Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2017, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
01726 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE CAMMINO Presidente - Sent. n. sez. 2903 UGO DE CRESCIENZO PU 05/12/2017 - R.G.N. 4526/2017 LUIGI AGOSTINACCHIO ANNA MARIA DE SANTIS ANDREA PELLEGRINO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ER RI, n. a Roma il 02/06/1966, rappresentato e assistito dall'avv. Gabriele Valentini, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, prima sezione penale, n. 2145/2009, in data 27/10/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Pietro Molino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Gabriele Valentini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 08/06/2004, RI ER veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 1 d.P.R. n. 309/1990 (condotta di cessione di cocaina a favore di tale DA RO, posta in essere dall'inizio del 1999 al primo semestre del 2002) e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. cit., all'esito di giudizio abbreviato, to condannava alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, con le pene accessorie e le misure di sicurezza di legge.
2. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello nell'interesse del ER. Con sentenza in data 06/07/2006, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
3. A seguito di proposta impugnazione, la Suprema Corte, sesta sezione penale, con sentenza n. 20945 del 22/04/2009, annullava la pronuncia di secondo grado limitatamente al difetto di motivazione con riferimento all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione alla chiamata in correità fatta da parte di tale ES IN e disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Scrivono i giudici di legittimità: "Il giudice di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza del ER utilizzando le dichiarazioni accusatorie del coimputato IN ed individuando una serie di altri elementi di positivo riscontro a norma dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. L'imputato, con specifici motivi di appello, aveva censurato la sentenza in relazione alla credibilità del IN ed all'attendibilità delle sue dichiarazioni sotto il profilo della mancanza di spontaneità, costanza, precisione, previsione, etc. Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribaltando il ragionamento logico del primo giudice, ossia ha fondato l'affermazione di colpevolezza su una serie di elementi diversi da quelli emergenti dalle dichiarazioni del IN: contatti e frequentazioni con il RO, improvvisa interruzione del viaggio che il RO stava effettuando verso Roma per incontrare il ER per essersi accorto di essere seguito dalla Polizia, mancanza di riscontri alla giustificazione offerta dall'imputato per spiegare i rapporti con il RO (commercio di orologi), contenuto delle intercettazioni telefoniche, richiesta di intervento del ER da parte del RO a 2 seguito del subito furto di 5 kg. di cocaina, etc.... -ha concluso la Corte d'appello La chiamata in correità del IN salda il quadro probatorio nei confronti dell'appellante>, aggiungendo, apoditticamente e sbrigativamente, che il chiamante aveva raccontato i fatti in modo dettagliato e concorde alle precedenti dichiarazioni>. Pur nel ribaltamento dell'impostazione e nella valorizzazione primaria di elementi probatori diversi dalla chiamata in correità, la Corte d'appello ha utilizzato le dichiarazioni del IN, omettendo di fornire adeguata motivazione agli specifici motivi d'impugnazione formulati dall'appellante sulla credibilità del IN e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni sotto il profilo della mancanza di spontaneità, costanza, precisione, etc., secondo i criteri reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità ...".
4. Con sentenza in data 27/10/2014, la Corte d'appello di Firenze, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta a RI ER nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, con conferma nel resto.
5. Avverso detta ultima pronuncia, nell'interesse di RI ER, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (primo motivo); -vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 n. 2 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (secondo motivo); -vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (terzo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alle contestate condotte che sarebbero state poste tra l'inizio del 1999 ed i primi mesi del 2001, tenuto conto del fatto che la conoscenza tra il ER ed il RO risale all'aprile del 2001 e le indagini di polizia giudiziaria hanno avuto inizio solo nei primi mesi del 2001, con conseguente assenza di chiamata in correità del IN in relazione a detto periodo.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la motivazione con riferimento alle condotte asseritamente commesse tra l'inizio del 2001 ed il primo semestre del 2002, avendo la stessa omesso di valutare la credibilità soggettiva del dichiarante, la intrinseca 3 consistenza delle sue propalazioni e la presenza di elementi di riscontro esterno (con carattere individualizzante) alle stesse.
