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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.5414/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. CARPINELLI RAFFAELE,
domiciliato in CAPACCIO-PAESTUM (SA), VIA VITTORIO EMANUELE n. 1
APPELLANTE
E
, quale successore universale ex Controparte_1
lege di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
incorporante di giusta Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
atto per Notar del 17/06/2016, Rep. 41.564 Racc. 23.400, rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. Artemio Baldi, ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in
CAVA DE' TIRRENI (SA), in CORSO PRINCIPE AMEDEO APPELLATA
, c.f. , rappresentato e difeso, in Controparte_6 C.F._1
virtù di mandato agli atti, dall'AVV. IULIANO GABRIELE, presso il cui studio elettivamente domicilia, in ROCCADASPIDE (SA), VIA XX SETTEMBRE
APPELLATO
NONCHE'
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_7 P.IVA_2
rapp.te p.t.,
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione ai sensi degli artt. 21 ss. della legge Controparte_6
n.689/1981 avverso la cartella esattoriale n. 07120110139845859 emessa dalla società
(ora ), per l'importo di Controparte_5 Controparte_8
€1.029,470, quale sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
L'opponente adduceva a sostegno della propria pretesa la mancata notifica dei verbali di contestazione relativi alla cartella esattoriale contestata e chiedeva l'annullamento di quest'ultima, previa sospensione.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione. Dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'11 febbraio 2014 la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo, secondo le modalità di cui alla legge 689/81.
La sentenza veniva depositata il 22/12/2014.
Il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 07120110139845859 nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali,
compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , in persona del Parte_1
Sindaco legale rapp.te p.t., lamentando: l'incompetenza “del GdP di Roccadaspide –
Violazione dell'art. 22 L. 689/91 (oggi art. 7, comma 2, D.Lgs 150/2011)”; la violazione dell'art. 27 cpc;
l'erronea qualificazione della domanda, quindi la violazione dell'art. 101 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
la violazione artt. 22 e 23 della l. 689/81 (oggi artt. 7 e 7 D.Lgs 150/2011) e delle norme procedurali di preclusioni e termini civili;
l'erronea valutazione delle risultanze di causa, la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 l. 890/82, il difetto di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 2700 c.c. .
Per tali motivi, l'odierno appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare
l'incompetenza del GdP di Roccadaspide a favore di quella del GdP di , Pt_1
luogo in cui è stata commessa la violazione;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di
qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione, accertare e dichiarare
la violazione del diritto di difesa del appellante ed ammettere l'eccezione di Pt_1
incompetenza del GdP di Roccadaspide a favore di quella del GdP di Napoli, attuale
luogo di residenza dell'appellato; - Rigettare il ricorso in primo grado perché infondato, stante la rituale notifica dei verbali;
- In subordine, accertare e dichiarare
la tardività della produzione e delle deduzioni di controparte e rigettare il ricorso in
primo grado perché infondato;
- Condannare l'appellato al Controparte_6
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri”, vinte le spese.
Si costitutiva altresì in giudizio l (ora Controparte_5 Controparte_1
), contestando l'opposizione ed eccependo, in particolare, il proprio difetto
[...]
di legittimazione passiva e sostanziale.
Instaurato così il contraddittorio, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii,
all'udienza del 05 giugno 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Sul punto, si ritengono condivisibili le argomentazioni sostenute dalla difesa del
. Parte_1
L'originario ricorrente ha adìto l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.07120110139845859 per motivi attinenti alla omessa notifica del verbale di contravvenzione al c.d.s. sotteso all'atto contestato.
Nell'ipotesi in cui l'opponente, in sede di opposizione a cartella esattoriale notificata per violazioni del codice della strada, lamenti la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione, “detta opposizione, avendo funzione recuperatoria
della tutela, è soggetta ai termini ed alle disposizioni processuali previste per il caso
di opposizione al verbale di accertamento della violazione” (Cfr. Trib. Taranto
sentenza n.2559.2022).
L'indirizzo è condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una
sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al Codice della Strada,
va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non
nelle forme dell'opposizione alla esecuzione (…), qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogatagli
in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di
contestazione o dell'ordinanza di ingiunzione” (Cfr. tra le molte Cass. Civ. ord. n.
