Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1931.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
L'operazione di scissione, tra vantaggi e possibili profili patologici: il non ancora sopito dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria Pubblicato il 15/07/22 00:00 [Articolo 1931]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2021, n. 8010Provvedimento: […] In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto a qualsiasi titolo un credito dell'attrice nei confronti di CP_2 dichiarare che nulla è dovuto per compensazione legale ex art. 1931 c.c. […] Quanto poi, all'invocata compensazione, il Tribunale ne ha riconosciuto l'ammissibilità, disponendo testualmente: "l'art. 1931 cod. civ. pone, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, il principio della compensazione come modo di estinzione delle obbligazioni reciprocheLeggi di più...
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