TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/08/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
(P. IV ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettIVmente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n.
519, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Giannace, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.
- ATTRICE - contro
(P. IV ) e (detto , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 nato a [...] il [...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex art. 1669 cod. civ.
CONCLUSIONI:
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO - Giudice designando, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - Accertare e dichiarare che la Soc.
[...]
p. IV , in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig. Controparte_1 P.IVA_2
e - personalmente - il sig. (detto , nato a [...] il Controparte_2 Controparte_2 CP_3
20.05.1973, residente a 65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, - in solido tra loro - si sono resi gravemente inadempienti nei confronti della società attrice nell'adempimento delle obbligazioni assunte con contratto di appalto sottoscritto in data 05.09.2016 con il quale venIVno appaltati lavori di natura edile da eseguire presso il costruendo fabbricato residenziale denominato PARCO DEI PINI 3, in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Marcacci. - Accertare e dichiarare la grave ed esclusIV responsabilità contrattuale dei convenuti - in solido tra loro - nell'esecuzione dei lavori edili per la realizzazione dei massetti di marciapiedi e balconi, l'impermeabilizzazione degli stessi, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti e di marmi in genere, ivi comprese tutte le lavorazioni necessarie ed accessorie presso il Controparte_4
- Accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del contratto di appalto sottoscritto in data
[...]
05.09.2016, la soc. ed il sig. - personalmente - assumevano l'obbligo di Controparte_1 Controparte_2 eseguire i commissionati lavori a perfetta regola d'arte, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi e le opere necessarie al fine di eliminare eventuali difformità e/o vizi delle lavorazioni ed opere eseguite, e che contestualmente prestavano garanzia decennale su tutti i lavori eseguiti (… per tutto il periodo previsto dalla polizza decennale postuma che verrà stipulata dal
Committente a garanzia del fabbricato verso i Clienti finali (con esclusione di ogni altro lavoro non eseguito dalla ditta
) . - Per l'effetto di quanto sopra condannare la Soc. p. IV CP_1 Controparte_1
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig. e - P.IVA_2 Controparte_2 personalmente - il sig. (detto , nato a [...] il [...], residente a [...]
65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, al risarcimento in favore della società attrice di tutti i danni patiti e patendi in ragione e conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere;
danni che sono stati esattamente quantificati dal nominato CTU Geom. in complessivi Euro 37.000,00 (trentasettemila/00), oltre IV come per legge, pari Persona_1 alla somma che (…per la necessità di integrale ripristino avente un costo necessario per l'esecuzione dei lavori riparatori attualizzato ad oggi in base al vigente prezziario regionale opportunamente aggiornato in base ai prezzi vigenti di mercato…) la società attrice dovrà esborsare per l'esecuzione degli interventi necessari per porre rimedio e ripristinare i lavori eseguiti dalla società convenuta presso il Condominio PARCO DEI PINI 3 di Roseto degli Abruzzi (TE), oltre agli interessi ex D. Lgs.
231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno da svalutazione monetaria. IN
VIA SUBORDINATA - considerato che, nelle more del presente giudizio, la soc. è stata Parte_1 essere chiamata in giudizio (ruolo nr. 3161/2023 RG Dott.ssa Capanna Pisce – udienza del 17.06.2024) dal
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante protempore, e/o dai singoli Controparte_4 condomini/proprietari degli immobili danneggiati, per le ragioni ed i fatti di cui al presente atto di citazione, Voglia l'adito
Tribunale Civile di Teramo, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Controparte_5
p. IV , in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig.
[...] P.IVA_2 CP_2
e - personalmente - del sig. (detto , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_2 CP_3 residente a 65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, e per l'effetto manlevare e tenere indenne la soc.
