONE SECONDA CIVILE ( Accertamento Contratt S R E A pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 4587/98 - Cron.on. 2555 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 18/09/00 Consigliere - Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE " dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 12.9 Gal. 2001 GENTILE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA IL 1735 LIRE 1500 CANCELLERIA VIALE DEI COLLI PORTUENSI 941 presso lo studio dell'avvocato VITI ALFREDO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TI AN;
- intimato avverso la sentenza n. 836/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 07/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni 1437 -1- SETTIMJ;
udito l'Avvocato Alfredo VITI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo motivo del ricorso. -2- 4587/98 淅 Oggetto: accertamento contratto e pagamento somma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 13.6.96, EN NT premesso che aveva venduto la propria autovettura Fiat 138 a TE BE;
che quest'ultimo non s'era adoperato per la trascrizione al P.R.A dell'atto di vendita e, pertanto, aveva dovuto egli provvedere al pagamento della tassa di circolazione del veicolo, relativa all'anno 1990 conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di - Roma TE BE chiedendo che venisse dichiarata l'avve- nuta vendita in favore del medesimo dell'autovettura Fiat 138 ADC5 tg. Roma 06723D a far data dal 26.2.90, che venisse disposta la trascrizione dell'emananda sentenza al P.R.A. ed, in fine, che il convenuto fosse condannato a rifondergli la somma di £.
1.550.105 ed a risarcirgli eventuali ulteriori danni. Compariva in giudizio TE BE, il quale, auto- rizzato alla difesa senza assistenza di legale, ricono- sceva d'esser tenuto a rimborsare all'attore la somma di £ 1.550.105, da questi versata per tassa di circolazione dell'autovettura in questione relativa all'anno 1990. -Con sentenza 7.2.97, il giudice di pace di Roma ritenuto che il convenuto fosse obbligato al rimborso in favore dell'attore della somma da questi richiesta per esserne stato il relativo titolo riconosciuto dallo stes- so obbligato%; che la richiesta di declaratoria di trasfe- rimento del veicolo non potesse, per contro, essere accolta, non avendo l'attore prodotto all'uopo valida do- 4587/98 - cumentazione, a tal fine non essendo idonea la copia del- la dichiarazione di vendita prodotta, la firma del vendi- - respingeva la ri- tore non risultandovi autenticata chiesta di declaratoria dell'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo in capo al BE e condannava quest'ultimo a pagare in favore dell'attore, la somma di £.
1.550.105 a titolo di rimborso, nonché a rifondergli le spese del giudizio. Avverso tale sentenza EN NT proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1470 CC si duole che il giudice di pace abbia ritenuto l'inefficacia del trasferimento della proprietà del veicolo, stante la mancanza dell'autenticazione notarile della propria sot- toscrizione apposta sulla dichiarazione di vendita;
abbia considerato tale mancanza, elemento necessario e suffi- ciente ad escludere l'esistenza del consenso tra le par- ti;
abbia del tutto ignorato, come, a mente dell'art. 1470 CC, il trasferimento della proprietà avvenga nel momento della prestazione del consenso da parte del ven- ditore e dell'acquirente, a nulla rilevando la forma in cui detto consenso venga manifestato, tranne i casi in cui la legge ne disponga quella scritta ad substantiam. Il motivo non merita accoglimento. Quanto alle dedotte violazioni od erronee appli- 4587/98 cazioni delle norme di legge, infatti, devesi rilevare come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa - art. 113 sec. CO. CPC, nel testo sostituito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 L 21.11.91 n. 374, ha portato che il giudizio così regolato nell'alveo della cosiddetta equità formativa o sostitutiva, non correttiva od inte- grativa anche se il giudicante abbia applicato una nor- ma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità; ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, devesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della rispondenza della decisione ai "prin- cipi generali della materia", vincolanti in passato il giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previsione dalla normativa vigente, il giudice di pace (da ultimo Cass. SS.UU. 15.10.99 n. 716 ma già, e pluribus, Cass. 29.10.98 n. 10809, 1.9.98 n. 8686, 3.7.98 n. 6492, 11.6.98 n. 5794). Onde la sentenza del giudice di pace, pronunziata a norma