CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20638 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA RE LL Presidente N. SEZ. 758/2026 RO NI D’TI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 39605/2025 EP IO Consigliere NI UL Consigliere IO DA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) SO NG, nato a [...] il [...] 2) NT TO, nato a [...] il [...] 3) SO TT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO NI D’TI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore Avv. Giovanni Carlino per SO NG e SO TT, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2025 la Corte d’appello di Genova, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva condannato NG SO, TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20638 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 NT e TT SO per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Esclusa l’aggravante prevista dall’art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. in ragione dell’assoluzione di altri tre imputati, la stessa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene riducendole. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione NG SO, TT SO e TO NT, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di NG SO dall’Avv. Giovanni Carlino è articolato in due motivi. 3.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Al ricorrente viene contestata la qualità di soggetto interponente, proprietario ovvero socio occulto dell'attività commerciale “Bar Libeccio” di NT TO, soggetto interposto. Il suddetto bene sarebbe poi stato trasferito mediante affitto del ramo d'azienda alla società NG UR di SO TT, amministratrice e socia unica, essendosi così realizzata la seconda operazione contestata nell'imputazione. Nell'atto di appello la difesa aveva censurato il punto relativo alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la perfezione del reato. La motivazione fonda la statuizione di condanna su un principio di diritto largamente condiviso in giurisprudenza, ovvero il fondato timore dell’imputato di essere sottoposto a misura ablativa patrimoniale. L'iter argomentativo muove dalla sussistenza di una pluralità di reati lucrogenetici da cui risulta gravato il ricorrente per inferirne il fondato timore di una possibile applicazione della misura di prevenzione. Muovendo da tale premessa l'operazione effettuata sarebbe stata finalizzata a schermare il bene attraverso l'intestazione a TO NT prima e alla società NG UR poi al fine di scongiurare l'applicazione del provvedimento di prevenzione. La Corte di appello, però, ha operato un automatismo in quanto non ha individuato alcun elemento probatorio concreto al quale ancorare il fondato timore di NG SO di subire un provvedimento ablativo, inferendolo unicamente dal suo certificato penale. Tale dato, invece, doveva essere necessariamente coniugato con un elemento concreto atto a radicare il pericolo paventato. 3 La motivazione è contraddittoria in quanto da un lato si sostiene che l'intestazione del bene a un membro della famiglia (RI SO) sarebbe stata irrealizzabile in quanto avrebbe reso applicabile nei suoi confronti l'ablazione da scongiurare e dall'altro, invece, che la medesima operazione realizzata con un altro familiare (la OR TT SO, parimenti passibile di estensione della misura) avrebbe realizzato la finalità richiesta dalla norma. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenziali utilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Il reato di cui si tratta è a consumazione istantanea con effetti permanenti e la valutazione del giudice deve necessariamente essere effettuata con giudizio ex ante. La sentenza, invece, fonda su un criterio inferenziale illogico, perché ricostruisce il fatto attraverso un elemento probatorio che si colloca cronologicamente a due anni di distanza dalla consumazione del primo reato, avvenuto il 13 febbraio 2018. Il ricorso alle intercettazioni, avviate nel 2020, per ricostruire la situazione fattuale ex ante rende priva di coerenza la motivazione. L’affermazione dei Giudici di merito secondo la quale TO NT era soggetto interposto consapevole del progetto elusivo è illogica in quanto l'assunto viene fondato unicamente sulle intercettazioni effettuate nel 2020, in assenza di alcun elemento probatorio atto a dimostrare che i rapporti e l'intenzione del soggetto interposto fossero gli stessi in epoca antecedente alla consumazione del reato. 4. Il ricorso proposto dallo stesso difensore nell’interesse di TT SO è articolato in tre motivi. 4.1. Omessa motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato con riferimento alla condotta di affitto dell'attività “Bar Libeccio” alla società NG UR di SO TT. La Corte territoriale ha omesso di motivare su una specifica doglianza proposta nell'atto di appello in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato. Il primo Giudice aveva fondato detta prova sul rinvenimento di vari documenti della società NG UR (atti notarili e carte di credito) presso l'abitazione di TT SO in occasione della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. La difesa aveva sollecitato una nuova valutazione sul punto ritenendo illogica detta argomentazione in quanto la ricorrente era proprietaria del bene ed era normale che fosse in possesso dei documenti rinvenuti. 4.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del 4 reato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Premesso che, trattandosi di reato a concorso necessario, le posizioni del soggetto interponente e di quello interposto sono necessariamente legate, con la conseguenza che eventuali vizi attenenti alla posizione dell’uno si riverberano sulla posizione dell'altro, la difesa ha svolto le medesime argomentazioni sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NG SO. 4.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenziali utilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Il motivo è sovrapponibile a quello del ricorso proposto nell'interesse di NG SO, sintetizzato nel § 3.2. 5. Il ricorso proposto dall’Avv. RI Iavicoli nell’interesse di TO NT lamenta violazione della legge penale e vizio motivazionale. Il reato contestato al ricorrente è stato in ipotesi consumato il 13 febbraio 2018, quando egli acquisì l'esercizio commerciale: è in relazione a questo momento che va apprezzata la sussistenza o meno in capo allo stesso dell'elemento psicologico necessario a integrare la fattispecie di cui si tratta. NT decise di ricostruire il locale utilizzando i risparmi frutto del proprio lavoro e anche denaro prestatogli. Egli investì 90.000 euro e individuò un socio di capitali in NG SO, che invece intese acquisire la gestione del locale per sé e per i propri familiari con un comportamento invadente del quale il ricorrente si lamentò nelle conversazioni intercettate nel 2020. Furono le successive condotte poste in essere da SO e dai suoi familiari e amici a far sì che NT, estromesso dalla gestione del locale, si determinasse a cederlo a terzi. Le captazioni non apprezzate dalla Corte territoriale sono significative e decisive in ordine alla conoscenza delle intenzioni di SO in merito all'acquisizione del locale nel quale egli non intendeva comparire. Non vi è la prova certa che NT fosse a conoscenza delle reali finalità perseguite da SO, che pure non ha mai negato di conoscere. Tuttavia, egli non è mai stato coinvolto nell'attività di cessione di stupefacenti da parte di SO e la circostanza relativa alla rapina subita in casa da parte di quest’ultimo non gli era nota quando acquisì il locale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e anche generici, nella parte in cui reiterano le medesime 5 argomentazioni svolte in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi. 2. Ricorso di NG SO. 2.1. Il primo motivo, relativo alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, interponente, è generico, in quanto non si confronta con i plurimi elementi evidenziati nella sentenza impugnata a sostegno della dimostrazione del dolo specifico con il quale NG SO intestò l’attività commerciale “Bar Libeccio” a TO NT, soggetto interposto, poi trasferita mediante affitto del ramo d'azienda alla società NG UR, amministrata dalla OR TT SO. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato era consapevole di poter essere destinatario di una misura di prevenzione in ragione di ulteriori elementi rispetto a quello, pure significativo, costituito dalle numerose condanne subite per gravi delitti contro il patrimonio, indicative di una sua ininterrotta dedizione sin dall’anno 1997 alla commissione di reati lucrogenetici. La Corte territoriale, infatti, ha ricordato che NG SO, negli anni 2016 e 2017, era stato partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e aveva commesso plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, venendo poi successivamente condannato alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione. L'imputato, inoltre, era al corrente che presso la propria abitazione nel luglio del 2017 erano stati sottratti ad opera di ignoti quattro milioni di euro e temeva che il fatto potesse essere stato denunciato alle Forze dell’Ordine (come poi sarebbe avvenuto) dalla moglie, con la quale i rapporti erano da tempo deteriorati per avere egli stesso indicato come responsabili della rapina i congiunti della consorte. Dalle inequivoche conversazioni intercettate fra i componenti della famiglia SO – si legge sempre in motivazione – è emerso che il ricorrente risultava già intestatario di attività commerciali e immobili, fittiziamente intestati a terzi, per la gestione dei quali si avvaleva della collaborazione della OR TT. Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha richiamato e correttamente applicato il principio secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di un simile procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645 – 01; Sez. 5, n. 13083 del 6 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 – 01; da ultimo vds. Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, non mass. sul punto). Va anche ribadito che, ai fini della integrazione del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., non è necessario che la provvista utilizzata sia, senz’altro, proveniente da delitto: il fatto tipico deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni di origine lecita, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza da delitto di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289103 – 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [...], Rv. 276216 – 01). Non sussiste la contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa, se solo si considera che l’intestazione fittizia dell’attività commerciale alla società della OR fu dallo stesso realizzata, attraverso l’affitto dell’azienda, quattro anni dopo che detta attività era stata formalmente acquistata da TO NT: ben diverso sarebbe stato, nell’ottica del ricorrente e del suo timore di un’agevole scoperta del disegno illecito perseguito, una immediata intestazione a un membro della famiglia (RI SO). 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il trasferimento fraudolento di valori integra un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilievo il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, [...], Rv. 218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, [...], Rv. 283629 – 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, [...], non mass. sul punto), essendosi altresì precisato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, il delitto si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, [...], Rv. 283193 – 01; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [...], Rv. 282129 – 01). La difesa ha richiamato questo principio, ma poi ha contestato che le intercettazioni disposte nell’anno 2020 potessero essere valorizzate per dimostrare quale fosse stato il dolo di SO e dell’interposto NT nel momento in cui, nel febbraio 2018, il primo aveva fittiziamente intestato l’attività commerciale al secondo. Si tratta di una deduzione priva di ogni fondamento, essendo chiaro che gli interlocutori ben possono descrivere un fatto, una situazione, uno stato soggettivo risalenti a tempo prima, ciò che è avvenuto nel caso di specie, secondo la coerente ricostruzione dei Giudici di merito. 7 La doglianza è anche generica perché oblitera i plurimi elementi già indicati a proposito del dolo dell’interponente e quelli che verranno di seguito esposti trattando del dolo dei soggetti interposti. 3. Ricorso di TT SO. Il primo motivo di ricorso (l'unico non sovrapponibile a quelli presentati da NG SO a mezzo del medesimo difensore) è generico e comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata non ha affatto valorizzato il contestato rilievo del rinvenimento di documenti presso l’abitazione della ricorrente, ma ha evidenziato numerosi elementi dimostrativi della fittizietà della operazione di affitto dell'attività “Bar Libeccio” alla società NG UR di SO TT e della piena consapevolezza in capo alla ricorrente della finalità elusiva perseguita dal fratello, elementi obliterati dalla difesa. La Corte di appello ha osservato che detta società era stata costituita nel maggio 2021 e che nello stesso mese, unitamente all’impresa individuale Libeccio di NT TO, aveva presentato istanza all’Autorità portuale di Genova per consentire il subingresso della NG UR s.r.l. nella concessione demaniale. L’istanza fu respinta ma dopo nove mesi la società prese ugualmente in affitto detta attività, pagando poi due sole rate del canone, a riprova del fatto che l’esercizio commerciale era sempre rimasto nella effettiva disponibilità di NG SO. L’imputata, poi, sapeva delle vicende giudiziarie del fratello, tant’è che in sede di interrogatorio ammise di essere al corrente della rapina milionaria da questi subita e della provenienza illecita della somma sottratta. Era sempre la OR TT la persona alla quale NG SO si rivolgeva abitualmente per effettuare pagamenti che necessitavano di essere tracciati. La ricorrente, peraltro, quanto all’elemento soggettivo, si è limitata a contestare la sussistenza del dolo specifico in capo al fratello, con un motivo generico e privo di fondamento, come si è detto in precedenza (sub § 2.1). 