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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 724/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, loc. Is Pasturas ex Zuccherificio, elettivamente domiciliata in Oristano, via Sassari n. 93 presso lo studio dell'Avv. Claretta Boassa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
21.12.2022
OPPONENTE contro società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 Controparte_2
[...
, già (P.IVA. con direzione commerciale ed Controparte_3 P.IVA_2
amministrativa in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo procuratore speciale giusta procura per atto notarile dott. elettivamente Controparte_4 Persona_1 domiciliata in Milano, via Larga n. 13 presso lo studio dell'Avv. che la Controparte_4
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
pagina 1 di 10 “1. in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di già Controparte_1
, di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_3 Parte_1 sia per inesistenza del titolo esecutivo e inesistenza del diritto azionato, sia per nullità dell'atto di precetto impugnato, e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del precetto opposto;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che non deve le Parte_1 somme indicate e quantificate nell'atto di precetto;
3. in ogni caso, vinte le spese del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta:
“In via preliminare
- respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, non sussistendo né il fumus boni iuris nè i gravi motivi per tale provvedimento;
nel merito
- per i motivi di cui in narrativa, respingere l'avversa opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- Spese ed onorari rifusi”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la società attrice ha citato in giudizio la formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo Controparte_1
preliminarmente la sospensione del titolo esecutivo.
In particolare, l'opponente ha dedotto che:
− con atto di precetto notificato in data 7.6.2022 aveva intimato il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 25.275,47 per capitale, interessi, spese legali di due gradi di giudizio e restituzione delle somme corrisposte oltre rivalutazione monetaria, fondato sul titolo costituito dalla sentenza n. 1616/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Milano in data 8.3.2022 nell'ambito del procedimento n. 853/2020 R.G.;
− con tale sentenza, la Corte aveva dichiarato procedibile la domanda di e CP_3 dichiarato l'odierna opponente tenuta al pagamento dell'importo di euro 6.136,77 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo nonché alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo grado, con ulteriore CP_3
pagina 2 di 10 condanna alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge per il primo grado ed euro
3.777,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario, spese e accessori di legge;
− le somme dovute a titolo di capitale derivavano da decreto ingiuntivo opposto basato su fatture di contestate dall'opponente per disservizi nell'esecuzione del contratto CP_3
di telefonia;
− la società avrebbe proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge;
Pt_1
− mancava la prova del credito azionato dall'intimante, in quanto l'azione di CP_3
avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile e non affetta da improcedibilità sanabile, in quanto nel caso in cui la morosità dell'utente sia correlata a contestazioni sui servizi,
l'azione di adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del gestore deve sempre essere preceduta dal tentativo di conciliazione da svolgersi prima del monitorio;
− posto che ciò non era avvenuto, la sentenza posta alla base dell'atto di precetto non aveva natura di titolo esecutivo;
− l'atto di precetto era inoltre nullo in quanto riguardava somme non dovute;
− se, infatti, la somma richiesta a titolo di capitale non era dovuta perché fondata su domanda improcedibile, quella richiesta a titolo di interessi non era dovuta in quanto era assente in atti così come nel titolo esecutivo e nel precetto qualsiasi qualificazione giuridica degli stessi (legali, moratori, maggiorati), di talché l'opposta non era in grado di verificarne la corretta quantificazione;
− la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria, invece, non era dovuta in quanto mancava una condanna in tal senso e in quanto trattandosi di obbligazione pecuniaria la rivalutazione non era mai dovuta;
− la somma richiesta a titolo di restituzione di importi già corrisposti non era dovuta in quanto costituiva una duplicazione della voce “compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado”;
− le somme per spese generali su compensi non erano dovute in quanto calcolate sugli importi sopra contestati;
− la somma richiesta per esborsi e compensi liquidati nella sentenza relativa al giudizio di II grado e quella per precetto e notifica non erano dovute poiché basate su titolo esecutivo basato su azione improponibile.
pagina 3 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha Controparte_1
contestato gli assunti attorei e formulato le conclusioni sopra citate.
In particolare, l'opposta ha eccepito che:
− il credito azionato era stato accertato con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1616/2022 depositata il 16.5.2022 ed immediatamente esecutiva;
− ogni eventuale contestazione nel merito del credito avrebbe dovuto, al più, essere proposta con apposito gravame e non in questa sede, ove è possibile sollevare esclusivamente eccezioni o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo azionato;
− in merito all'asserita nullità del precetto perché riportante somme non dovute, quanto alla sorte capitale doveva ribadirsi che detta eccezione non è sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo azionato, ma anzi era stata dallo stesso risolta nel contradittorio delle parti in sede di Appello;
− quanto all'eccezione relativa agli interessi, sin dl ricorso monitorio era stata precisata la richiesta degli interessi al tasso convenzionale del 10,87% annuo e tale specifica indicazione del “tasso convenzionale” era stata ribadita anche nelle precisazioni delle conclusioni in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione e nell'atto di citazione in appello, conclusosi con sentenza che ha accolto l'appello proposto da e le domande con esso formulate, anche in punto interessi, il che dimostra CP_3
che aveva sempre precisato la natura degli interessi convenzionali richiesti;
CP_3
− la rivalutazione monetaria era senz'altro dovuta in quanto la Corte d'Appello aveva statuito la restituzione da parte della appellata di quanto percepito dalla in CP_3
esecuzione della sentenza di primo grado e su tale importo di euro 3.588,00, trattandosi di indebito oggettivo, dovevano essere calcolati interessi e rivalutazione, per non aver potuto disporre della somma non per propria colpa per il periodo dal pagamento indebito alla restituzione;
− l'eccezione relativa al fatto che la restituzione somme già corrisposte costituisse una duplicazione della voce compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado era infondata, in quanto all'esito del giudizio di primo grado, aveva provveduto a CP_3 pagare al legale dell'opponente le spese legali alle quali era stata condannata, per complessivi Euro 3.558,00 e, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza aveva disposto che detto importo, indebitamente pagato, venisse restituito alla CP_3
pagina 4 di 10 − oltre a ciò, in appello la Corte aveva anche condannato alle Controparte_5
spese legali di entrambi i gradi di giudizio (primo grado per Euro 3.000,00 e secondo grado per Euro 3.777,00, entrambi oltre accessori), con la conseguenza che l'opponente, oltre a dover rimborsare le proprie spese legali incassate da era chiamata a CP_3
rifondere le spese legali, anche del primo grado, alla CP_3
− non sussisteva, pertanto, nessuna duplicazione, ma due voci ben distinte ed entrambe dovute, in quanto un conto era restituire le proprie spese ingiustamente ricevute, un altro era pagare le spese legali sostenute dalla in entrambi i gradi;
CP_3
− quanto alle spese generali e agli accessori anche essi erano stati, quindi, calcolati su importi corretti;
− per quanto attiene ai compensi ed esborsi liquidati in secondo grado, oltre alle somme richieste per l'atto di precetto, anche in questo caso l'eccezione di controparte relativa all'esistenza di un titolo esecutivo emesso in forza di un'azione improponibile non era sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo azionato ma era stata, semmai, già risolta nel contradittorio delle parti in appello.
Oltre al rigetto della domanda, pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo, eccependo che non erano state fornite argomentazioni o prove della sussistenza dei “gravi motivi” che avrebbero potuto giustificare la sospensione.
All'esito dell'udienza del 27.2.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
La causa, istruita mediante sole produzioni documentali, è giunta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Innanzitutto, pare opportuno premettere che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, cosicché in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. n. 5635/2017).
