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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 16079/2021 R.G., avente ad oggetto: condannatorio promosso da
, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la Parte_1
carica in piazza L. Da Vinci s.n., rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiana Parte_1
Daniela Cristaldi, autorizzata a stare in giudizio giusta determina dirigenziale del 6.12.2021;
opponente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Santa Margherita di Belice, via Giuseppe Giusti n.
84, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ciaccio, giusta P.IVA_1
procura in atti opposta
***
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa
è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato 13.12.2021, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4145/2021 emesso dal Tribunale di
Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.338 in favore della Società Cooperativa Sociale “ ”, oltre interessi e spese. L'opponente, Controparte_1
1 premettendo che la pretesa creditoria avanzata dalla cooperativa opposta riguardasse il collocamento presso la casa di accoglienza ad indirizzo protetto di Persona_1
e dei figli minori della predetta e quali vittime di
[...] Persona_2 Persona_3
violenza domestica, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, negando l'idoneità
[... probatoria della fattura e deducendo l'insussistenza di una convenzione tra la cooperativa ed il Comune. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la CP_1
condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 24.2.2022 si è costituita in giudizio la cooperativa sociale , contestando la fondatezza dell'opposizione sul presupposto che il Controparte_1
collocamento presso la casa accoglienza sarebbe stato disposto dai carabinieri di Parte_1
e che il diritto al pagamento del corrispettivo troverebbe fondamento nell'art. 6, comma 4, della legge 328/2000, sussistendo l'obbligo di integrazione economica a carico dei comuni di residenza.
Con ordinanza del 6.10.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal è Parte_1
fondata.
2.1 Il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto delle seguenti disposizioni: 1) l'art. 23 lett. c) del d.p.r. n. 616/1977, secondo cui sono comprese nelle funzioni amministrative dei comuni gli “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”; 2) l'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000, a mente del quale “Per
i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; 3) l'art. 20 della legge regionale n. 22/1986, che dispone “I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio- assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26. Le convenzioni debbono prevedere in particolare: a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo”.
2 Dal sistema normativo sopra enunciato si ricava che l'erogazione dei servizi socio-
assistenziali da parte dei comuni presuppone la stipula di convenzioni con enti iscritti in un apposito registro.
La necessità della convenzione trova fondamento nella disciplina di carattere generale dei contratti della pubblica amministrazione, che devono essere redatti in forma scritta ad
substantiam (r.d. 2440/1923) e che devono prevedere, quale requisito a pena di nullità,
l'impegno di spesa. L'art. 191, comma 1, del d. lgs. 267/2000 prevede infatti che: “
1. Gli enti
locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di
cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del
provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”; prosegue il comma
4: “
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
L'art. 6 della legge 328/2000 si occupa di individuare l'ente tenuto a farsi carico degli oneri economici della persona fragile bisognosa di assistenza, stabilendo, al comma 4, che il comune di residenza, “previamente informato”, provveda all'integrazione economica.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “della L. n. 328 del 2000, art. 6, va contemperato con la regola posta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 183 e 191,
applicabile nella specie, e prima dalla L. n. 142 del 1990, art. 55 (applicabile pure nella
Regione Sicilia che la ha richiamata), sicché gli obblighi a carico del Comune di residenza di
disporre il ricovero di anziani presso strutture private è subordinato, come ogni pagamento, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo vietata l'effettuazione di
qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;
3 l'attuazione dell'obbligo dei comuni di erogare prestazioni in favore dei soggetti bisognosi
non è, infatti, incondizionato ma presuppone il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il Pt_1
debba essere "previamente informato"), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'Ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione” (Cass. 24655/2016).
Negli stessi termini, di recente, Cass. n. 86/2025, secondo cui “la più recente elaborazione di
questa Corte opina nel senso che, in tema di servizi socio - assistenziali, l'art. 6 della legge n.
328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del
2000, sicché l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane
presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente
capitolo di bilancio di previsione;
tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle
effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A. (cfr. Cass. 2.12.2016, n.
24655; Cass. 13.12.2018, n. 32310; Cass. (ord.) 22.2.2022, n. 5869)”.
Pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'obbligo di integrazione economica da parte del comune di residenza presuppone il rispetto della disciplina sui contratti della pubblica amministrazione;
in tal senso, la previa comunicazione al comune è funzionale all'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ente.
