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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/12/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8178/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, via Principe Tommaso n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto
LL che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE –
- contro –
Controparte_1 di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, C.so
[...]
Bramante 88 –– (C.F. ) P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Bramante n. 88 presso lo studio dell'Avv. Giovanna
AN e dell'Avv. Claudia Loiacono che la rappresentano e difendono, giusta delega ex deliberazione n. 1176 del 20/08/2024,
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danno
1 CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis;
previe le declaratorie tutte del caso;
previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione delle prove tutte dedotte e deducende dall'esponente, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atto, la responsabilità dell' e, per Controparte_2
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, l'
[...]
a corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 20.000,00 o della veriore somma determinanda in corso di causa dal
Giudice adíto, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese legali di assistenza per la fase stragiudiziale che si contengono in Euro 1.500,00;
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere prova, per interrogatorio formale, sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n° 3 c.p.c.; - ammettere prova per testi sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n° 3 c.p.c., preceduti dal “vero che”, ove non pacifici, non documentati ovvero ex adverso contestati;
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nel termine di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa e successive occorrende, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e I.V.A. ex lege.
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti
In via istruttoria: - ammettersi, ove occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati;
- respingere i capi di prova avversari in quanto inammissibili perché generici, valutativi, documentali e/o irrilevanti;
- in subordine, ammettersi prova contraria sugli stessi nella denegata ipotesi di loro ammissione.
Nel merito, in via principale: - accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità, a qualunque titolo, a carico dell' respingere tutte le domande ex adverso proposte;
CP_2 in via subordinata: - nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, ridurre l'entità del risarcimento del danno richiesto;
In ogni caso: con condanna alle spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta in occasione del decesso di , figlio dell'attrice. Persona_1
L'attrice dava atto che, in data 13.9.2023, era deceduto presso il Centro Persona_1
Traumatologico Ortopedico di Torino – ove si trovava ricoverato dal 7.9.2023 a seguito di sinistro stradale – e precisava che il suo cadavere era stato collocato in una camera mortuaria nella quale erano presenti sei contenitori in plastica funzionali al ricovero di arti ed altre parti di corpi;
aggiungeva che sulle gambe del figlio posizionato in barella, era stato collocato un involucro sul quale era stata annotata la data del 20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura emocomponenti”.
Richiamando le comunicazioni inviate alla struttura convenuta in data 27.9.2023 e 16.10.2023, per il tramite del proprio difensore, la ribadiva che la condotta indicata dovesse ritenersi lesiva Parte_1 della dignità e dell'onore del proprio figlio, nonchè offensiva dell'onore della famiglia, precisando come a causa del comportamento tenuto dalla azienda sanitaria avesse subito un pregiudizio soggettivo e un turbamento d'animo suscettibile di risarcimento del danno.
Parte attrice contestava, altresì, la violazione della privacy di ritenendo imputabile Persona_1 alla struttura convenuta la diffusione di dati sensibili riferibili al proprio figlio, ritrovati all'interno di un articolo pubblicato dal quotidiano “la Stampa” in data 15.9.2023.
Concludeva pertanto come in epigrafe riportato instando per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato in via equitativa in complessivi €
20.000,00.
Ritualmente costituita, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea eccependo, in primo luogo, l'errata ricostruzione degli accadimenti operata dall'attrice e, quindi, l'insussistenza della responsabilità allegata e della ritenuta lesione del diritto all'onore e della dignità del defunto, nonché la sussistenza di un pregiudizio morale risarcibile.
Eccepita la genericità delle domande proposte e richiamati i principi giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno, la convenuta ha rilevato l'insussistenza di una responsabilità contrattuale suscettibile di trasmissione in capo all'attrice iure hereditatis e, anche, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità di natura extracontrattuale quanto al danno lamentato iure proprio dalla . Parte_1
Ha quindi dato atto che le foto prodotte in atti e poste a fondamento della domanda risarcitoria, ritraggono la salma collocata in una cella frigorifero posta in una zona non accessibile ai familiari e al pubblico, in un momento in cui la salma era ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3 L'azienda convenuta ha contestato, altresì, l'imputabilità a sé della presunta diffusione di dati sensibili relativi a e, in ogni caso ha eccepito la quantificazione del danno operata Persona_1 dall'attrice ribadendo come l'onere di provare il danno e il nesso di causa con la condotta allegata gravi sul danneggiato.