12233/2021).
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate alla fattispecie in esame,
si rileva che l'opposizione proposta dinanzi al giudice di prime cure va ricondotta nell'alveo della l. n.689/1989 e non può essere qualificata, come erroneamente sostenuto dal primo decidente, in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
La normativa richiamata prevede la competenza per territorio del Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa (cfr. Cass. n. 24091/2018; Cas. n.
20489/2018; Cass. n. 5803/2015).
Come correttamente affermato da parte appellante “la competenza sull'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 [..] è devoluta funzionalmente e, quindi,
inderogabilmente al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto,
[…] tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile anche
d'ufficio” (Cfr. tra le molte da valersi per tutto il documento Cass. Civ. ord. n.
1119/2007).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti è agevole desumere che la violazione al C.d.S è stata commessa nel Comune di Capaccio-Paestum.
Nello specifico, il verbale di contestazione è stato emesso dalla Polizia Locale di detto
Comune e al suo interno, quale luogo in cui l'infrazione si è realizzata, p indicato l'incrocio “G.Falcone-v.le Repubblica Garibaldi” (quest'ultimo è da riferirsi evidentemente al ). Controparte_9
Pertanto, nella vicenda che ci occupa la competenza per territorio spettava al Giudice
di Pace di Capaccio-Paestum, come rilevato in primo grado dall'odierno appellante.
Logica conseguenza è l'accoglimento dell'appello proposto.
In virtù di ciò, va annullata la sentenza di primo grado e dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roccadaspide in favore del Giudice di Pace di
Capaccio-Paestum.
Le considerazioni appena svolte rivestono carattere assorbente su di ogni altra questione non tratta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In particolare, vanno poste a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio,
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie il proposto appello e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale
del Giudice di Pace di Roccadaspide e la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Capaccio-Paestum;
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide;
- condanna il Sig. a versare, in favore dell'appellante, le spese Controparte_6
di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per
legge;
- condanna il sig. a corrispondere in favore dell'appellante le Controparte_6
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed
in € 332,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Così deciso a Salerno il 26 settembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. CARPINELLI RAFFAELE,
domiciliato in CAPACCIO-PAESTUM (SA), VIA VITTORIO EMANUELE n. 1
APPELLANTE
E
, quale successore universale ex Controparte_1
lege di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
incorporante di giusta Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
atto per Notar del 17/06/2016, Rep. 41.564 Racc. 23.400, rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. Artemio Baldi, ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in
CAVA DE' TIRRENI (SA), in CORSO PRINCIPE AMEDEO APPELLATA
, c.f. , rappresentato e difeso, in Controparte_6 C.F._1
virtù di mandato agli atti, dall'AVV. IULIANO GABRIELE, presso il cui studio elettivamente domicilia, in ROCCADASPIDE (SA), VIA XX SETTEMBRE
APPELLATO
NONCHE'
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_7 P.IVA_2
rapp.te p.t.,
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione ai sensi degli artt. 21 ss. della legge Controparte_6
n.689/1981 avverso la cartella esattoriale n. 07120110139845859 emessa dalla società
(ora ), per l'importo di Controparte_5 Controparte_8
€1.029,470, quale sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
L'opponente adduceva a sostegno della propria pretesa la mancata notifica dei verbali di contestazione relativi alla cartella esattoriale contestata e chiedeva l'annullamento di quest'ultima, previa sospensione.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione. Dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'11 febbraio 2014 la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo, secondo le modalità di cui alla legge 689/81.
La sentenza veniva depositata il 22/12/2014.
Il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 07120110139845859 nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali,
compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , in persona del Parte_1
Sindaco legale rapp.te p.t., lamentando: l'incompetenza “del GdP di Roccadaspide –
Violazione dell'art. 22 L. 689/91 (oggi art. 7, comma 2, D.Lgs 150/2011)”; la violazione dell'art. 27 cpc;
l'erronea qualificazione della domanda, quindi la violazione dell'art. 101 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
la violazione artt. 22 e 23 della l. 689/81 (oggi artt. 7 e 7 D.Lgs 150/2011) e delle norme procedurali di preclusioni e termini civili;
l'erronea valutazione delle risultanze di causa, la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 l. 890/82, il difetto di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 2700 c.c. .
