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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. UA IA Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa RI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 116/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
US IC e LL IT IO
appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. to Michele Albano
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito – appello avverso la sentenza n.
107/2017 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata in data
31.01.2017.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, la Parte_1 [...]
lamentando plurime illegittimità contrattuali in relazione al conto CP_2
corrente di corrispondenza n. 1019 ed ai rapporti di conto anticipi n. 1153 e n. 18 chiedendo perciò la condanna della convenuta alla restituzione delle somme CP_2
percepite indebitamente.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda perché CP_2
infondata.
Il giudizio di primo grado, istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stato deciso con la sentenza oggetto del presente gravame che ha accolto la domanda dell'attore condannando la al pagamento in suo favore della complessiva CP_2
somma pari ad euro 1.862,05 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Avverso detta pronuncia il cliente vittorioso ha interposto il presente gravame censurando solo parzialmente la pronuncia impugnata.
Si è costituita la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il presente giudizio è stato istruito a mezzo di un supplemento di consulenza contabile ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Giova premettere come debbano considerarsi ormai incontrovertibili le statuizioni del primo giudice relative ai rapporti diversi dal conto corrente di corrispondenza n.
1019 in quanto solo quest'ultimo è stato oggetto delle censure dell'appellante.
Ancora, né l'appellante né l'istituto di credito convenuto hanno inteso contrastare la decisione impugnata sotto il profilo della decisione in ordine alle plurime nullità denunciate.
Ne discende come il punctum dolens attenga soltanto alle modalità di ricalcolo mutuate dal primo giudice e censurate dall'appellante.
2 In particolare, vertendosi nell'ipotesi di azione di indebito proposta dal cliente sulla scorta di documentazione incompleta, il giudice di prime cure ha ritenuto di potere accedere ad un ricalcolo limitatamente ai periodi connotati da continuità degli estratti conto. Nel dettaglio il Tribunale di Matera ha motivato che “(…) nel caso in cui, come nella specie, parte attrice, non produca tutta la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (….) non è condivisibile la pretesa dell'attore di effettuare i ricalcoli operando opportuni raccordi fra i vari periodi intervallati da lacune documentarie, in quanto una simile operazione condurrebbe ad inevitabili risultati approssimativi e parziali, frutto di integrazioni che non rispecchiano in maniera veritiera lo svolgimento dei rapporti dare/avere, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Del pari non è possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto sulla scorta dei riassunti scalari, in quanto il “metodo sintetico” su cui si fonda la perizia basata sugli scalari del conto corrente non è in grado di fornire dati attendibili”.
Le ragioni della decisione di primo grado sotto tale specifico profilo, conformemente alle contestazioni svolte dall'appellante, non sono condivisibili alla luce dei più recenti approdi in tema di prova del rapporto dare/avere a fronte dell'incompletezza della documentazione prodotta dal cliente attore.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia ha condotto, infatti, a pronunce che espressamente escludono il rigetto della domanda avanzata dal correntista in caso di produzione incompleta della documentazione bancaria e, segnatamente, degli estratti conto ed a sancire, piuttosto, la possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto dare/avere anche sulla scorta di documentazione diversa dalla serie continua di estratti conto.
3 Come statuito da ultimo in sede di legittimità, nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi mediante altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. n.
16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290/2023; n. 10293/2023).
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti “scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023 - Rv. 667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del
2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
4 In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010,
n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.” (così in motivazione Cass. n. 16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre
e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui
l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
5 In sintesi, le risultanze della CTU devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CTU, nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019), qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d.
"operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CTU, come avvenuto nel caso di specie, la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
Il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali
(cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
Quanto alla correttezza della ricostruzione contabile, anche laddove vi siano dei periodi intermedi non coperti dagli estratti conto analitici e scalari, si veda sez. 1,
Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della
6 prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non comporta l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente.
