Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1996, n. 681
Articolo 5Articolo 7
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26 gennaio 1997
Art. 6. Obbligo di risposta 1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unita' oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.
2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebbiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997