[...] rispetto ad ogni e qualsivoglia domanda e pretesa formulata nei confronti della odierna attrice. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi di avvocato ex D.M. 55/2014 del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenIV in giudizio dinanzi a Parte_1 codesto Tribunale e (nelle rispettive qualità di Controparte_1 Controparte_2
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore e personalmente) al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità solidale per la causazione dei vizi e difetti verificatisi in seguito all'esecuzione di lavori presso il fabbricato in Roseto degli Abruzzi – Via Marcacci n. 3, denominato , con Controparte_4 condanna degli stessi al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 37.000,00, oltre ad interessi e rIVlutazione monetaria.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) con contratto di appalto sottoscritto in data 5/09/2016, il sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2
appaltava alla dei lavori di natura edile da eseguire presso il Parte_1 Controparte_1
CP_ costruendo fabbricato residenziale denominato , in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via CP_4
Marcacci; ii) la assumeva, quindi, l'impegno di eseguire la realizzazione dei massetti di Controparte_1 marciapiedi e balconi, la impermeabilizzazione degli stessi, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti e di marmi in genere, ivi comprese tutte le lavorazioni necessarie ed accessorie;
iii) all'art. 9 del contratto di appalto, la assumeva formalmente l'obbligo di eseguire i lavori commissionati a perfetta Controparte_1 regola d'arte, prestando garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, garanzia prestata, oltre che come RT
, anche come persona fisica per tutto il periodo previsto dalla polizza CP_1 Controparte_6 decennale a garanzia del fabbricato verso i Clienti finali;
iv) nel volgere del tempo, la maggior parte degli interventi edili eseguiti dalla società appaltatrice presso il cantiere denominato di Roseto Controparte_4 degli Abruzzi, ha manifestato carenze di esecuzione nelle lavorazioni e di qualità, durata e tenuta degli interventi, tali da provocare sentite rimostranze e contestazioni da parte dell'amministratore condominiale e dei proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio;
v) alla società attrice venIV contestata la mancanza di qualità della impermeabilizzazione e della posa in opera di pavimentazione esterna (soprattutto dei marciapiedi), dei marmi e delle soglie, oltre che le evidenti infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'edificio e, in particolare, dei locali interrati (garages e ripostigli); vi) ai sopralluoghi eseguiti venIV invitato a partecipare anche (detto il quale, pur ammettendo la Controparte_2 CP_3 propria responsabilità a fronte delle contestazioni e delle richieste della società committente, ometteva ogni e qualsivoglia ulteriore interessamento alla vicenda, a fronte di formale diffida in tal senso.
Dichiarata la contumacia dei convenuti attesa la mancata costituzione in giudizio, ad onta delle regolari notifiche, istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, la causa venIV trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
-----
La domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova preliminarmente procedere all'esatto inquadramento giuridico della domanda attorea (in ossequio al noto potere giudiziale di qualificazione della domanda: cfr. tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 9/04/2018, n. 8645), dalla quale discendono rilevanti conseguenze applicative, anche in termini di onere della prova, e va fatto con riferimento all'art. 1669 e all'art. 1667 c.p.c.
A tal fine, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 1669 c.c. - il quale prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile costruito (ma applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti: v. Cass. S.U. 7756/2017) - non tutela tanto l'interesse prIVto del committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (v. Cass. n.
462/2002): si tratta, quindi, di una responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che non trae fondamento dal contratto d'appalto, bensì, piuttosto, dal fatto in sé di aver costruito
(o ristrutturato) l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante. Per tale ragione, i gravi difetti di costruzione cui ha riguardo la norma, possono essere individuati in quelle deficienze o alterazioni che incidano in modo significativo sulla struttura e/o funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, (Cass. n. 456/2016; Cass. n. 84/2013;
Cass. n. 20644/2013). Viceversa, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. (garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera) ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidano negatIVmente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (Cass.
16/07/2004 n. 13268). Sono stati ritenuti, così, ad esempio, “gravi difetti” a norma dell'art. 1669 le infiltrazioni di acqua e di umidità derIVnti dall'uso di materiali non idonei, dalla non perfetta sigillatura ed impermeabilizzazione di infissi, coperture e/o solai (cfr. Cass. Sez. II, 17/11/2017 n. 27315; Cass. Sez. II,
n. 20644, del 9/09/2013; Cass. n. 21351/2005), nonché le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria e, cioè, mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (cfr. Cass. Sez. II, 9/01/2020, n. 187; Cass. Sez. Un. 27/03/2017 n.
7756; Cass. 9/09/2013 n. 20644; Cass. 3/01/2013 n. 84; Cass. 4/10/2011 n. 20307; Cass. 15/09/2009 n.
19868). Ulteriore differenza tra le due azioni consiste nel fatto che, mentre quella per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt.
1667 e 1668 c.c., configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale nei confronti del committente, l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c., ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. 4055/2018), pur trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ., in quanto mirante a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale e, dunque, soggetta ad un più rigoroso regime di responsabilità rispetto alla fattispecie generale dell'illecito aquiliano, caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria contraria (cfr., in tal senso, Cass. S.S.UU., 3/02/2014 n. 2284). Nel caso in cui, inoltre, il committente abbia agito non soltanto nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei confronti del progettista e/o direttore dei lavori per ottenere il risarcimento del danno cagionato dai gravi difetti, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a titolo extracontrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale e, perciò, rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato (cfr. Cass. n. 8016/2012 e Cass. n. 17874/2013).
Sulla base delle suesposte premesse, l'odierna domanda deve essere inquadrata nell'alveo applicativo di cui all'art 1669 c.c., atteso che i vizi dedotti ed accertati in corso di causa sono idonei - per lo meno in astratto - ad incidere sulla funzionalità - godimento del bene, riguardando, in sintesi, difetti costruttivi che hanno dato luogo, tra l'altro, a fenomeni infiltrativi - infiltrazioni alle pareti e soffitti -, perdite e/o macchie di umidità in corrispondenza dei tubi di scarico-umidità da risalita su pareti esterne in corrispondenza dei battiscopa, deterioramento di inferriate, idonei come tali ad incidere su elementi essenziali della struttura o, comunque, influenzanti il godimento e la funzionalità dell'immobile e non aventi un risvolto per lo più estetico.
Ciò premesso, occorre vagliare la sussistenza delle invocate responsabilità.
A tal riguardo, giova dar conto delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, la quale, con un percorso motIVzionale logico e scevro da contraddizioni - che il Tribunale intende recepire - ha sostanzialmente accertato, sui luoghi per cui è causa, la presenza di taluni vizi/difetti costruttivi, tutti dovuti a una non perfetta esecuzione delle lavorazioni, e nello specifico, criticità rilevate principalmente per le porzioni immobiliari di proprietà di alcuni condomini, oltre ad alcune zone condominiali - un box-garage - foglio 26
p.lla 1537 sub. 18 - di proprietà del sig. (identificato per chiarezza espositIV con il n. 1) e Controparte_7
n. 2 box-garage - foglio 26 p.lla 1537 sub. 19 e sub. 27, di proprietà del sig. Controparte_8
(identificati per chiarezza espositIV rispettIVmente con i numeri 2 e 3) - con necessità di integrale ripristino, avente un costo necessario per l'esecuzione dei lavori riparatori, attualizzato ad oggi in base al vigente prezziario regionale opportunamente aggiornato in base ai prezzi vigenti di mercato pari ad euro 37.000,00 in cifra tonda, oltre IV nella misura di legge. Tale somma - da ritenersi congrua, alla luce del percorso motIVzionale seguito dall'ausiliario - deve ritenersi spettante in favore dell'attrice.
Inoltre, ed ad abundantiam, giova rilevare che, in relazione alla posizione dell'impresa, ferma la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., la non ha fornito la prova liberatoria della Controparte_1 non imputabilità dei menzionati difetti costruttivi e ciò in quanto: i) i vizi e difetti rilevati dal c.t.u. sono vizi di natura “esecutIV” e quindi da attribuire giocoforza all'attività espletata dall'impresa che ha eseguito le opere;
ii) la ravvisabilità di vizi o omissioni progettuali o direttive (sulle quali cfr. infra) non esonera da responsabilità l'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzatIV di cui gode nell'esecuzione del contratto, onde la società esecutrice delle opere avrebbe dovuto controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, se del caso esprimendo il proprio dissenso rispetto a soluzioni palesemente errate, potendo andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/09/2011 n. 19132, Cass. civ., sez. III, 12/07/2006 n.