Ciò posto, va rilevato in limine come la rinnovazione della consulenza tecnica nel corso del presente giudizio non è inibita dalla mancanza di una richiesta in tal senso da parte dell'appellante, non trattandosi, come noto, di un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità delle parti.
Quanto al ricalcolo operato dal consulente tecnico nel corso del giudizio di gravame, va rilevato come l'ausiliario sia stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti senza fare uso degli scalari ed in coerenza con le statuizioni del primo giudice ormai passate in giudicato (cfr. p. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Piuttosto, nella ricostruzione del rapporto relativo al conto corrente n. 1019, in conformità al quesito allo stesso sottoposto, ha operato partendo dal primo estratto conto disponibile e, con riguardo ai periodi caratterizzati da incompletezza della documentazione, di volta in volta dal “saldo a debito” del primo estratto conto disponibile (in termini Cass. n. 37800/2022 ed anche Cass. n. 1763/2024 secondo cui
“Questa Corte, dunque, è costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire
7 da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass.
n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017;
Cass. n. 500 del 2017”).
Vanno perciò recepite le conclusioni raggiunte dal consulente in relazione al solo rapporto di conto corrente oggetto di gravame per il quale va riconosciuta a favore dell'appellante la complessiva somma pari ad euro 70.604,93 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Infine, attesa la mancata contestazione delle statuizioni del primo giudice in ordine alla disamina dell'eccezione di prescrizione ed alle rimesse solutorie, tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato impedendo, per l'effetto, la possibilità di riesaminare tale profilo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
8 In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta in favore dell'appellante all'esito del presente giudizio (in merito all'insussistenza di una soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benchè in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n. 32061/2022).
Sono poste a definitivo carico della parte appellata anche le spese di CTU di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata al pagamento, in favore dell'appellante della CP_2
complessiva somma pari ad euro 70.604,93 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la appellata al pagamento delle spese di lite in favore CP_2
dell'appellante che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per il giudizio di primo grado ed euro 14.317,00 per il giudizio di gravame, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU di primo e di secondo grado a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
RI AR
IL PRESIDENTE
UA IA
9 10
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. UA IA Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa RI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 116/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
US IC e LL IT IO
appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. to Michele Albano
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito – appello avverso la sentenza n.
107/2017 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata in data
31.01.2017.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, la Parte_1 [...]
lamentando plurime illegittimità contrattuali in relazione al conto CP_2
corrente di corrispondenza n. 1019 ed ai rapporti di conto anticipi n. 1153 e n. 18 chiedendo perciò la condanna della convenuta alla restituzione delle somme CP_2
percepite indebitamente.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda perché CP_2
infondata.
Il giudizio di primo grado, istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stato deciso con la sentenza oggetto del presente gravame che ha accolto la domanda dell'attore condannando la al pagamento in suo favore della complessiva CP_2
somma pari ad euro 1.862,05 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Avverso detta pronuncia il cliente vittorioso ha interposto il presente gravame censurando solo parzialmente la pronuncia impugnata.
Si è costituita la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il presente giudizio è stato istruito a mezzo di un supplemento di consulenza contabile ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Giova premettere come debbano considerarsi ormai incontrovertibili le statuizioni del primo giudice relative ai rapporti diversi dal conto corrente di corrispondenza n.
1019 in quanto solo quest'ultimo è stato oggetto delle censure dell'appellante.
Ancora, né l'appellante né l'istituto di credito convenuto hanno inteso contrastare la decisione impugnata sotto il profilo della decisione in ordine alle plurime nullità denunciate.
Ne discende come il punctum dolens attenga soltanto alle modalità di ricalcolo mutuate dal primo giudice e censurate dall'appellante.
