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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 25061/2021 pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Andrea Romano C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, contumace CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
nata a [...] [...] , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Emilio Controparte_2 CP_1
Ponticiello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16017/2020 depositata CP_1
il 28.9.2020 – opposizione a preavviso di fermo amministrativo – notifica cartelle esattoriali sottese – procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. – perfezionamento
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 28.9.2020- atto di citazione in appello notificato il 29 marzo 2021- iscrizione della causa a ruolo del 6.4.2021) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. -avendo parte appellante compiutamente indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate, con particolare riferimento all'art. 140 c.p.c. e alla interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità , e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice del gravame è stato posto in condizione di avere sufficiente contezza delle criticità della sentenza di primo grado- è fondato ed è meritevole di accoglimento .
Invero ha proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo a lei Controparte_2
notificato in data 29.10.2019 , lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, aventi nn. 09720130257509739000, 09720130278153315000, 09720170005947491000 e
09720170140605027000 .
, costituitasi in primo grado, ha fornito documentazione comprovante la avvenuta notifica CP_3
delle cartelle in discorso, notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. .
Il GDP ha accolto l'opposizione, rilevando il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c. delle cartelle de quibus (“…dai suddetti avvisi di ricevimento non si trae la prova della avvenuta ricezione di tale raccomandata …”, pag. 5 della sentenza impugnata).
Di qui lo spiegato gravame .
Ciò posto, osserva il Tribunale che occorre verificare se l' abbia fornito Controparte_4
prova documentale completa della avvenuta rituale notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo
Con riferimento alla prospettata mancata notifica delle cartelle sopraindicate rileva il Tribunale che le stesse, , come da prova documentale allegata in primo grado da risultano notificate CP_3 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza della appellata - ossia Via dei Serpenti 90- , CP_1
tenuto conto della impossibilità della notifica a mani proprie e della impossibilità di eseguire la notifica nelle mani dei soggetti indicati all'art. 139 c.p.c. ; la notifica ex art. 140 c.p.c. prevede una irreperibilità transitoria e relativa del notificatario, e non va confusa con la notifica ex art. 143 c.p.c. che presuppone che il destinatario del procedimento notificatorio sia assolutamente irreperibile .
Il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. prevede l'adempimento della triplice formalità e si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito sulla porta della casa di abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento .
La serve a rendere il destinatario della notifica edotto della attivazione di un procedimento Pt_1 notificatorio nei suoi confronti e , segnatamente , del fatto che l'atto da notificare risulta depositato presso la casa comunale , procedimento , che, ovviamente non si è concluso con la consegna dell'atto a mani del destinatario ovvero delle persone abilitate a riceverlo .
Nel caso di specie si osserva che , tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, in primo grado ha prodotto avviso di ricevimento della raccomandata informativa, afferente CP_3
al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. per tutte le cartelle indicate in premessa , dal quale risulta che per le cartelle in discorso l'avviso di ricevimento è tornato al mittente per compiuta giacenza .
L'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica ex art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario il procedimento da seguire è infatti quello di cui all'art. 140 c.p.c. , che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio , a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. Civ. ord. 15782/2022; 25351/2020).
Il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 140 c.p.c. avendo confuso la compiuta giacenza con il mancato ricevimento dell'atto e , quindi, con il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio .
Si impone dunque, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da ,in considerazione della notifica , ritualmente Controparte_2 avvenuta nel rispetto della triplice formalità di cui all'art. 140 c.p.c. , delle cartelle esattoriali presupposte . Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, valori minimi) , con distrazione in favore del procuratore di parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da in relazione alle cartelle esattoriali Controparte_2
analiticamente indicate nella parte motiva;
b) condanna la alla refusione delle spese del doppio grado in favore di parte CP_2
appellante , che si liquidano in € 177,75 per esborsi, € 3586,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 25061/2021 pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Andrea Romano C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, contumace CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
nata a [...] [...] , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Emilio Controparte_2 CP_1
Ponticiello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16017/2020 depositata CP_1
il 28.9.2020 – opposizione a preavviso di fermo amministrativo – notifica cartelle esattoriali sottese – procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. – perfezionamento
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 28.9.2020- atto di citazione in appello notificato il 29 marzo 2021- iscrizione della causa a ruolo del 6.4.2021) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. -avendo parte appellante compiutamente indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate, con particolare riferimento all'art. 140 c.p.c. e alla interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità , e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice del gravame è stato posto in condizione di avere sufficiente contezza delle criticità della sentenza di primo grado- è fondato ed è meritevole di accoglimento .
Invero ha proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo a lei Controparte_2
notificato in data 29.10.2019 , lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, aventi nn. 09720130257509739000, 09720130278153315000, 09720170005947491000 e
09720170140605027000 .
, costituitasi in primo grado, ha fornito documentazione comprovante la avvenuta notifica CP_3
delle cartelle in discorso, notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. .
Il GDP ha accolto l'opposizione, rilevando il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c. delle cartelle de quibus (“…dai suddetti avvisi di ricevimento non si trae la prova della avvenuta ricezione di tale raccomandata …”, pag. 5 della sentenza impugnata).
Di qui lo spiegato gravame .
Ciò posto, osserva il Tribunale che occorre verificare se l' abbia fornito Controparte_4
prova documentale completa della avvenuta rituale notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo
Con riferimento alla prospettata mancata notifica delle cartelle sopraindicate rileva il Tribunale che le stesse, , come da prova documentale allegata in primo grado da risultano notificate CP_3 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza della appellata - ossia Via dei Serpenti 90- , CP_1
tenuto conto della impossibilità della notifica a mani proprie e della impossibilità di eseguire la notifica nelle mani dei soggetti indicati all'art. 139 c.p.c. ; la notifica ex art. 140 c.p.c. prevede una irreperibilità transitoria e relativa del notificatario, e non va confusa con la notifica ex art. 143 c.p.c. che presuppone che il destinatario del procedimento notificatorio sia assolutamente irreperibile .
Il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. prevede l'adempimento della triplice formalità e si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito sulla porta della casa di abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento .
La serve a rendere il destinatario della notifica edotto della attivazione di un procedimento Pt_1 notificatorio nei suoi confronti e , segnatamente , del fatto che l'atto da notificare risulta depositato presso la casa comunale , procedimento , che, ovviamente non si è concluso con la consegna dell'atto a mani del destinatario ovvero delle persone abilitate a riceverlo .
Nel caso di specie si osserva che , tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, in primo grado ha prodotto avviso di ricevimento della raccomandata informativa, afferente CP_3
al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. per tutte le cartelle indicate in premessa , dal quale risulta che per le cartelle in discorso l'avviso di ricevimento è tornato al mittente per compiuta giacenza .
L'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica ex art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario il procedimento da seguire è infatti quello di cui all'art. 140 c.p.c. , che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio , a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. Civ. ord. 15782/2022; 25351/2020).
Il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 140 c.p.c. avendo confuso la compiuta giacenza con il mancato ricevimento dell'atto e , quindi, con il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio .
Si impone dunque, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da ,in considerazione della notifica , ritualmente Controparte_2 avvenuta nel rispetto della triplice formalità di cui all'art. 140 c.p.c. , delle cartelle esattoriali presupposte . Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, valori minimi) , con distrazione in favore del procuratore di parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da in relazione alle cartelle esattoriali Controparte_2
analiticamente indicate nella parte motiva;
b) condanna la alla refusione delle spese del doppio grado in favore di parte CP_2
appellante , che si liquidano in € 177,75 per esborsi, € 3586,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri