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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3014/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5670/2023 emessa in data 31 maggio 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marco Tavernese PEC;
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini PEC t in Email_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.202, Rep. n. Persona_1
37875, Racc. 7313;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 30 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 5670/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 30 maggio 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale ha condannato il alla corresponsione Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 934,85 ( incluso TFR accordato nella premessa del conglobamento di tale voce nella retribuzione mensile allegata dal ricorrente nell'originaria domanda) oltre interessi legali, a titolo di differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per il lavoro carcerario svolto nei CP_1 periodi indicati nell'atto introduttivo negli Istituti penitenziari di IL ER,
AU e PO, ritendo la prescrizione delle restanti somme.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione, di cui si dirà appresso.
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito Controparte_1 sicché ne va dichiarata la contumacia.
L' si è costituito ed ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda CP_2 dell'appellante, la condanna del , in qualità di datore di lavoro, Controparte_1 al versamento in suo favore della contribuzione previdenziale nei limiti della prescrizione.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Tribunale di Roma, deducendo Parte_1 di avere prestato attività lavorativa presso svariati Istituti penitenziari, ove era stato recluso nel tempo;
precisamente quello di IL ER (ottobre 2007 – ottobre
2008), di AU (sino al mese di agosto 2020) e di PO (da settembre 2020 alla data di presentazione del ricorso), venendogli affidate mansioni diverse (porta vitto, spesino, porta pranzi, addetto distribuzione pasti e addetto distribuzione spesa) per i periodi indicati in un apposito prospetto.
Sosteneva di aver percepito gli importi indicati nei singoli prospetti paga e/o dichiarazioni a firma del Direttore dell'istituto penitenziario corrispondenti a 2/3 del trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel
1993 senza alcun adeguamento agli incrementi contrattuali successivi.
Inoltre, evidenziava che neppure le diffide inoltrate al in data Controparte_1
29.09.2021 e in data 31.12.2021 avevano sortito alcun effetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
Preliminarmente, procedeva respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' ravvisando nel Tribunale di Roma il foro alternativo dell'azienda CP_2 ex art. 413, comma 2, c.p.c.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dal Giustizia statuiva che Controparte_1
«considerando le diverse decorrenze del termine di prescrizione, in coincidenza con gli intervalli tra un rapporto e l'altro, talora significativi (ad es., di circa 4 anni, tra settembre 2008 e dicembre 2012) e connotati da impieghi diversi, e con la fine dell'ultimo periodo indicato (febbraio 2017), tenuto conto della data di notificazione dell'odierno ricorso, il 15.2.2023 (vd. la ricevuta di avvenuta consegna all'Avvocatura
Generale dello Stato depositata in pari data), i termini di prescrizione dei crediti azionati debbono ritenersi maturati fatta eccezione per l'ultimo rapporto (si tratta del rapporto iniziato a settembre 2016, che si è svolto continuativamente fino a febbraio 2017, con mansioni identiche)».
Pag. 3 di 8 Avverso detta statuizione propone appello , sulla base di un unico Parte_1 motivo con cui censura la motivazione che ha condotto il primo giudice all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenendo nella sostanza erronea l'individuazione del decorso del termine quinquennale di prescrizione e l'assunto dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro ciascuno dei quali sarebbe corrispondente al periodo lavorato fra due intervalli non lavorati.
Assume a tal fine l'appellante che il non avrebbe documentato in alcun modo CP_1
l'asserita autonomia dei periodi lavorati ovvero l'esistenza di un termine di durata che valesse a definire temporalmente ciascun periodo denotando l'esistenza di plurimi contratti a termine.
Tale dimostrazione sarebbe gravata sul Ministero in base all'art. 2697, comma 2, c.c..
Si sarebbe trattato, pertanto, di un unico rapporto lavorativo unitario e continuativo che avrebbe avuto come unico datore di lavoro l'Amministrazione penitenziaria, dovendo ritenersi irrilevanti il mutamento nel corso del tempo del luogo di esecuzione o l'Istituto di pena presso cui era prestato, le eventuali diverse mansioni, nonché gli intervalli temporali intercorrenti tra un periodo e l'altro.
Richiamava il messaggio n. 909 del 05.03.2019 secondo cui «ai soggetti detenuti CP_2 in Istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all'interno della struttura e alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione nei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi» con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal , i periodi di CP_1 inattività dei detenuti-lavoratori non sarebbero stati assimilabili ai licenziamenti, ma avrebbero integrato una sospensione dell'unico rapporto di lavoro alle dipendenze del
. Controparte_1
L'appello è fondato.
Va premesso che nell'originario ricorso il aveva allegato <Durante detto Pt_1 complessivo periodo di reclusione [che si estendeva fino al deposito del ricorso],
e più nello specifico dal mese di marzo 2008 sino al mese di luglio 2020 (03 – buste paga del ricorrente), il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. Controparte_1
Pag. 4 di 8 della L. 354/1975>> con ciò avendo già allegato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro ancora in essere al tempo dell'instaurazione della lite.
Va al riguardo richiamato l'orientamento di questo Collegio confermato dal recente intervento della Suprema Corte espressasi in riferimento alla decorrenza della prescrizione nel lavoro carcerario. Si è affermato ripetutamente che mera la sospensione temporanea della prestazione del lavoratore non possa di per sé sola costituire un indice sintomatico certo ed univoco della cessazione del rapporto, e che ciò valga anche per il mutamento del luogo della prestazione (qui rappresentato da un diverso Istituto Penitenziario) ovvero del contenuto delle mansioni affidate.
Si tratta, infatti, di aspetti che sono tutti compatibili con la prosecuzione e la permanenza del rapporto di lavoro (si pensi ad esempio casi di astensione dal lavoro giustificata, del trasferimento, o del legittimo esercizio dello jus variandi datoriale).
Del resto, tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dalla considerazione dei turni di avvicendamento al lavoro che caratterizzano il lavoro carcerario che rendono la presenza di periodi di inattività un dato fisiologico, pur nella permanenza del rapporto.
L'onere della prova va distribuito fra le parti in ragione delle rispettive allegazioni e della natura dei fatti (costitutivi, estintivi, modificativi) da provare, sicché
l'amministrazione che assuma il perfezionamento di un fatto estintivo del diritto deve fornire in giudizio la prova dello stesso.
Nel caso, facendosi questione della prescrizione del diritto, chi la eccepisce deve allegare e fornire la prova non solo dell'inerzia, ma anche del verificarsi del fatto che ne determina la decorrenza trattandosi di un presupposto che incide sul perfezionamento della fattispecie estintiva.
In coerenza a detto intendimento, si è sostanzialmente espressa la Suprema Corte con le numerose decisioni da ultimo assunte in subiecta materia a partire dall'ordinanza n. 2092/2024 – ma vedasi anche v. anche Cass. 17476, 17478, 17484, 19004, 19005,
19007 /2024- con le quali, oltre ad esaminare la peculiarità del rapporto di lavoro è stata affrontata anche la questione dell'onere della prova confermando che sia a onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima
Pag. 5 di 8 della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Per tale via, si deve ritenere che il sia gravato dell'onere di allegazione e prova CP_1 della originaria natura a termine degli incarichi o, almeno, dell'allegazione di eventi (o di un complesso di elementi tali da determinare una prova presuntiva) che possano, in termini inequivoci, essere intesi come causa della cessazione medio tempore del rapporto dovute ad altre ragioni.
Nel caso in esame manca del tutto una allegazione di tal fatta, avendo il con CP_1 la memoria di costituzione in primo grado valorizzato esclusivamente un elemento del tutto neutro quale l'esistenza di intervalli non lavorati fra un periodo e l'altro, elemento a cui il Tribunale ha aggiunto la considerazione di ulteriori circostanze, che sono tuttavia altrettanto neutre, quali il mutamento delle mansioni ed i diversi Istituti di pena presso cui l'attività era stata svolta nel corso del tempo.
Nelle decisioni della Suprema Corte sopra citate si è ripetutamente affermato che
«non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.
Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come
Pag. 6 di 8 quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata» ( vedasi a titolo esemplificativo Sentenza n. 17484/2024).
Va da sé che l'appello vada accolto e che, in riforma della sentenza gravata, in assenza di contestazioni da parte del (che si è limitato a contestare unicamente l'an CP_1 debeatur) in ordine alla misura delle differenze retributive quantificate specificamente nell'atto introduttivo, l'appellato vada condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 2.833,61, incluso l'importo di euro
182,37 richiesto dal lavoratore sin dall'originario ricorso nel presupposto -pacifico fra le parti-del conglobamento di tale voce nella retribuzione mensile, oltre accessori di legge.
