Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsto dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. indicando, specificamente, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi senza che il giudice possa dichiarare l'incompetenza in base ai criteri di collegamento non contestati e restando la competenza radicata presso di lui in base al criterio non contestato o non efficacemente contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z M A R t T IS n G E a REPUBBLICA ITALIANA R r A u D D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E 1-689-3/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DI S E Oggetto Regolamento di competenza Composta dag 11.mi sigg. Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G.N. 23684/99 Dott. Ugo FAVAR A Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATES Consigliere. 15692 E 0 5 0 1 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere C. 06/12/00 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di NAPOLI, con ordinanza dep. 09/11/99, del 5/11/89 nella causa iscritta al n°. 6488/99 vertente tra STRAORDINARIA PRESSO COMMISSIONE IL COMUNE DI : OTTAVIANO, elettivamente domicili ato in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA G LEUCI, difesa dall'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta delega in atti;
HI UM, DE LI PIERLUIGI;
- intimati udita la relazione della causa svolta nella camera di 2000 1996 consiglio il 06/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno 1 DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si dichiari la competenza, quale giudice unico di primo grado, del Tribunale di OL. FATTO Chiesto ed ottenuto sequestro conservativo nei con- fronti della Italgest spa, di IO MB e di De BI Pierluigi, la commissione straordinaria presso il comune di Ottaviano, in persona del suo rappresen- tante, ha instaurato innanzi al tribunale di OL il giudizio di merito. Bomaus Accogliendo l'eccezione di incompetenza per terri- torio tempestivamente proposta alla prima udienza dal de BI, il detto tribunale ha declinato la competen- za in favore del tribunale di Napoli. Riassunta la causa innanzi al giudice dichiarato competente, lo stesso, ritenendosi a sua volta incompe- tente, ha richiesto di ufficio il regolamento di compe- tenza con ordinanza emessa il 5.11.1999. Premesso che la commissione straordinaria ha fatto valere sia la responsabilità contrattuale scaturente dal contratto di affidamento del servizio di tesoreria che quella extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c., quel giudice ha considerato che nelle cause rela- tive a diritti di obbligazione il creditore ha la fa- coltà alternativa di adire il giudice del luogo in cui è sorta о deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, da individuare in quella originaria e non in quella sostitutiva di essa;
che nel caso di specie tale obbligazione è sorta e doveva essere eseguita ad Ottaviano;
che quivi si è, peraltro, verificato il dan- no, rimanendo indifferente in sede civile il luog o, in cui ha avuto inizio l'attività criminosa;
che, comun- que, l'eccezione di incompetenza è generica, per cui risulta nella sostanza evaso il disposto dell'art. 38 c.p.c. La commissione straordinaria ha depositato memoria;
il P.G. ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di OL. DIRITTO Anche se il tribunale di OL ha dichia rato la pro- pria incompetenza per territorio derogabile, la richie- sta di regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. è ammissibile e ciò perché il tribunale di Napoli G.U.- (v. ordinanza) ha ritenuto che, trattandosi di domanda di convalida di provvedimento cautelare emesso dal tri- bunale di OL, sussiste la competenza inderogabile ex art. 28 c.p.c. di tale tribunale e la dichiarazione di incompetenza per territorio derogabile presuppone ne- 3 cessariamente l'esclusione della competen za inderogabi- le (Cass.
4.9.1995 n. 9310; Cass. 24.7.1991 n. 8311; Cass. 16.11.1994 n. 9687). Verificata la concorrenza dei presupposti per il regolamento di ufficio, occorre spostare l'indagine sui profili delineati nell'ordinanza, con la quale è stato richiesto. In questo ambito va rilevato che nelle cause rela- tive a diritti di obbligazione il convenuto che eccepi- sca l'incompetenza per territorio ha l'onere di conte- stare nel primo atto difensivo la competenza del giudi- Вдигмы ce adito con riferimento a ciascuno dei diver si e con- correnti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c., indicando specificamente, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ri- tiene competente in relazione ai criteri medesimi, sen- za che il giudice possa dichiarare l'incompetenza in base a criteri di collegamento non contestati e restan- do la competenza radicata presso di lui in base al cri- terio non contestato ° non efficacemente contestato (Cass. 25.10.1997 n. 10532; Cass. 24.10.199 8 n. 10577). Onde stabilire se nella specie l'eccezione di in- competenza ha investito tutti i possibili criteri di collegamento occorre procedere alla loro concreta indi- viduazione, tenendo presente che con la obbligazione 4 contrattuale è stata fatta valere anche quella per re- sponsabilità extracontrattuale. Avuto riguardo alla pronuncia declinatoria della competenza, viene per prima in considerazione questa ultima obbligazione. Riconosciuta la ritualità e completezza della con- testazione relativa ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., l'indagine si focalizza sul residuo criterio di cui al successivo art. 20 nella du- plice articolazione di "forum delicti" e "forum desti- natae solutionis". Secondo la prevalente giurisprudenza l'illecito co- Bomank stituisce una fattispecie complessa, di cui sono ele- menti il comportamento doloso o colposo dell'agente e l'evento dannoso che ne deriva;
il "forum delicti" si identifica, peraltro, nel luogo in cui con la verifica- zione dell'evento dannoso si completa la fattispecie (Cass.
5.6.1991 n. 6381; Cass. 23.12.1987 n. 9635; Cass. 20.2.1976 n. 570), salvo che la localizzazione eventualmente diffusa delle varie componenti del danno non renda necessario il riferimento al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito, come nel caso di le- sione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, nel quale il "forum delicti" va individuato nel luogo in 5 cui il quotidiano è stampato e la notizia diviene per la prima volta pubblica e, perciò, idonea a pregiudica- re l'altrui diritto (Cass. 29.3.1995 n. 3733; Cass. 22.5.1992 n. 6148). Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, nell'obbligazione per responsabilità extracontrattuale il "forum destinatae solutionis" non coinci de necessa- riamente con quello ove è sorta l'obbligazione (forum delicti), in quanto, concretando l'obbligazione un de- bito di valore che non ha un'originaria pecuniarità, l'adempimento va effettuato al domicilio che il debito- re ha al tempo della scadenza giusta le previsioni Brand dell'art. 1182, comma 4, C.C. (Cass. 24.9.1979, n. 4929; Cass. 22.5.1992 n. 6148; Cass. 29.3.1995 n. 3733). Nella specie, mentre l'eccezione di incompetenza ha investito il "forum delicti", altrettanto no n è avvenu- to per il "forum destinatae solutionis", con la conse- guenza che la competenza si è radicata presso il tribu- nale di OL in forza di tale criterio, a nulla rile- vando che il criterio trascurato possa in concreto con- durre all'individuazione del medesimo giudice da consi- derarsi competente sulla base del criterio contestato (Cass. S.U. 23.4.1999 n. 248). Diventa a questo punto inutile verificare la ritua- lità e completezza della contestazione concernente l'obbligazione contrattuale anche in relazione al prin- cipio che a determinare la competenza è l'obbligazione sorta in origine pure quando a causa del suo inadempi- mento funge da presupposto O "causa petendi" di azione sostitutiva volta ad ottenere utilità diverse da quelle previste dalla prestazione a suo tempo pattuita (Cass.
5.3.1988 n. 2291). In conclusione, va dichiarata la competenza del tribunale di OL;
concorrono giusti motivi per compen- sare le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Corte dichiara la competenza del tribunale di La OL;
compensa le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 6.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Вчимо ДианыIncanti VI fuva IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Ammendala Oggi, 21 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Concett Ammendofa