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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Santaniello, Massimo Giuseppe Riva e Valeria
Spagnoletti Zeuli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti autenticata dal notaio di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Persona_1
Racc. n. 20234
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 21282/2021, del 15.1.2022/21.1.2022, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da di condanna di Parte_2 CP_1
pagina 1 di 8 al pagamento della somma di € 18.282,35, ovvero della somma ritenuta di CP_1 giustizia, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione delle somme versate dalla ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988.
Il primo giudice, dopo aver rilevato che non risultava contestato l'addebito da parte di
[...]
, nei confronti della ricorrente, delle somme oggetto di domanda, ha affermato che le CP_1 pronunce richiamate dall'istante erano intervenute nell'ambito del contenzioso tra privati e amministrazione finanziaria, diversamente dal caso in esame, che riguardava, invece, una controversia tra privati, sicché, nella specie, non poteva essere invocato il potere di disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, ostando a ciò il disposto di cui all'art. 288 TFUE, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
***
Ha proposto appello articolando un unico diffuso motivo di gravame Parte_1
(rubricato ‹‹Sull'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui ritiene di non potere disapplicare la norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con il diritto unionale in considerazione del limite della c.d. “inefficacia orizzontale” delle Direttive europee››) e chiedendo alla Corte di riformare l'impugnata ordinanza e accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, con condanna di a restituire le somme medio tempore corrisposte a favore della stessa Controparte_1 in forza della gravata ordinanza, nella misura di € 6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 al soddisfo, ex art. 1284, primo comma, c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori, del giudizio di appello, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014 e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
***
Si è costituita, in data 23.9.2022, chiedendo – previa, all'occorrenza, Controparte_1 rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali articolati - di rigettare l'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
***
All'udienza del 13.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
pagina 2 di 8 ***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Orbene, l'appellante censura l'ordinanza deducendo, in sintesi, che:
- l'interpretazione fornita dal Tribunale si poneva in netto contrasto con la linea - cristallina - tracciata dalla Corte di cassazione in molteplici pronunce, secondo cui “il
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”;
- a nulla rilevava che le pronunce di legittimità richiamate nel ricorso fossero state rese nell'ambito di controversie tra utente ed Erario, posto che la Suprema Corte non si era limitata a sancire la contrarietà della norma interna rispetto alla Direttiva Europea, come interpretata dalla CGUE, ma era andata oltre, tratteggiando la via da seguire in ossequio al Testo Unico Accise e in conformità al principio di effettività della tutela di stampo unionale, indicando all'utente e al fornitore come comportarsi per ottenere il rimborso dell'addizionale illegittima secondo il c.d. “doppio binario”, per cui l'utente ha diritto di ripetere le addizionali in sede civilistica dal fornitore e quest'ultimo ha diritto di rimborso dall'Erario in sede tributaria.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti pagina 3 di 8 energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, pagina 4 di 8 qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
***
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Infatti, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
pagina 5 di 8 Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le questioni e argomentazioni dibattute dalle parti, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, respinta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma.
Si impone pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza, l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, non rilevando “alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi”
(Cass. n. 17643/2025 e Cass. n. 13740/2025 citate).
***
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 18.282,35 in favore di somma non contestata da Parte_1 né in relazione alla prova dell'importo preteso né in relazione al quantum debeatur. CP_1
***
Rimane assorbita la dedotta (da parte di legittimità degli importi fatturati a titolo di CP_1 addizionale sino al 1°.
4.2010 in quanto la Direttiva 2008/118/CE dava modo agli Stati Membri di adeguarsi ai nuovi principi sino a quella data.
***
Sulla suddetta somma decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. (come richiesto e precisato da nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado il 18.6.2021, Parte_1 alla pag. 5) a far data dal 1°.3.2020 (data della costituzione in mora, sub doc. 11 fascicolo di parte ricorrente in primo grado) al saldo.
***
Vanno ora regolate le spese di lite del doppio grado di giudizio, atteso che la riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Come si è visto, la domanda di è fondata ed è stata accolta, sicché Parte_1 [...]
è soccombente. CP_1
Tuttavia, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che la riforma dell'impugnata ordinanza è stata pagina 6 di 8 determinata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). CP_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
***
ha chiesto la restituzione della somma di € 6.964,31, versata in esecuzione Parte_1 della gravata ordinanza, per spese di lite, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data di pagamento del 14.2.2022 (all. 11 e 12 all'atto di appello).
Nulla ha osservato , di talché l'avvenuto pagamento deve ritenersi incontestato. CP_1
La domanda di restituzione va quindi accolta.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che deve essere condannata a restituire a la CP_1 Parte_1 somma di € 6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 21282/2021 del 15.1.2022/21.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 18.282,35, oltre Parte_1 interessi in misura legale a far data dal 1°.
