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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. R.G. 1153/2023 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Valentina Belletti e Vincenzo Di Benedetto
RICORRENTE nei confronti di:
, nata a [...] il [...], CF. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefania Novelli
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Precisa le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda relativa alla cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio concordatario, e la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile, stabilito all'udienza presidenziale, per le motivazioni che saranno dedotte in comparsa conclusionale”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra la Sig.ra e il , disporre CP_1 CP_2 Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che vi abiterà con tutti gli arredi CP_1 presenti, disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento per la moglie pari Parte_1 a € 500,00 mensili o nella misura minore ritenuta comunque di giustizia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Con vittoria di spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 24.3.1979 a Catania. Pt_1 CP_1
Dall'unione coniugale sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni, , e . Per_1 Per_2 Per_3
Anche a quest'ultima è da ritenersi economicamente indipendente, essendo venuta meno in corso di giudizio ogni contestazione sul punto.
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza del Tribunale della Spezia in data 6.2.2009.
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 14.6.2023 da che ha chiesto la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio. costituendosi con memoria del 21.9.2023 ha aderito alla richiesta di pronuncia sullo CP_1
status.
La domanda deve senz'altro essere accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
dovendosi per il resto presumere la continuità dello stato suddetto e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis, non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. n. 55/2015. ha chiesto al Tribunale di disporre in suo favore un assegno c.d. divorzile di 500,00 euro CP_1
al mese.
Il ricorrente si è opposto, ritenendo tale somma eccessiva;
dichiarandosi tuttavia disponibile a continuare a corrispondere i 200,00 euro già concordati all'epoca della separazione.
In questa sede l'importo del contributo in oggetto è stato provvisoriamente aumentato a 400,00 euro mensili con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 27.10.2023.
Per decidere sulla questione controversa il riferimento, come noto, è costituito dall'art. 5, comma 6, della l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal noto arresto dalla
Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 18287/18, con il quale, superando definitivamente il precedente criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stata evidenziata la natura composita dell'istituto.
Il contributo de quo ha, dunque, funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del soggetto richiedente (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive).
Più specificamente, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi viene ora viene riferito: “sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”.
In ogni caso, necessario punto di partenza sarà costituito dall'analisi della situazione economico reddituale (attuale o potenziale) delle parti, al fine di verificare, previa comparazione tra le rispettive posizioni, l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Procedendo con l'accertamento richiesto, va rilevato quanto segue.
già sottoufficiale della Marina Militare, percepisce una pensione di circa 1.900,00 euro al Pt_1 mese (oltre all'accompagnamento di 500,00 euro); ha dichiarato di vivere in Sicilia in immobile di proprietà dell'attuale compagna ed è contitolare al 50% con dell'ex casa coniugale (sita CP_1
in Follo).
Quanto alla convenuta, ella vive con la figlia (che fa l'infermiera) nel suddetto immobile in Per_3
comproprietà e lavora come dipendente part time di una cooperativa, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie e percependo un reddito di circa 7.000,00 euro annui (cfr. certificazione unica 2023).
La parte ha dedotto di versare in precarie condizioni di salute, ciò che unitamente all'età non le consentirebbe di aumentare l'orario di lavoro e, viste le attuali difficoltà economiche, di essere spesso aiutata dai figli, per il pagamento delle utenze di casa e per la spesa dei beni di prima necessità; precisando inoltre di non aver mai lavorato nel corso del matrimonio, avendo sempre seguito il marito nei suoi trasferimenti nelle varie sedi ed essendosi occupata dei figli.
Tanto premesso, emerge uno squilibrio di posizioni sicuramente rilevante ai presenti fini, tale da giustificare l'importo di 400,00 euro già determinato in via provvisoria.
Va in particolare ritenuta la sussistenza: sia di un'esigenza di carattere assistenziale meritevole di tutela, stante la limitata capacità reddituale della convenuta;
sia di un'esigenza di carattere compensativo, stante la durata significativa del matrimonio e la ripartizione dei rispettivi ruoli pacificamente attuata in ambito familiare.
Passando oltre, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di volta ad CP_1
ottenere l'assegnazione dell'ex casa coniugale, in assenza di prole convivente non autonoma dal punto di vista economico.
Le vicende relative all'immobile, dunque, seguiranno il regime civilistico ordinario, conseguente ai diritti vantati sullo stesso da entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Infine, nulla è da disporre sulla domanda originariamente svolta dalla convenuta avente ad oggetto gli importi dovuti dal ricorrente a titolo di adeguamento dell'assegno stabilito nella sentenza di separazione, domanda non reiterata nelle conclusioni da ultimo precisate (né trattata in sede di scritti conclusionali) e da intendersi quindi rinunciata. Le spese di lite vengono compensate in ragione di due terzi, considerando natura ed esito del giudizio;
la restante parte deve essere posta a carico del ricorrente (che viene dichiarato tenuto a versare a titolo di assegno divorzile un importo maggiore rispetto a quello offerto).
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della non elevata complessità della stessa, nonché dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Catania il giorno 24.3.1979, nei registri degli atti di matrimonio del suddetto CP_1
Comune al Numero 371, Parte II, Serie A, Anno 1979; pone a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento di di 400,00 euro, da CP_1
versarsi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione dell'ex casa coniugale;
condanna il ricorrente al pagamento di un terzo delle spese processuali sostenute dalla convenuta, terzo che si liquida in 968,33 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensa la restante parte.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 16.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani