Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3279/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...]
C.F. C.F._1
Cittadino: Italiano e Pt_2 residente in [...] con l'Avv. CANAVESI ELISABETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_3 nata il [...] in [...]
C.F. C.F._2
Cittadino: Italiano e Pt_2 residente in [...] con avv. MARINELLI ANNALISA presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5
(atto iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano al n. 454, R. 07, anno 2006, parte II, serie C/1,)
Divorziati con sentenza n. 12152/2018 del Tribunale di Milano pubblicata il 04.12.2018
con i seguenti figli: , nato il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Per_1
, nata [...] (maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 12152/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il
04.12.2018; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio , delle Per_1
mutate esigenze della GL e dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le Per_2
condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) Le parti dichiarano e danno atto che , di 24 anni, che vive in Spagna dal mese di agosto 2023, ha Per_1 ultimato gli studi universitari, conseguendo anche un master, e ha iniziato a lavorare l'11.11.2024, con contratto a tempo indeterminato, rendendosi con ciò economicamente autosufficiente.
Le parti danno altresì atto che, a fare tempo da gennaio 2025, nulla è più dovuto dal SI al Parte_1 figlio e in suo favore e che il padre, in adempimento alle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, ha corrisposto la somma di € 300,00 mensili alla RA quale contributo alle spese abitative di Jovan Pt_3 sino alla mensilità di agosto 2024 compreso e che nulla è a lei più dovuto, a tale titolo, a fare tempo da settembre 2024. La GL , anch'essa maggiorenne e, allo stato, non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a Per_2 convivere con la madre nella casa ex coniugale, in comproprietà tra gli ex coniugi, sita in Milano, Via dell'Usignolo n. 1. 2) La casa ex coniugale (incluso il box di pertinenza, immobili di seguito indicati entrambi come casa ex coniugale), cointestata agli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita a Milano, via dell'Usignolo n.1, resta assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla RA , che ivi continuerà a vivere con la Parte_3 GL.
Le spese ordinarie (ivi comprese le spese di manutenzione e condominiali) e le utenze relative alla casa ex coniugale maturate e che matureranno a far tempo dal rilascio della casa ex coniugale da parte del SI
[...]
– e quindi a far tempo da maggio 2017 - resteranno a carico esclusivo della RA . Le spese Pt_1 Pt_3 condominiali straordinarie relative alla casa ex coniugale resteranno a carico esclusivo del SI Parte_1 solo sino al permanere dell'assegnazione della casa ex coniugale alla RA . Sempre a far tempo da Pt_3 maggio 2017, tutte le eventuali tasse/imposte facenti capo alla proprietà resteranno a carico dei SIi
[...]
e al 50%, mentre le tasse relative all'utilizzo (quali per esempio la tassa rifiuti, in Pt_1 Parte_3 relazione alla quale la RA ha proceduto all'intestazione a suo nome) rimarranno a carico della Pt_3 RA . Pt_3
pagina 2 di 5 Il SI e la RA si obbligano sin d'ora, al venir meno del diritto di Parte_1 Parte_3 assegnazione della casa ex coniugale alla RA , a mettere in vendita la casa ex coniugale entro e non Pt_3 oltre il mese successivo al venire meno del diritto di assegnazione e a suddividere al 50% sia il prezzo di vendita con tutte le precisazioni di cui ai capoversi che seguono e che si richiamano integralmente – con riferimento alla determinazione del prezzo di vendita e all'intestazione ai figli di € 20.000,00 - sia gli arredi e corredi della casa ex coniugale sulla base del relativo valore di mercato al momento della suddivisione.
Qualora poi gli ex coniugi decidessero, di comune accordo, di mettere in vendita la casa ex coniugale con contestuale rinuncia da parte della RA all'assegnazione della casa ex coniugale e obbligo da parte Pt_3 della RA di rilasciare la casa ex coniugale contestualmente alla messa in vendita dell'immobile, il Pt_3 prezzo di vendita non dovrà essere comunque inferiore a quello di mercato sulla base della media della valutazione di tre agenzie immobiliari individuate congiuntamente dai SIi e , Parte_1 Parte_3 salvo diverso accordo, ed il prezzo ricavato dalla vendita sarà suddiviso tra SIi e Parte_1 Pt_3
al 50%.
[...]
