Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 44488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44488 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
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1578 Udienza pubblica R.G. n. Sent. N.
44488 /09 del 30 settembre 2009 18049/07
Ruolo d'udienza n.: 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Antonio S. Agrò Presidente
dott. Francesco P. Gramendola Consigliere dott. Francesco Ippolito Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ch sul ricorso proposto da NZ CC, n. a Ceglie Messapica il 6 marzo 1961, nei confronti della sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Francesco Lo Voi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, a seguito di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati a NZ CC (in concorso con altri non ricorrenti) di cui ai capi A), D) e B) (delitti ex artt. 2 I. 54/1994; 25, 282, 292, d.p.r. n. 47/1973; 477 e 482 c.p.) e ha rideterminato la
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, in data 5 febbraio 2004, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa, applicata la continuazione per gli altri reati contestati). Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi. 1) Inosservanza di legge per violazione dell'art. 597 c.p., in quanto per il reato di ricettazione il giudice del rinvio aveva applicato una pena superiore rispetto a quella applicata con la prima sentenza di appello, fissata in anni due e mesi cinque di reclusione. 2) Con altro motivo, lamenta l'osservanza di legge, poiché non poteva ritenersi la sua responsabilità per il reato di ricettazione, essendo estinto per prescrizione il reato presupposto. 3) Con l'ultimo mezzo, censura la sentenza per violazione di legge e per mancanza di motivazione, dato che la Corte d'appello aveva utilizzato la stessa motivazione della precedente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quel che riguarda il primo motivo, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di
а affermare in altre occasioni, con giurisprudenza pienamente condivisibile, cui il Collegio giudicante aderisce [Sez. 6, Sentenza n. 10251 del 25/06/1999 Ud. (dep. 27/08/1999 ) Rv.
214386], che il divieto di reformatio in peius applicabile anche nel giudizio di rinvio opera non nei confronti della prima sentenza di appello ma nei confronti della sentenza di primo grado quando la prima decisione di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, giacché in tal caso, la sentenza di secondo grado non determina il consolidamento di alcuna posizione sostanziale. Nella fattispecie, la sentenza della Corte
d'appello di Napoli in data 25 luglio 2005 è stata annullata senza rinvio dalla Il sezione di questa Corte con sentenza 22 marzo 2006, depositata il 4 settembre 2006, n. 29596/06 perché era stata concordata dal difensore la pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma
4, c.p.p., senza che il sostituto del difensore di fiducia fosse dotato di una procura speciale ad hoc. Come può rilevarsi dalla sentenza di primo grado (pronunciata dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Cerinola, in data 5 aprile 2004), all'imputato
2 era stata irrogata, per il reato di ricettazione, la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa, esattamente conforme a quella inflitta dalla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio con la sentenza oggi impugnata. Non si è quindi verificata alcuna violazione del richiamato principio.
I residui motivi di ricorso sono inammissibili. Il secondo è manifestamente infondato perché è del tutto ininfluente il fatto che il reato presupposto fosse prescritto (prescrizione peraltro meramente dedotta e non provata). Il terzo è del tutto generico, perché con esso non si propone alcuna articolata critica nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, a nulla rilevando che essa sia una (del tutto ammissibile) motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 30 settembre 2009
Ja v Il Consigliere estensore
T in DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 19 NOV 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seace
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