Stante la natura documentale della causa, respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, all'udienza figurata del 27.11.2025, precisate le conclusioni e depositate le rispettive comparse conclusionali e repliche, ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. , il giudice tratteneva la causa a decisione.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle pretese risarcitorie azionate, è necessario procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice alla luce della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
L'attrice insta per il riconoscimento del danno patito in relazione alle condotte asseritamente poste in essere dall'azienda convenuta riferite, la prima, alla collocazione e gestione della salma del proprio figlio e, la seconda, alla indebita diffusione di dati sensibili a lui riferibili. Persona_1
• Collocazione della salma di Persona_1
Quanto alla prima delle condotte contestate, parte attrice ha allegato che la collocazione della salma del proprio figlio in una cella frigorifera in cui erano presenti contenitori in plastica funzionali al ricovero di emocomponenti e, anche, la collocazione sugli arti del defunto di un involucro recante la data del
20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura contiene emocomponenti” si sia tradotta in una mancanza di rispetto per il proprio dolore, oltre che per il doloro dei familiari del defunto, e abbia cagionato un turbamento d'animo e una sofferenza soggettiva suscettibile di risarcimento.
E' evidente che la insta, in primo luogo, per il riconoscimento di un danno non patrimoniale Parte_1 patito, iure proprio, in qualità di madre del defunto , quale conseguenza diretta Persona_1 della condotta illecita tenuta dalla convenuta dovendo pertanto ricondursi la domanda proposta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
L'attrice ha poi allegato che la condotta tenuta dalla struttura convenuta avrebbe violato anche la dignità umana e leso il diritto all'onore del defunto ribadendo come il diritto alla Persona_1 dignità umana non si esaurisca con la morte, ma prosegua nel rispetto del soggetto defunto e della sua memoria.
Esclusa la configurabilità di un danno conseguente a reato – non avendo parte attrice allegato alcuna condotta penalmente rilevante imputabile alla convenuta – deve ritenersi che anche tale profilo risarcitorio attenga al pregiudizio patito, iure proprio, dall'attrice in conseguenza della ritenuta offesa alla memoria del figlio, non potendo la stessa far valere in giudizio un diritto eventualmente maturato in capo al de cuius stante l'intervenuta rinuncia, in data 9.11.2023, all'eredità del proprio figlio (v. doc.
n. 11 parte attrice).
4 Pur in assenza di una specifica qualificazione della responsabilità invocata, deve ritenersi che anche tale domanda risarcitoria debba essere ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2043 c.c., non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta al quale ricollegare la pretesa azionata.
****
In termini generali, è noto che ai sensi dell'art. 2043 c.c. spetta al danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dimostrare il fatto dannoso dedotto, l'esistenza del danno subito e il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il pregiudizio lamentato, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante.
Nel caso di specie, gli elementi offerti in atti non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Quanto alla condotta contestata, deve rilevarsi che l'aver collocato la salma del in una cella Per_1 frigorifera nella quale erano presenti anche contenitori in plastica per il ricovero di parti anatomiche, non solo non risulta obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, ma risulta giustificata e ragionevolmente comprensibile alla luce delle difese svolte da parte convenuta tenuto conto, in particolare, della circostanza che, al momento del decesso, il cadavere di Persona_1 doveva rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti di rito.
E' agli atti, infatti, la comunicazione inviata alla Procura della Repubblica in data 13.9.2023, alle ore
17.50, con la quale si dà atto del decesso di , accertato alle ore 17.30 dal Collegio Persona_1 nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 578/93, confermando la messa a disposizione della salma presso la camera mortuaria del PO CTO di Torino (v. doc. n. 6 parte convenuta); risulta altresì prodotto in atti il nulla osta alla sepoltura emesso dal Procuratore della Repubblica il successivo 18.9.2023 (v. doc. n. 10 parte convenuta).
