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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1594/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' RA ED, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7700/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004159507000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e precisa quanto già scritto in memoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indelicato impugna l'intimazione di pagamento n. 29320239007839767000, notificata il 01/06/2023, limitatamente alle pretese tributarie sottese alla cartella n. 29320120004159507000, relativa ad IR e VA anno 2008.
Adduce la mancata notifica della cartella e per l'effetto l'illegittimità dell'intimazione nonchè la prescrizione della pretesa, quantomeno con riguardo ad interessi e sanzioni.
Si è costituito l'agente della riscossione lamentando, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dando prova della avvenuta notifica della cartella resa ai sensi dell'art 140 cpc la raccomandata integrativa non sarebbe stata ritirata dal contribuente per compiuta giacenza.
La difesa del ricorrente, con apposita memoria difensiva, ha contestato la notifica della cartella facendo leva anche sulla non conformità della copia prodotta della relata di notifica all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
Parte resistente, costituendosi, tra le diverse contestazioni mosse - essenzialmente legate ad un rivendicato difetto di legittimazione fondato su erronee considerazioni di principio, cui non ha fatto seguito, peraltro, la chiamata in giudizio dell'ente impositore, solo paventata-, ha dato prova della avvenuta notifica, nel giugno del 2012, della cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Tale notifica, in sè, determina, quanto alla sorte dei tributi, di matrice erariale, portati dalla detta cartella,
l'infondatezza della prescrizione eccepita dal contribuente, anche in considerazione delle sospensioni legate alla nota legislazione emergenziale, rilevabili d'ufficio dalla Corte ( Cass. Civ., sezione 2, n. 27998 del 2018).
Vale precisare, infatti, che nel caso, intervenuta detta notifica nel mese di giugno del 2012, il termine di prescrizione delle pretese veicolate dalla cartella, sarebbe caduto in tesi, nel giugno del 2022 (per la ribadita matrice erariale delle pretese, che presuppone una cadenza decennale della prescrizione): comprendeva, dunque, il periodo di sospensione delle azioni di riscossione coerente alla analoga sospensione dei termini per i versamenti dovuti nel medesimo arco temporale.
Da qui, l'operatività dei 542 giorni di sospensione della prescrizione previsti dal combinato disposto degli artt. 68, comma 1, del d.l. 18 del 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2020 e 12 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2015, trattandosi di azione di recupero che ricompresa, senza perimersi ( la prescrizione, ordinariamente, sarebbe maturata nel giugno del 2022) , nel periodo di tempo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre del 2021 (sul punto vedi da ultimo, Cass. Sez 5, Ord. N. 34329 del 2025). Sospensione che porta a ritenere tempestiva l'intimazione, notificata a luglio del 2023, con i limiti meglio precisati di seguito rispetto alle pretese accessorie.
La difesa del contribuente, con la memoria in atti, ha contestato l'efficacia della detta notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc con raccomandata integrativa non ritirata dal contribuente per compiuta giacenza, disconoscendo la conformità della copia della relata all'originale.
Tale difesa, tuttavia, non coglie nel segno.
Va infatti ribadito che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico disconoscimento ( Cass. Civ. Sez. 5 , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025; Sez. 5 ,
Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020). E nel caso la difesa limita la contestazione ad asserite cancellazioni che renderebbero non intellegibile il documento;
cancellature genericamente addotte, che comunque nel caso non inficiano la valenza probatoria della copia in atti.
Quanto alla sorte, la pretesa tributaria in contestazione, portata dalla intimazione impugnata e ancora prima dalla cartella ad essa sottesa, non può dunque ritenersi suscettibile di alcuna contestazione in questa sede.
Ad una soluzione diversa deve pervenirsi rispetto agli interessi e alle sanzioni, che si prescrivono in cinque anni. Invero, secondo giurisprudenza costante della Cote di legittimità “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (così ad es. Sez. 5, n. 7486 del
08/03/2022).
Ne consegue il venir meno del dovuto a titolo di sanzioni, mentre la pretesa relativa agli interessi va circoscritta solo a quelli maturati sino al 1 giugno 2018 ( l'intimazione è stata notificata il 1 giugno 2023).
Spese compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al dovuto a titolo di sanzioni oltre che per gli interessi maturati al 1 giugno 2018. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' RA ED, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7700/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004159507000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e precisa quanto già scritto in memoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indelicato impugna l'intimazione di pagamento n. 29320239007839767000, notificata il 01/06/2023, limitatamente alle pretese tributarie sottese alla cartella n. 29320120004159507000, relativa ad IR e VA anno 2008.
Adduce la mancata notifica della cartella e per l'effetto l'illegittimità dell'intimazione nonchè la prescrizione della pretesa, quantomeno con riguardo ad interessi e sanzioni.
Si è costituito l'agente della riscossione lamentando, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dando prova della avvenuta notifica della cartella resa ai sensi dell'art 140 cpc la raccomandata integrativa non sarebbe stata ritirata dal contribuente per compiuta giacenza.
La difesa del ricorrente, con apposita memoria difensiva, ha contestato la notifica della cartella facendo leva anche sulla non conformità della copia prodotta della relata di notifica all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
Parte resistente, costituendosi, tra le diverse contestazioni mosse - essenzialmente legate ad un rivendicato difetto di legittimazione fondato su erronee considerazioni di principio, cui non ha fatto seguito, peraltro, la chiamata in giudizio dell'ente impositore, solo paventata-, ha dato prova della avvenuta notifica, nel giugno del 2012, della cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Tale notifica, in sè, determina, quanto alla sorte dei tributi, di matrice erariale, portati dalla detta cartella,
l'infondatezza della prescrizione eccepita dal contribuente, anche in considerazione delle sospensioni legate alla nota legislazione emergenziale, rilevabili d'ufficio dalla Corte ( Cass. Civ., sezione 2, n. 27998 del 2018).
Vale precisare, infatti, che nel caso, intervenuta detta notifica nel mese di giugno del 2012, il termine di prescrizione delle pretese veicolate dalla cartella, sarebbe caduto in tesi, nel giugno del 2022 (per la ribadita matrice erariale delle pretese, che presuppone una cadenza decennale della prescrizione): comprendeva, dunque, il periodo di sospensione delle azioni di riscossione coerente alla analoga sospensione dei termini per i versamenti dovuti nel medesimo arco temporale.
Da qui, l'operatività dei 542 giorni di sospensione della prescrizione previsti dal combinato disposto degli artt. 68, comma 1, del d.l. 18 del 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2020 e 12 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2015, trattandosi di azione di recupero che ricompresa, senza perimersi ( la prescrizione, ordinariamente, sarebbe maturata nel giugno del 2022) , nel periodo di tempo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre del 2021 (sul punto vedi da ultimo, Cass. Sez 5, Ord. N. 34329 del 2025). Sospensione che porta a ritenere tempestiva l'intimazione, notificata a luglio del 2023, con i limiti meglio precisati di seguito rispetto alle pretese accessorie.
La difesa del contribuente, con la memoria in atti, ha contestato l'efficacia della detta notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc con raccomandata integrativa non ritirata dal contribuente per compiuta giacenza, disconoscendo la conformità della copia della relata all'originale.
Tale difesa, tuttavia, non coglie nel segno.
Va infatti ribadito che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico disconoscimento ( Cass. Civ. Sez. 5 , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025; Sez. 5 ,
Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020). E nel caso la difesa limita la contestazione ad asserite cancellazioni che renderebbero non intellegibile il documento;
cancellature genericamente addotte, che comunque nel caso non inficiano la valenza probatoria della copia in atti.
Quanto alla sorte, la pretesa tributaria in contestazione, portata dalla intimazione impugnata e ancora prima dalla cartella ad essa sottesa, non può dunque ritenersi suscettibile di alcuna contestazione in questa sede.
Ad una soluzione diversa deve pervenirsi rispetto agli interessi e alle sanzioni, che si prescrivono in cinque anni. Invero, secondo giurisprudenza costante della Cote di legittimità “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (così ad es. Sez. 5, n. 7486 del
08/03/2022).
Ne consegue il venir meno del dovuto a titolo di sanzioni, mentre la pretesa relativa agli interessi va circoscritta solo a quelli maturati sino al 1 giugno 2018 ( l'intimazione è stata notificata il 1 giugno 2023).
Spese compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al dovuto a titolo di sanzioni oltre che per gli interessi maturati al 1 giugno 2018. Rigetta nel resto. Spese compensate.