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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 117/2025 , nei confronti della GOLD S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA c.f. 08581471219 con sede in CORSO UMBERTO I 191 NAPOLI (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec.
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dagli ultimi bilanci che risultano depositati dalla società il valore dell'attivo e dei ricavi risulta superare il limite dimensionale previsto dalla legge.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativi ai crediti vantati dai ricorrenti, ex lavoratori della società in esame, gravanti sulla convenuta per un importo complessivo di euro € 37.703,03 (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.), crediti tutti incorporati da decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro di Napoli. A tali titoli non è seguito adempimento, nonostante la notifica di precetto e pignoramento negativo, sia presso la sede legale che presso la sede operativa;
a ciò si aggiunge il dato dell'esistenza di debitoria nei confronti dell'Inps, della cui esistenza ha dato conto lo stesso Ente nell'informativa prodotta in questo giudizio. Ulteriore elemento dimostrativo dell'insolvenza è nell'assenza di ogni informazione in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato e, quindi, ad eventuali prospettive di ripresa economica e finanziaria tale da assicurare la soddisfazione dei creditori.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della GOLD S.R.L.S. -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede in CORSO UMBERTO I 191 NAPOLI e con cf
08581471219 ;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della GOLD S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA con sede in CORSO UMBERTO I 191 NAPOLI e con cf 08581471219;
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Marco Pugliese e Curatore Avvocato Marcello Parlato,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 12 Giugno 2025, ore 10,00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 Aprile 2025
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa