Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3496 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, VIA GOETHE , 22 90138 Parte_1
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AUGUGLIARO ROSARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Palermo Controparte_1 presso Piazza Pretoria, Palazzo di Città - Partita IVA: - Codice Fiscale: P.IVA_1
P.IVA_2
– parte resistente contumace–
E
Controparte_2 via Emanuele Morselli, 2 in persona del legale rapp.te pro tempore
[...]
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025.
Il Pubblico Ministero apponeva un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per una migliore intelligenza del caso di specie deve permettersi che l'attore,
[...]
, avendo ricevuto per posta in data XX Agosto 2022 due cartelle di pagamento Pt_1 emesse dall' , Agente della riscossione Controparte_2 Controparte_2
[...]
, rappresentava di averli impugnati con ricorso dinanzi il Giudice di Pace di Pa- CP_1 lermo instaurando il proc. portante r.g. n. 13887/2022 deducendo la nullità delle cartelle perché non preceduta da regolare notifica del verbale di contestazione del messo del Con- sorzio non corrispondente a verità perché recante la falsa dicitura “rifiutato” o “vi- Pt_2 sto l'atto, rifiuta”.
Nel detto procedimento dinanzi il Giudice di Pace di Palermo si costituiva unicamente il
, mentre l rimaneva contumace. Il Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
produceva tutte le relate di notifica di tutti i verbali che erano stati in precedenza no-
[...] tificati e che - a causa del mancato tempestivo pagamento delle somme dovute - le stesse erano state iscritte a ruolo.
Inoltre, il all'udienza del 20.01.2023 rappresentava di volersi avva- Controparte_1 lere delle relate di notifica contestate e il giudice rinviava all'udienza del 17.03.2023 al fine di concedere un termine per la proposizione della querela di falso.
Instaurato giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, i resistenti restavano contumaci seb- bene regolarmente evocati in giudizio.
Istruita la causa a mezzo di prove orali, all'udienza in trattazione scritta del 19/02/2025 veniva trattenuta in decisione.
***
Va in premessa osservato che la querela di falso, proposta in sede civile sia in via princi- pale che incidentale, presuppone l'accertamento di una falsità materiale dell'atto ritenuto falso e ciò al solo fine di rimuovere gli effetti dell'atto pubblico o della scrittura privata au- tenticata oggetto della querela. Diversamente dal procedimento penale diretto ad accertare la condotta delittuosa ma anche ad individuare l'autore del falso, nel procedimento civile,
l'oggetto del contendere rimane soltanto circoscritto all'atto e alla rimozione dei suoi effetti pregiudizievoli.
Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ov- vero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciu- ta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescin- dere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relati- va sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste effi- cacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (ex plu- rimis, cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).
Va anche premesso che l'azione spinta ex art.221 cpc si riferisce a quelle falsità materia- li, ovvero all'autenticità dell'atto sotto il profilo della provenienza e della integrità dello stes- so, così come alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta come ricevute in sua presen- za ma sempre limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cass. Sent. N.2421/2014).
Venendo alla questione dell'avvenuta prova della falsità, si osserva quanto segue.
Considerato che quanto dichiarato dall'agente postale nella ricevuta di consegna della posta raccomandata fa fede fino a querela di falso, correttamente ha ritenuto l'attore di pro- porre specifica azione di querela di falso per contestare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'agente postale nella ricevuta postale di notifica dei verbali di contestazione.
Nel giudizio di querela, l'interessato può dimostrare con qualsiasi mezzo la falsità del do- cumento, non ostando l'ammissibilità anche della prova orali, purché tali prove siano ri- chieste nell'ambito del procedimento ex art. 221 cpc.: “Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verba- le, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involon- taria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della cor- rettezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto” (Corte di Cassazione ord. 7 mag- gio 2018, n.10870).
La prova orale assunta appare parzialmente risolutiva poiché emergono contrastanti aspetti.
Dalle deposizioni dei due testi di parte ricorrente, il dato comune è che nel perio- Pt_1 do in cui sarebbero pervenute le notifiche dei verbali oggetto di iscrizione a ruolo prestasse attività lavorativa con orario 9-16 dal lunedì al venerdì.
Tuttavia, mentre la teste ha dichiarato che il non si sarebbe mai as- Tes_1 Pt_1 sentato dal lavoro, salvo che ad agosto, il teste ha invece escluso tra i giorni di pre- Tes_2 senza del lavoro del ricorrente le date dell'08.02.2019, 03.03.2020, 23.06.2020 e
23.07.2020.
Da qui, può dirsi provato a contrario che, ad eccezione delle suddette date, durante le ore diurne dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, si trovasse in via Altofonte presso la se- Pt_1 de della Cooperativa e, conseguentemente, non fosse a casa quando - asseritamente - avreb- be dovuto rifiutare le notifiche che - secondo le distinte allegate dal Comune - sono avvenu- te nelle ore antimeridiane .
Per queste considerazioni la querela di falso va accolta limitatamente ai verbali notificati nelle date:14 febbraio 2019; 20 febbraio 2019; 01 aprile 2019;15 giugno 2019;21 ottobre
2019; 06 dicembre 2019; 10 marzo 2020. Quanto, invece, alle altre date (08.02.2019, 03.03.2020, 23.06.2020 e 23.07.2020) non può dirsi raggiunta la relativa prova atteso che spettava a parte ricorrente dimostrare con specificità di non trovarsi presso l'abitazione nei giorni di assenza dal lavoro, circostanza non evincibile dalle generiche dichiarazioni della teste circoscritte alla conviven- Tes_1 za dell'attore con la madre.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese vengono compen- sate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronun- ciando anche sulla contumacia del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione – Prov. di Palermo;
in accoglimento parziale della querela di falso promossa dall'attore
[...]
dichiara la falsità della dicitura “rifiutato” apposta dal messo notificatore Pt_1 sull'avviso di ricevimento dei verbali di infrazione al Codice della strada, di cui alla cartella 296 2021 00565977 07 000,
Verbale n 10: VERBALE Z/0566995/2018 DATA 30/11/2018 NOTIF. 14/02/2019
Verbale n 11: VERBALE Z/0573246/2018 DATA 07/12/2018 NOTIF. 20/02/2019
Verbale n 12: VERBALE Z/0575957/2018 DATA 11/12/2018 NOTIF. 20/02/2019
Verbale n 14: VERBALE Z/0605808/2019 DATA 16/01/2019 NOTIF. 01/04/2019
Verbale n 15: VERBALE C/0180835/2019 DATA 31/05/2019 NOTIF. 15/06/2019
Verbale n 16: VERBALE F/0430015/2019 DATA 11/08/2019 NOTIF. 21/10/2019
Verbale n 17: VERBALE Z/0770631/2019 DATA 24/09/2019 NOTIF. 06/12/2019
e di cui alla cartella N.296 2022 00239962 33 000,
Verbale n 1: VERBALE Z/0804313/2020 DATA 13/01/2020 NOTIF. 10/03/2020;
a norma degli articoli 226 comma II e 227 c.p.c., in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che a cura della cancelleria (previo passaggio in giudicato della presente sentenza), venga fatta menzione della presente sentenza sull'originale delle relate di notifica dianzi indicate e delle correlate distinte di notifica;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Donata D'Agostino