Peraltro, è conseguentemente corretto il rilievo per cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la pagina 5 di 10 somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
*
Quanto al primo motivo di opposizione, relativo all'asserita assenza di prova dell'esistenza del diritto azionato in capo all'intimante in ragione del fatto che l'azione di avrebbe CP_3
dovuto essere dichiarata improponibile invece che viziata da improcedibilità sanabile (per mancato precedente esperimento del tentativo di conciliazione), occorre sottolineare che in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in virtù di un titolo esecutivo giudiziale, possono farsi valere esclusivamente fatti modificativi, estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo.
Invece, non è possibile, anche in accordo alla più consolidata giurisprudenza, dedurre fatti anteriori alla formazione del titolo stesso e, segnatamente, fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26110).
È, semmai, possibile far valere il difetto originario del titolo giudiziale per vizi tali da determinarne la giuridica inesistenza, carenza o inidoneità a fungere da titolo esecutivo
(esemplificando: sentenza mai pubblicata, sentenza priva di sottoscrizione del giudice, sentenza resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) o, in alternativa, l'inefficacia cd. sopravvenuta del titolo esecutivo per fatti modificativi, impeditivi ed estintivi successivi alla pronuncia (in tal senso, v. anche Tribunale Monza sez. III, 01/09/2016,
n.2371).
In altre parole, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame
(Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, n.2785).
Invero, i fatti precedenti o comunque attinenti alla legittimità della pronuncia giudiziale debbono essere eccepiti in tale sede, eventualmente innanzi al giudice adito in gravame.
pagina 6 di 10 Nel caso de quo, in cui il titolo è di formazione giudiziale in quanto costituito dalla citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano, nessun vizio idoneo a determinare l'inesistenza giuridica della sentenza è stato dedotto, in quanto l'unico profilo allegato è l'asserita illegittimità della sentenza stessa nella parte in cui ha dichiarato procedibile (differentemente da quanto deciso dal giudice di prime cure e dopo aver temporaneamente sospeso la causa in appello per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione) la domanda di Trattasi, CP_3
evidentemente, di questione espressamente oggetto di valutazione da parte del giudice innanzi al quale si è formato il titolo, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento (doc. 1 parte opponente) e, in quanto tale, ovviamente antecedente al titolo stesso.
Di conseguenza, essa avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di impugnazione della sentenza e non può essere trattata nella presente sede. Sotto tale profilo, la domanda attorea è, pertanto, inammissibile.
*
In merito all'eccepita nullità del precetto poiché contenente intimazione di pagamento di somme non dovute, si osserva quanto segue.
In relazione alla sorte capitale, vale il medesimo discorso appena svolto con riferimento al primo motivo di opposizione, posto che la società opponente ha fondato la non debenza delle somme a titolo di capitale sulla stessa questione della improponibilità della domanda nel giudizio di merito.
In merito alla quota riferita agli interessi dalla scadenza al saldo, parte opposta ha adeguatamente chiarito di aver, sia nel ricorso per ingiunzione che nella successiva fase di opposizione al decreto ingiuntivo e nell'appello, sempre specificato la natura degli interessi richiesti, indicando con precisione che, sin dal ricorso monitorio, aveva sempre richiesto il pagamento degli CP_3
interessi stabiliti al tasso convenzionale del 10,87% annuo.
A fronte di tale specificazione, nessuna successiva contestazione è stata sollevata da parte opponente nel presente procedimento.
Semmai, la richiesta degli interessi con l'espressa qualifica degli stessi quali “convenzionali” risulta anche dalle conclusioni rassegnate da in sede di appello e riportate nella relativa CP_3
sentenza, la quale, peraltro, nel merito ha esplicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa, condannando la società al pagamento delle somme richieste, ivi compresi gli interessi in Pt_1
questione.
pagina 7 di 10 Non corrisponde, quindi, al vero, che è assente negli atti processuali e nel titolo esecutivo la qualificazione giuridica degli interessi, mentre le contestazioni sulla quantificazione operate dall'opposta nell'atto di citazione sono del tutto generiche e non circostanziate.