A tale statuizione segue quella conseguente concernente la condanna del datore di lavoro al versamento, nei limiti della prescrizione, dei contributi previdenziali in favore dell' in corrispondenza alla maggior misura delle retribuzioni accordate. CP_2
Le spese di entrambi i gradi – liquidate come in dispositivo in applicazione del secondo scaglione (da € 1.100,01 a € 5.200,00) del DM 147/2022, tabella 3 in primo grado e tabella 12 in appello, e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale– seguono la soccombenza (che è comunque prevalentemente a carico del
) e sono poste a carico del e liquidate a favore del lavoratore e CP_1 CP_1 dell' CP_2
Sia che si abbia riguardo alla regola (v. fra le tante Cass. n.10364/2023 in tema di chiamata del terzo in garanzia) generale del processo della soccombenza, che al principio della causazione (che concerne chi ha ingenerato la necessità della chiamata), il rimborso delle spese processuali sostenute dall' deve essere posto CP_2 nel caso a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 30 Parte_1 novembre 2023 nei confronti del e dell' in Controparte_1 CP_2
Pag. 7 di 8 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 5670/2023 emessa il giorno 31 maggio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
-accoglie l'originaria domanda del e condanna il Pt_1 Controparte_1
al pagamento della somma di € 2.833,61, oltre alla maggior somma fra
[...] interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei contributi corrispondenti a tali differenze retributive, nei limiti della prescrizione;
-condanna Il alla rifusione delle spese del primo grado Controparte_1 che liquida in favore di ciascuna delle parti vittoriose (lavoratore e in euro CP_2
1030, 00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae– in relazione alla liquidazione operata in favore del lavoratore- in favore dell'Avv. Marco
Tavernese.
2) Condanna il anche alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente grado che liquida in favore di ciascuna delle parti vittoriose (lavoratore e in euro 962,00 oltre IVA e CPA e spese generali che distrae – in CP_2 relazione alla liquidazione operata in favore del lavoratore- in favore dell'Avv.
Marco Tavernese.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3014/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5670/2023 emessa in data 31 maggio 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marco Tavernese PEC;
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini PEC t in Email_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.202, Rep. n. Persona_1
37875, Racc. 7313;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 30 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 5670/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 30 maggio 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale ha condannato il alla corresponsione Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 934,85 ( incluso TFR accordato nella premessa del conglobamento di tale voce nella retribuzione mensile allegata dal ricorrente nell'originaria domanda) oltre interessi legali, a titolo di differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per il lavoro carcerario svolto nei CP_1 periodi indicati nell'atto introduttivo negli Istituti penitenziari di IL ER,
AU e PO, ritendo la prescrizione delle restanti somme.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione, di cui si dirà appresso.
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito Controparte_1 sicché ne va dichiarata la contumacia.
L' si è costituito ed ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda CP_2 dell'appellante, la condanna del , in qualità di datore di lavoro, Controparte_1 al versamento in suo favore della contribuzione previdenziale nei limiti della prescrizione.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Tribunale di Roma, deducendo Parte_1 di avere prestato attività lavorativa presso svariati Istituti penitenziari, ove era stato recluso nel tempo;
precisamente quello di IL ER (ottobre 2007 – ottobre
2008), di AU (sino al mese di agosto 2020) e di PO (da settembre 2020 alla data di presentazione del ricorso), venendogli affidate mansioni diverse (porta vitto, spesino, porta pranzi, addetto distribuzione pasti e addetto distribuzione spesa) per i periodi indicati in un apposito prospetto.
Sosteneva di aver percepito gli importi indicati nei singoli prospetti paga e/o dichiarazioni a firma del Direttore dell'istituto penitenziario corrispondenti a 2/3 del trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel
1993 senza alcun adeguamento agli incrementi contrattuali successivi.
