Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6893
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsto dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. indicando, specificamente, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi senza che il giudice possa dichiarare l'incompetenza in base ai criteri di collegamento non contestati e restando la competenza radicata presso di lui in base al criterio non contestato o non efficacemente contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6893
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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