Quanto alla contestata debenza degli importi dovuti per rivalutazione monetaria sulle somme che l'opponente è stata condannata a restituire, in quanto versate in forza della sentenza di primo grado, si osserva che essendo l'indebito oggettivo (di cui all'art. 2033 c.c.) un debito di valuta e in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
È pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/06/2023,
n.17572) deve essere permesso alla parte che richieda il danno da svalutazione monetaria di provare di averlo patito e che in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
inoltre, deve darsi atto che nei casi in cui (come quello odierno) il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (cfr., ex multis, Cass. 9 agosto 2021, n. 22512; Cass. 4 giugno 2018, n.
14289; Cass. 14 marzo 2017, n. 6575).
Tuttavia, dagli atti di parte opposta non emerge neanche in via indiziaria l'esistenza di un maggior danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Invero, si è CP_3 limitata a affermare genericamente che “chi ha pagato una somma non dovuta deve ricevere in restituzione il capitale più quanto perso per non aver potuto disporre della somma non per propria colpa per il periodo dal pagamento indebito alla restituzione”, senza tuttavia far alcun riferimento specifico alla propria situazione particolare e all'esistenza di un pregiudizio patito.
Sotto tale profilo, pertanto, la somma di euro 258,34 portata in precetto risulta, effettivamente, non dovuta.
Viceversa, l'eccezione relativa alla somma di euro 3.558,00, richiesta a titolo di restituzione delle somme già corrisposte, è palesemente infondata, non sussistendo alcuna duplicazione rispetto alle somme domandate per compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado;
infatti, dal pagina 8 di 10 tenore della sentenza di appello si evince chiaramente come la società Parte_1
dovesse sia restituire quanto versato dalla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, sia procedere alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella medesima sentenza, che costituiscono – all'evidenza – importi distinti da quelli oggetto di restituzione.
Per la stessa ragione è infondata l'eccezione con riferimento alle somme calcolate per “spese generali su compensi”, risultando invece corretta la distinta richiesta degli importi oggetto della condanna di rifusione e, conseguentemente, delle spese generali calcolate su questi ultimi.
In ultimo luogo, la contestazione relativa alla somma di euro 3.777,00 e di euro 382,50 per
“esborsi e compensi liquidati nella sentenza relativa al giudizio di II grado” e quella di euro
225,00 per “precetto e notifica” non può a sua volta essere accolta in quanto nuovamente fondata sulla circostanza che il titolo esecutivo sarebbe stato emesso in forza di un'azione improponibile, ossia sulla stessa questione che, sulla base di quanto esaminato nella precedente trattazione, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione in quanto preesistente alla formazione del titolo.
Alla luce di quanto argomentato, l'unica somma che deve essere spunta da quella esigibile dal creditore è quella di euro 258,34 richiesta a titolo di rivalutazione monetaria.
Detratta la stessa, il credito per cui si procede deve essere rideterminato nell'importo complessivo di euro 25.017,13.
*
In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente. (Cass. civ.| n. 20374/2016).
Tenuto conto del predetto principio, occorre anche dar conto del fatto che, sebbene l'opposizione sia risultata fondata solo in misura quasi insignificante rispetto al credito precettato, l'opponente di fatto non ha materialmente coltivato in maniera attiva la domanda dopo il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, non avendo depositato alcun atto difensivo dopo quello introduttivo (né memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., né memorie conclusionali) e non avendo nemmeno ulteriormente contestato le allegazioni di controparte.
pagina 9 di 10 In ragione di tutte tali circostanze, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
• accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta dalla Parte_1
[...]
• per l'effetto, dichiara il diritto di a procedere nei confronti Controparte_1 della nei limiti della somma di euro 25.017,13; Parte_1
• dichiara non dovuta la residua somma di euro 258,34, richiesta da Controparte_1
a titolo di rivalutazione monetaria;
[...]
• compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Oristano, 19.3.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 724/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, loc. Is Pasturas ex Zuccherificio, elettivamente domiciliata in Oristano, via Sassari n. 93 presso lo studio dell'Avv. Claretta Boassa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
21.12.2022
OPPONENTE contro società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 Controparte_2
[...
, già (P.IVA. con direzione commerciale ed Controparte_3 P.IVA_2
amministrativa in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo procuratore speciale giusta procura per atto notarile dott. elettivamente Controparte_4 Persona_1 domiciliata in Milano, via Larga n. 13 presso lo studio dell'Avv. che la Controparte_4
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
pagina 1 di 10 “1. in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di già Controparte_1
, di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_3 Parte_1 sia per inesistenza del titolo esecutivo e inesistenza del diritto azionato, sia per nullità dell'atto di precetto impugnato, e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del precetto opposto;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che non deve le Parte_1 somme indicate e quantificate nell'atto di precetto;
3. in ogni caso, vinte le spese del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta:
“In via preliminare
- respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, non sussistendo né il fumus boni iuris nè i gravi motivi per tale provvedimento;
nel merito
- per i motivi di cui in narrativa, respingere l'avversa opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto;
- Spese ed onorari rifusi”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la società attrice ha citato in giudizio la formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo Controparte_1
preliminarmente la sospensione del titolo esecutivo.
In particolare, l'opponente ha dedotto che:
− con atto di precetto notificato in data 7.6.2022 aveva intimato il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 25.275,47 per capitale, interessi, spese legali di due gradi di giudizio e restituzione delle somme corrisposte oltre rivalutazione monetaria, fondato sul titolo costituito dalla sentenza n. 1616/2022 emessa dalla Corte
d'Appello di Milano in data 8.3.2022 nell'ambito del procedimento n. 853/2020 R.G.;
− con tale sentenza, la Corte aveva dichiarato procedibile la domanda di e CP_3 dichiarato l'odierna opponente tenuta al pagamento dell'importo di euro 6.136,77 oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo nonché alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo grado, con ulteriore CP_3
pagina 2 di 10 condanna alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge per il primo grado ed euro
3.777,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario, spese e accessori di legge;
− le somme dovute a titolo di capitale derivavano da decreto ingiuntivo opposto basato su fatture di contestate dall'opponente per disservizi nell'esecuzione del contratto CP_3
di telefonia;
− la società avrebbe proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge;
Pt_1
− mancava la prova del credito azionato dall'intimante, in quanto l'azione di CP_3
avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile e non affetta da improcedibilità sanabile, in quanto nel caso in cui la morosità dell'utente sia correlata a contestazioni sui servizi,
l'azione di adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del gestore deve sempre essere preceduta dal tentativo di conciliazione da svolgersi prima del monitorio;
− posto che ciò non era avvenuto, la sentenza posta alla base dell'atto di precetto non aveva natura di titolo esecutivo;
− l'atto di precetto era inoltre nullo in quanto riguardava somme non dovute;
− se, infatti, la somma richiesta a titolo di capitale non era dovuta perché fondata su domanda improcedibile, quella richiesta a titolo di interessi non era dovuta in quanto era assente in atti così come nel titolo esecutivo e nel precetto qualsiasi qualificazione giuridica degli stessi (legali, moratori, maggiorati), di talché l'opposta non era in grado di verificarne la corretta quantificazione;
− la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria, invece, non era dovuta in quanto mancava una condanna in tal senso e in quanto trattandosi di obbligazione pecuniaria la rivalutazione non era mai dovuta;
− la somma richiesta a titolo di restituzione di importi già corrisposti non era dovuta in quanto costituiva una duplicazione della voce “compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado”;
− le somme per spese generali su compensi non erano dovute in quanto calcolate sugli importi sopra contestati;
− la somma richiesta per esborsi e compensi liquidati nella sentenza relativa al giudizio di II grado e quella per precetto e notifica non erano dovute poiché basate su titolo esecutivo basato su azione improponibile.
pagina 3 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha Controparte_1
contestato gli assunti attorei e formulato le conclusioni sopra citate.