15782). Ne consegue, pertanto, quanto alla ripartizione di responsabilità tra i convenuti, che la stessa deve ritenersi in via solidale, avendo le rispettive condotte concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, in ossequio al principio di cui all'art. 2055 cod. civ. e non avendo i convenuti formulato domande (c.d. riconvenzionali trasversali) di riparto interno delle rispettive responsabilità.
Sull'importo riconosciuto in favore dell'attrice, pari ad euro 37.000,00 - calcolato al momento del deposito della c.t.u. - dovrà riconoscersi la rIVlutazione monetaria dalla data della consulenza e sino alla data odierna, trattandosi di debito di valore.
Non potranno esser riconosciuti, viceversa, i c.d. interessi “compensativi” sulla somma via via rIVlutata, in assenza della prova, anche presuntIV (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestIV disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio
(cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Segue, in definitIV, l'accoglimento della domanda, nei termini e nei limiti indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, in relazione alla tabella relatIV ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitIVmente a carico delle parti convenute, in solido, fermo il vincolo di solidarietà esterno nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitIVmente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motIV e, per l'effetto
2) Condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di euro 37.000,00 oltre IV ed eventuali accessori - con rIVlutazione e interessi nei termini e secondo la decorrenza indicati in parte motIV;
3) Condanna e nelle qualità indicate, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali, in solido tra loro, in favore di liquidate in euro Parte_1
7.616,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge;
4) Pone definitIVmente le spese della c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Così è deciso in Teramo, in data 1 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
(P. IV ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettIVmente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n.
519, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Giannace, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.
- ATTRICE - contro
(P. IV ) e (detto , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 nato a [...] il [...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex art. 1669 cod. civ.
CONCLUSIONI:
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO - Giudice designando, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - Accertare e dichiarare che la Soc.
[...]
p. IV , in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig. Controparte_1 P.IVA_2
e - personalmente - il sig. (detto , nato a [...] il Controparte_2 Controparte_2 CP_3
20.05.1973, residente a 65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, - in solido tra loro - si sono resi gravemente inadempienti nei confronti della società attrice nell'adempimento delle obbligazioni assunte con contratto di appalto sottoscritto in data 05.09.2016 con il quale venIVno appaltati lavori di natura edile da eseguire presso il costruendo fabbricato residenziale denominato PARCO DEI PINI 3, in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Marcacci. - Accertare e dichiarare la grave ed esclusIV responsabilità contrattuale dei convenuti - in solido tra loro - nell'esecuzione dei lavori edili per la realizzazione dei massetti di marciapiedi e balconi, l'impermeabilizzazione degli stessi, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti e di marmi in genere, ivi comprese tutte le lavorazioni necessarie ed accessorie presso il Controparte_4
- Accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del contratto di appalto sottoscritto in data
[...]
05.09.2016, la soc. ed il sig. - personalmente - assumevano l'obbligo di Controparte_1 Controparte_2 eseguire i commissionati lavori a perfetta regola d'arte, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi e le opere necessarie al fine di eliminare eventuali difformità e/o vizi delle lavorazioni ed opere eseguite, e che contestualmente prestavano garanzia decennale su tutti i lavori eseguiti (… per tutto il periodo previsto dalla polizza decennale postuma che verrà stipulata dal
Committente a garanzia del fabbricato verso i Clienti finali (con esclusione di ogni altro lavoro non eseguito dalla ditta
) . - Per l'effetto di quanto sopra condannare la Soc. p. IV CP_1 Controparte_1
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig. e - P.IVA_2 Controparte_2 personalmente - il sig. (detto , nato a [...] il [...], residente a [...]