Inoltre, evidenziava che neppure le diffide inoltrate al in data Controparte_1
29.09.2021 e in data 31.12.2021 avevano sortito alcun effetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
Preliminarmente, procedeva respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' ravvisando nel Tribunale di Roma il foro alternativo dell'azienda CP_2 ex art. 413, comma 2, c.p.c.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dal Giustizia statuiva che Controparte_1
«considerando le diverse decorrenze del termine di prescrizione, in coincidenza con gli intervalli tra un rapporto e l'altro, talora significativi (ad es., di circa 4 anni, tra settembre 2008 e dicembre 2012) e connotati da impieghi diversi, e con la fine dell'ultimo periodo indicato (febbraio 2017), tenuto conto della data di notificazione dell'odierno ricorso, il 15.2.2023 (vd. la ricevuta di avvenuta consegna all'Avvocatura
Generale dello Stato depositata in pari data), i termini di prescrizione dei crediti azionati debbono ritenersi maturati fatta eccezione per l'ultimo rapporto (si tratta del rapporto iniziato a settembre 2016, che si è svolto continuativamente fino a febbraio 2017, con mansioni identiche)».
Pag. 3 di 8 Avverso detta statuizione propone appello , sulla base di un unico Parte_1 motivo con cui censura la motivazione che ha condotto il primo giudice all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenendo nella sostanza erronea l'individuazione del decorso del termine quinquennale di prescrizione e l'assunto dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro ciascuno dei quali sarebbe corrispondente al periodo lavorato fra due intervalli non lavorati.
Assume a tal fine l'appellante che il non avrebbe documentato in alcun modo CP_1
l'asserita autonomia dei periodi lavorati ovvero l'esistenza di un termine di durata che valesse a definire temporalmente ciascun periodo denotando l'esistenza di plurimi contratti a termine.
Tale dimostrazione sarebbe gravata sul Ministero in base all'art. 2697, comma 2, c.c..
Si sarebbe trattato, pertanto, di un unico rapporto lavorativo unitario e continuativo che avrebbe avuto come unico datore di lavoro l'Amministrazione penitenziaria, dovendo ritenersi irrilevanti il mutamento nel corso del tempo del luogo di esecuzione o l'Istituto di pena presso cui era prestato, le eventuali diverse mansioni, nonché gli intervalli temporali intercorrenti tra un periodo e l'altro.
Richiamava il messaggio n. 909 del 05.03.2019 secondo cui «ai soggetti detenuti CP_2 in Istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all'interno della struttura e alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione nei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi» con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal , i periodi di CP_1 inattività dei detenuti-lavoratori non sarebbero stati assimilabili ai licenziamenti, ma avrebbero integrato una sospensione dell'unico rapporto di lavoro alle dipendenze del
. Controparte_1
L'appello è fondato.
Va premesso che nell'originario ricorso il aveva allegato <Durante detto Pt_1 complessivo periodo di reclusione [che si estendeva fino al deposito del ricorso],
e più nello specifico dal mese di marzo 2008 sino al mese di luglio 2020 (03 – buste paga del ricorrente), il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. Controparte_1
Pag. 4 di 8 della L. 354/1975>> con ciò avendo già allegato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro ancora in essere al tempo dell'instaurazione della lite.
Va al riguardo richiamato l'orientamento di questo Collegio confermato dal recente intervento della Suprema Corte espressasi in riferimento alla decorrenza della prescrizione nel lavoro carcerario. Si è affermato ripetutamente che mera la sospensione temporanea della prestazione del lavoratore non possa di per sé sola costituire un indice sintomatico certo ed univoco della cessazione del rapporto, e che ciò valga anche per il mutamento del luogo della prestazione (qui rappresentato da un diverso Istituto Penitenziario) ovvero del contenuto delle mansioni affidate.
Si tratta, infatti, di aspetti che sono tutti compatibili con la prosecuzione e la permanenza del rapporto di lavoro (si pensi ad esempio casi di astensione dal lavoro giustificata, del trasferimento, o del legittimo esercizio dello jus variandi datoriale).
Del resto, tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dalla considerazione dei turni di avvicendamento al lavoro che caratterizzano il lavoro carcerario che rendono la presenza di periodi di inattività un dato fisiologico, pur nella permanenza del rapporto.
L'onere della prova va distribuito fra le parti in ragione delle rispettive allegazioni e della natura dei fatti (costitutivi, estintivi, modificativi) da provare, sicché
l'amministrazione che assuma il perfezionamento di un fatto estintivo del diritto deve fornire in giudizio la prova dello stesso.