In particolare, l'opposta ha eccepito che:
− il credito azionato era stato accertato con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1616/2022 depositata il 16.5.2022 ed immediatamente esecutiva;
− ogni eventuale contestazione nel merito del credito avrebbe dovuto, al più, essere proposta con apposito gravame e non in questa sede, ove è possibile sollevare esclusivamente eccezioni o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo azionato;
− in merito all'asserita nullità del precetto perché riportante somme non dovute, quanto alla sorte capitale doveva ribadirsi che detta eccezione non è sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo azionato, ma anzi era stata dallo stesso risolta nel contradittorio delle parti in sede di Appello;
− quanto all'eccezione relativa agli interessi, sin dl ricorso monitorio era stata precisata la richiesta degli interessi al tasso convenzionale del 10,87% annuo e tale specifica indicazione del “tasso convenzionale” era stata ribadita anche nelle precisazioni delle conclusioni in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione e nell'atto di citazione in appello, conclusosi con sentenza che ha accolto l'appello proposto da e le domande con esso formulate, anche in punto interessi, il che dimostra CP_3
che aveva sempre precisato la natura degli interessi convenzionali richiesti;
CP_3
− la rivalutazione monetaria era senz'altro dovuta in quanto la Corte d'Appello aveva statuito la restituzione da parte della appellata di quanto percepito dalla in CP_3
esecuzione della sentenza di primo grado e su tale importo di euro 3.588,00, trattandosi di indebito oggettivo, dovevano essere calcolati interessi e rivalutazione, per non aver potuto disporre della somma non per propria colpa per il periodo dal pagamento indebito alla restituzione;
− l'eccezione relativa al fatto che la restituzione somme già corrisposte costituisse una duplicazione della voce compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado era infondata, in quanto all'esito del giudizio di primo grado, aveva provveduto a CP_3 pagare al legale dell'opponente le spese legali alle quali era stata condannata, per complessivi Euro 3.558,00 e, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza aveva disposto che detto importo, indebitamente pagato, venisse restituito alla CP_3
pagina 4 di 10 − oltre a ciò, in appello la Corte aveva anche condannato alle Controparte_5
spese legali di entrambi i gradi di giudizio (primo grado per Euro 3.000,00 e secondo grado per Euro 3.777,00, entrambi oltre accessori), con la conseguenza che l'opponente, oltre a dover rimborsare le proprie spese legali incassate da era chiamata a CP_3
rifondere le spese legali, anche del primo grado, alla CP_3
− non sussisteva, pertanto, nessuna duplicazione, ma due voci ben distinte ed entrambe dovute, in quanto un conto era restituire le proprie spese ingiustamente ricevute, un altro era pagare le spese legali sostenute dalla in entrambi i gradi;
CP_3
− quanto alle spese generali e agli accessori anche essi erano stati, quindi, calcolati su importi corretti;
− per quanto attiene ai compensi ed esborsi liquidati in secondo grado, oltre alle somme richieste per l'atto di precetto, anche in questo caso l'eccezione di controparte relativa all'esistenza di un titolo esecutivo emesso in forza di un'azione improponibile non era sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo azionato ma era stata, semmai, già risolta nel contradittorio delle parti in appello.
Oltre al rigetto della domanda, pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo, eccependo che non erano state fornite argomentazioni o prove della sussistenza dei “gravi motivi” che avrebbero potuto giustificare la sospensione.
All'esito dell'udienza del 27.2.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
La causa, istruita mediante sole produzioni documentali, è giunta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
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Innanzitutto, pare opportuno premettere che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, cosicché in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. n. 5635/2017).