65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, al risarcimento in favore della società attrice di tutti i danni patiti e patendi in ragione e conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere;
danni che sono stati esattamente quantificati dal nominato CTU Geom. in complessivi Euro 37.000,00 (trentasettemila/00), oltre IV come per legge, pari Persona_1 alla somma che (…per la necessità di integrale ripristino avente un costo necessario per l'esecuzione dei lavori riparatori attualizzato ad oggi in base al vigente prezziario regionale opportunamente aggiornato in base ai prezzi vigenti di mercato…) la società attrice dovrà esborsare per l'esecuzione degli interventi necessari per porre rimedio e ripristinare i lavori eseguiti dalla società convenuta presso il Condominio PARCO DEI PINI 3 di Roseto degli Abruzzi (TE), oltre agli interessi ex D. Lgs.
231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno da svalutazione monetaria. IN
VIA SUBORDINATA - considerato che, nelle more del presente giudizio, la soc. è stata Parte_1 essere chiamata in giudizio (ruolo nr. 3161/2023 RG Dott.ssa Capanna Pisce – udienza del 17.06.2024) dal
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante protempore, e/o dai singoli Controparte_4 condomini/proprietari degli immobili danneggiati, per le ragioni ed i fatti di cui al presente atto di citazione, Voglia l'adito
Tribunale Civile di Teramo, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Controparte_5
p. IV , in persona del Liquidatore e legale rappresentante protempore, sig.
[...] P.IVA_2 CP_2
e - personalmente - del sig. (detto , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_2 CP_3 residente a 65010 Nocciano (PE), C.da Casali n.114, e per l'effetto manlevare e tenere indenne la soc.
[...] rispetto ad ogni e qualsivoglia domanda e pretesa formulata nei confronti della odierna attrice. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi di avvocato ex D.M. 55/2014 del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenIV in giudizio dinanzi a Parte_1 codesto Tribunale e (nelle rispettive qualità di Controparte_1 Controparte_2
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore e personalmente) al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità solidale per la causazione dei vizi e difetti verificatisi in seguito all'esecuzione di lavori presso il fabbricato in Roseto degli Abruzzi – Via Marcacci n. 3, denominato , con Controparte_4 condanna degli stessi al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 37.000,00, oltre ad interessi e rIVlutazione monetaria.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) con contratto di appalto sottoscritto in data 5/09/2016, il sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2
appaltava alla dei lavori di natura edile da eseguire presso il Parte_1 Controparte_1
CP_ costruendo fabbricato residenziale denominato , in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via CP_4
Marcacci; ii) la assumeva, quindi, l'impegno di eseguire la realizzazione dei massetti di Controparte_1 marciapiedi e balconi, la impermeabilizzazione degli stessi, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti e di marmi in genere, ivi comprese tutte le lavorazioni necessarie ed accessorie;
iii) all'art. 9 del contratto di appalto, la assumeva formalmente l'obbligo di eseguire i lavori commissionati a perfetta Controparte_1 regola d'arte, prestando garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, garanzia prestata, oltre che come RT
, anche come persona fisica per tutto il periodo previsto dalla polizza CP_1 Controparte_6 decennale a garanzia del fabbricato verso i Clienti finali;
iv) nel volgere del tempo, la maggior parte degli interventi edili eseguiti dalla società appaltatrice presso il cantiere denominato di Roseto Controparte_4 degli Abruzzi, ha manifestato carenze di esecuzione nelle lavorazioni e di qualità, durata e tenuta degli interventi, tali da provocare sentite rimostranze e contestazioni da parte dell'amministratore condominiale e dei proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio;
v) alla società attrice venIV contestata la mancanza di qualità della impermeabilizzazione e della posa in opera di pavimentazione esterna (soprattutto dei marciapiedi), dei marmi e delle soglie, oltre che le evidenti infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'edificio e, in particolare, dei locali interrati (garages e ripostigli); vi) ai sopralluoghi eseguiti venIV invitato a partecipare anche (detto il quale, pur ammettendo la Controparte_2 CP_3 propria responsabilità a fronte delle contestazioni e delle richieste della società committente, ometteva ogni e qualsivoglia ulteriore interessamento alla vicenda, a fronte di formale diffida in tal senso.
Dichiarata la contumacia dei convenuti attesa la mancata costituzione in giudizio, ad onta delle regolari notifiche, istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, la causa venIV trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
-----
La domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova preliminarmente procedere all'esatto inquadramento giuridico della domanda attorea (in ossequio al noto potere giudiziale di qualificazione della domanda: cfr. tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 9/04/2018, n. 8645), dalla quale discendono rilevanti conseguenze applicative, anche in termini di onere della prova, e va fatto con riferimento all'art. 1669 e all'art. 1667 c.p.c.
A tal fine, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 1669 c.c. - il quale prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile costruito (ma applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti: v. Cass. S.U. 7756/2017) - non tutela tanto l'interesse prIVto del committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (v. Cass. n.
462/2002): si tratta, quindi, di una responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che non trae fondamento dal contratto d'appalto, bensì, piuttosto, dal fatto in sé di aver costruito
(o ristrutturato) l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante. Per tale ragione, i gravi difetti di costruzione cui ha riguardo la norma, possono essere individuati in quelle deficienze o alterazioni che incidano in modo significativo sulla struttura e/o funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, (Cass. n. 456/2016; Cass. n. 84/2013;
Cass. n. 20644/2013). Viceversa, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. (garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera) ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidano negatIVmente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (Cass.
16/07/2004 n. 13268). Sono stati ritenuti, così, ad esempio, “gravi difetti” a norma dell'art. 1669 le infiltrazioni di acqua e di umidità derIVnti dall'uso di materiali non idonei, dalla non perfetta sigillatura ed impermeabilizzazione di infissi, coperture e/o solai (cfr. Cass. Sez. II, 17/11/2017 n. 27315; Cass. Sez. II,
n. 20644, del 9/09/2013; Cass. n. 21351/2005), nonché le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria e, cioè, mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (cfr. Cass. Sez. II, 9/01/2020, n. 187; Cass. Sez. Un. 27/03/2017 n.
7756; Cass. 9/09/2013 n. 20644; Cass. 3/01/2013 n. 84; Cass. 4/10/2011 n. 20307; Cass. 15/09/2009 n.
19868). Ulteriore differenza tra le due azioni consiste nel fatto che, mentre quella per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt.
1667 e 1668 c.c., configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale nei confronti del committente, l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c., ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. 4055/2018), pur trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ., in quanto mirante a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale e, dunque, soggetta ad un più rigoroso regime di responsabilità rispetto alla fattispecie generale dell'illecito aquiliano, caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria contraria (cfr., in tal senso, Cass. S.S.UU., 3/02/2014 n. 2284). Nel caso in cui, inoltre, il committente abbia agito non soltanto nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei confronti del progettista e/o direttore dei lavori per ottenere il risarcimento del danno cagionato dai gravi difetti, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a titolo extracontrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale e, perciò, rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato (cfr. Cass. n. 8016/2012 e Cass. n. 17874/2013).
Sulla base delle suesposte premesse, l'odierna domanda deve essere inquadrata nell'alveo applicativo di cui all'art 1669 c.c., atteso che i vizi dedotti ed accertati in corso di causa sono idonei - per lo meno in astratto - ad incidere sulla funzionalità - godimento del bene, riguardando, in sintesi, difetti costruttivi che hanno dato luogo, tra l'altro, a fenomeni infiltrativi - infiltrazioni alle pareti e soffitti -, perdite e/o macchie di umidità in corrispondenza dei tubi di scarico-umidità da risalita su pareti esterne in corrispondenza dei battiscopa, deterioramento di inferriate, idonei come tali ad incidere su elementi essenziali della struttura o, comunque, influenzanti il godimento e la funzionalità dell'immobile e non aventi un risvolto per lo più estetico.
Ciò premesso, occorre vagliare la sussistenza delle invocate responsabilità.
A tal riguardo, giova dar conto delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, la quale, con un percorso motIVzionale logico e scevro da contraddizioni - che il Tribunale intende recepire - ha sostanzialmente accertato, sui luoghi per cui è causa, la presenza di taluni vizi/difetti costruttivi, tutti dovuti a una non perfetta esecuzione delle lavorazioni, e nello specifico, criticità rilevate principalmente per le porzioni immobiliari di proprietà di alcuni condomini, oltre ad alcune zone condominiali - un box-garage - foglio 26
p.lla 1537 sub. 18 - di proprietà del sig. (identificato per chiarezza espositIV con il n. 1) e Controparte_7
n. 2 box-garage - foglio 26 p.lla 1537 sub. 19 e sub. 27, di proprietà del sig. Controparte_8
(identificati per chiarezza espositIV rispettIVmente con i numeri 2 e 3) - con necessità di integrale ripristino, avente un costo necessario per l'esecuzione dei lavori riparatori, attualizzato ad oggi in base al vigente prezziario regionale opportunamente aggiornato in base ai prezzi vigenti di mercato pari ad euro 37.000,00 in cifra tonda, oltre IV nella misura di legge. Tale somma - da ritenersi congrua, alla luce del percorso motIVzionale seguito dall'ausiliario - deve ritenersi spettante in favore dell'attrice.
Inoltre, ed ad abundantiam, giova rilevare che, in relazione alla posizione dell'impresa, ferma la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., la non ha fornito la prova liberatoria della Controparte_1 non imputabilità dei menzionati difetti costruttivi e ciò in quanto: i) i vizi e difetti rilevati dal c.t.u. sono vizi di natura “esecutIV” e quindi da attribuire giocoforza all'attività espletata dall'impresa che ha eseguito le opere;
ii) la ravvisabilità di vizi o omissioni progettuali o direttive (sulle quali cfr. infra) non esonera da responsabilità l'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzatIV di cui gode nell'esecuzione del contratto, onde la società esecutrice delle opere avrebbe dovuto controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, se del caso esprimendo il proprio dissenso rispetto a soluzioni palesemente errate, potendo andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/09/2011 n. 19132, Cass. civ., sez. III, 12/07/2006 n.
15782). Ne consegue, pertanto, quanto alla ripartizione di responsabilità tra i convenuti, che la stessa deve ritenersi in via solidale, avendo le rispettive condotte concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, in ossequio al principio di cui all'art. 2055 cod. civ. e non avendo i convenuti formulato domande (c.d. riconvenzionali trasversali) di riparto interno delle rispettive responsabilità.
Sull'importo riconosciuto in favore dell'attrice, pari ad euro 37.000,00 - calcolato al momento del deposito della c.t.u. - dovrà riconoscersi la rIVlutazione monetaria dalla data della consulenza e sino alla data odierna, trattandosi di debito di valore.
Non potranno esser riconosciuti, viceversa, i c.d. interessi “compensativi” sulla somma via via rIVlutata, in assenza della prova, anche presuntIV (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestIV disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio
(cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Segue, in definitIV, l'accoglimento della domanda, nei termini e nei limiti indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, in relazione alla tabella relatIV ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitIVmente a carico delle parti convenute, in solido, fermo il vincolo di solidarietà esterno nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitIVmente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motIV e, per l'effetto
2) Condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di euro 37.000,00 oltre IV ed eventuali accessori - con rIVlutazione e interessi nei termini e secondo la decorrenza indicati in parte motIV;
3) Condanna e nelle qualità indicate, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali, in solido tra loro, in favore di liquidate in euro Parte_1
7.616,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge;
4) Pone definitIVmente le spese della c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Così è deciso in Teramo, in data 1 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti