TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1911
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea ai requisiti di validità nel processo amministrativo, non indicando l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria e altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha inoltre escluso la configurabilità della procura in calce nel processo telematico e l'applicabilità della sanatoria ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. o del beneficio dell'errore scusabile, dato che la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per connessione con la domanda principale

    Poiché la domanda principale è stata dichiarata inammissibile, anche la domanda accessoria di pagamento delle penalità di mora viene dichiarata inammissibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per connessione con la domanda principale

    Poiché la domanda principale è stata dichiarata inammissibile, anche la domanda strumentale di nomina di un commissario ad acta viene dichiarata inammissibile.

  • Altro
    Inammissibilità per connessione con la domanda principale

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1911
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1911
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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