Peraltro, è conseguentemente corretto il rilievo per cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la pagina 5 di 10 somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
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Quanto al primo motivo di opposizione, relativo all'asserita assenza di prova dell'esistenza del diritto azionato in capo all'intimante in ragione del fatto che l'azione di avrebbe CP_3
dovuto essere dichiarata improponibile invece che viziata da improcedibilità sanabile (per mancato precedente esperimento del tentativo di conciliazione), occorre sottolineare che in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in virtù di un titolo esecutivo giudiziale, possono farsi valere esclusivamente fatti modificativi, estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo.
Invece, non è possibile, anche in accordo alla più consolidata giurisprudenza, dedurre fatti anteriori alla formazione del titolo stesso e, segnatamente, fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26110).
È, semmai, possibile far valere il difetto originario del titolo giudiziale per vizi tali da determinarne la giuridica inesistenza, carenza o inidoneità a fungere da titolo esecutivo
(esemplificando: sentenza mai pubblicata, sentenza priva di sottoscrizione del giudice, sentenza resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) o, in alternativa, l'inefficacia cd. sopravvenuta del titolo esecutivo per fatti modificativi, impeditivi ed estintivi successivi alla pronuncia (in tal senso, v. anche Tribunale Monza sez. III, 01/09/2016,
n.2371).
In altre parole, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame
(Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, n.2785).
Invero, i fatti precedenti o comunque attinenti alla legittimità della pronuncia giudiziale debbono essere eccepiti in tale sede, eventualmente innanzi al giudice adito in gravame.
pagina 6 di 10 Nel caso de quo, in cui il titolo è di formazione giudiziale in quanto costituito dalla citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano, nessun vizio idoneo a determinare l'inesistenza giuridica della sentenza è stato dedotto, in quanto l'unico profilo allegato è l'asserita illegittimità della sentenza stessa nella parte in cui ha dichiarato procedibile (differentemente da quanto deciso dal giudice di prime cure e dopo aver temporaneamente sospeso la causa in appello per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione) la domanda di Trattasi, CP_3
evidentemente, di questione espressamente oggetto di valutazione da parte del giudice innanzi al quale si è formato il titolo, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento (doc. 1 parte opponente) e, in quanto tale, ovviamente antecedente al titolo stesso.
Di conseguenza, essa avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di impugnazione della sentenza e non può essere trattata nella presente sede. Sotto tale profilo, la domanda attorea è, pertanto, inammissibile.
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In merito all'eccepita nullità del precetto poiché contenente intimazione di pagamento di somme non dovute, si osserva quanto segue.
In relazione alla sorte capitale, vale il medesimo discorso appena svolto con riferimento al primo motivo di opposizione, posto che la società opponente ha fondato la non debenza delle somme a titolo di capitale sulla stessa questione della improponibilità della domanda nel giudizio di merito.
In merito alla quota riferita agli interessi dalla scadenza al saldo, parte opposta ha adeguatamente chiarito di aver, sia nel ricorso per ingiunzione che nella successiva fase di opposizione al decreto ingiuntivo e nell'appello, sempre specificato la natura degli interessi richiesti, indicando con precisione che, sin dal ricorso monitorio, aveva sempre richiesto il pagamento degli CP_3
interessi stabiliti al tasso convenzionale del 10,87% annuo.
A fronte di tale specificazione, nessuna successiva contestazione è stata sollevata da parte opponente nel presente procedimento.
Semmai, la richiesta degli interessi con l'espressa qualifica degli stessi quali “convenzionali” risulta anche dalle conclusioni rassegnate da in sede di appello e riportate nella relativa CP_3
sentenza, la quale, peraltro, nel merito ha esplicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa, condannando la società al pagamento delle somme richieste, ivi compresi gli interessi in Pt_1
questione.
pagina 7 di 10 Non corrisponde, quindi, al vero, che è assente negli atti processuali e nel titolo esecutivo la qualificazione giuridica degli interessi, mentre le contestazioni sulla quantificazione operate dall'opposta nell'atto di citazione sono del tutto generiche e non circostanziate.