2.2 Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, è pacifico ed incontroverso che al momento del ricovero di e dei minori e Persona_1 Persona_2
presso la cooperativa non sussistesse una convenzione con Persona_3 CP_1
il Comune di La convenzione è intervenuta soltanto in data 24.11.2020 e, Parte_1
pertanto, è stata stipulata successivamente al periodo in cui i soggetti siano stati ricoverati presso la struttura dal 1.2.2020 al 21.9.2020. Del resto, non può affermarsi l'efficacia retroattiva della convenzione, atteso che l'art. 14 della stessa prevede la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Non colgono nel segno gli argomenti difensivi di parte opposta, a sostegno della sussistenza dell'onere di integrazione economica da parte del ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 4, legge 328/2000.
4 Sebbene sia documentato che l'inserimento nella casa accoglienza sia stato disposto con verbale del 1.2.2020 della Stazione dei Carabinieri di e che in data 4.2.2020 Parte_1
l'equipe della cooperativa abbia comunicato ai servizi sociali del Comune l'inserimento dei minori, non vi è prova dell'attestazione dell'impegno di spesa da parte del Comune di
Parte_1
Peraltro, la stessa determinazione dell'importo della retta giornaliera riportata nella fattura n.
62/A posta a base del provvedimento monitorio appare svincolata da qualsiasi parametro, in mancanza di convenzione con l'ente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 4514/2021 va revocato. Parte_1
3. Con riguardo alle spese di lite, rileva il decidente che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non va trascurato, infatti, che il collocamento dei soggetti in questione presso la struttura è stato disposto con verbale dei carabinieri di ed a seguito della denuncia di Parte_1
violenza da parte di Il collocamento in struttura ha Persona_1
consentito di assicurare protezione immediata alle vittime di violenza, in un contesto nel quale il Comune di alcuni mesi dopo, ha comunque ritenuto di accreditare la Parte_1
medesima struttura stipulando una convenzione con la stessa.
In tale contesto, ad avviso del decidente, ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 16079/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4514/2021; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 16079/2021 R.G., avente ad oggetto: condannatorio promosso da
, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la Parte_1
carica in piazza L. Da Vinci s.n., rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiana Parte_1
Daniela Cristaldi, autorizzata a stare in giudizio giusta determina dirigenziale del 6.12.2021;
opponente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Santa Margherita di Belice, via Giuseppe Giusti n.
84, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ciaccio, giusta P.IVA_1
procura in atti opposta
***
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa
è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato 13.12.2021, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4145/2021 emesso dal Tribunale di
Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.338 in favore della Società Cooperativa Sociale “ ”, oltre interessi e spese. L'opponente, Controparte_1
1 premettendo che la pretesa creditoria avanzata dalla cooperativa opposta riguardasse il collocamento presso la casa di accoglienza ad indirizzo protetto di Persona_1
e dei figli minori della predetta e quali vittime di
[...] Persona_2 Persona_3
violenza domestica, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, negando l'idoneità
[... probatoria della fattura e deducendo l'insussistenza di una convenzione tra la cooperativa ed il Comune. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la CP_1
condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 24.2.2022 si è costituita in giudizio la cooperativa sociale , contestando la fondatezza dell'opposizione sul presupposto che il Controparte_1
collocamento presso la casa accoglienza sarebbe stato disposto dai carabinieri di Parte_1
e che il diritto al pagamento del corrispettivo troverebbe fondamento nell'art. 6, comma 4, della legge 328/2000, sussistendo l'obbligo di integrazione economica a carico dei comuni di residenza.
Con ordinanza del 6.10.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal è Parte_1
fondata.
2.1 Il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto delle seguenti disposizioni: 1) l'art. 23 lett. c) del d.p.r. n. 616/1977, secondo cui sono comprese nelle funzioni amministrative dei comuni gli “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”; 2) l'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000, a mente del quale “Per
i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; 3) l'art. 20 della legge regionale n. 22/1986, che dispone “I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio- assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26. Le convenzioni debbono prevedere in particolare: a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo”.