3.2020 fino al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
pagina 7 di 8 3) condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 al saldo.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Santaniello, Massimo Giuseppe Riva e Valeria
Spagnoletti Zeuli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti autenticata dal notaio di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Persona_1
Racc. n. 20234
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 21282/2021, del 15.1.2022/21.1.2022, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da di condanna di Parte_2 CP_1
pagina 1 di 8 al pagamento della somma di € 18.282,35, ovvero della somma ritenuta di CP_1 giustizia, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione delle somme versate dalla ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988.
Il primo giudice, dopo aver rilevato che non risultava contestato l'addebito da parte di
[...]
, nei confronti della ricorrente, delle somme oggetto di domanda, ha affermato che le CP_1 pronunce richiamate dall'istante erano intervenute nell'ambito del contenzioso tra privati e amministrazione finanziaria, diversamente dal caso in esame, che riguardava, invece, una controversia tra privati, sicché, nella specie, non poteva essere invocato il potere di disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, ostando a ciò il disposto di cui all'art. 288 TFUE, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
***
Ha proposto appello articolando un unico diffuso motivo di gravame Parte_1
(rubricato ‹‹Sull'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui ritiene di non potere disapplicare la norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con il diritto unionale in considerazione del limite della c.d. “inefficacia orizzontale” delle Direttive europee››) e chiedendo alla Corte di riformare l'impugnata ordinanza e accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, con condanna di a restituire le somme medio tempore corrisposte a favore della stessa Controparte_1 in forza della gravata ordinanza, nella misura di € 6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 al soddisfo, ex art. 1284, primo comma, c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori, del giudizio di appello, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014 e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
***
Si è costituita, in data 23.9.2022, chiedendo – previa, all'occorrenza, Controparte_1 rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali articolati - di rigettare l'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
***
All'udienza del 13.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
pagina 2 di 8 ***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Orbene, l'appellante censura l'ordinanza deducendo, in sintesi, che:
- l'interpretazione fornita dal Tribunale si poneva in netto contrasto con la linea - cristallina - tracciata dalla Corte di cassazione in molteplici pronunce, secondo cui “il
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”;
- a nulla rilevava che le pronunce di legittimità richiamate nel ricorso fossero state rese nell'ambito di controversie tra utente ed Erario, posto che la Suprema Corte non si era limitata a sancire la contrarietà della norma interna rispetto alla Direttiva Europea, come interpretata dalla CGUE, ma era andata oltre, tratteggiando la via da seguire in ossequio al Testo Unico Accise e in conformità al principio di effettività della tutela di stampo unionale, indicando all'utente e al fornitore come comportarsi per ottenere il rimborso dell'addizionale illegittima secondo il c.d. “doppio binario”, per cui l'utente ha diritto di ripetere le addizionali in sede civilistica dal fornitore e quest'ultimo ha diritto di rimborso dall'Erario in sede tributaria.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti pagina 3 di 8 energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, pagina 4 di 8 qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
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A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Infatti, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
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pagina 5 di 8 Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le questioni e argomentazioni dibattute dalle parti, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, respinta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma.
Si impone pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza, l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, non rilevando “alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi”
(Cass. n. 17643/2025 e Cass. n. 13740/2025 citate).
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Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 18.282,35 in favore di somma non contestata da Parte_1 né in relazione alla prova dell'importo preteso né in relazione al quantum debeatur. CP_1
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Rimane assorbita la dedotta (da parte di legittimità degli importi fatturati a titolo di CP_1 addizionale sino al 1°.
4.2010 in quanto la Direttiva 2008/118/CE dava modo agli Stati Membri di adeguarsi ai nuovi principi sino a quella data.
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Sulla suddetta somma decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. (come richiesto e precisato da nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado il 18.6.2021, Parte_1 alla pag. 5) a far data dal 1°.3.2020 (data della costituzione in mora, sub doc. 11 fascicolo di parte ricorrente in primo grado) al saldo.
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Vanno ora regolate le spese di lite del doppio grado di giudizio, atteso che la riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Come si è visto, la domanda di è fondata ed è stata accolta, sicché Parte_1 [...]
è soccombente. CP_1
Tuttavia, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che la riforma dell'impugnata ordinanza è stata pagina 6 di 8 determinata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). CP_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
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ha chiesto la restituzione della somma di € 6.964,31, versata in esecuzione Parte_1 della gravata ordinanza, per spese di lite, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data di pagamento del 14.2.2022 (all. 11 e 12 all'atto di appello).
Nulla ha osservato , di talché l'avvenuto pagamento deve ritenersi incontestato. CP_1
La domanda di restituzione va quindi accolta.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che deve essere condannata a restituire a la CP_1 Parte_1 somma di € 6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 21282/2021 del 15.1.2022/21.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 18.282,35, oltre Parte_1 interessi in misura legale a far data dal 1°.
3.2020 fino al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
pagina 7 di 8 3) condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.964,31, oltre interessi legali dal 14.2.2022 al saldo.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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