5.3. In relazione al terzo motivo (rimasto assorbito dalla pronuncia di annullamento della Suprema Corte), si censura la sentenza impugnata in relazione alla motivazione spesa per giustificare l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, si osserva come, al momento dei fatti e del giudizio di primo grado, momento processuale al quale vanno ancorate le valutazioni, il ER era gravato da un unico precedente certamente di modesta gravità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990) commesso molti anni prima e per il quale era intervenuta riabilitazione;
la condanna a cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale era relativa a fatti commessi cinque anni dopo quelli oggetto del presente processo;
infine, il riferimento alle quantità di stupefacente movimentate appariva del tutto incomprensibile, in mancanza di individuazione (anche) di un solo fatto specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811).
2.1. Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606 cod. proc. pen., lett. e).
2.2. Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata. Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto quale esclusivo giudice del fatto è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito - del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). Ciò premesso, può passarsi all'esame del merito del ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Nella sentenza impugnata si afferma chiaramente (v. pag. 6) come le condotte di cessione di stupefacente attribuite al ER cominciarono prima del 2000, come riferito dal collaboratore 5 ES IN sin dal suo primo interrogatorio, essendo rimasto costante e coerente il suo narrato sul coinvolgimento del ER nei traffici illeciti, con consequenziale sostanziale irrilevanza del dato dell'inizio e dell'oggetto delle investigazioni iniziali della polizia giudiziaria.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Osserva la Corte territoriale che le dichiarazioni del IN depongono per la veridicità del narrato essendo caratterizzate: dalla mancanza di superfetazioni, dalla presenza di non rare (ma non significative) incertezze ma soprattutto da spontaneità e coerenza, circospezione e prudenza, precisione ed analiticità. Sulla necessità della ricerca dei riscontri, la medesima Corte ne riconosce la superfluità alla luce dell'unico profilo censurato dalla Suprema Corte (attendibilità del dichiarante) e della pregressa verifica di ricorrenza già operata dalla precedente Corte territoriale, la cui pronuncia non venne annullata e che, pertanto, superò lo scrutinio del controllo di legittimità sul punto.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il giudizio operato dalla Corte territoriale per motivare il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del tutto esente da illogicità ed incompletezze, circostanza che lo rende insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Sul punto, si ricorda il principio più volte affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Fermo quanto precede, pur volendo escludere la rilevanza della considerata condanna per analogo fatto di reato commesso dal ER in epoca successiva ai fatti, nondimeno non vi è prova che gli altri elementi addotti dalla Corte territoriale, per addivenire al giudizio negativo nei confronti del sunnominato, non sarebbero stati da soli 6 sufficienti a condurre al medesimo risultato sfavorevole per il reo: in altre parole, il ricorrente non supera la c.d. prova di resistenza per sondare la tenuta della motivazione che, sul punto, ha evidenziato, nella citata prospettiva, i seguenti ulteriori elementi di fatto (v. pag. 7): -personalità negativa del ER avuto riguardo all'ammesso traffico di orologi di valore falsi, orologi venduti in una sorta di "mercato parallelo", in nero e senza licenza, similmente ad una precedente attività illecita svolta dallo stesso nel settore della telefonia;
-comportamento processuale improntato ad una decisa negazione degli addebiti;
-intrinseca gravità dei fatti, tenuto conto della dislocazione territoriale in cui gli stessi si sono verificati (in luoghi distanti dalla residenza/dimora del ER) e delle quantità di stupefacente movimentate (l'esistenza di una significativa consistenza di stupefacente complessivamente movimentato dal reo, la Corte territoriale, pur in assenza di indicazioni precise da parte del IN, l'ha tratta dalla misura "centinaia di milioni" degli acquisti di cocaina effettuati da tale DA RO direttamente dalle mani del ER).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Matilde Cammino The А мир DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 76 GEN 2018 IL R CANCELLERE 7° Claudia Pianel