In assenza di elementi certi circa il momento nel quale le foto prodotte da parte attrice e poste a fondamento della pretesa risarcitoria siano state scattate, deve ritenersi che stesse siano riferibili a tale lasso di tempo – compreso tra il 13 e il 18 settembre 2023 – ovvero ad un momento nel quale il cadavere si trovava ancora nella disponibilità dell'azienda sanitaria convenuta che doveva garantirne la corretta conservazione anche nell'interesse dell'autorità giudiziaria competente.
E' plausibile pertanto ritenere che la convenuta abbia custodito la salma in un'area non accessibile al pubblico contemperando le esigenze di conservazione del cadavere con la disponibilità degli spazi.
Costituendosi, la convenuta ha infatti precisato – e documentalmente provato – che l'obitorio presente presso la struttura è suddiviso in due aree, precisando che solo una delle due è accessibile ai familiari e ai visitatori, mentre l'altra risulta riservata all'accesso del personale sanitario qualificato, ovvero agli operatori funebri.
Le circostanze allegate da parte convenuta non sono state puntualmente contestate da parte attrice che, pur all'esito del giudizio, non ha offerto elementi di segno contrario, non avendo precisato il momento
5 nel quale le foto sarebbero state scattate, ovvero documentato che le stesse sono riferite ad un momento successivo quello del nulla osta ricevuto dall'autorità giudiziaria.
Deve, in tale sede, confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'attrice, risultando le stesse del tutto generiche rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta e comunque inidonee a collocare con esattezza il momento nel quale la condotta pregiudizievole contestata si sarebbe verificata.
In termini generali, pare ancora opportuno rilevare che, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 410 c.p., la condotta tenuta dalla struttura sanitaria non risulta posta in essere in violazione di norme regolamentari, né pare integrare una manifestazione di disprezzo per il cadavere del , ovvero assumere un carattere irriverente Per_1 rispetto al dolore dei familiari.
Parimenti, non può ritenersi illecita e, come tale, idonea a cagionare un pregiudizio giudizialmente risarcibile, la circostanza dell'aver posizionato sulle gambe del defunto una busta recante la Per_1 data del 20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura contiene emocomponenti”.
Come già evidenziato, deve infatti ritenersi che la valutazione di illiceità o meno della condotta tenuta dalla struttura convenuta e, quindi, della sua potenzialità lesiva, debba essere condotta con riferimento al momento nel quale la salma del è stata messa a disposizione della famiglia, ovvero Per_1 trasferita nell'area destinata alla veglia da parte dei familiari.
In assenza di elementi certi che consentano di collocare temporalmente le foto prodotte in un momento successivo alla “restituzione” del cadavere alla famiglia, si ritiene che l'eventuale posa, temporanea, di una busta sulle gambe del defunto – quand'anche priva degli effetti personali dello stesso – Per_1 non costituisca elemento offensivo e irrispettoso della dignità del cadavere e, comunque, idoneo a cagionare un danno ingiusto giuridicamente rilevante.
****
Pare opportuno osservare che, quand'anche si volesse ritenere che la condotta sopra indicata – posta in essere dalla convenuta per il tramite dei suoi sanitari – integri una condotta contra ius, non giustificata dall'ordinamento e, quindi, lesiva del senso di rispetto e pietà dovute alle salme, deve rilevarsi che parte attrice non ha offerto prova alcuna dell'elemento soggettivo della fattispecie invocata, non avendo provato – né peraltro allegato – alcuna circostanza dalla quale evincersi la colpa – e ancor meno il dolo
– imputabile alla struttura sanitaria, eventualmente derivante da un'insufficiente organizzazione del servizio di conservazione e gestione delle salme.
Peraltro, ad ulteriore conferma dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. deve rilevarsi altresì la mancanza di prova puntuale del pregiudizio patito in conseguenza dell'allegata condotta illecita di parte convenuta.
6 Si è già detto, infatti, che il risarcimento del danno extracontrattuale, sia patrimoniale che non patrimoniale, richiede l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose subite, non potendosi il danno identificare con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2025, n. 18395).
Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale – quale quello invocato da parte attrice – costituisce pur sempre un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Non avendo fondamento medico legale, infatti, il pregiudizio morale, ovvero la sofferenza soggettiva
“sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati di gravità della lesione all'integrità psico-fisica” (v. Cass. 4.2.2020, n. 2461).
Ne consegue, pertanto, che era onere dell'attrice offrire puntuali elementi di prova, anche a carattere presuntivo, sufficienti a ricostruire ai fini risarcitori la sofferenza patita e il pregiudizio vissuto quale conseguenza diretta ed immeditata della condotta illecita imputata alla convenuta.
Nel caso di specie, se è certo il legale affettivo dell'attrice nei confronti del defunto e se Per_1 può ritenersi provata, in via presuntiva, la sofferenza dalla stessa vissuta, collegata alla circostanza di dover vegliare il proprio figlio prematuramente deceduto, non sono stati offerti elementi ulteriori, sufficienti ed idonei ad individuare il pregiudizio morale patito dall'attrice e direttamente cagionato dalla condotta imputata alla struttura convenuta.
In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria proposta dalla non può trovare Parte_1 accoglimento.
• Indebita diffusione dati sensibili
Né a differente conclusione può giungersi avuto riguardo all'ulteriore profilo risarcitorio invocato da parte attrice, difettando anche in tal caso la prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Costituendosi, infatti, la si è limitata ad allegare che i dati sensibili riferibili al proprio figlio, Parte_1 contenuti nell'articolo pubblicato in data 15.9.2023 sul quotidiano “La Stampa”, in quanto strettamente correlati al sinistro e al ricovero, non potessero che essere imputabili ad una condotta illecita e colposa della struttura convenuta.
All'esito del giudizio, peraltro, non sono stati offerti elementi di prova certi ed oggettivi dai quali evincere la natura della condotta contestata e la sua imputabilità alla convenuta, tenuto conto che non risulta neppure prodotto agli atti l'articolo richiamato, né sono indicati i particolari presuntivamente diffusi dalla struttura.
7 La totale mancanza di riscontri e di circostanze concrete dalle quali ricavare, anche in via presuntiva, la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta, rende l'allegazione attorea meramente ipotetica e del tutto sprovvista di una reale portata risarcitoria.
La domanda deve pertanto essere respinta.
III
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa secondo il criterio del disputatum, delle questioni trattate e dell'attività svolta e, così, applicandosi i valori medi ridotti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio liquidate Parte_1 in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8178/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, via Principe Tommaso n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto
LL che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE –
- contro –
Controparte_1 di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, C.so
[...]
Bramante 88 –– (C.F. ) P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Bramante n. 88 presso lo studio dell'Avv. Giovanna
AN e dell'Avv. Claudia Loiacono che la rappresentano e difendono, giusta delega ex deliberazione n. 1176 del 20/08/2024,
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danno
1 CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis;
previe le declaratorie tutte del caso;
previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione delle prove tutte dedotte e deducende dall'esponente, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atto, la responsabilità dell' e, per Controparte_2
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, l'
[...]
a corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 20.000,00 o della veriore somma determinanda in corso di causa dal
Giudice adíto, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese legali di assistenza per la fase stragiudiziale che si contengono in Euro 1.500,00;
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere prova, per interrogatorio formale, sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n° 3 c.p.c.; - ammettere prova per testi sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n° 3 c.p.c., preceduti dal “vero che”, ove non pacifici, non documentati ovvero ex adverso contestati;
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nel termine di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa e successive occorrende, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e I.V.A. ex lege.
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti
In via istruttoria: - ammettersi, ove occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati;
- respingere i capi di prova avversari in quanto inammissibili perché generici, valutativi, documentali e/o irrilevanti;
- in subordine, ammettersi prova contraria sugli stessi nella denegata ipotesi di loro ammissione.
Nel merito, in via principale: - accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità, a qualunque titolo, a carico dell' respingere tutte le domande ex adverso proposte;
CP_2 in via subordinata: - nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, ridurre l'entità del risarcimento del danno richiesto;
In ogni caso: con condanna alle spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta in occasione del decesso di , figlio dell'attrice. Persona_1
L'attrice dava atto che, in data 13.9.2023, era deceduto presso il Centro Persona_1
Traumatologico Ortopedico di Torino – ove si trovava ricoverato dal 7.9.2023 a seguito di sinistro stradale – e precisava che il suo cadavere era stato collocato in una camera mortuaria nella quale erano presenti sei contenitori in plastica funzionali al ricovero di arti ed altre parti di corpi;
aggiungeva che sulle gambe del figlio posizionato in barella, era stato collocato un involucro sul quale era stata annotata la data del 20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura emocomponenti”.
