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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 90/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Leonasi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Lauria alla P.zza San Giacomo n. 17, comunicazioni di cancelleria al numero di fax. 0973 – 822011 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Raffaele Ladaga (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Lagonegro alla via Napoli n. 33, comunicazioni di cancelleria al numero di fax. 0973 –
236591 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO pagina 1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in Rivello (PZ), in data
01/06/2014, trascritto nello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate due figlie nata a [...]
Lagonegro il 24/06/2015, ed nata a [...] il [...]; che, dopo un'iniziale fase di Persona_2
armonia, la coppia aveva registrato una crescente intollerabilità caratteriale addivenendo alla decisone di separarsi;
che, con l'ausilio dei rispettivi difensori, avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione relativamente alla prole, ai loro rapporti economici ed al contributo al mantenimento per il genitore non collocatario;
che il ricorrente, operaio nel settore agricolo, aveva percepito un reddito netto negli ultimi tre anni pari ad € 8.426,00 nell'anno 2023, € 8.243,00 nell'anno 2022 ed € 6.637,00 nell'anno 2021, disponeva di un conto corrente esclusivo acceso presso con saldo Controparte_2
attivo pari a 3.268,00, era proprietario di bene mobile registrato (auto Fiat Punto del 2011) tg.
EJ586ZW, non possedeva beni immobili, non aveva mutui/finanziamenti in corso;
che la ricorrente svolgeva part time lavoro presso Forno per panificazione ditta “Alfano Mariano” nonché lavoro di pulizia presso Uffici Postali di Rivello/Lagonegro ed aveva percepito un reddito netto che negli ultimi
3 anni era stato pari a € 4.345,92 nell'anno 2023, € 3.425,43 nell'anno 2022 ed € 769,98 nell'anno
2021, disponeva di un carta Postpay Evolution accesa presso l'Ufficio Postale di Rivello, con saldo pari ad € 3.337,29, era proprietaria di bene mobile registrato (auto Fiat 500X del 2016) tg. FD456MH, non possedeva beni immobili ed aveva in corso un finanziamento per acquisto auto sottoscritto in Pt_2
data 25.06.2024.
Tanto premesso, consensualmente dichiaravano di avere concordato le seguenti condizioni: “a. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ma con abitazione principale presso la madre alla c/da Cammartino n° 14 di Rivello. b. La casa familiare anzidetta viene assegnata alla
IG.ra (che peraltro è di proprietà dei suoi genitori) con i beni e gli arredi ivi Controparte_1
contenuti. Dando atto, che esso ha già prelevato i suoi beni ed effetti personali di comune Parte_1
accordo con la moglie: ciò, avendo già lasciato la casa e con impegno a trasferire la residenza e comunicare la nuova sua abitazione (anche per le finalità di visita e reperibilità delle figlie) entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso. c. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti avendo sostanzialmente redditi e capacità lavorative che si equivalgono. d. Il padre si obbliga ed impegna a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno 25 di ciascun mese a decorrere dal mese coincidente con il deposito del presente ricorso. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici pagina 2 di 6 ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo bonifico sul seguente IBAN della sig.ra CP_1
[...]; e. Le c.d. spese straordinarie (extra assegno) graveranno nella misura del 50% fra i genitori: ciò, secondo il seguente dettaglio (per come elaborato riferendosi alle correnti linee guida licenziate dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia), e precisamente: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIO, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso struttura pubblica che privata, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizi baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola pagina 3 di 6 private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec. ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. ASSEGNI FAMILIARI – CONTRIBUTI
STATALI – CONTRIBUTI DI CASSE PRIVATE Gli assegni familiari e gli altri assimilabili devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva all'assegno di mantenimento, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale. f. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali;
mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sè. g. Il padre potrà esercitare il diritto di visita e permanenza con le figlie – fatto salvo ogni più dettagliato aspetto di cui all'allegato PIANO GENITORIALE – con le seguenti modalità (All. n. 9):
1. Due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00: 2. Due fine settimana alternati del mese il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 (o all'uscita da catechismo o similari) alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 17,00; 3. Con riferimento alle festività natalizie e pasquali, nel rispetto del criterio dell'alternanza, il padre potrà tenere le figlie minorenni dalle ore 10,00 alle ore
22,00 di ogni giorno festivo. Ad esempio, se le minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e la festività natalizia con la madre, l'anno seguente le minori trascorreranno la vigilia con la madre ed il Natale con il padre. Detto criterio verrà adottato per tutte le festività annuali.
4. In occasione delle vacanze estive, le minori trascorreranno con il papà un periodo di quindici giorni anche non consecutivi nelle ore diurne;
h. I genitori si impegnano a far mantenere costanti e cordiali contatti con i membri delle rispettive famiglie di origine. In particolare, gli istanti riconoscono che i nonni materni
– che vivono vicino (seppur in abitazioni indipendenti) alla casa coniugale - hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale in termini di contributo logistico alla famiglia. In particolare, prendendosi cura delle bambine durante il periodo scolastico alla partenza del pulmino ed al ritorno, quando – per esigenze lavorative – capita che i genitori (e di qui appresso la madre) potrebbe(ro) già/ancora essere pagina 4 di 6 fuori casa per lavoro. i. I coniugi prestano autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Concludevano, quindi, chiedendo all'adito Tribunale: “1. Dichiarare la separazione personale dei ricorrenti e secondo le antescritte CONDIZIONI, Parte_1 Controparte_1 integrate dall'allegato nell'interesse delle figlie minori;
2. Emettere ogni Controparte_3
conseguenziale provvedimento, anche ai fini della annotazione della emananda decisione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Compensare integralmente le spese di lite tenuto comunque conto che entrambi i ricorrenti sono beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.”
I ricorrenti rinunciavano alla comparizione personale in udienza, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 18/03/2025 rendeva il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti, si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
08/07/1989, che hanno contratto matrimonio in Rivello (PZ) il 01/06/2014;
2) nulla per le spese;
pagina 5 di 6 3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rivello (Pz) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 01/06/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2014.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6