Nel caso, facendosi questione della prescrizione del diritto, chi la eccepisce deve allegare e fornire la prova non solo dell'inerzia, ma anche del verificarsi del fatto che ne determina la decorrenza trattandosi di un presupposto che incide sul perfezionamento della fattispecie estintiva.
In coerenza a detto intendimento, si è sostanzialmente espressa la Suprema Corte con le numerose decisioni da ultimo assunte in subiecta materia a partire dall'ordinanza n. 2092/2024 – ma vedasi anche v. anche Cass. 17476, 17478, 17484, 19004, 19005,
19007 /2024- con le quali, oltre ad esaminare la peculiarità del rapporto di lavoro è stata affrontata anche la questione dell'onere della prova confermando che sia a onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima
Pag. 5 di 8 della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Per tale via, si deve ritenere che il sia gravato dell'onere di allegazione e prova CP_1 della originaria natura a termine degli incarichi o, almeno, dell'allegazione di eventi (o di un complesso di elementi tali da determinare una prova presuntiva) che possano, in termini inequivoci, essere intesi come causa della cessazione medio tempore del rapporto dovute ad altre ragioni.
Nel caso in esame manca del tutto una allegazione di tal fatta, avendo il con CP_1 la memoria di costituzione in primo grado valorizzato esclusivamente un elemento del tutto neutro quale l'esistenza di intervalli non lavorati fra un periodo e l'altro, elemento a cui il Tribunale ha aggiunto la considerazione di ulteriori circostanze, che sono tuttavia altrettanto neutre, quali il mutamento delle mansioni ed i diversi Istituti di pena presso cui l'attività era stata svolta nel corso del tempo.
Nelle decisioni della Suprema Corte sopra citate si è ripetutamente affermato che
«non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.
Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come
Pag. 6 di 8 quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata» ( vedasi a titolo esemplificativo Sentenza n. 17484/2024).
Va da sé che l'appello vada accolto e che, in riforma della sentenza gravata, in assenza di contestazioni da parte del (che si è limitato a contestare unicamente l'an CP_1 debeatur) in ordine alla misura delle differenze retributive quantificate specificamente nell'atto introduttivo, l'appellato vada condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 2.833,61, incluso l'importo di euro
182,37 richiesto dal lavoratore sin dall'originario ricorso nel presupposto -pacifico fra le parti-del conglobamento di tale voce nella retribuzione mensile, oltre accessori di legge.
A tale statuizione segue quella conseguente concernente la condanna del datore di lavoro al versamento, nei limiti della prescrizione, dei contributi previdenziali in favore dell' in corrispondenza alla maggior misura delle retribuzioni accordate. CP_2
Le spese di entrambi i gradi – liquidate come in dispositivo in applicazione del secondo scaglione (da € 1.100,01 a € 5.200,00) del DM 147/2022, tabella 3 in primo grado e tabella 12 in appello, e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale– seguono la soccombenza (che è comunque prevalentemente a carico del
) e sono poste a carico del e liquidate a favore del lavoratore e CP_1 CP_1 dell' CP_2
Sia che si abbia riguardo alla regola (v. fra le tante Cass. n.10364/2023 in tema di chiamata del terzo in garanzia) generale del processo della soccombenza, che al principio della causazione (che concerne chi ha ingenerato la necessità della chiamata), il rimborso delle spese processuali sostenute dall' deve essere posto CP_2 nel caso a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 30 Parte_1 novembre 2023 nei confronti del e dell' in Controparte_1 CP_2
Pag. 7 di 8 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 5670/2023 emessa il giorno 31 maggio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
-accoglie l'originaria domanda del e condanna il Pt_1 Controparte_1
al pagamento della somma di € 2.833,61, oltre alla maggior somma fra
[...] interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei contributi corrispondenti a tali differenze retributive, nei limiti della prescrizione;
-condanna Il alla rifusione delle spese del primo grado Controparte_1 che liquida in favore di ciascuna delle parti vittoriose (lavoratore e in euro CP_2
1030, 00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae– in relazione alla liquidazione operata in favore del lavoratore- in favore dell'Avv. Marco
Tavernese.
2) Condanna il anche alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente grado che liquida in favore di ciascuna delle parti vittoriose (lavoratore e in euro 962,00 oltre IVA e CPA e spese generali che distrae – in CP_2 relazione alla liquidazione operata in favore del lavoratore- in favore dell'Avv.
Marco Tavernese.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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