dell'art. 113 sec. CO. CPC, è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto in relazione ad errores 4587/98 in procedendo e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natu- ra, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle norme costituzionali, delle norme concernenti materie soggette a riserva asso- luta di legge, delle norme di diritto comunitario di rango superiore alle ordinarie e dei principi generali dell'ordinamento. Le censure mosse dal ricorrente ex art. 360 n. 3 CPC non attengono ad alcuna delle menzionate eccezioni al criterio dell'inimpugnabilità delle decisioni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace, onde non possono essere considerate ammissibili. Nel caso in esame non è dedotto, né è obiettivamen- sentenza, alcuno deite riscontrabile nell'impugnata menzionati vizi motivazionali, onde le censure al riguar- do non sono ammissibili denunziandoCon il secondo motivo il ricorrente contraddittorietà ed illogicità nella motivazione - si duole che il giudice di pace abbia adottata l'impugnata decisione non ravvisando il netto contrasto tra le ragio- ni addotte per la reiezione della domanda d'accertamento dell'avvenuto trasferimento e quelle addotte per l'acco- glimento della consequenziale domanda relativa al rimbor- so della tassa di circolazione;
abbia attribuito all'au- tentica notarile, requisito per la trascrizione non ne- cessario agli effetti sostanziali, una rilevanza isussi- stente ai fini della domanda;
abbia omesso di considerare 4587/98 A come la ricognizione di debito da parte del convenuto rappresentasse la prova del contratto di compravendita costituente il suo presupposto logico-giuridico. Il motivo merita accoglimento. Quanto, infatti, ai vizi di motivazione, la sen- tenza resa dal giudice di pace ex art. 113 sec. co. CPC può formare oggetto di censura in sede di legittimità ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fon- data su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la moti- vazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria. Nella specie è del tutto evidente la contraddizione nella quale è incorso il giudice del merito ritenendo accertato a carico del BE l'obbligo di rifondere al NT quanto da questi pagato per tassa di circolazione relativa all'anno 1990, in ragione dell'avvenuto trasfe- rimento dal secondo al primo dell'autovettura e quindi dei relativi oneri fiscali, e contestualmente negando la sussistenza d'idonea prova di quel trasferimento al di- verso fine della declaratoria dell'avvenuta compravendita Ulteriore elemento d'illogicità è inoltre ravvisa- bile nella negazione del valore probatorio dell'atto di vendita prodotto dall'attore per non esservi autenticata la sottoscrizione dell'attore stesso, laddove il giudice del merito non ha avuto presente - evidentemente facendo inappropriato riferimento alle esigenze del procedimento amministrativo di trascrizione del passaggio di proprietà 4587/98 A nel quale, ai fini della certezza della provenienza delle dichiarazioni non altrimenti conseguibile, è prescritta l'autenticazione delle firme sul documento prodotto che la stessa parte, proponendo la domanda e producendo il documento, confermava la manifestazione di volontà risul- tante dal documento stesso (si veda la copiosa giurispru- denza sulla validità del contratto non firmato dalla parte che tuttavia lo produce in giudizio al fine d'ot- tenerne l'esecuzione), così come l'aveva confermata la controparte con quella dichiarazione in udienza che lo stesso giudice ha ritenuta, invece, idonea allo scopo. Con il terzo motivo, il ricorrente denunziando omessa od insufficiente motivazione circa elementi e fatti decisivi della controversia - si duole che il giu- dice di pace abbia limitato la sua indagine al solo docu- mento de quo senza tener conto delle altre prove prodot- te. Il motivo resta, al''evidenza, assorbito dall'ac coglimento del precedente. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata il rela- zione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Roma cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di prov- vedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo;
cassa in relazione 4587/98 А al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Roma. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.9.2000. Il Presidente Il est ettiny IL CANCELLIERE A Ca SITATO IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 H iil O 4 L 7 L 3 ) . O E B N E , C 1 E A 9 P N 9 1 I O I - D Z 1 1 A - E R 1 T C 2 I S I . D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E S T I S R ( E A