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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP. RIMBORSO n. 53001 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4246/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 7/6/2025 srl impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 472/1997 del rimborso Iva per l'anno d'imposta 2023 cron. 53001/0 motivato dalla presenza di carichi pendenti derivanti dalla comunicazione di irregolarità nr. 37742422601 mod. 3 per redditi 2022/21 lamentando 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art.
6-bis della legge 212/2000 in relazione alle norme sul contraddittorio necessario;
2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 38 bis d.P.R. 633/1972 per incompatibilità con la 5 direttiva 2006/112/CE in relazione al principio di neutralità dell'IVA e con il principio di proporzionalità; 3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per un difetto di istruttoria preventiva all'atto impugnato, un difetto di motivazione e del principio di proporzionalità; 4) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 in relazione all'art. 7 legge 212/2000, l'art. 24 e 53 della Costituzione e del divieto del bis in idem in relazione alla carenza di un presupposto, ad un eccesso di potere per sviamento e ad un eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione atteso che - quale società che svolgeva l'attività di progettazione di impianti fotovoltaici – sarebbe stata titolare di un beneficio per detassazione ambientale dal reddito ex “c.d. Tremonti-ter” in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, beneficio del quale inizialmente non usufruiva non avendolo richiesto a causa di forti incertezze sull'applicazione della normativa di favore per gli anni 2011-2012 e 2013 per poi (attesa l'emanazione della Circolare 31/E/2013) portare in deduzione successivamente con richieste presupposte all'atto impugnato in questa sede. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 11/7/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, controdeducendo in ordine a) all'interpretazione coordinata dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000 e dell'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024 che chiarisce l'ambito di applicazione del primo ai soli atti esclusivamente recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria;
b) alla portata generale dell'art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in quanto espressione di esigenze di carattere generale, ed alla applicabilità a qualunque credito vantato da una amministrazione dello Stato;
c) alla compiuta motivazione dell'atto impugnato;
d) all'inconferenza ed alla infondatezza dell'asserita violazione del principio di proporzionalità nel caso concreto;
d) all'applicazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta stabilito dall'articolo 7 del TUIR anche in relazione della sentenza di CTR della Lombardia citata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il ricorrente in data 7/11/2025 depositava memorie con le quali ribadiva i motivi del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024 “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”. Questa disciplina si basa sul principio secondo cui i provvedimenti di sospensione hanno una funzione cautelativa in quanto congelano solo temporaneamente la richiesta dell'istante in funzione di tutela delle finanze pubbliche.
La regola già stabilità in materia di sospensione dei rimborsi e compensazione dall'art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 chiaramente prevedeva che “Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o 5 provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”. E' quindi possibile sospendere il credito chiesto a rimborso con tutti gli importi dovuti in base ad atti anche non definitivi relativi a tributi, sanzioni e interessi, e tale atto non è posto in violazione dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 23 del D. Lgs n. 472/97.
Essendo che il provvedimento di sospensione oggetto di causa ha solo l'effetto di sospendere il rimborso e non quello di negare il riconoscimento del credito, la motivazione fornisce chiaramente le informazioni necessarie a comprendere le ragioni della sospensione e non deve coprire le ragioni dell'esercizio di una potestà impositiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, che ha espresso principi condivisi da questa Corte in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2 comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 anche a Sezioni Unite, gli errori e le omissioni determino l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito o di un minor credito d'imposta, possono essere corretti dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In particolare, secondo la Suprema Corte “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza. Nel caso di specie le somme spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di cui si domanda il rimborso, non sono state indicate al fine di fruire dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 dalla società, neppure mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi al fine di conseguirne il rimborso”.
Nel caso di specie la ricorrente, dopo il decorso dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2011, inseriva la perdita derivante dall'agevolazione all'interno di una dichiarazione integrativa per l'anno 2013 anche se l'articolo 19 del DM del 5 luglio 2012 aveva chiarito – in un tempo compatibile con una tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 – essere cumulabili i benefici cc.dd. “Conti Energia” e “Tremonti ambientale”.
