Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1110
TAR
Sentenza 24 maggio 2024
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CS
Sentenza 11 febbraio 2026

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    Violazione e falsa applicazione della normativa sui TEE e eccesso di potere

    La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla per palese errore nell'aver dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito del ricorso originario.

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    Violazione e falsa applicazione della normativa sui TEE e eccesso di potere

    La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla per palese errore nell'aver dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito del ricorso originario.

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    Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del legittimo affidamento

    La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla per palese errore nell'aver dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito del ricorso originario.

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    Violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo e eccesso di potere

    La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla per palese errore nell'aver dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito del ricorso originario.

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    Illegittimità del rigetto dell’ottava RV a seguito del riesame

    La sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla per palese errore nell'aver dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esaminare i motivi di merito.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto da Enel X Advisory Services S.r.l. avverso la decisione del TAR Lazio che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di accertamento della non spettanza dei titoli di efficienza energetica (TEE) e di recupero di quelli già riconosciuti, nonché improcedibile l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'ottava richiesta di verifica e certificazione (RVC). La società appellante, originariamente Yousave S.p.A., aveva presentato un progetto per il riconoscimento di TEE, ottenendone il riconoscimento per sette RVC. Successivamente, il GSE aveva avviato un procedimento di controllo, culminato nel provvedimento del 16 dicembre 2016 che accertava la carenza dei requisiti per gli incentivi e disponeva il recupero dei TEE, nonché nel rigetto dell'ottava RVC. In primo grado, la società aveva impugnato tali provvedimenti, proponendo anche motivi aggiunti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 56 del d.l. n. 76/2020, che prevedeva l'applicazione dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990 ai procedimenti di decadenza e la facoltà di chiedere il riesame. Il GSE, a seguito di istanza di riesame, aveva parzialmente accolto la richiesta, confermando l'esito del controllo ma facendo decorrere gli effetti dalla data del provvedimento del 2016 e salvando le sette RVC già approvate. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere e improcedibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento di riesame avesse fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, dichiarando nulla la sentenza del TAR e rimettendo la causa al giudice di primo grado. La Corte ha ritenuto che le declaratorie di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità fossero fondate su un palese errore del giudice di primo grado, in quanto il provvedimento di riesame, pur favorevole in parte, aveva confermato l'accertamento della non spettanza degli incentivi, mantenendo quindi l'interesse della società a contestare il provvedimento originario e il suo fondamento. L'istanza di riesame ex art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, infatti, attiva un procedimento di autotutela che non comporta una rivalutazione nel merito dei presupposti di legittimità dell'atto impugnato, ma verifica la sussistenza di presupposti specifici introdotti dalla nuova disciplina. Pertanto, l'accertamento negativo contenuto nel provvedimento del 16 dicembre 2016 continuava a costituire il presupposto giuridico del rigetto dell'ottava RVC e manteneva la sua attitudine lesiva. Inoltre, la declaratoria di improcedibilità era viziata da un errore di fatto, avendo il TAR erroneamente ritenuto non impugnato il provvedimento di riesame, che era stato oggetto di separato gravame. L'erronea definizione del giudizio di primo grado aveva comportato l'omesso esame dei motivi di merito del ricorso introduttivo, rendendo necessaria la rimessione della causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Le spese del grado sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1110
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1110
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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