Quanto alla contestata debenza degli importi dovuti per rivalutazione monetaria sulle somme che l'opponente è stata condannata a restituire, in quanto versate in forza della sentenza di primo grado, si osserva che essendo l'indebito oggettivo (di cui all'art. 2033 c.c.) un debito di valuta e in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
È pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/06/2023,
n.17572) deve essere permesso alla parte che richieda il danno da svalutazione monetaria di provare di averlo patito e che in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
inoltre, deve darsi atto che nei casi in cui (come quello odierno) il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (cfr., ex multis, Cass. 9 agosto 2021, n. 22512; Cass. 4 giugno 2018, n.
14289; Cass. 14 marzo 2017, n. 6575).
Tuttavia, dagli atti di parte opposta non emerge neanche in via indiziaria l'esistenza di un maggior danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Invero, si è CP_3 limitata a affermare genericamente che “chi ha pagato una somma non dovuta deve ricevere in restituzione il capitale più quanto perso per non aver potuto disporre della somma non per propria colpa per il periodo dal pagamento indebito alla restituzione”, senza tuttavia far alcun riferimento specifico alla propria situazione particolare e all'esistenza di un pregiudizio patito.
Sotto tale profilo, pertanto, la somma di euro 258,34 portata in precetto risulta, effettivamente, non dovuta.
Viceversa, l'eccezione relativa alla somma di euro 3.558,00, richiesta a titolo di restituzione delle somme già corrisposte, è palesemente infondata, non sussistendo alcuna duplicazione rispetto alle somme domandate per compensi liquidati in sentenza relativi al giudizio di I grado;
infatti, dal pagina 8 di 10 tenore della sentenza di appello si evince chiaramente come la società Parte_1
dovesse sia restituire quanto versato dalla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, sia procedere alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella medesima sentenza, che costituiscono – all'evidenza – importi distinti da quelli oggetto di restituzione.
Per la stessa ragione è infondata l'eccezione con riferimento alle somme calcolate per “spese generali su compensi”, risultando invece corretta la distinta richiesta degli importi oggetto della condanna di rifusione e, conseguentemente, delle spese generali calcolate su questi ultimi.
In ultimo luogo, la contestazione relativa alla somma di euro 3.777,00 e di euro 382,50 per
“esborsi e compensi liquidati nella sentenza relativa al giudizio di II grado” e quella di euro
225,00 per “precetto e notifica” non può a sua volta essere accolta in quanto nuovamente fondata sulla circostanza che il titolo esecutivo sarebbe stato emesso in forza di un'azione improponibile, ossia sulla stessa questione che, sulla base di quanto esaminato nella precedente trattazione, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione in quanto preesistente alla formazione del titolo.
Alla luce di quanto argomentato, l'unica somma che deve essere spunta da quella esigibile dal creditore è quella di euro 258,34 richiesta a titolo di rivalutazione monetaria.
Detratta la stessa, il credito per cui si procede deve essere rideterminato nell'importo complessivo di euro 25.017,13.
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In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente. (Cass. civ.| n. 20374/2016).
Tenuto conto del predetto principio, occorre anche dar conto del fatto che, sebbene l'opposizione sia risultata fondata solo in misura quasi insignificante rispetto al credito precettato, l'opponente di fatto non ha materialmente coltivato in maniera attiva la domanda dopo il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo, non avendo depositato alcun atto difensivo dopo quello introduttivo (né memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., né memorie conclusionali) e non avendo nemmeno ulteriormente contestato le allegazioni di controparte.
pagina 9 di 10 In ragione di tutte tali circostanze, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
• accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta dalla Parte_1
[...]
• per l'effetto, dichiara il diritto di a procedere nei confronti Controparte_1 della nei limiti della somma di euro 25.017,13; Parte_1
• dichiara non dovuta la residua somma di euro 258,34, richiesta da Controparte_1
a titolo di rivalutazione monetaria;
[...]
• compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Oristano, 19.3.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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