TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3145/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Lorenzo Sozio e Luigi Ciccarelli,
nei confronti di
(c.f. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'abg. d'intesa con l'avv. Gianluca Fontana, Parte_2 iscritti entrambi presso il foro di Busto Arsizio,
contumace, Controparte_3
contumace, Controparte_4
(p. iva ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Allocco, del foro di Cuneo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Saluzzo, Corso Roma, 4,
contumace, CP_6
, contumace, Controparte_7
pagina 1 di 4 con l'intervento di (c.f. , in Controparte_8 P.IVA_2 persona del procuratore speciale dott. Controparte_9 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Balestrazzi e Sara Donini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Milano, via Larga, 9,
Le parti costituite hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: divisione endoesecutiva.
MOTIVI
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di
[...]
ed Controparte_3 CP_6 Controparte_4 CP_7 [...]
, non pronunciata in precedenza, considerata la Controparte_7 regolarità delle notifiche. ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
31/2022 R.G.E. di questo Tribunale nei confronti dell'esecutata
Controparte_1
Il pignoramento con il quale è iniziata tale procedura esecutiva aveva ad oggetto l'intera proprietà, che, stando a quanto indicato dal pignorante, sarebbe stata acquistata da in comunione CP_1 legale con suo marito , dell'immobile sito in Ranco, Controparte_2 piazza Venezia, 10, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 1, mappale 40.
Nel corso del processo di esecuzione è stato chiarito che l'immobile
è stato in realtà acquistato dai due coniugi in comunione ordinaria, per un mezzo ciascuno. Il giudice dell'esecuzione, in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2022, ha rilevato che tale immobile è in comproprietà dell'esecutata e di suo marito , per le quote di un mezzo ciascuno. Controparte_2
Ha inoltre evidenziato che non poteva procedersi alla separazione della quota in natura spettante all'esecutata. Ha sottolineato che non pagina 2 di 4 era neppure probabile una vendita della quota pignorata ad un prezzo pari o superiore al relativo valore determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione ha quindi disposto l'introduzione del giudizio di divisione, fissando il termine per la notifica dell'ordinanza emessa in tale udienza a cura della creditrice procedente all'esecutato, ai comproprietari non esecutati e ai creditori iscritti indicati nell'art. 1113, terzo comma, c.c. Il giudice dell'esecuzione ha inoltre disposto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 601 c.p.c. ha quindi preso l'iniziativa di introdurre questo giudizio di Pt_1 divisione endoesecutiva. Le parti costituite, durante l'ultima udienza, hanno evidenziato che è stato introdotto un processo esecutivo nei confronti di e CP_1 con un pignoramento riguardante l'intera proprietà CP_2 dell'immobile sopra descritto. Il nuovo processo esecutivo è stato riunito al primo. L'immobile può pertanto essere venduto in sede esecutiva. Le parti sono state quindi invitate a precisare le conclusioni.
Tutte le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a questo processo di divisione. ha chiesto che sia emessa una condanna a suo vantaggio alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
Di IO ha chiesto che la condanna chiesta da non lo riguardi, Pt_1 dato che, prima del nuovo pignoramento, doveva essere considerato un comproprietario non esecutato. ha chiesto una condanna a rifondere le spese di lite Controparte_5 che ha sostenuto con una memoria depositata dopo l'ultima udienza.
Considerato che nessuna parte ha più interesse a procedere alla divisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a questo giudizio di divisione. deve essere condannata a rifondere le spese di lite CP_1
pagina 3 di 4 sostenute dal suo creditore che non poteva pignorare la quota Pt_1 di . Le spese sostenute da considerato che il Controparte_2 Pt_1 processo termina dopo sole due udienze e senza procedere alla divisione del suddetto immobile, devono essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo. La memoria depositata da dopo l'ultima udienza è Controparte_5 inammissibile. In ogni caso, appare giustificato compensare le spese di lite tra e dato che non ha Controparte_5 CP_1 Controparte_5 preso l'iniziativa di introdurre questo processo di divisione endoesecutiva e si è soltanto costituita, come convenuta, per tutelare i suoi interessi, in vista dell'eventuale distribuzione delle somme a tacitazione del suo credito, distribuzione che deve in ogni caso essere disposta nel processo esecutivo.
Devono inoltre essere integralmente compensate le spese di lite nei confronti per quanto riguarda i rapporti tra le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna a rifondere le spese di lite sostenute Controparte_1 da liquidate in 2.000 euro, oltre 15% per spese Parte_1 generali e accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese di lite per gli altri rapporti tra le parti.
Varese, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3145/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Lorenzo Sozio e Luigi Ciccarelli,
nei confronti di
(c.f. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'abg. d'intesa con l'avv. Gianluca Fontana, Parte_2 iscritti entrambi presso il foro di Busto Arsizio,
contumace, Controparte_3
contumace, Controparte_4
(p. iva ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Allocco, del foro di Cuneo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Saluzzo, Corso Roma, 4,
contumace, CP_6
, contumace, Controparte_7
pagina 1 di 4 con l'intervento di (c.f. , in Controparte_8 P.IVA_2 persona del procuratore speciale dott. Controparte_9 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Balestrazzi e Sara Donini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Milano, via Larga, 9,
Le parti costituite hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: divisione endoesecutiva.
MOTIVI
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di
[...]
ed Controparte_3 CP_6 Controparte_4 CP_7 [...]
, non pronunciata in precedenza, considerata la Controparte_7 regolarità delle notifiche. ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
31/2022 R.G.E. di questo Tribunale nei confronti dell'esecutata
Controparte_1
Il pignoramento con il quale è iniziata tale procedura esecutiva aveva ad oggetto l'intera proprietà, che, stando a quanto indicato dal pignorante, sarebbe stata acquistata da in comunione CP_1 legale con suo marito , dell'immobile sito in Ranco, Controparte_2 piazza Venezia, 10, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 1, mappale 40.
Nel corso del processo di esecuzione è stato chiarito che l'immobile
è stato in realtà acquistato dai due coniugi in comunione ordinaria, per un mezzo ciascuno. Il giudice dell'esecuzione, in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2022, ha rilevato che tale immobile è in comproprietà dell'esecutata e di suo marito , per le quote di un mezzo ciascuno. Controparte_2
Ha inoltre evidenziato che non poteva procedersi alla separazione della quota in natura spettante all'esecutata. Ha sottolineato che non pagina 2 di 4 era neppure probabile una vendita della quota pignorata ad un prezzo pari o superiore al relativo valore determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione ha quindi disposto l'introduzione del giudizio di divisione, fissando il termine per la notifica dell'ordinanza emessa in tale udienza a cura della creditrice procedente all'esecutato, ai comproprietari non esecutati e ai creditori iscritti indicati nell'art. 1113, terzo comma, c.c. Il giudice dell'esecuzione ha inoltre disposto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 601 c.p.c. ha quindi preso l'iniziativa di introdurre questo giudizio di Pt_1 divisione endoesecutiva. Le parti costituite, durante l'ultima udienza, hanno evidenziato che è stato introdotto un processo esecutivo nei confronti di e CP_1 con un pignoramento riguardante l'intera proprietà CP_2 dell'immobile sopra descritto. Il nuovo processo esecutivo è stato riunito al primo. L'immobile può pertanto essere venduto in sede esecutiva. Le parti sono state quindi invitate a precisare le conclusioni.
Tutte le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a questo processo di divisione. ha chiesto che sia emessa una condanna a suo vantaggio alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
Di IO ha chiesto che la condanna chiesta da non lo riguardi, Pt_1 dato che, prima del nuovo pignoramento, doveva essere considerato un comproprietario non esecutato. ha chiesto una condanna a rifondere le spese di lite Controparte_5 che ha sostenuto con una memoria depositata dopo l'ultima udienza.
Considerato che nessuna parte ha più interesse a procedere alla divisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a questo giudizio di divisione. deve essere condannata a rifondere le spese di lite CP_1
pagina 3 di 4 sostenute dal suo creditore che non poteva pignorare la quota Pt_1 di . Le spese sostenute da considerato che il Controparte_2 Pt_1 processo termina dopo sole due udienze e senza procedere alla divisione del suddetto immobile, devono essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo. La memoria depositata da dopo l'ultima udienza è Controparte_5 inammissibile. In ogni caso, appare giustificato compensare le spese di lite tra e dato che non ha Controparte_5 CP_1 Controparte_5 preso l'iniziativa di introdurre questo processo di divisione endoesecutiva e si è soltanto costituita, come convenuta, per tutelare i suoi interessi, in vista dell'eventuale distribuzione delle somme a tacitazione del suo credito, distribuzione che deve in ogni caso essere disposta nel processo esecutivo.
Devono inoltre essere integralmente compensate le spese di lite nei confronti per quanto riguarda i rapporti tra le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna a rifondere le spese di lite sostenute Controparte_1 da liquidate in 2.000 euro, oltre 15% per spese Parte_1 generali e accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese di lite per gli altri rapporti tra le parti.
Varese, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 4 di 4