Per tali motivi, l'odierno appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare
l'incompetenza del GdP di Roccadaspide a favore di quella del GdP di , Pt_1
luogo in cui è stata commessa la violazione;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di
qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione, accertare e dichiarare
la violazione del diritto di difesa del appellante ed ammettere l'eccezione di Pt_1
incompetenza del GdP di Roccadaspide a favore di quella del GdP di Napoli, attuale
luogo di residenza dell'appellato; - Rigettare il ricorso in primo grado perché infondato, stante la rituale notifica dei verbali;
- In subordine, accertare e dichiarare
la tardività della produzione e delle deduzioni di controparte e rigettare il ricorso in
primo grado perché infondato;
- Condannare l'appellato al Controparte_6
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri”, vinte le spese.
Si costitutiva altresì in giudizio l (ora Controparte_5 Controparte_1
), contestando l'opposizione ed eccependo, in particolare, il proprio difetto
[...]
di legittimazione passiva e sostanziale.
Instaurato così il contraddittorio, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii,
all'udienza del 05 giugno 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Sul punto, si ritengono condivisibili le argomentazioni sostenute dalla difesa del
. Parte_1
L'originario ricorrente ha adìto l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.07120110139845859 per motivi attinenti alla omessa notifica del verbale di contravvenzione al c.d.s. sotteso all'atto contestato.
Nell'ipotesi in cui l'opponente, in sede di opposizione a cartella esattoriale notificata per violazioni del codice della strada, lamenti la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione, “detta opposizione, avendo funzione recuperatoria
della tutela, è soggetta ai termini ed alle disposizioni processuali previste per il caso
di opposizione al verbale di accertamento della violazione” (Cfr. Trib. Taranto
sentenza n.2559.2022).
L'indirizzo è condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una
sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al Codice della Strada,
va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non
nelle forme dell'opposizione alla esecuzione (…), qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogatagli
in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di
contestazione o dell'ordinanza di ingiunzione” (Cfr. tra le molte Cass. Civ. ord. n.
12233/2021).
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate alla fattispecie in esame,
si rileva che l'opposizione proposta dinanzi al giudice di prime cure va ricondotta nell'alveo della l. n.689/1989 e non può essere qualificata, come erroneamente sostenuto dal primo decidente, in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
La normativa richiamata prevede la competenza per territorio del Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa (cfr. Cass. n. 24091/2018; Cas. n.
20489/2018; Cass. n. 5803/2015).
Come correttamente affermato da parte appellante “la competenza sull'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 [..] è devoluta funzionalmente e, quindi,
inderogabilmente al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto,
[…] tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile anche
d'ufficio” (Cfr. tra le molte da valersi per tutto il documento Cass. Civ. ord. n.
1119/2007).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti è agevole desumere che la violazione al C.d.S è stata commessa nel Comune di Capaccio-Paestum.
Nello specifico, il verbale di contestazione è stato emesso dalla Polizia Locale di detto
Comune e al suo interno, quale luogo in cui l'infrazione si è realizzata, p indicato l'incrocio “G.Falcone-v.le Repubblica Garibaldi” (quest'ultimo è da riferirsi evidentemente al ). Controparte_9
Pertanto, nella vicenda che ci occupa la competenza per territorio spettava al Giudice
di Pace di Capaccio-Paestum, come rilevato in primo grado dall'odierno appellante.
Logica conseguenza è l'accoglimento dell'appello proposto.
In virtù di ciò, va annullata la sentenza di primo grado e dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roccadaspide in favore del Giudice di Pace di
Capaccio-Paestum.
Le considerazioni appena svolte rivestono carattere assorbente su di ogni altra questione non tratta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In particolare, vanno poste a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio,
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie il proposto appello e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale
del Giudice di Pace di Roccadaspide e la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Capaccio-Paestum;
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide;
- condanna il Sig. a versare, in favore dell'appellante, le spese Controparte_6
di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per
legge;
- condanna il sig. a corrispondere in favore dell'appellante le Controparte_6
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed
in € 332,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Così deciso a Salerno il 26 settembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.