Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 286
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis della legge 212/2000 in relazione alle norme sul contraddittorio necessario

    La Corte ha chiarito che l'art. 6-bis della legge 212/2000 si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione o agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. I provvedimenti di sospensione hanno una funzione cautelativa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 38 bis d.P.R. 633/1972 per incompatibilità con la 5 direttiva 2006/112/CE in relazione al principio di neutralità dell'IVA e con il principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che l'art. 23 del d.lgs. 472/1997 consente la sospensione del credito a rimborso con tutti gli importi dovuti, anche in base ad atti non definitivi, e che tale atto non viola l'art. 38 bis del d.P.R. 633/1972. La motivazione dell'atto di sospensione è sufficiente in quanto non nega il credito ma ne sospende temporaneamente il rimborso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per difetto di istruttoria preventiva, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità

    La motivazione dell'atto di sospensione è ritenuta sufficiente in quanto fornisce le informazioni necessarie a comprendere le ragioni della sospensione, senza dover coprire le ragioni dell'esercizio di una potestà impositiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 in relazione all'art. 7 legge 212/2000, art. 24 e 53 della Costituzione e divieto del bis in idem per carenza di presupposto, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha ritenuto che le somme spese per l'impianto fotovoltaico non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono maturate, né mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi per ottenerne il rimborso. La presentazione di una dichiarazione integrativa successiva per far valere il beneficio è stata considerata tardiva.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'anno di maturazione e presentazione tardiva della dichiarazione integrativa

    Secondo la giurisprudenza della Cassazione, è consentito ripartire il credito d'imposta negli anni successivi solo se questo è stato richiesto nella dichiarazione dei redditi dell'anno di maturazione, anche mediante dichiarazione integrativa nei termini. Nel caso di specie, le somme non sono state indicate nella dichiarazione del 2010, né con dichiarazione integrativa, e la successiva integrazione per il 2013 è stata considerata tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 286
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 286
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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