2 In particolare, vertendosi nell'ipotesi di azione di indebito proposta dal cliente sulla scorta di documentazione incompleta, il giudice di prime cure ha ritenuto di potere accedere ad un ricalcolo limitatamente ai periodi connotati da continuità degli estratti conto. Nel dettaglio il Tribunale di Matera ha motivato che “(…) nel caso in cui, come nella specie, parte attrice, non produca tutta la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (….) non è condivisibile la pretesa dell'attore di effettuare i ricalcoli operando opportuni raccordi fra i vari periodi intervallati da lacune documentarie, in quanto una simile operazione condurrebbe ad inevitabili risultati approssimativi e parziali, frutto di integrazioni che non rispecchiano in maniera veritiera lo svolgimento dei rapporti dare/avere, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Del pari non è possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto sulla scorta dei riassunti scalari, in quanto il “metodo sintetico” su cui si fonda la perizia basata sugli scalari del conto corrente non è in grado di fornire dati attendibili”.
Le ragioni della decisione di primo grado sotto tale specifico profilo, conformemente alle contestazioni svolte dall'appellante, non sono condivisibili alla luce dei più recenti approdi in tema di prova del rapporto dare/avere a fronte dell'incompletezza della documentazione prodotta dal cliente attore.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia ha condotto, infatti, a pronunce che espressamente escludono il rigetto della domanda avanzata dal correntista in caso di produzione incompleta della documentazione bancaria e, segnatamente, degli estratti conto ed a sancire, piuttosto, la possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto dare/avere anche sulla scorta di documentazione diversa dalla serie continua di estratti conto.
3 Come statuito da ultimo in sede di legittimità, nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi mediante altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. n.
16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290/2023; n. 10293/2023).
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti “scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023 - Rv. 667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del
2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
4 In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010,
n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.” (così in motivazione Cass. n. 16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre
e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui
l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
5 In sintesi, le risultanze della CTU devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CTU, nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019), qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d.
"operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CTU, come avvenuto nel caso di specie, la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
Il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali
(cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
Quanto alla correttezza della ricostruzione contabile, anche laddove vi siano dei periodi intermedi non coperti dagli estratti conto analitici e scalari, si veda sez. 1,
Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della
6 prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non comporta l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente.
Ciò posto, va rilevato in limine come la rinnovazione della consulenza tecnica nel corso del presente giudizio non è inibita dalla mancanza di una richiesta in tal senso da parte dell'appellante, non trattandosi, come noto, di un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità delle parti.
Quanto al ricalcolo operato dal consulente tecnico nel corso del giudizio di gravame, va rilevato come l'ausiliario sia stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti senza fare uso degli scalari ed in coerenza con le statuizioni del primo giudice ormai passate in giudicato (cfr. p. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Piuttosto, nella ricostruzione del rapporto relativo al conto corrente n. 1019, in conformità al quesito allo stesso sottoposto, ha operato partendo dal primo estratto conto disponibile e, con riguardo ai periodi caratterizzati da incompletezza della documentazione, di volta in volta dal “saldo a debito” del primo estratto conto disponibile (in termini Cass. n. 37800/2022 ed anche Cass. n. 1763/2024 secondo cui
“Questa Corte, dunque, è costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire
7 da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass.
n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017;
Cass. n. 500 del 2017”).
Vanno perciò recepite le conclusioni raggiunte dal consulente in relazione al solo rapporto di conto corrente oggetto di gravame per il quale va riconosciuta a favore dell'appellante la complessiva somma pari ad euro 70.604,93 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Infine, attesa la mancata contestazione delle statuizioni del primo giudice in ordine alla disamina dell'eccezione di prescrizione ed alle rimesse solutorie, tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato impedendo, per l'effetto, la possibilità di riesaminare tale profilo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
8 In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta in favore dell'appellante all'esito del presente giudizio (in merito all'insussistenza di una soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benchè in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n. 32061/2022).
Sono poste a definitivo carico della parte appellata anche le spese di CTU di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata al pagamento, in favore dell'appellante della CP_2
complessiva somma pari ad euro 70.604,93 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la appellata al pagamento delle spese di lite in favore CP_2
dell'appellante che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per il giudizio di primo grado ed euro 14.317,00 per il giudizio di gravame, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU di primo e di secondo grado a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
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IL PRESIDENTE
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