Art. 14.
Per uno o piu' Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.
Lo statuto determina il numero minimo dei soci occorrenti, i modi di nomina, la composizione, i compiti e la circoscrizione di dette delegazioni sezionali.
Per uno o piu' Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.
Lo statuto determina il numero minimo dei soci occorrenti, i modi di nomina, la composizione, i compiti e la circoscrizione di dette delegazioni sezionali.