Richiamando le comunicazioni inviate alla struttura convenuta in data 27.9.2023 e 16.10.2023, per il tramite del proprio difensore, la ribadiva che la condotta indicata dovesse ritenersi lesiva Parte_1 della dignità e dell'onore del proprio figlio, nonchè offensiva dell'onore della famiglia, precisando come a causa del comportamento tenuto dalla azienda sanitaria avesse subito un pregiudizio soggettivo e un turbamento d'animo suscettibile di risarcimento del danno.
Parte attrice contestava, altresì, la violazione della privacy di ritenendo imputabile Persona_1 alla struttura convenuta la diffusione di dati sensibili riferibili al proprio figlio, ritrovati all'interno di un articolo pubblicato dal quotidiano “la Stampa” in data 15.9.2023.
Concludeva pertanto come in epigrafe riportato instando per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato in via equitativa in complessivi €
20.000,00.
Ritualmente costituita, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea eccependo, in primo luogo, l'errata ricostruzione degli accadimenti operata dall'attrice e, quindi, l'insussistenza della responsabilità allegata e della ritenuta lesione del diritto all'onore e della dignità del defunto, nonché la sussistenza di un pregiudizio morale risarcibile.
Eccepita la genericità delle domande proposte e richiamati i principi giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno, la convenuta ha rilevato l'insussistenza di una responsabilità contrattuale suscettibile di trasmissione in capo all'attrice iure hereditatis e, anche, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità di natura extracontrattuale quanto al danno lamentato iure proprio dalla . Parte_1
Ha quindi dato atto che le foto prodotte in atti e poste a fondamento della domanda risarcitoria, ritraggono la salma collocata in una cella frigorifero posta in una zona non accessibile ai familiari e al pubblico, in un momento in cui la salma era ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3 L'azienda convenuta ha contestato, altresì, l'imputabilità a sé della presunta diffusione di dati sensibili relativi a e, in ogni caso ha eccepito la quantificazione del danno operata Persona_1 dall'attrice ribadendo come l'onere di provare il danno e il nesso di causa con la condotta allegata gravi sul danneggiato.
Stante la natura documentale della causa, respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, all'udienza figurata del 27.11.2025, precisate le conclusioni e depositate le rispettive comparse conclusionali e repliche, ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. , il giudice tratteneva la causa a decisione.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle pretese risarcitorie azionate, è necessario procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice alla luce della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
L'attrice insta per il riconoscimento del danno patito in relazione alle condotte asseritamente poste in essere dall'azienda convenuta riferite, la prima, alla collocazione e gestione della salma del proprio figlio e, la seconda, alla indebita diffusione di dati sensibili a lui riferibili. Persona_1
• Collocazione della salma di Persona_1
Quanto alla prima delle condotte contestate, parte attrice ha allegato che la collocazione della salma del proprio figlio in una cella frigorifera in cui erano presenti contenitori in plastica funzionali al ricovero di emocomponenti e, anche, la collocazione sugli arti del defunto di un involucro recante la data del
20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura contiene emocomponenti” si sia tradotta in una mancanza di rispetto per il proprio dolore, oltre che per il doloro dei familiari del defunto, e abbia cagionato un turbamento d'animo e una sofferenza soggettiva suscettibile di risarcimento.
E' evidente che la insta, in primo luogo, per il riconoscimento di un danno non patrimoniale Parte_1 patito, iure proprio, in qualità di madre del defunto , quale conseguenza diretta Persona_1 della condotta illecita tenuta dalla convenuta dovendo pertanto ricondursi la domanda proposta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
L'attrice ha poi allegato che la condotta tenuta dalla struttura convenuta avrebbe violato anche la dignità umana e leso il diritto all'onore del defunto ribadendo come il diritto alla Persona_1 dignità umana non si esaurisca con la morte, ma prosegua nel rispetto del soggetto defunto e della sua memoria.