Laddove la vendita dovesse avvenire prima della scadenza del mutuo gravante sulla casa ex coniugale, le rate residue del mutuo cointestato n. 70400051325, acceso in data 03/12/2010 presso ING DIRECT, sulla base di quanto previsto al punto 6) della sentenza di divorzio, rimarranno a carico esclusivo del SI , Parte_1 fatto salvo quanto previsto qui di seguito. Nell'ambito del presente accordo, il SI e la RA si obbligano, sin da ora, Parte_1 Parte_3 alla stipula dell'atto notarile di vendita della casa ex coniugale, a destinare ai figli l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (e cioè Euro 10.000,00 in favore di ciascun figlio da parte di ciascun genitore) somma che, quindi, all'atto notarile di vendita, verrà intestata, mediante assegno circolare, direttamente a ciascuno dei figli, mentre, come detto, il residuo ricavato della vendita verrà diviso al 50% tra gli ex coniugi. Fermo resta che, laddove la RA dovesse opporsi all'intestazione in favore dei figli dell'importo di euro 20.000,00, il Pt_3 SI potrà opporsi alla vendita (e in tal caso le eventuali penali previste a favore dell'acquirente/i Pt_1 resteranno a carico esclusivo della RA ) e/o, nel caso in cui il mutuo non sia ancora estinto, Pt_3 rimarranno a carico esclusivo della RA le rate residue del mutuo cointestato per la quota di euro Pt_3 20.000,00; mentre, laddove sia il SI a opporsi all'intestazione in favore dei figli dell'importo Parte_1 di euro 20.000,00, la RA potrà opporsi alla vendita (e in tal caso le eventuali penali previste a Pt_3 favore dell' acquirente/i resteranno a carico esclusivo del SI ) ed il SI Parte_1 Parte_1 rimarrà comunque obbligato al pagamento delle rate residue del mutuo, se ancora in essere, sino alla scadenza.
In ogni caso, nelle more della predetta vendita della casa ex coniugale e/o in caso di mancata vendita, sempre con contestuale rinuncia da parte della RA all'assegnazione della casa coniugale e obbligo da Pt_3 parte della RA di rilasciare la casa coniugale contestualmente alla messa in vendita dell'immobile, Pt_3 gli ex coniugi convengono, sin d'ora, che l'immobile verrà concesso in locazione e i proventi della locazione saranno suddivisi al 50% tra i SIi e . Parte_1 Parte_3
Resta inteso che, a seguito del predetto rilascio, fino a quando la casa non verrà venduta o messa a reddito, tutte le spese di manutenzione e conservazione, come le spese condominiali, sia ordinarie sia straordinarie, saranno a carico dei SIi e nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Parte_3
3) Il SI - tenuto conto delle accresciute esigenze di e del fatto che sono venute meno, in Parte_1 Per_2 considerazione del raggiungimento della maggiore età, le frequentazioni di con il padre, con la Per_2 conseguenza che vive esclusivamente con la madre presso la casa ex coniugale – si obbliga a Per_2 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della GL, a fare tempo dal mese di maggio 2024, la somma di € 1.600,00 mensili, per dodici mensilità l'anno, con le seguenti modalità: a) € 400,00 mensili saranno corrisposti dal SI direttamente alla GL , a mezzo Parte_1 Per_2 bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla GL stessa, entro il giorno cinque di ogni mese. Con tale importo la GL si farà carico delle spese per il vitto fuori casa, la ricarica del cellulare, la benzina per l'autovettura utilizzata;
pagina 3 di 5 b) € 1.200,00 mensili saranno corrisposti dal SI alla madre convivente, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno cinque di ogni mese. Con tale Pt_3 importo la madre convivente dovrà farsi carico di tutte le restanti spese della GL ivi comprese, in via esemplificativa ma non esaustiva, quota parte delle spese abitative, il vitto, l'abbigliamento della GL, anche sportivo, i medicinali, le spese per i trasporti - da intendersi anche quelli da e per l'università e quelle relative all'eventuale autovettura intestata alla GL, con la sola eccezione della benzina per l'autovettura utilizzata - nonché le spese ricreative e di svago, restando a carico del SI , che provvederà direttamente al Parte_1 pagamento, le sole spese mediche, scolastiche e sportive come sotto dettagliate e specificate oltre alle eventuali vacanze della GL da sola nella misura massima di euro 1.171,00, durante le vacanze natalizie, ed euro
1.990,00 per le vacanze estive. L'assegno di mantenimento mensile pari a € 1.600,00 sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita con decorrenza gennaio 2026 (base gennaio 2025). 4) A integrazione dell'assegno che precede, il SI si farà altresì carico al 100% delle seguenti Parte_1 spese della GL: a) mediche non coperte dal SSN o dalla polizza attualmente in essere di cui il SI Pt_1 beneficia (da intendersi solo le visite specialistiche, le spese dentistiche e oculistiche compresi i costi degli apparecchi ortodontici e degli occhiali, il costo dei certificati medici sportivi); b) universitarie (da intendersi solo le rette e tasse di iscrizione, libri, eventuali viaggi studio e/o stage all'estero inclusi i costi di vitto e alloggio); c) sportive (da intendersi solo il costo del corso sportivo, iscrizioni a gare e attrezzatura sportiva con espressa esclusione dell'abbigliamento sportivo che resterà a carico della RA secondo quanto Pt_3 sopra previsto).
Tutte le sopra indicate spese extra assegno per la GL, ivi comprese quelle per le vacanze, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate con esibizione di idonea documentazione giustificativa. Nel caso in cui la GL dovesse frequentare un anno scolastico all'estero o, comunque, trascorrere, per motivi di studio e non, un periodo di tempo limitato al di fuori della casa ex coniugale, in ogni caso per periodi superiori a un mese e non superiori a un anno, il SI , in deroga a quanto previsto nel punto 3) Parte_1 che precede, corrisponderà alla RA , mensilmente, il minor importo di Euro 350,00 quale contributo Pt_3 alle spese abitative della casa ex coniugale per la GL fuori casa. E ciò, a far tempo dalla mensilità di rilascio della casa ex coniugale da parte della GL e per il periodo in cui la GL sarà fuori casa e purché non ricorrano i presupposti per il venir meno dell'assegnazione della casa ex coniugale, nel qual caso nulla sarà più dovuto dal SI alla RA . Parte_1 Pt_3 La parte residua dell'assegno di cui al punto 3) che precede, invece, sarà versata direttamente alla GL. Per la diversa ipotesi in cui la GL dovesse frequentare l'Università o corsi post- universitari all'estero o, comunque, trascorrere, per motivi di studio e non, periodi di tempo all'estero superiori a un anno, nulla sarà più versato dal SI alla RA per il mantenimento della GL a decorrere dal Parte_1 Pt_3 tredicesimo mese di assenza.
5) Ciascuno dei genitori si farà carico, durante l'anno, dei costi dei propri periodi di vacanza eventualmente trascorsi con i figli, restando a carico del SI , nella misura sopra indicata, solo eventuali Parte_1 vacanze della GL da sola nei limiti sopra previsti (punto 3 sub b) che precede).
6) Il SI , nella propria dichiarazione dei redditi, terrà la GL a carico nella misura del 100% Parte_1 e detrarrà parimenti nella misura del 100% le spese sostenute in favore della GL, ove e se detraibili.
7) Il SI e la RA dichiarano e danno atto di aver dato puntuale e corretta Parte_1 Parte_3 esecuzione a quanto previsto nei punti 6) e 7) della sentenza di divorzio, fermo restando l'impegno del Signor
a sostenere, in via esclusiva, sino all'estinzione, le rate del mutuo cointestato secondo quanto Parte_1 previsto nel punto 6) sub b) della citata sentenza.
pagina 4 di 5 8) I SIi e , con il corretto e puntuale adempimento di quanto previsto nei punti Parte_1 Parte_3 che precedono, dichiarano che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo e/o causa, avendo risolto, in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al matrimonio e/o alla convivenza coniugale e/o alla separazione o al divorzio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito, ivi compreso quanto maturato alla data odierna a titolo di arretrati ISTAT e relativi interessi sugli assegni di mantenimento convenuti, e/o comunque a eventuali reciproche pretese indennitarie e risarcitorie, per quanto non riconosciute, connesse alla vita matrimoniale e, comunque, a eventuali fatti e/o comportamenti anteriori alla data di sottoscrizione del presente accordo.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_3
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 12152/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il
04.12.2018, così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
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