Il ricorso deve quindi essere rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi. Attesa la non lineare evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
NI EM LI NI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP. RIMBORSO n. 53001 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4246/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 7/6/2025 srl impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 472/1997 del rimborso Iva per l'anno d'imposta 2023 cron. 53001/0 motivato dalla presenza di carichi pendenti derivanti dalla comunicazione di irregolarità nr. 37742422601 mod. 3 per redditi 2022/21 lamentando 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art.
6-bis della legge 212/2000 in relazione alle norme sul contraddittorio necessario;
2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 38 bis d.P.R. 633/1972 per incompatibilità con la 5 direttiva 2006/112/CE in relazione al principio di neutralità dell'IVA e con il principio di proporzionalità; 3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per un difetto di istruttoria preventiva all'atto impugnato, un difetto di motivazione e del principio di proporzionalità; 4) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 in relazione all'art. 7 legge 212/2000, l'art. 24 e 53 della Costituzione e del divieto del bis in idem in relazione alla carenza di un presupposto, ad un eccesso di potere per sviamento e ad un eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione atteso che - quale società che svolgeva l'attività di progettazione di impianti fotovoltaici – sarebbe stata titolare di un beneficio per detassazione ambientale dal reddito ex “c.d. Tremonti-ter” in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, beneficio del quale inizialmente non usufruiva non avendolo richiesto a causa di forti incertezze sull'applicazione della normativa di favore per gli anni 2011-2012 e 2013 per poi (attesa l'emanazione della Circolare 31/E/2013) portare in deduzione successivamente con richieste presupposte all'atto impugnato in questa sede. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 11/7/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, controdeducendo in ordine a) all'interpretazione coordinata dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000 e dell'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024 che chiarisce l'ambito di applicazione del primo ai soli atti esclusivamente recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria;
b) alla portata generale dell'art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in quanto espressione di esigenze di carattere generale, ed alla applicabilità a qualunque credito vantato da una amministrazione dello Stato;
c) alla compiuta motivazione dell'atto impugnato;
d) all'inconferenza ed alla infondatezza dell'asserita violazione del principio di proporzionalità nel caso concreto;
d) all'applicazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta stabilito dall'articolo 7 del TUIR anche in relazione della sentenza di CTR della Lombardia citata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il ricorrente in data 7/11/2025 depositava memorie con le quali ribadiva i motivi del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024 “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”. Questa disciplina si basa sul principio secondo cui i provvedimenti di sospensione hanno una funzione cautelativa in quanto congelano solo temporaneamente la richiesta dell'istante in funzione di tutela delle finanze pubbliche.
La regola già stabilità in materia di sospensione dei rimborsi e compensazione dall'art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 chiaramente prevedeva che “Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o 5 provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”. E' quindi possibile sospendere il credito chiesto a rimborso con tutti gli importi dovuti in base ad atti anche non definitivi relativi a tributi, sanzioni e interessi, e tale atto non è posto in violazione dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 23 del D. Lgs n. 472/97.
Essendo che il provvedimento di sospensione oggetto di causa ha solo l'effetto di sospendere il rimborso e non quello di negare il riconoscimento del credito, la motivazione fornisce chiaramente le informazioni necessarie a comprendere le ragioni della sospensione e non deve coprire le ragioni dell'esercizio di una potestà impositiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, che ha espresso principi condivisi da questa Corte in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2 comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 anche a Sezioni Unite, gli errori e le omissioni determino l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito o di un minor credito d'imposta, possono essere corretti dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In particolare, secondo la Suprema Corte “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza. Nel caso di specie le somme spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di cui si domanda il rimborso, non sono state indicate al fine di fruire dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 dalla società, neppure mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi al fine di conseguirne il rimborso”.
Nel caso di specie la ricorrente, dopo il decorso dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2011, inseriva la perdita derivante dall'agevolazione all'interno di una dichiarazione integrativa per l'anno 2013 anche se l'articolo 19 del DM del 5 luglio 2012 aveva chiarito – in un tempo compatibile con una tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 – essere cumulabili i benefici cc.dd. “Conti Energia” e “Tremonti ambientale”.
Il ricorso deve quindi essere rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi. Attesa la non lineare evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
NI EM LI NI