4. Ricorso di TO NT. Il ricorrente ha proposto una ricostruzione alternativa della vicenda, quanto all’avvio dell’attività commerciale, svolgendo argomentazioni in fatto e fornendo una interpretazione delle conversazioni intercettate diversa da quella dei Giudici di merito. Sul punto non può che ribadirsi che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati 8 processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217 – 01). Inoltre, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nell’ipotesi – insussistente nel caso in esame – in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’RE, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...], Rv. 267650 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01). In ordine all’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, [...], Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, [...], Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, [...], Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, [...], Rv. 282202 – 01). Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], non mass. sul punto). Anche in questo caso la sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi univocamente dimostrativi della consapevolezza in capo a NT della finalità elusiva sottesa all'investimento nel bar “Libeccio”. Il ricorrente era ben a conoscenza del coinvolgimento nell'attività di spaccio di stupefacente posta in essere sin dal 2011 da NG SO, che addirittura lo indicò come suo referente. Ha rimarcato la Corte di appello che TO NT non solo non ha fornito alcuna giustificazione della scelta di NG SO come socio investitore, ma neppure ha spiegato perché quest'ultimo a propria volta lo 9 individuò come socio, pur essendo egli privo di alcuna effettiva esperienza nella gestione di un'impresa e non avendo alcuna garanzia da offrire. NT, peraltro, ha ammesso di avere saputo proprio da NG SO che questi non poteva intestarsi il bar perché aveva “fatto il birichino”, sostenendo poi, in modo inverosimile, di non aver approfondito le ragioni, stante l'amicizia fra i due. Anche il successivo atto dispositivo di cui si è detto (l’affitto dell'azienda alla società NG UR senza reale contropartita) conferma – secondo la conforme motivazione dei Giudici di merito, immune da vizi – che NT era ben consapevole fin dall'inizio che la quota maggioritaria dell'investimento faceva capo ad NG SO e che l'intera operazione era volta a eludere l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti dell'amico mediante la fittizia intestazione a cui egli si prestò. 5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO NI D’TI RE LL
udita la relazione svolta dal Consigliere RO NI D’TI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore Avv. Giovanni Carlino per SO NG e SO TT, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2025 la Corte d’appello di Genova, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva condannato NG SO, TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20638 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 NT e TT SO per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Esclusa l’aggravante prevista dall’art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. in ragione dell’assoluzione di altri tre imputati, la stessa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene riducendole. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione NG SO, TT SO e TO NT, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di NG SO dall’Avv. Giovanni Carlino è articolato in due motivi. 3.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Al ricorrente viene contestata la qualità di soggetto interponente, proprietario ovvero socio occulto dell'attività commerciale “Bar Libeccio” di NT TO, soggetto interposto. Il suddetto bene sarebbe poi stato trasferito mediante affitto del ramo d'azienda alla società NG UR di SO TT, amministratrice e socia unica, essendosi così realizzata la seconda operazione contestata nell'imputazione. Nell'atto di appello la difesa aveva censurato il punto relativo alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la perfezione del reato. La motivazione fonda la statuizione di condanna su un principio di diritto largamente condiviso in giurisprudenza, ovvero il fondato timore dell’imputato di essere sottoposto a misura ablativa patrimoniale. L'iter argomentativo muove dalla sussistenza di una pluralità di reati lucrogenetici da cui risulta gravato il ricorrente per inferirne il fondato timore di una possibile applicazione della misura di prevenzione. Muovendo da tale premessa l'operazione effettuata sarebbe stata finalizzata a schermare il bene attraverso l'intestazione a TO NT prima e alla società NG UR poi al fine di scongiurare l'applicazione del provvedimento di prevenzione. La Corte di appello, però, ha operato un automatismo in quanto non ha individuato alcun elemento probatorio concreto al quale ancorare il fondato timore di NG SO di subire un provvedimento ablativo, inferendolo unicamente dal suo certificato penale. Tale dato, invece, doveva essere necessariamente coniugato con un elemento concreto atto a radicare il pericolo paventato. 3 La motivazione è contraddittoria in quanto da un lato si sostiene che l'intestazione del bene a un membro della famiglia (RI SO) sarebbe stata irrealizzabile in quanto avrebbe reso applicabile nei suoi confronti l'ablazione da scongiurare e dall'altro, invece, che la medesima operazione realizzata con un altro familiare (la OR TT SO, parimenti passibile di estensione della misura) avrebbe realizzato la finalità richiesta dalla norma. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenziali utilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Il reato di cui si tratta è a consumazione istantanea con effetti permanenti e la valutazione del giudice deve necessariamente essere effettuata con giudizio ex ante. La sentenza, invece, fonda su un criterio inferenziale illogico, perché ricostruisce il fatto attraverso un elemento probatorio che si colloca cronologicamente a due anni di distanza dalla consumazione del primo reato, avvenuto il 13 febbraio 2018. Il ricorso alle intercettazioni, avviate nel 2020, per ricostruire la situazione fattuale ex ante rende priva di coerenza la motivazione. L’affermazione dei Giudici di merito secondo la quale TO NT era soggetto interposto consapevole del progetto elusivo è illogica in quanto l'assunto viene fondato unicamente sulle intercettazioni effettuate nel 2020, in assenza di alcun elemento probatorio atto a dimostrare che i rapporti e l'intenzione del soggetto interposto fossero gli stessi in epoca antecedente alla consumazione del reato. 4. Il ricorso proposto dallo stesso difensore nell’interesse di TT SO è articolato in tre motivi. 4.1. Omessa motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato con riferimento alla condotta di affitto dell'attività “Bar Libeccio” alla società NG UR di SO TT. La Corte territoriale ha omesso di motivare su una specifica doglianza proposta nell'atto di appello in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato. Il primo Giudice aveva fondato detta prova sul rinvenimento di vari documenti della società NG UR (atti notarili e carte di credito) presso l'abitazione di TT SO in occasione della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. La difesa aveva sollecitato una nuova valutazione sul punto ritenendo illogica detta argomentazione in quanto la ricorrente era proprietaria del bene ed era normale che fosse in possesso dei documenti rinvenuti. 4.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del 4 reato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Premesso che, trattandosi di reato a concorso necessario, le posizioni del soggetto interponente e di quello interposto sono necessariamente legate, con la conseguenza che eventuali vizi attenenti alla posizione dell’uno si riverberano sulla posizione dell'altro, la difesa ha svolto le medesime argomentazioni sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NG SO. 4.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenziali utilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen. Il motivo è sovrapponibile a quello del ricorso proposto nell'interesse di NG SO, sintetizzato nel § 3.2. 5. Il ricorso proposto dall’Avv. RI Iavicoli nell’interesse di TO NT lamenta violazione della legge penale e vizio motivazionale. Il reato contestato al ricorrente è stato in ipotesi consumato il 13 febbraio 2018, quando egli acquisì l'esercizio commerciale: è in relazione a questo momento che va apprezzata la sussistenza o meno in capo allo stesso dell'elemento psicologico necessario a integrare la fattispecie di cui si tratta. NT decise di ricostruire il locale utilizzando i risparmi frutto del proprio lavoro e anche denaro prestatogli. Egli investì 90.000 euro e individuò un socio di capitali in NG SO, che invece intese acquisire la gestione del locale per sé e per i propri familiari con un comportamento invadente del quale il ricorrente si lamentò nelle conversazioni intercettate nel 2020. Furono le successive condotte poste in essere da SO e dai suoi familiari e amici a far sì che NT, estromesso dalla gestione del locale, si determinasse a cederlo a terzi. Le captazioni non apprezzate dalla Corte territoriale sono significative e decisive in ordine alla conoscenza delle intenzioni di SO in merito all'acquisizione del locale nel quale egli non intendeva comparire. Non vi è la prova certa che NT fosse a conoscenza delle reali finalità perseguite da SO, che pure non ha mai negato di conoscere. Tuttavia, egli non è mai stato coinvolto nell'attività di cessione di stupefacenti da parte di SO e la circostanza relativa alla rapina subita in casa da parte di quest’ultimo non gli era nota quando acquisì il locale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e anche generici, nella parte in cui reiterano le medesime 5 argomentazioni svolte in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi. 2. Ricorso di NG SO. 2.1. Il primo motivo, relativo alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, interponente, è generico, in quanto non si confronta con i plurimi elementi evidenziati nella sentenza impugnata a sostegno della dimostrazione del dolo specifico con il quale NG SO intestò l’attività commerciale “Bar Libeccio” a TO NT, soggetto interposto, poi trasferita mediante affitto del ramo d'azienda alla società NG UR, amministrata dalla OR TT SO. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato era consapevole di poter essere destinatario di una misura di prevenzione in ragione di ulteriori elementi rispetto a quello, pure significativo, costituito dalle numerose condanne subite per gravi delitti contro il patrimonio, indicative di una sua ininterrotta dedizione sin dall’anno 1997 alla commissione di reati lucrogenetici. La Corte territoriale, infatti, ha ricordato che NG SO, negli anni 2016 e 2017, era stato partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e aveva commesso plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, venendo poi successivamente condannato alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione. L'imputato, inoltre, era al corrente che presso la propria abitazione nel luglio del 2017 erano stati sottratti ad opera di ignoti quattro milioni di euro e temeva che il fatto potesse essere stato denunciato alle Forze dell’Ordine (come poi sarebbe avvenuto) dalla moglie, con la quale i rapporti erano da tempo deteriorati per avere egli stesso indicato come responsabili della rapina i congiunti della consorte. Dalle inequivoche conversazioni intercettate fra i componenti della famiglia SO – si legge sempre in motivazione – è emerso che il ricorrente risultava già intestatario di attività commerciali e immobili, fittiziamente intestati a terzi, per la gestione dei quali si avvaleva della collaborazione della OR TT. Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha richiamato e correttamente applicato il principio secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di un simile procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645 – 01; Sez. 5, n. 13083 del 6 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 – 01; da ultimo vds. Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, non mass. sul punto). Va anche ribadito che, ai fini della integrazione del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., non è necessario che la provvista utilizzata sia, senz’altro, proveniente da delitto: il fatto tipico deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni di origine lecita, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza da delitto di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289103 – 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [...], Rv. 276216 – 01). Non sussiste la contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa, se solo si considera che l’intestazione fittizia dell’attività commerciale alla società della OR fu dallo stesso realizzata, attraverso l’affitto dell’azienda, quattro anni dopo che detta attività era stata formalmente acquistata da TO NT: ben diverso sarebbe stato, nell’ottica del ricorrente e del suo timore di un’agevole scoperta del disegno illecito perseguito, una immediata intestazione a un membro della famiglia (RI SO). 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il trasferimento fraudolento di valori integra un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilievo il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, [...], Rv. 218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, [...], Rv. 283629 – 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, [...], non mass. sul punto), essendosi altresì precisato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, il delitto si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, [...], Rv. 283193 – 01; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [...], Rv. 282129 – 01). La difesa ha richiamato questo principio, ma poi ha contestato che le intercettazioni disposte nell’anno 2020 potessero essere valorizzate per dimostrare quale fosse stato il dolo di SO e dell’interposto NT nel momento in cui, nel febbraio 2018, il primo aveva fittiziamente intestato l’attività commerciale al secondo. Si tratta di una deduzione priva di ogni fondamento, essendo chiaro che gli interlocutori ben possono descrivere un fatto, una situazione, uno stato soggettivo risalenti a tempo prima, ciò che è avvenuto nel caso di specie, secondo la coerente ricostruzione dei Giudici di merito. 7 La doglianza è anche generica perché oblitera i plurimi elementi già indicati a proposito del dolo dell’interponente e quelli che verranno di seguito esposti trattando del dolo dei soggetti interposti. 3. Ricorso di TT SO. Il primo motivo di ricorso (l'unico non sovrapponibile a quelli presentati da NG SO a mezzo del medesimo difensore) è generico e comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata non ha affatto valorizzato il contestato rilievo del rinvenimento di documenti presso l’abitazione della ricorrente, ma ha evidenziato numerosi elementi dimostrativi della fittizietà della operazione di affitto dell'attività “Bar Libeccio” alla società NG UR di SO TT e della piena consapevolezza in capo alla ricorrente della finalità elusiva perseguita dal fratello, elementi obliterati dalla difesa. La Corte di appello ha osservato che detta società era stata costituita nel maggio 2021 e che nello stesso mese, unitamente all’impresa individuale Libeccio di NT TO, aveva presentato istanza all’Autorità portuale di Genova per consentire il subingresso della NG UR s.r.l. nella concessione demaniale. L’istanza fu respinta ma dopo nove mesi la società prese ugualmente in affitto detta attività, pagando poi due sole rate del canone, a riprova del fatto che l’esercizio commerciale era sempre rimasto nella effettiva disponibilità di NG SO. L’imputata, poi, sapeva delle vicende giudiziarie del fratello, tant’è che in sede di interrogatorio ammise di essere al corrente della rapina milionaria da questi subita e della provenienza illecita della somma sottratta. Era sempre la OR TT la persona alla quale NG SO si rivolgeva abitualmente per effettuare pagamenti che necessitavano di essere tracciati. La ricorrente, peraltro, quanto all’elemento soggettivo, si è limitata a contestare la sussistenza del dolo specifico in capo al fratello, con un motivo generico e privo di fondamento, come si è detto in precedenza (sub § 2.1). 4. Ricorso di TO NT. Il ricorrente ha proposto una ricostruzione alternativa della vicenda, quanto all’avvio dell’attività commerciale, svolgendo argomentazioni in fatto e fornendo una interpretazione delle conversazioni intercettate diversa da quella dei Giudici di merito. Sul punto non può che ribadirsi che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati 8 processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217 – 01). Inoltre, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nell’ipotesi – insussistente nel caso in esame – in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’RE, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...], Rv. 267650 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01). In ordine all’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, [...], Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, [...], Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, [...], Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, [...], Rv. 282202 – 01). Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], non mass. sul punto). Anche in questo caso la sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi univocamente dimostrativi della consapevolezza in capo a NT della finalità elusiva sottesa all'investimento nel bar “Libeccio”. Il ricorrente era ben a conoscenza del coinvolgimento nell'attività di spaccio di stupefacente posta in essere sin dal 2011 da NG SO, che addirittura lo indicò come suo referente. Ha rimarcato la Corte di appello che TO NT non solo non ha fornito alcuna giustificazione della scelta di NG SO come socio investitore, ma neppure ha spiegato perché quest'ultimo a propria volta lo 9 individuò come socio, pur essendo egli privo di alcuna effettiva esperienza nella gestione di un'impresa e non avendo alcuna garanzia da offrire. NT, peraltro, ha ammesso di avere saputo proprio da NG SO che questi non poteva intestarsi il bar perché aveva “fatto il birichino”, sostenendo poi, in modo inverosimile, di non aver approfondito le ragioni, stante l'amicizia fra i due. Anche il successivo atto dispositivo di cui si è detto (l’affitto dell'azienda alla società NG UR senza reale contropartita) conferma – secondo la conforme motivazione dei Giudici di merito, immune da vizi – che NT era ben consapevole fin dall'inizio che la quota maggioritaria dell'investimento faceva capo ad NG SO e che l'intera operazione era volta a eludere l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti dell'amico mediante la fittizia intestazione a cui egli si prestò. 5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO NI D’TI RE LL