2 Dal sistema normativo sopra enunciato si ricava che l'erogazione dei servizi socio-
assistenziali da parte dei comuni presuppone la stipula di convenzioni con enti iscritti in un apposito registro.
La necessità della convenzione trova fondamento nella disciplina di carattere generale dei contratti della pubblica amministrazione, che devono essere redatti in forma scritta ad
substantiam (r.d. 2440/1923) e che devono prevedere, quale requisito a pena di nullità,
l'impegno di spesa. L'art. 191, comma 1, del d. lgs. 267/2000 prevede infatti che: “
1. Gli enti
locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di
cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del
provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”; prosegue il comma
4: “
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
L'art. 6 della legge 328/2000 si occupa di individuare l'ente tenuto a farsi carico degli oneri economici della persona fragile bisognosa di assistenza, stabilendo, al comma 4, che il comune di residenza, “previamente informato”, provveda all'integrazione economica.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “della L. n. 328 del 2000, art. 6, va contemperato con la regola posta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 183 e 191,
applicabile nella specie, e prima dalla L. n. 142 del 1990, art. 55 (applicabile pure nella
Regione Sicilia che la ha richiamata), sicché gli obblighi a carico del Comune di residenza di
disporre il ricovero di anziani presso strutture private è subordinato, come ogni pagamento, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo vietata l'effettuazione di
qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;
3 l'attuazione dell'obbligo dei comuni di erogare prestazioni in favore dei soggetti bisognosi
non è, infatti, incondizionato ma presuppone il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il Pt_1
debba essere "previamente informato"), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'Ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione” (Cass. 24655/2016).
Negli stessi termini, di recente, Cass. n. 86/2025, secondo cui “la più recente elaborazione di
questa Corte opina nel senso che, in tema di servizi socio - assistenziali, l'art. 6 della legge n.
328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del
2000, sicché l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane
presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente
capitolo di bilancio di previsione;
tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle
effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A. (cfr. Cass. 2.12.2016, n.
24655; Cass. 13.12.2018, n. 32310; Cass. (ord.) 22.2.2022, n. 5869)”.
Pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'obbligo di integrazione economica da parte del comune di residenza presuppone il rispetto della disciplina sui contratti della pubblica amministrazione;
in tal senso, la previa comunicazione al comune è funzionale all'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ente.
2.2 Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, è pacifico ed incontroverso che al momento del ricovero di e dei minori e Persona_1 Persona_2
presso la cooperativa non sussistesse una convenzione con Persona_3 CP_1
il Comune di La convenzione è intervenuta soltanto in data 24.11.2020 e, Parte_1
pertanto, è stata stipulata successivamente al periodo in cui i soggetti siano stati ricoverati presso la struttura dal 1.2.2020 al 21.9.2020. Del resto, non può affermarsi l'efficacia retroattiva della convenzione, atteso che l'art. 14 della stessa prevede la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Non colgono nel segno gli argomenti difensivi di parte opposta, a sostegno della sussistenza dell'onere di integrazione economica da parte del ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 4, legge 328/2000.
4 Sebbene sia documentato che l'inserimento nella casa accoglienza sia stato disposto con verbale del 1.2.2020 della Stazione dei Carabinieri di e che in data 4.2.2020 Parte_1
l'equipe della cooperativa abbia comunicato ai servizi sociali del Comune l'inserimento dei minori, non vi è prova dell'attestazione dell'impegno di spesa da parte del Comune di
Parte_1
Peraltro, la stessa determinazione dell'importo della retta giornaliera riportata nella fattura n.
62/A posta a base del provvedimento monitorio appare svincolata da qualsiasi parametro, in mancanza di convenzione con l'ente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 4514/2021 va revocato. Parte_1
3. Con riguardo alle spese di lite, rileva il decidente che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non va trascurato, infatti, che il collocamento dei soggetti in questione presso la struttura è stato disposto con verbale dei carabinieri di ed a seguito della denuncia di Parte_1
violenza da parte di Il collocamento in struttura ha Persona_1
consentito di assicurare protezione immediata alle vittime di violenza, in un contesto nel quale il Comune di alcuni mesi dopo, ha comunque ritenuto di accreditare la Parte_1
medesima struttura stipulando una convenzione con la stessa.
In tale contesto, ad avviso del decidente, ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 16079/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4514/2021; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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