Esclusa la configurabilità di un danno conseguente a reato – non avendo parte attrice allegato alcuna condotta penalmente rilevante imputabile alla convenuta – deve ritenersi che anche tale profilo risarcitorio attenga al pregiudizio patito, iure proprio, dall'attrice in conseguenza della ritenuta offesa alla memoria del figlio, non potendo la stessa far valere in giudizio un diritto eventualmente maturato in capo al de cuius stante l'intervenuta rinuncia, in data 9.11.2023, all'eredità del proprio figlio (v. doc.
n. 11 parte attrice).
4 Pur in assenza di una specifica qualificazione della responsabilità invocata, deve ritenersi che anche tale domanda risarcitoria debba essere ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2043 c.c., non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta al quale ricollegare la pretesa azionata.
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In termini generali, è noto che ai sensi dell'art. 2043 c.c. spetta al danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dimostrare il fatto dannoso dedotto, l'esistenza del danno subito e il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il pregiudizio lamentato, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante.
Nel caso di specie, gli elementi offerti in atti non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Quanto alla condotta contestata, deve rilevarsi che l'aver collocato la salma del in una cella Per_1 frigorifera nella quale erano presenti anche contenitori in plastica per il ricovero di parti anatomiche, non solo non risulta obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, ma risulta giustificata e ragionevolmente comprensibile alla luce delle difese svolte da parte convenuta tenuto conto, in particolare, della circostanza che, al momento del decesso, il cadavere di Persona_1 doveva rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti di rito.
E' agli atti, infatti, la comunicazione inviata alla Procura della Repubblica in data 13.9.2023, alle ore
17.50, con la quale si dà atto del decesso di , accertato alle ore 17.30 dal Collegio Persona_1 nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 578/93, confermando la messa a disposizione della salma presso la camera mortuaria del PO CTO di Torino (v. doc. n. 6 parte convenuta); risulta altresì prodotto in atti il nulla osta alla sepoltura emesso dal Procuratore della Repubblica il successivo 18.9.2023 (v. doc. n. 10 parte convenuta).
In assenza di elementi certi circa il momento nel quale le foto prodotte da parte attrice e poste a fondamento della pretesa risarcitoria siano state scattate, deve ritenersi che stesse siano riferibili a tale lasso di tempo – compreso tra il 13 e il 18 settembre 2023 – ovvero ad un momento nel quale il cadavere si trovava ancora nella disponibilità dell'azienda sanitaria convenuta che doveva garantirne la corretta conservazione anche nell'interesse dell'autorità giudiziaria competente.
E' plausibile pertanto ritenere che la convenuta abbia custodito la salma in un'area non accessibile al pubblico contemperando le esigenze di conservazione del cadavere con la disponibilità degli spazi.
Costituendosi, la convenuta ha infatti precisato – e documentalmente provato – che l'obitorio presente presso la struttura è suddiviso in due aree, precisando che solo una delle due è accessibile ai familiari e ai visitatori, mentre l'altra risulta riservata all'accesso del personale sanitario qualificato, ovvero agli operatori funebri.
Le circostanze allegate da parte convenuta non sono state puntualmente contestate da parte attrice che, pur all'esito del giudizio, non ha offerto elementi di segno contrario, non avendo precisato il momento
5 nel quale le foto sarebbero state scattate, ovvero documentato che le stesse sono riferite ad un momento successivo quello del nulla osta ricevuto dall'autorità giudiziaria.
Deve, in tale sede, confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'attrice, risultando le stesse del tutto generiche rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta e comunque inidonee a collocare con esattezza il momento nel quale la condotta pregiudizievole contestata si sarebbe verificata.
In termini generali, pare ancora opportuno rilevare che, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 410 c.p., la condotta tenuta dalla struttura sanitaria non risulta posta in essere in violazione di norme regolamentari, né pare integrare una manifestazione di disprezzo per il cadavere del , ovvero assumere un carattere irriverente Per_1 rispetto al dolore dei familiari.
Parimenti, non può ritenersi illecita e, come tale, idonea a cagionare un pregiudizio giudizialmente risarcibile, la circostanza dell'aver posizionato sulle gambe del defunto una busta recante la Per_1 data del 20.7.2023 e la dicitura “fragile trasportare con cura contiene emocomponenti”.
