Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20638
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico)

    La Corte d'appello ha correttamente considerato plurimi elementi a sostegno del dolo specifico, tra cui condanne per gravi delitti contro il patrimonio, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e la consapevolezza di una rapina subita in casa con timore di denuncia. Ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato può configurarsi anche prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, purché vi sia il fondato timore di un suo avvio.

  • Rigettato
    Ricostruzione del fatto e applicazione della legge penale

    Il reato di trasferimento fraudolento di valori è istantaneo con effetti permanenti. Le intercettazioni successive possono essere valorizzate per descrivere stati soggettivi o situazioni risalenti a tempo prima della loro effettuazione, come avvenuto nel caso di specie, coerentemente con la ricostruzione dei giudici di merito.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'elemento oggettivo del reato

    La sentenza impugnata non si è basata unicamente sul rinvenimento dei documenti, ma ha evidenziato numerosi altri elementi dimostrativi della fittizietà dell'operazione di affitto e della consapevolezza della ricorrente della finalità elusiva. Sono stati considerati la costituzione tardiva della società, il mancato pagamento del canone, la disponibilità effettiva del bene in capo al fratello e la conoscenza delle vicende giudiziarie di quest'ultimo.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico)

    La doglianza è generica e infondata, poiché la Corte d'appello ha fornito una motivazione basata su plurimi elementi che dimostrano la consapevolezza della ricorrente della finalità elusiva perseguita dal fratello.

  • Rigettato
    Ricostruzione del fatto e applicazione della legge penale

    La doglianza è generica e infondata, poiché la Corte d'appello ha fornito una motivazione basata su plurimi elementi che dimostrano la consapevolezza della ricorrente della finalità elusiva perseguita dal fratello.

  • Rigettato
    Violazione della legge penale e vizio motivazionale

    È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite o una diversa interpretazione dei dati processuali. La Corte ha indicato una serie di elementi univocamente dimostrativi della consapevolezza del ricorrente della finalità elusiva sottesa all'investimento, inclusa la sua conoscenza del coinvolgimento di NG SO in attività illecite e la sua inadeguatezza come socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20638
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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