Articolo 1931 del Codice civile
Articolo 1841Articolo 1932
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19 aprile 1942
Art. 1931.

(Compensazione dei crediti e debiti).

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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