Come già evidenziato, deve infatti ritenersi che la valutazione di illiceità o meno della condotta tenuta dalla struttura convenuta e, quindi, della sua potenzialità lesiva, debba essere condotta con riferimento al momento nel quale la salma del è stata messa a disposizione della famiglia, ovvero Per_1 trasferita nell'area destinata alla veglia da parte dei familiari.
In assenza di elementi certi che consentano di collocare temporalmente le foto prodotte in un momento successivo alla “restituzione” del cadavere alla famiglia, si ritiene che l'eventuale posa, temporanea, di una busta sulle gambe del defunto – quand'anche priva degli effetti personali dello stesso – Per_1 non costituisca elemento offensivo e irrispettoso della dignità del cadavere e, comunque, idoneo a cagionare un danno ingiusto giuridicamente rilevante.
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Pare opportuno osservare che, quand'anche si volesse ritenere che la condotta sopra indicata – posta in essere dalla convenuta per il tramite dei suoi sanitari – integri una condotta contra ius, non giustificata dall'ordinamento e, quindi, lesiva del senso di rispetto e pietà dovute alle salme, deve rilevarsi che parte attrice non ha offerto prova alcuna dell'elemento soggettivo della fattispecie invocata, non avendo provato – né peraltro allegato – alcuna circostanza dalla quale evincersi la colpa – e ancor meno il dolo
– imputabile alla struttura sanitaria, eventualmente derivante da un'insufficiente organizzazione del servizio di conservazione e gestione delle salme.
Peraltro, ad ulteriore conferma dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. deve rilevarsi altresì la mancanza di prova puntuale del pregiudizio patito in conseguenza dell'allegata condotta illecita di parte convenuta.
6 Si è già detto, infatti, che il risarcimento del danno extracontrattuale, sia patrimoniale che non patrimoniale, richiede l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose subite, non potendosi il danno identificare con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2025, n. 18395).
Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale – quale quello invocato da parte attrice – costituisce pur sempre un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Non avendo fondamento medico legale, infatti, il pregiudizio morale, ovvero la sofferenza soggettiva
“sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati di gravità della lesione all'integrità psico-fisica” (v. Cass. 4.2.2020, n. 2461).
Ne consegue, pertanto, che era onere dell'attrice offrire puntuali elementi di prova, anche a carattere presuntivo, sufficienti a ricostruire ai fini risarcitori la sofferenza patita e il pregiudizio vissuto quale conseguenza diretta ed immeditata della condotta illecita imputata alla convenuta.
Nel caso di specie, se è certo il legale affettivo dell'attrice nei confronti del defunto e se Per_1 può ritenersi provata, in via presuntiva, la sofferenza dalla stessa vissuta, collegata alla circostanza di dover vegliare il proprio figlio prematuramente deceduto, non sono stati offerti elementi ulteriori, sufficienti ed idonei ad individuare il pregiudizio morale patito dall'attrice e direttamente cagionato dalla condotta imputata alla struttura convenuta.
In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria proposta dalla non può trovare Parte_1 accoglimento.
• Indebita diffusione dati sensibili
Né a differente conclusione può giungersi avuto riguardo all'ulteriore profilo risarcitorio invocato da parte attrice, difettando anche in tal caso la prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Costituendosi, infatti, la si è limitata ad allegare che i dati sensibili riferibili al proprio figlio, Parte_1 contenuti nell'articolo pubblicato in data 15.9.2023 sul quotidiano “La Stampa”, in quanto strettamente correlati al sinistro e al ricovero, non potessero che essere imputabili ad una condotta illecita e colposa della struttura convenuta.
All'esito del giudizio, peraltro, non sono stati offerti elementi di prova certi ed oggettivi dai quali evincere la natura della condotta contestata e la sua imputabilità alla convenuta, tenuto conto che non risulta neppure prodotto agli atti l'articolo richiamato, né sono indicati i particolari presuntivamente diffusi dalla struttura.
7 La totale mancanza di riscontri e di circostanze concrete dalle quali ricavare, anche in via presuntiva, la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta, rende l'allegazione attorea meramente ipotetica e del tutto sprovvista di una reale portata risarcitoria.
La domanda deve pertanto essere respinta.
III
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa secondo il criterio del disputatum, delle questioni trattate e dell'attività svolta e, così, applicandosi i valori medi ridotti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio liquidate Parte_1 in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
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